Art. 7. Norme transitorie
Per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono consentite la preparazione e la vendita di bevande denominate "Cremovo" prodotte con l'osservanza delle norme preesistenti alla disposizione di cui all'articolo 5 della presente legge e non rispondenti ai requisiti previsti nel citato articolo.
Trascorso detto periodo, le eventuali rimanenze potranno essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, a cura degli interessati, siano denunciate agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio e sulle bottiglie sia apposta la dicitura "vendita autorizzata fino ad esaurimento".
Per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' consentito indicare sulle etichette e sugli altri documenti di accompagnamento la dicitura "Marsala all'uovo" unitamente e quelle di "Cremovo zabaione vino aromatizzato" o "Cremovo vino aromatizzato" per i prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal precedente articolo 5.
La bottiglia per vino Marsala, definita all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , puo' essere utilizzata, oltre che come prescritto da tale decreto presidenziale per il vino liquoroso, anche per il "Cremovo".
A decorrere da anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietato l'utilizzo della parola "Marsala" nella denominazione delle bevande aromatizzate prodotte, con impiego del relativo vino.
Per lo smaltimento di questa merce ai produttori e' concesso un ulteriore periodo di anni due ed ai rivenditori un periodo di anni sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'obbligo dell'invecchiamento in recipienti di legno previsti per il "Marsala superiore" entrera' in vigore tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I "Marsala" in corso d'invecchiamento alla data di entrata in vigore della presente legge potranno continuare il loro ciclo secondo i precedenti usi.
Per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono consentite la preparazione e la vendita di bevande denominate "Cremovo" prodotte con l'osservanza delle norme preesistenti alla disposizione di cui all'articolo 5 della presente legge e non rispondenti ai requisiti previsti nel citato articolo.
Trascorso detto periodo, le eventuali rimanenze potranno essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, a cura degli interessati, siano denunciate agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio e sulle bottiglie sia apposta la dicitura "vendita autorizzata fino ad esaurimento".
Per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' consentito indicare sulle etichette e sugli altri documenti di accompagnamento la dicitura "Marsala all'uovo" unitamente e quelle di "Cremovo zabaione vino aromatizzato" o "Cremovo vino aromatizzato" per i prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal precedente articolo 5.
La bottiglia per vino Marsala, definita all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , puo' essere utilizzata, oltre che come prescritto da tale decreto presidenziale per il vino liquoroso, anche per il "Cremovo".
A decorrere da anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietato l'utilizzo della parola "Marsala" nella denominazione delle bevande aromatizzate prodotte, con impiego del relativo vino.
Per lo smaltimento di questa merce ai produttori e' concesso un ulteriore periodo di anni due ed ai rivenditori un periodo di anni sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'obbligo dell'invecchiamento in recipienti di legno previsti per il "Marsala superiore" entrera' in vigore tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I "Marsala" in corso d'invecchiamento alla data di entrata in vigore della presente legge potranno continuare il loro ciclo secondo i precedenti usi.