Articolo 14 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 13Articolo 15
Versione
9 febbraio 1966
Art. 14.
Il primo comma dell'articolo 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale, adottate ai sensi dell'articolo 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalita' di cui al successivo articolo 17".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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