Articolo 4 della Legge 13 giugno 2023, n. 83
Articolo 3Articolo 5
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1 luglio 2023
Art. 4. Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell' articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e' fissato in 10.000 euro.
Entrata in vigore il 1 luglio 2023