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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/11/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VI EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1259/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA MICHELE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 giugno 2019, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito notificato dall' in data 8 maggio 2019, avente ad CP_1 oggetto la revoca della disoccupazione agricola e il recupero dell'indebito pari ad euro
2.268,44, derivante dalla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo precedentemente attribuite.
1 La ricorrente deduceva l'illegittimità della revoca, sostenendo di avere effettivamente prestato attività lavorativa in agricoltura nel periodo 3 agosto 2016 – 31 dicembre 2016, per 102 giornate presso la ditta indicata, e chiedeva quindi l'annullamento della comunicazione dell' . CP_1
L' si costituiva eccependo, in via preliminare, la decadenza dell'azione giudiziaria, CP_1 evidenziando che la cancellazione delle giornate per l'anno 2016 era stata inserita nel primo elenco trimestrale 2018 del Comune competente e resa pubblica mediante obbligazione telematica ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.L. 98/2011 (conv. in L.
111/2011), con pubblicazione sul sito istituzionale in data 15 giugno 2018.
Il ricorso risulta iscritto a ruolo in data 27 giugno 2019, dunque – secondo l' – CP_1 oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dalla normativa vigente.
*****
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata. CP_1
Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.L. 98/2011, per le controversie aventi ad oggetto la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, il termine per proporre ricorso giudiziale è di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi trimestrali sul sito istituzionale dell' , modalità prevista dalla legge come formale notifica agli CP_1 interessati.
Nel caso di specie, la cancellazione delle giornate relative all'anno 2016 è stata pubblicata il 15 giugno 2018 al 30 giugno 2018 nell'elenco trimestrale 2018.
Pertanto, il termine di decadenza scadeva il 28 ottobre 2018.
Il ricorso risulta depositato il 27 giugno 2019, in evidente superamento del termine previsto, che ha natura perentoria.
La medesima decadenza comporta la definitività della cancellazione disposta dall' , CP_1 non essendo più possibile sindacarne la legittimità.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza ex lege.
Stante la natura della controversia si ritiene di dover compensare le spese di lite
2
P.Q.M.
- Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza, con conseguente definitività degli effetti della pubblicazione dell'elenco trimestrale recante la cancellazione delle giornate relative all'anno 2016.
- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 14/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1259/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA MICHELE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 giugno 2019, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito notificato dall' in data 8 maggio 2019, avente ad CP_1 oggetto la revoca della disoccupazione agricola e il recupero dell'indebito pari ad euro
2.268,44, derivante dalla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo precedentemente attribuite.
1 La ricorrente deduceva l'illegittimità della revoca, sostenendo di avere effettivamente prestato attività lavorativa in agricoltura nel periodo 3 agosto 2016 – 31 dicembre 2016, per 102 giornate presso la ditta indicata, e chiedeva quindi l'annullamento della comunicazione dell' . CP_1
L' si costituiva eccependo, in via preliminare, la decadenza dell'azione giudiziaria, CP_1 evidenziando che la cancellazione delle giornate per l'anno 2016 era stata inserita nel primo elenco trimestrale 2018 del Comune competente e resa pubblica mediante obbligazione telematica ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.L. 98/2011 (conv. in L.
111/2011), con pubblicazione sul sito istituzionale in data 15 giugno 2018.
Il ricorso risulta iscritto a ruolo in data 27 giugno 2019, dunque – secondo l' – CP_1 oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dalla normativa vigente.
*****
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata. CP_1
Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.L. 98/2011, per le controversie aventi ad oggetto la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, il termine per proporre ricorso giudiziale è di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi trimestrali sul sito istituzionale dell' , modalità prevista dalla legge come formale notifica agli CP_1 interessati.
Nel caso di specie, la cancellazione delle giornate relative all'anno 2016 è stata pubblicata il 15 giugno 2018 al 30 giugno 2018 nell'elenco trimestrale 2018.
Pertanto, il termine di decadenza scadeva il 28 ottobre 2018.
Il ricorso risulta depositato il 27 giugno 2019, in evidente superamento del termine previsto, che ha natura perentoria.
La medesima decadenza comporta la definitività della cancellazione disposta dall' , CP_1 non essendo più possibile sindacarne la legittimità.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza ex lege.
Stante la natura della controversia si ritiene di dover compensare le spese di lite
2
P.Q.M.
- Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza, con conseguente definitività degli effetti della pubblicazione dell'elenco trimestrale recante la cancellazione delle giornate relative all'anno 2016.
- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 14/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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