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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1639/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST LO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1639/2025 promossa dal sig.:
(C.F. , nato a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA, in virtù del mandato in calce al ricorso, presso il cui studio sito in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, è elettivamente domiciliato (indirizzi pec: ; Email_1
Email_2
-ricorrente- CONTRO il , in persona del Controparte_1 CP_2
(C.F.: ), con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma;
P.IVA_1
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente
“CHIEDE Che l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di discussione a trattazione scritta o da remoto, a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2019/2020; 2020/2021; 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 23,4 giorni per l'annualità 2019/2020; n. 21,6 giorni per l'annualità 2020/2021; n. 25 giorni per l'annualità 2023/2024. 2) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Motivi della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 28.4.2025, il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio l'Amministrazione scolastica, chiedendo:
-accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, nel corso delle quali ha prestato attività lavorativa quale docente con contratti a termine, alle dipendenze del CP_1 Cont convenuto (nel seguito, ”), “… per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022)”; Cont
-la conseguente condanna del al pagamento dell'indennità per le ferie non godute, relativamente ai giorni di ferie non fruite.
Con pedissequo decreto in data 6.5.2025, il Giudice ha fissato, per la discussione, l'udienza del 30.9.2025, ore 13,00. In occasione della prima udienza di discussione (del 30.9.2025, appunto), il Tribunale, rilevata “… l'irregolarità della notificazione del ricorso, risultando la relata di notifica sottoscritta da difensore diverso dall'estensore e non comparendo nella stessa il codice fiscale della parte ricorrente”, ha disposto “la rinotifica nei termini di legge degli atti e del… verbale”, avvertendo “parte convenuta che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza” e rinviando la causa all'odierna udienza. In vista dell'odierna udienza, tuttavia, parte ricorrente ha depositato nuovamente la notifica effettuata per la precedente udienza. Ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il termine per rinotifica assegnato al ricorrente deve ritenersi perentorio. Secondo le indicazioni dei giudici di legittimità, “… la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi del primo comma dell'articolo 291 c.p.c. non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c.” (Cass. ord. 24474/2019; conf. Cass. 20255/2018).
Inoltre, “[l]a disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira” (Cass. n. 5643/2009). Ricorre, dunque, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 307, co. 3, c.p.c., secondo cui
“il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione… non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. Ai sensi del successivo comma dell'art. 307 c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Deve ritenersi che anche nei casi in cui il Tribunale giudichi in composizione monocratica, la pronuncia sull'estinzione debba avere la forma della sentenza (cfr. Cass. n. 22917/2010, secondo cui, “in tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione”; conf. Cass. 23997/2019).
Deve pertanto dichiararsi, con sentenza, l'estinzione del procedimento. Nulla sulle spese, non essendosi costituita in giudizio la convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del procedimento.
Genova, il giorno 11 dicembre 2025.
Il Giudice
ST LO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST LO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1639/2025 promossa dal sig.:
(C.F. , nato a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA, in virtù del mandato in calce al ricorso, presso il cui studio sito in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, è elettivamente domiciliato (indirizzi pec: ; Email_1
Email_2
-ricorrente- CONTRO il , in persona del Controparte_1 CP_2
(C.F.: ), con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma;
P.IVA_1
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente
“CHIEDE Che l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di discussione a trattazione scritta o da remoto, a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2019/2020; 2020/2021; 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 23,4 giorni per l'annualità 2019/2020; n. 21,6 giorni per l'annualità 2020/2021; n. 25 giorni per l'annualità 2023/2024. 2) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Motivi della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 28.4.2025, il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio l'Amministrazione scolastica, chiedendo:
-accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, nel corso delle quali ha prestato attività lavorativa quale docente con contratti a termine, alle dipendenze del CP_1 Cont convenuto (nel seguito, ”), “… per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022)”; Cont
-la conseguente condanna del al pagamento dell'indennità per le ferie non godute, relativamente ai giorni di ferie non fruite.
Con pedissequo decreto in data 6.5.2025, il Giudice ha fissato, per la discussione, l'udienza del 30.9.2025, ore 13,00. In occasione della prima udienza di discussione (del 30.9.2025, appunto), il Tribunale, rilevata “… l'irregolarità della notificazione del ricorso, risultando la relata di notifica sottoscritta da difensore diverso dall'estensore e non comparendo nella stessa il codice fiscale della parte ricorrente”, ha disposto “la rinotifica nei termini di legge degli atti e del… verbale”, avvertendo “parte convenuta che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza” e rinviando la causa all'odierna udienza. In vista dell'odierna udienza, tuttavia, parte ricorrente ha depositato nuovamente la notifica effettuata per la precedente udienza. Ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il termine per rinotifica assegnato al ricorrente deve ritenersi perentorio. Secondo le indicazioni dei giudici di legittimità, “… la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi del primo comma dell'articolo 291 c.p.c. non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c.” (Cass. ord. 24474/2019; conf. Cass. 20255/2018).
Inoltre, “[l]a disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira” (Cass. n. 5643/2009). Ricorre, dunque, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 307, co. 3, c.p.c., secondo cui
“il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione… non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. Ai sensi del successivo comma dell'art. 307 c.p.c., “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Deve ritenersi che anche nei casi in cui il Tribunale giudichi in composizione monocratica, la pronuncia sull'estinzione debba avere la forma della sentenza (cfr. Cass. n. 22917/2010, secondo cui, “in tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione”; conf. Cass. 23997/2019).
Deve pertanto dichiararsi, con sentenza, l'estinzione del procedimento. Nulla sulle spese, non essendosi costituita in giudizio la convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del procedimento.
Genova, il giorno 11 dicembre 2025.
Il Giudice
ST LO