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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 644/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FERRUCCIO Parte_1 C.F._1
MANGANI
ATTORE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. CARMELO BLANCO CP_1 C.F._2
CONVENUTO
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO LOMBARDI Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 4.2.25:
Il procuratore di ha concluso chiedendo: « - Accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità professionale del Dott. residente in [...], C.F.: CP_1 [...]
, per i fatti tutti sopra esposti, e, per l'effetto, - Condannare il Dott. al C.F._3 CP_1 pagamento della somma di e. 115.338,44 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, in favore della IG.ra , oltre interessi legali dal giorno del fatto e sino Parte_1 al dì dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA a) Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova che non sono stati ammessi, con i testi già indicati, IG.ra e IG. Testimone_1
entrambi residenti a [...]. b) Ove il Giudice la ritenga necessaria, si insite per Testimone_2
pagina 1 di 7 l'ammissione della CTU Tecnico-contabile al fine di calcolare l'esatto ammontare della somma rimborsata dai IG.ri e , per capitale, interessi corrispettivi ed interessi Parte_2 Parte_1 moratori, alla ex per il contratto di mutuo Controparte_3 Controparte_4 dai medesimi sottoscritto in data 16.02.2000».
Il procuratore di a concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione, chiedendo, CP_1 pertanto: «- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- preliminarmente, autorizzare per i motivi di cui sopra, la chiamata in causa della compagnia assicurativa per la responsabilità professionale , ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 cpc, con contestuale Controparte_2 differimento della successiva udienza, al fine di consentire la citazione del terzo chiamato, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, rigettare per tutti i motivi di cui in parte narrativa, che qui debbono intendersi integralmente riportati e trascritti, e con ogni statuizione, tutte le domande ed eccezioni proposte dall'attrice, sig.ra , in quanto infondate in fatto ed in diritto, Parte_1 nonché prive di supporto probatorio;
- in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi legali che l'On. Tribunale adito Vorrà liquidare. - in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea, condannare la compagnia a Controparte_5 manlevare e/o tenere indenne il convenuto Dott. da quanto quest'ultimo possa essere CP_1 condannato a corrispondere in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni e/o a titolo di spese e compensi di giudizio;
- in ogni caso, condannare la compagnia assicurativa Controparte_2 ex art. 1917 c.c. a rimborsare al convenuto le spese sostenute per resistere all'azione dell'attrice - danneggiata».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «nel merito: rigettare la domanda Controparte_2 di manleva e garanzia formulata dal dott. ei confronti della terza chiamata CP_1 ON
, previo rigetto delle domande svolte dall'attrice signora in quanto infondate
[...] Parte_1 in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso dott. in CP_1 relazione al mandato professionale svolto e ai fatti dedotti nel presente giudizio. Nel merito, in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal dott. nei confronti della terza chiamata , limitare l'eventuale CP_1 ON condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e della franchigia di polizza Spese e compensi professionali rifusi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto l'accertamento della Parte_1 responsabilità professionale di n relazione ad una consulenza in merito alla validità di CP_1 un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2000 con (poi Controparte_4
), per averle consigliato di cessare il pagamento delle rate, determinando Controparte_7
l'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare e la perdita della propria abitazione, con condanna di l risarcimento del danno nella misura di € 115.974,70, composta CP_1
pagina 2 di 7 A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato, unitamente al coniuge, un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto, al 50%, di un immobile sito in Prato, poi oggetto di esecuzione forzata;
- di essersi rivolta, nel novembre 2017, a er ottenere una consulenza tecnica CP_1 sulla validità del mutuo, su indicazione di familiari che già si erano avvalsi della sua assistenza;
- che dopo aver esaminato la documentazione, le aveva rappresentato la nullità CP_1 del contratto per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e per usurarietà del tasso di mora, consigliandole di interrompere i pagamenti;
- che, in seguito a tale consiglio, aveva cessato il pagamento delle rate, subendo l'intimazione di pagamento da parte della banca e, successivamente, l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare n. 159/2018 presso il Tribunale di Prato;
- che, sulla base della consulenza del convenuto, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poi rigettata, in fase sommaria, con ordinanza del 17 gennaio 2019;
- che, a seguito della vendita forzata dell'immobile, aveva subito un danno patrimoniale consistente nella perdita della propria quota di proprietà e nella necessità di reperire un nuovo alloggio in locazione, con un danno quantificabile in € 68.066,44 per differenza tra il valore della metà dell'immobile venduto all'asta (€ 83.500,00) e la somma assegnata alla sig.ra (€ Pt_1
15.433,56), € 7.908,26 per canoni di locazione già pagati fino alla data della citazione,
€ 40.000,00 per futuri canoni di locazione, per l'impossibilità di accedere a nuovi mutui a causa della segnalazione centrale rischi.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa CP_1 Controparte_2
compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, deducendo ed eccependo:
[...]
- di aver svolto l'incarico con la dovuta diligenza, sulla base della documentazione fornita dalla cliente;
- che la prestazione professionale resa era da qualificarsi come obbligazione di mezzi e non di risultato;
- che la situazione debitoria di e del coniuge era già compromessa al Parte_1 momento del conferimento dell'incarico, con oltre 60 rate di mutuo non pagate e numerose esposizioni debitorie;
- che l'azione esecutiva sarebbe stata comunque avviata dalla banca, indipendentemente dalla consulenza resa;
- che la mancata prosecuzione del giudizio di merito da parte dell'attrice aveva interrotto ogni possibilità di accertamento delle doglianze sollevate;
pagina 3 di 7 - di aver diritto ad essere tenuto indenne dal proprio garante anche in relazione alle spese di resistenza.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese, e, in subordine, per la condanna della compagnia assicuratrice alla manleva.
Si è costituita in giudizio , che ha contestato ogni profilo di responsabilità del Controparte_2 proprio assicurato, aderendo alle difese del convenuto e chiedendo, in ogni caso, la limitazione della propria manleva obbligazione nei limiti di polizza.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, svolto l'interrogatorio libero delle parti ed un tentativo di mediazione demandata, è stata istruita mediante prova orale e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. delli 11 febbraio 2025, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda di molestia è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova rammentare, in diritto, che, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa, con la precisazione che, in materia di responsabilità professionale, il creditore ha anche l'onere di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio patito.
Ciò premesso, lamenta che sull'assunto che il contratto di Parte_1 CP_1 mutuo presentasse profili di nullità, l'avrebbe indotta ad omettere l'ulteriore pagamento dei ratei periodici, con conseguente avvio, da parte dell'istituto bancario, delle iniziative volte al recupero del credito, e, in particolare, dell'esecuzione sul bene immobile gravato da ipoteca. L'attrice muove dal presupposto della correttezza delle valutazioni del giudice delle esecuzioni che, in fase sommaria, ha denegato la sospensiva (né è stato poi introdotto il giudizio di merito) e, pertanto, dell'infondatezza delle argomentazioni, elaborate da poste a fondamento del giudizio di merito, e pertanto, in CP_1 logica conseguenzialità, individua nel consiglio di interrompere i pagamenti, da lei seguito, l'inadempimento causalmente legato al pregiudizio rappresentato dall'esecuzione immobiliare, con conseguente perdita dell'immobile destinato ad abitazione principale sua e del coniuge.
Gli argomenti spesi da in relazione al rapporto di causalità — a prescindere, Parte_1 quindi, dall'effettiva esistenza di un consiglio da parte del professionista, così come dalla dedotta incidenza di tale consiglio sulla condotta dell'attrice, che questa appare configurare come irresistibile — non appaiono, tuttavia, persuasivi.
L'attrice, invero, ammette di essere stata «non perfettamente in regola con il pagamento delle relative rate e questo già da molto tempo», avendo «molteplici volte corrisposto le rate del mutuo con forte
pagina 4 di 7 ritardo, dovendo provvedere così al pagamento dei relativi interessi di mora, oppure non [avendo] pagato interamente la rata mensile nel suo esatto ammontare, senza, tuttavia, mai cessare i pagamenti» argomentando, tuttavia, che in tal modo era comunque sino ad allora stato «rispetta[to] l'impegno preso con la banca di restituzione del mutuo» e tali “irregolarità” erano state tollerate dall'istituto bancario «senza ad ogni modo avanzare alcuna formale richiesta di pagamento di rate impagate», così instaurando un “delicato equilibrio” compromesso dall'interruzione dei pagamenti.
Senonché tali assunti non risultano suffragati dal compendio probatorio acquisito. La parte convenuta ha infatti prodotto (doc. 16 fasc. TARGI) una lettera di messa in mora datata 7 gennaio 2015 inviata alla odierna attrice da in cui si fa riferimento a rate arretrate per € 30.582,47, Controparte_8 intimandone il pagamento nel termine di venti giorni, con il seguente avvertimento «la scrivente si riserva di agire giudizialmente, nei termini contrattualmente e normativamente previsti per il recupero forzoso dell'intera esposizione (rate insolute, interessi di mora, capitale, residui) se necessario, nei casi previsti, sino alla vendita all'incanto dell'immobile, con inevitabile aggravio delle relative spese a suo carico». Consta, pertanto, che l'istituto bancario avesse già sollecitato il pagamento già circa due anni e mezzo prima della presunta somministrazione del consiglio di interrompere il pagamento dei ratei, il che, d'altronde, è conforme all'emergenza, anche in sede testimoniale, delle ragioni dell'incontro con il professionista, finalizzato a verificare se vi potessero essere delle criticità nel contratto tali da impedirne l'azionabilità in giudizio.
Né gli estratti conto prodotto dalla parte attrice (doc. 2 fasc. ) offrono un quadro diverso, o Pt_1 comunque tale da confortare la prospettazione di una tolleranza di durata indefinita da parte dell'istituto bancario. Risulta, invero, che le rate del 2012 fossero state saldate inizialmente con circa tre anni e mezzo di ritardo, per arrivare al saldo della rata del 31.8.2012 — l'ultima di cui risulti prodotta una quietanza
— con cinque anni di ritardo, il 2.8.2017. Alla stregua di tali evidenze, che non dimostrano alcuna capacità dei debitori di rientrare dell'esposizione, ma, al contrario, un incremento progressivo dei ritardi nei pagamenti, appare arduo sostenere che la banca avrebbe continuato indefinitamente a tollerare l'inadempimento della parte debitrice. In tale contesto, la lettera inviata da e dal CP_1 Pt_1 marito di questa, in data 27.12.2017 (doc. 4 fasc. ) «per richiedere la Parte_2 Pt_1 documentazione di seguito indicata, necessaria al fine di verificare la situazione finanziaria dell'assistita e verificare la regolarità degli addebiti attinenti i finanziamenti erogati da codesto Istituto, che si intendono fin d'ora contestati nei conteggi di interessi, spese e addebiti anche di rifinanziamento, con disconoscimento delle fideiussioni prestate», può forse aver accelerato le iniziative di
[...]
, ma non appare dotata di autonoma incidenza causale, tenuto conto dell'entità della CP_7 pregressa morosità e della circostanza che già precedentemente era stato intimato il pagamento delle rate arretrate, ormai ammontanti, al 16.4.2018 ad € 58.508,76 (doc. 5 fasc. ), e pertanto, in tutta Pt_1 verosimiglianza, ben eccedenti gli € 50.000,00 al momento della presunta definitiva interruzione dei pagamenti (che, per vero, all'evidenza, risultavano de facto da tempo sostanzialmente interrotti).
pagina 5 di 7 Deve, pertanto, escludersi che il consiglio del professionista (ammesso che vi sia stato), abbia avuto una incidenza causale rispetto all'avvio dell'esecuzione, non potendosi ragionevolmente ritenere che la banca avrebbe ulteriormente tollerato un inadempimento di tale importanza.
L'insussistenza del nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il danno esime dal vagliare la sussistenza degli altri fatti costitutivi della pretesa attorea.
Ne consgue il rigetto della domanda.
2. Quanto alle domande proposte da ei confronti di , si CP_1 Controparte_2 osserva quanto segue.
2.1. A fronte del rigetto della domanda attorea, risulta assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del proprio garante.
2.2. Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento delle “spese di resistenza” ex art. 1917, co.
3, c.p.c., essa si appalesa immeritevole di accoglimento.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato (v. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21290 del 05/07/2022). Senonché, nel caso di specie, il garantito non ha offerto alcuna prova degli esborsi sostenuti, né ha specificatamente dedotto sul punto.
3. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di Parte_1 quanto al convenuto e, quanto al terzo, debbono comunque essere poste a carico dell'attrice in ragione del principio di causazione (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022).
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con limitazione dei compensi, quanto al convenuto, con riferimento alla nota spesa prodotta unitamente alla comparsa conclusionale, e con applicazione, quanto al terzo chiamato, in ragione del valore della causa, dei valori per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, in misura compresa tra i minimi e i medi, tenuto conto dell'adesione di questo alle difese del convenuto.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate secondo i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 6 di 7 assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_2 concernete il pagamento delle spese di resistenza;
3. condanna a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 786,00 per spese, € 5.271,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 si liquidano in € 10.000,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 644/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FERRUCCIO Parte_1 C.F._1
MANGANI
ATTORE contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. CARMELO BLANCO CP_1 C.F._2
CONVENUTO
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO LOMBARDI Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. del 4.2.25:
Il procuratore di ha concluso chiedendo: « - Accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità professionale del Dott. residente in [...], C.F.: CP_1 [...]
, per i fatti tutti sopra esposti, e, per l'effetto, - Condannare il Dott. al C.F._3 CP_1 pagamento della somma di e. 115.338,44 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, in favore della IG.ra , oltre interessi legali dal giorno del fatto e sino Parte_1 al dì dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA a) Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova che non sono stati ammessi, con i testi già indicati, IG.ra e IG. Testimone_1
entrambi residenti a [...]. b) Ove il Giudice la ritenga necessaria, si insite per Testimone_2
pagina 1 di 7 l'ammissione della CTU Tecnico-contabile al fine di calcolare l'esatto ammontare della somma rimborsata dai IG.ri e , per capitale, interessi corrispettivi ed interessi Parte_2 Parte_1 moratori, alla ex per il contratto di mutuo Controparte_3 Controparte_4 dai medesimi sottoscritto in data 16.02.2000».
Il procuratore di a concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione, chiedendo, CP_1 pertanto: «- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- preliminarmente, autorizzare per i motivi di cui sopra, la chiamata in causa della compagnia assicurativa per la responsabilità professionale , ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 cpc, con contestuale Controparte_2 differimento della successiva udienza, al fine di consentire la citazione del terzo chiamato, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, rigettare per tutti i motivi di cui in parte narrativa, che qui debbono intendersi integralmente riportati e trascritti, e con ogni statuizione, tutte le domande ed eccezioni proposte dall'attrice, sig.ra , in quanto infondate in fatto ed in diritto, Parte_1 nonché prive di supporto probatorio;
- in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi legali che l'On. Tribunale adito Vorrà liquidare. - in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea, condannare la compagnia a Controparte_5 manlevare e/o tenere indenne il convenuto Dott. da quanto quest'ultimo possa essere CP_1 condannato a corrispondere in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni e/o a titolo di spese e compensi di giudizio;
- in ogni caso, condannare la compagnia assicurativa Controparte_2 ex art. 1917 c.c. a rimborsare al convenuto le spese sostenute per resistere all'azione dell'attrice - danneggiata».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «nel merito: rigettare la domanda Controparte_2 di manleva e garanzia formulata dal dott. ei confronti della terza chiamata CP_1 ON
, previo rigetto delle domande svolte dall'attrice signora in quanto infondate
[...] Parte_1 in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso dott. in CP_1 relazione al mandato professionale svolto e ai fatti dedotti nel presente giudizio. Nel merito, in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal dott. nei confronti della terza chiamata , limitare l'eventuale CP_1 ON condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e della franchigia di polizza Spese e compensi professionali rifusi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto l'accertamento della Parte_1 responsabilità professionale di n relazione ad una consulenza in merito alla validità di CP_1 un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2000 con (poi Controparte_4
), per averle consigliato di cessare il pagamento delle rate, determinando Controparte_7
l'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare e la perdita della propria abitazione, con condanna di l risarcimento del danno nella misura di € 115.974,70, composta CP_1
pagina 2 di 7 A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato, unitamente al coniuge, un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto, al 50%, di un immobile sito in Prato, poi oggetto di esecuzione forzata;
- di essersi rivolta, nel novembre 2017, a er ottenere una consulenza tecnica CP_1 sulla validità del mutuo, su indicazione di familiari che già si erano avvalsi della sua assistenza;
- che dopo aver esaminato la documentazione, le aveva rappresentato la nullità CP_1 del contratto per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e per usurarietà del tasso di mora, consigliandole di interrompere i pagamenti;
- che, in seguito a tale consiglio, aveva cessato il pagamento delle rate, subendo l'intimazione di pagamento da parte della banca e, successivamente, l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare n. 159/2018 presso il Tribunale di Prato;
- che, sulla base della consulenza del convenuto, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poi rigettata, in fase sommaria, con ordinanza del 17 gennaio 2019;
- che, a seguito della vendita forzata dell'immobile, aveva subito un danno patrimoniale consistente nella perdita della propria quota di proprietà e nella necessità di reperire un nuovo alloggio in locazione, con un danno quantificabile in € 68.066,44 per differenza tra il valore della metà dell'immobile venduto all'asta (€ 83.500,00) e la somma assegnata alla sig.ra (€ Pt_1
15.433,56), € 7.908,26 per canoni di locazione già pagati fino alla data della citazione,
€ 40.000,00 per futuri canoni di locazione, per l'impossibilità di accedere a nuovi mutui a causa della segnalazione centrale rischi.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa CP_1 Controparte_2
compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, deducendo ed eccependo:
[...]
- di aver svolto l'incarico con la dovuta diligenza, sulla base della documentazione fornita dalla cliente;
- che la prestazione professionale resa era da qualificarsi come obbligazione di mezzi e non di risultato;
- che la situazione debitoria di e del coniuge era già compromessa al Parte_1 momento del conferimento dell'incarico, con oltre 60 rate di mutuo non pagate e numerose esposizioni debitorie;
- che l'azione esecutiva sarebbe stata comunque avviata dalla banca, indipendentemente dalla consulenza resa;
- che la mancata prosecuzione del giudizio di merito da parte dell'attrice aveva interrotto ogni possibilità di accertamento delle doglianze sollevate;
pagina 3 di 7 - di aver diritto ad essere tenuto indenne dal proprio garante anche in relazione alle spese di resistenza.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese, e, in subordine, per la condanna della compagnia assicuratrice alla manleva.
Si è costituita in giudizio , che ha contestato ogni profilo di responsabilità del Controparte_2 proprio assicurato, aderendo alle difese del convenuto e chiedendo, in ogni caso, la limitazione della propria manleva obbligazione nei limiti di polizza.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, svolto l'interrogatorio libero delle parti ed un tentativo di mediazione demandata, è stata istruita mediante prova orale e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. delli 11 febbraio 2025, previo scambio degli scritti conclusivi.
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1. La domanda di molestia è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova rammentare, in diritto, che, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa, con la precisazione che, in materia di responsabilità professionale, il creditore ha anche l'onere di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio patito.
Ciò premesso, lamenta che sull'assunto che il contratto di Parte_1 CP_1 mutuo presentasse profili di nullità, l'avrebbe indotta ad omettere l'ulteriore pagamento dei ratei periodici, con conseguente avvio, da parte dell'istituto bancario, delle iniziative volte al recupero del credito, e, in particolare, dell'esecuzione sul bene immobile gravato da ipoteca. L'attrice muove dal presupposto della correttezza delle valutazioni del giudice delle esecuzioni che, in fase sommaria, ha denegato la sospensiva (né è stato poi introdotto il giudizio di merito) e, pertanto, dell'infondatezza delle argomentazioni, elaborate da poste a fondamento del giudizio di merito, e pertanto, in CP_1 logica conseguenzialità, individua nel consiglio di interrompere i pagamenti, da lei seguito, l'inadempimento causalmente legato al pregiudizio rappresentato dall'esecuzione immobiliare, con conseguente perdita dell'immobile destinato ad abitazione principale sua e del coniuge.
Gli argomenti spesi da in relazione al rapporto di causalità — a prescindere, Parte_1 quindi, dall'effettiva esistenza di un consiglio da parte del professionista, così come dalla dedotta incidenza di tale consiglio sulla condotta dell'attrice, che questa appare configurare come irresistibile — non appaiono, tuttavia, persuasivi.
L'attrice, invero, ammette di essere stata «non perfettamente in regola con il pagamento delle relative rate e questo già da molto tempo», avendo «molteplici volte corrisposto le rate del mutuo con forte
pagina 4 di 7 ritardo, dovendo provvedere così al pagamento dei relativi interessi di mora, oppure non [avendo] pagato interamente la rata mensile nel suo esatto ammontare, senza, tuttavia, mai cessare i pagamenti» argomentando, tuttavia, che in tal modo era comunque sino ad allora stato «rispetta[to] l'impegno preso con la banca di restituzione del mutuo» e tali “irregolarità” erano state tollerate dall'istituto bancario «senza ad ogni modo avanzare alcuna formale richiesta di pagamento di rate impagate», così instaurando un “delicato equilibrio” compromesso dall'interruzione dei pagamenti.
Senonché tali assunti non risultano suffragati dal compendio probatorio acquisito. La parte convenuta ha infatti prodotto (doc. 16 fasc. TARGI) una lettera di messa in mora datata 7 gennaio 2015 inviata alla odierna attrice da in cui si fa riferimento a rate arretrate per € 30.582,47, Controparte_8 intimandone il pagamento nel termine di venti giorni, con il seguente avvertimento «la scrivente si riserva di agire giudizialmente, nei termini contrattualmente e normativamente previsti per il recupero forzoso dell'intera esposizione (rate insolute, interessi di mora, capitale, residui) se necessario, nei casi previsti, sino alla vendita all'incanto dell'immobile, con inevitabile aggravio delle relative spese a suo carico». Consta, pertanto, che l'istituto bancario avesse già sollecitato il pagamento già circa due anni e mezzo prima della presunta somministrazione del consiglio di interrompere il pagamento dei ratei, il che, d'altronde, è conforme all'emergenza, anche in sede testimoniale, delle ragioni dell'incontro con il professionista, finalizzato a verificare se vi potessero essere delle criticità nel contratto tali da impedirne l'azionabilità in giudizio.
Né gli estratti conto prodotto dalla parte attrice (doc. 2 fasc. ) offrono un quadro diverso, o Pt_1 comunque tale da confortare la prospettazione di una tolleranza di durata indefinita da parte dell'istituto bancario. Risulta, invero, che le rate del 2012 fossero state saldate inizialmente con circa tre anni e mezzo di ritardo, per arrivare al saldo della rata del 31.8.2012 — l'ultima di cui risulti prodotta una quietanza
— con cinque anni di ritardo, il 2.8.2017. Alla stregua di tali evidenze, che non dimostrano alcuna capacità dei debitori di rientrare dell'esposizione, ma, al contrario, un incremento progressivo dei ritardi nei pagamenti, appare arduo sostenere che la banca avrebbe continuato indefinitamente a tollerare l'inadempimento della parte debitrice. In tale contesto, la lettera inviata da e dal CP_1 Pt_1 marito di questa, in data 27.12.2017 (doc. 4 fasc. ) «per richiedere la Parte_2 Pt_1 documentazione di seguito indicata, necessaria al fine di verificare la situazione finanziaria dell'assistita e verificare la regolarità degli addebiti attinenti i finanziamenti erogati da codesto Istituto, che si intendono fin d'ora contestati nei conteggi di interessi, spese e addebiti anche di rifinanziamento, con disconoscimento delle fideiussioni prestate», può forse aver accelerato le iniziative di
[...]
, ma non appare dotata di autonoma incidenza causale, tenuto conto dell'entità della CP_7 pregressa morosità e della circostanza che già precedentemente era stato intimato il pagamento delle rate arretrate, ormai ammontanti, al 16.4.2018 ad € 58.508,76 (doc. 5 fasc. ), e pertanto, in tutta Pt_1 verosimiglianza, ben eccedenti gli € 50.000,00 al momento della presunta definitiva interruzione dei pagamenti (che, per vero, all'evidenza, risultavano de facto da tempo sostanzialmente interrotti).
pagina 5 di 7 Deve, pertanto, escludersi che il consiglio del professionista (ammesso che vi sia stato), abbia avuto una incidenza causale rispetto all'avvio dell'esecuzione, non potendosi ragionevolmente ritenere che la banca avrebbe ulteriormente tollerato un inadempimento di tale importanza.
L'insussistenza del nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il danno esime dal vagliare la sussistenza degli altri fatti costitutivi della pretesa attorea.
Ne consgue il rigetto della domanda.
2. Quanto alle domande proposte da ei confronti di , si CP_1 Controparte_2 osserva quanto segue.
2.1. A fronte del rigetto della domanda attorea, risulta assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del proprio garante.
2.2. Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento delle “spese di resistenza” ex art. 1917, co.
3, c.p.c., essa si appalesa immeritevole di accoglimento.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato (v. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21290 del 05/07/2022). Senonché, nel caso di specie, il garantito non ha offerto alcuna prova degli esborsi sostenuti, né ha specificatamente dedotto sul punto.
3. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di Parte_1 quanto al convenuto e, quanto al terzo, debbono comunque essere poste a carico dell'attrice in ragione del principio di causazione (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022).
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con limitazione dei compensi, quanto al convenuto, con riferimento alla nota spesa prodotta unitamente alla comparsa conclusionale, e con applicazione, quanto al terzo chiamato, in ragione del valore della causa, dei valori per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, in misura compresa tra i minimi e i medi, tenuto conto dell'adesione di questo alle difese del convenuto.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate secondo i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 6 di 7 assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_2 concernete il pagamento delle spese di resistenza;
3. condanna a rimborsare a e spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 786,00 per spese, € 5.271,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 si liquidano in € 10.000,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 3.024,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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