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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2719 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Pt_1 procura generale, dall'avvocato Bruno Enzo Pontecorvo ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLANTE -
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Francesco Controparte_1
Elia e Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo studio Elia sito in Roma Largo Toniolo 6
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 779/2024 pubblicata in data 03/05/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' con Controparte_1 Pt_1 provvedimento del 17/05/2021 nella misura di € 83.615,16 con condanna del suddetto ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo e parzialmente compensate nella misura della metà.
Avverso tale sentenza l' presentava appello fondato su un unico e articolato motivo. Pt_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
già titolare, di pensione di inabilità ex art. 12 della l. 118/71 con revisione a Controparte_1 maggio 2014 aveva agito in giudizio contestando la nota in data 17/5/2021 con la quale le era Pt_1 stata richiesta la restituzione dell'importo di € 83.615,16 per indebita percezione di una “prestazione di invalidità civile non spettante” nel periodo dal 1/2/2012 al 30/6/2021 in ragione della mancata presentazione da parte dell'assistita della domanda di revisione nel periodo da maggio a giugno 2014, nota che, così come si evince dalla documentazione in atti, consegue alla riliquidazione della prestazione effettuata con nota del 11/5/2021 (all. nn. 1 e 3 del fascicolo di primo grado). Pt_1 Pt_1
Premesso di essere stata riconosciuta invalida al 100% a decorrere dal 2012 con revisione al mese di maggio 2014 contestava la fondatezza dell'indebito affermando l'illegittimità del blocco per revisione sanitaria opposto dall' in sede di rigetto del ricorso amministrativo dal giugno 2014 per Pt_1 violazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 6 bis, del d.l. 90 del 24/06/2014 conv. in l. 114/2014, disposizione quest'ultima che affermava essere entrata in vigore il 25/06/2014, data della sua pubblicazione sulla GU, e alla cui stregua sarebbe stato onere dell' disporre la sua convocazione Pt_1 per la visita di revisione.
Rivendicava altresì l'irripetibilità dell'indebito, quale regola generale in materia assistenziale, ove determinato da motivi diversi da quello sanitario, in assenza di dolo del percipiente, evidenziando la sua totale buona fede non essendo mai stata sottoposta a visita di revisione ed avendo percepito la prestazione per 7 anni in assenza di reddito.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Affermava la correttezza, sotto il profilo formale, della pretesa restitutoria dell' Pt_1 evidenziando come la norma invocata dall'assistita, l'art. 25 comma 6-bis del d.l. 90/2014 in quanto aggiunta solo in sede di conversione dalla l. 114 del 11/08/2014 fosse in realtà entrata in vigore dal 19/08/2014 data di pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale e come soltanto da tale data fosse stato introdotto l'onere per l' di convocare l'assistito per la Pt_1 visita di revisione onere invece gravante nel periodo anteriore sull'assistito.
Affermava quindi come fosse onere dell'assistita, alla stregua della disciplina vigente anteriormente al 19/08/2014 (applicabile quindi alla data di scadenza prevista per la revisione) attivarsi per chiedere la revisione del proprio stato di invalidità.
Affermava tuttavia l'irripetibilità dell'indebito, alla stregua dei principi affermati in materia di indebito assistenziale dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'affidamento ingenerato nella ricorrente sulla definitività della prestazione. Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l' contesta la gravata sentenza per Pt_1
“Difetto e/o erroneità della motivazione sui presupposti di ripetibilità dell'indebito”
Contesta l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sostenendo l'insussistenza in capo all'assistita, la quale nel non presentare domanda di revisione si era assunta la responsabilità dell'erogazione indebita, di una condizione di legittimo affidamento sulla erogazione della prestazione oggetto di recupero.
Evidenzia come la mancata richiesta di verifica entro il termine fissato (maggio 2014) nel verbale di accertamento dell'invalidità notificato all'assistita facesse venire meno il presupposto medico- legale sotteso all'erogazione della prestazione oggetto di recupero
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Si osserva che, in assenza di specifica contestazione da parte dell'appellata, non risulta più controversa, nella presente fase di impugnazione, la natura indebita dell'erogazione della prestazione oggetto di recupero per mancata richiesta da parte di quest'ultima della visita di revisione alla scadenza (maggio 2014) prevista nel verbale di accertamento di invalidità del 13/12/2012 (anteriore all'attribuzione, avvenuta con decorrenza dal 19/08/2014, del comma 6 bis all'art. 25 del d.l. 90/2014, all' dell'onere di disporre la visita di revisione) essendo oggetto di contestazione esclusivamente Pt_1
l'irripetibilità dell'indebito sotto il profilo della ravvisabilità in capo alla stessa di un affidamento tutelabile.
Non sono infatti state compiutamente reiterate nella presente fase di appello le contestazioni effettuate dall'odierna appellata nella precedente fase di giudizio, peraltro tardivamente solo con le note autorizzate depositate il 18/4/2024, in ordine alla illegittima decorrenza della ripetizione dell'indebito.
Quest'ultima si è infatti limitata nella propria costituzione in appello ad eccepire la tardività di quanto allegato dall' in ordine all'essere le somme recuperate nel periodo dal 2012 al 2014 Pt_1 riferibili alla diversa prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Trattasi di eccezione infondata.
L' aveva infatti ribadito, sin dalla costituzione della precedente fase del giudizio e in assenza Pt_1 di qualsiasi specifica contestazione sollevata a tale proposito nel ricorso di primo grado (ove nulla era stato eccepito in proposito), la correttezza della decorrenza del recupero della prestazione oggetto di controversia (pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971) e cioè dal giugno 2014 richiamando le risultanze del mod. Tee8 contenuto nella provvedimento di riliquidazione del 11/05/2021 prodotto in allegato alla comparsa (all. n. 5).
Con le note autorizzate depositate il 23/04/2024 l' aveva poi, a fronte della contestazione Pt_1 effettuata a tale proposito dall'odierna appellata con le note del 18/04/2024, ribadito la legittimità del recupero dell'indebito allegando espressamente come le somme recuperate negli anni dal 2012 al 2014 si riferissero all'indennità di accompagnamento, prestazione quest'ultima il cui requisito sanitario era venuto meno proprio a seguito del riconoscimento della sua condizione di invalida al 100% (e non di incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita così come invece previsto dall'art. 1 della l. 18/1980). Trattasi pertanto di allegazioni da ritenersi tempestivamente effettuate sin dalla precedente fase di giudizio e che, peraltro, trovano riscontro proprio nel citato mod. Tee8 dalle cui risultanze si desume come siano state recuperate dal 2012 solo le somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento (definita in tale prospetto contabile “indennità”) essendo invece le somme corrisposte a titolo di pensione di inabilità (“prestazione”) state recuperate solo a partire dal giugno 2014 (cfr. in particolare mod. Tee8 a pag. 1 del provvedimento di riliquidazione ove sono indicati analiticamente, anno per anno, i conguagli imputabili rispettivamente a titolo di prestazione e di indennità di accompagnamento).
Tanto premesso si osserva che l'indebito assistenziale oggetto di controversia attiene alla carenza in capo a quest'ultima del relativo requisito sanitario, requisito sanitario da intendersi venuto meno, alla stregua della disciplina vigente pro tempore, proprio in ragione della mancata richiesta dell'appellata di essere sottoposta a visita di revisione, con conseguente decadenza della stessa dal diritto ricevere la prestazione oggetto di recupero.
Trattasi pertanto, contrariamente a quanto sembra prospettato dall'appellata, di indebito per mancanza del requisito sanitario.
Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede».
In materia di indebito assistenziale, la SC ha in particolare individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059/2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Deve inoltre ribadirsi a tale proposito quanto pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. n. 24617 del 10/08/2022).
Nel presente caso di specie, trattandosi indebito assistenziale collegabile al venire meno del requisito sanitario, si ritengono applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n. 6610 del 29/03/2005)
In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca en tro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. n. 34013 del 19/12/2019).
Alla stregua dei condivisibili principi giurisprudenziali precedentemente enunciati deve quindi escludersi, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la possibilità di ravvisare, in epoca successiva alla scadenza prevista per la revisione, e alla conseguente insussistenza del relativo requisito sanitario, un legittimo affidamento dell'assistita, la quale si è sottratta, presumibilmente in modo volontario (in assenza di elementi tali da far ritenere il contrario) all'onere di sottoporsi a visita di revisione alla scadenza (maggio 2014) espressamente prevista in un verbale di accertamento di invalidità che le era stato incontestatamente notificato.
Nessun legittimo affidamento, è appena il caso di osservare, potrebbe, alla stregua dei principi e delle considerazioni che precedono, poi ravvisarsi in capo alla odierna appellata in ordine all'indennità di accompagnamento, il cui diritto risulta essere venuto meno, per l'insussistenza del relativo requisito sanitario, sin dal verbale di accertamento precedentemente citato (nessuna specifica contestazione risulta essere del resto stata avanzata dall'appellata con riferimento a tale prestazione)
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi, in accoglimento dell'appello dell' in riforma della gravata sentenza, respingersi integralmente il ricorso di primo grado. Pt_1
Attesa la natura della controversia ed il tenore della dichiarazione resa dall'appellante nel precedente grado di giudizio dovranno essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. le spese di lite di entrambi i gradi (in ordine all'esplicare l'onere autocertificativo imposto a tale scopo al ricorrente nel giudizio di primo grado efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero, cfr. Cass. n. 16284 del 26/07/2011 e Cass. n. 21630 del 20/09/2013).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2719 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Pt_1 procura generale, dall'avvocato Bruno Enzo Pontecorvo ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLANTE -
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Francesco Controparte_1
Elia e Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo studio Elia sito in Roma Largo Toniolo 6
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 779/2024 pubblicata in data 03/05/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' con Controparte_1 Pt_1 provvedimento del 17/05/2021 nella misura di € 83.615,16 con condanna del suddetto ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo e parzialmente compensate nella misura della metà.
Avverso tale sentenza l' presentava appello fondato su un unico e articolato motivo. Pt_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
già titolare, di pensione di inabilità ex art. 12 della l. 118/71 con revisione a Controparte_1 maggio 2014 aveva agito in giudizio contestando la nota in data 17/5/2021 con la quale le era Pt_1 stata richiesta la restituzione dell'importo di € 83.615,16 per indebita percezione di una “prestazione di invalidità civile non spettante” nel periodo dal 1/2/2012 al 30/6/2021 in ragione della mancata presentazione da parte dell'assistita della domanda di revisione nel periodo da maggio a giugno 2014, nota che, così come si evince dalla documentazione in atti, consegue alla riliquidazione della prestazione effettuata con nota del 11/5/2021 (all. nn. 1 e 3 del fascicolo di primo grado). Pt_1 Pt_1
Premesso di essere stata riconosciuta invalida al 100% a decorrere dal 2012 con revisione al mese di maggio 2014 contestava la fondatezza dell'indebito affermando l'illegittimità del blocco per revisione sanitaria opposto dall' in sede di rigetto del ricorso amministrativo dal giugno 2014 per Pt_1 violazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 6 bis, del d.l. 90 del 24/06/2014 conv. in l. 114/2014, disposizione quest'ultima che affermava essere entrata in vigore il 25/06/2014, data della sua pubblicazione sulla GU, e alla cui stregua sarebbe stato onere dell' disporre la sua convocazione Pt_1 per la visita di revisione.
Rivendicava altresì l'irripetibilità dell'indebito, quale regola generale in materia assistenziale, ove determinato da motivi diversi da quello sanitario, in assenza di dolo del percipiente, evidenziando la sua totale buona fede non essendo mai stata sottoposta a visita di revisione ed avendo percepito la prestazione per 7 anni in assenza di reddito.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Affermava la correttezza, sotto il profilo formale, della pretesa restitutoria dell' Pt_1 evidenziando come la norma invocata dall'assistita, l'art. 25 comma 6-bis del d.l. 90/2014 in quanto aggiunta solo in sede di conversione dalla l. 114 del 11/08/2014 fosse in realtà entrata in vigore dal 19/08/2014 data di pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale e come soltanto da tale data fosse stato introdotto l'onere per l' di convocare l'assistito per la Pt_1 visita di revisione onere invece gravante nel periodo anteriore sull'assistito.
Affermava quindi come fosse onere dell'assistita, alla stregua della disciplina vigente anteriormente al 19/08/2014 (applicabile quindi alla data di scadenza prevista per la revisione) attivarsi per chiedere la revisione del proprio stato di invalidità.
Affermava tuttavia l'irripetibilità dell'indebito, alla stregua dei principi affermati in materia di indebito assistenziale dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'affidamento ingenerato nella ricorrente sulla definitività della prestazione. Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l' contesta la gravata sentenza per Pt_1
“Difetto e/o erroneità della motivazione sui presupposti di ripetibilità dell'indebito”
Contesta l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sostenendo l'insussistenza in capo all'assistita, la quale nel non presentare domanda di revisione si era assunta la responsabilità dell'erogazione indebita, di una condizione di legittimo affidamento sulla erogazione della prestazione oggetto di recupero.
Evidenzia come la mancata richiesta di verifica entro il termine fissato (maggio 2014) nel verbale di accertamento dell'invalidità notificato all'assistita facesse venire meno il presupposto medico- legale sotteso all'erogazione della prestazione oggetto di recupero
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Si osserva che, in assenza di specifica contestazione da parte dell'appellata, non risulta più controversa, nella presente fase di impugnazione, la natura indebita dell'erogazione della prestazione oggetto di recupero per mancata richiesta da parte di quest'ultima della visita di revisione alla scadenza (maggio 2014) prevista nel verbale di accertamento di invalidità del 13/12/2012 (anteriore all'attribuzione, avvenuta con decorrenza dal 19/08/2014, del comma 6 bis all'art. 25 del d.l. 90/2014, all' dell'onere di disporre la visita di revisione) essendo oggetto di contestazione esclusivamente Pt_1
l'irripetibilità dell'indebito sotto il profilo della ravvisabilità in capo alla stessa di un affidamento tutelabile.
Non sono infatti state compiutamente reiterate nella presente fase di appello le contestazioni effettuate dall'odierna appellata nella precedente fase di giudizio, peraltro tardivamente solo con le note autorizzate depositate il 18/4/2024, in ordine alla illegittima decorrenza della ripetizione dell'indebito.
Quest'ultima si è infatti limitata nella propria costituzione in appello ad eccepire la tardività di quanto allegato dall' in ordine all'essere le somme recuperate nel periodo dal 2012 al 2014 Pt_1 riferibili alla diversa prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Trattasi di eccezione infondata.
L' aveva infatti ribadito, sin dalla costituzione della precedente fase del giudizio e in assenza Pt_1 di qualsiasi specifica contestazione sollevata a tale proposito nel ricorso di primo grado (ove nulla era stato eccepito in proposito), la correttezza della decorrenza del recupero della prestazione oggetto di controversia (pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971) e cioè dal giugno 2014 richiamando le risultanze del mod. Tee8 contenuto nella provvedimento di riliquidazione del 11/05/2021 prodotto in allegato alla comparsa (all. n. 5).
Con le note autorizzate depositate il 23/04/2024 l' aveva poi, a fronte della contestazione Pt_1 effettuata a tale proposito dall'odierna appellata con le note del 18/04/2024, ribadito la legittimità del recupero dell'indebito allegando espressamente come le somme recuperate negli anni dal 2012 al 2014 si riferissero all'indennità di accompagnamento, prestazione quest'ultima il cui requisito sanitario era venuto meno proprio a seguito del riconoscimento della sua condizione di invalida al 100% (e non di incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita così come invece previsto dall'art. 1 della l. 18/1980). Trattasi pertanto di allegazioni da ritenersi tempestivamente effettuate sin dalla precedente fase di giudizio e che, peraltro, trovano riscontro proprio nel citato mod. Tee8 dalle cui risultanze si desume come siano state recuperate dal 2012 solo le somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento (definita in tale prospetto contabile “indennità”) essendo invece le somme corrisposte a titolo di pensione di inabilità (“prestazione”) state recuperate solo a partire dal giugno 2014 (cfr. in particolare mod. Tee8 a pag. 1 del provvedimento di riliquidazione ove sono indicati analiticamente, anno per anno, i conguagli imputabili rispettivamente a titolo di prestazione e di indennità di accompagnamento).
Tanto premesso si osserva che l'indebito assistenziale oggetto di controversia attiene alla carenza in capo a quest'ultima del relativo requisito sanitario, requisito sanitario da intendersi venuto meno, alla stregua della disciplina vigente pro tempore, proprio in ragione della mancata richiesta dell'appellata di essere sottoposta a visita di revisione, con conseguente decadenza della stessa dal diritto ricevere la prestazione oggetto di recupero.
Trattasi pertanto, contrariamente a quanto sembra prospettato dall'appellata, di indebito per mancanza del requisito sanitario.
Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede».
In materia di indebito assistenziale, la SC ha in particolare individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059/2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Deve inoltre ribadirsi a tale proposito quanto pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. n. 24617 del 10/08/2022).
Nel presente caso di specie, trattandosi indebito assistenziale collegabile al venire meno del requisito sanitario, si ritengono applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n. 6610 del 29/03/2005)
In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca en tro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. n. 34013 del 19/12/2019).
Alla stregua dei condivisibili principi giurisprudenziali precedentemente enunciati deve quindi escludersi, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la possibilità di ravvisare, in epoca successiva alla scadenza prevista per la revisione, e alla conseguente insussistenza del relativo requisito sanitario, un legittimo affidamento dell'assistita, la quale si è sottratta, presumibilmente in modo volontario (in assenza di elementi tali da far ritenere il contrario) all'onere di sottoporsi a visita di revisione alla scadenza (maggio 2014) espressamente prevista in un verbale di accertamento di invalidità che le era stato incontestatamente notificato.
Nessun legittimo affidamento, è appena il caso di osservare, potrebbe, alla stregua dei principi e delle considerazioni che precedono, poi ravvisarsi in capo alla odierna appellata in ordine all'indennità di accompagnamento, il cui diritto risulta essere venuto meno, per l'insussistenza del relativo requisito sanitario, sin dal verbale di accertamento precedentemente citato (nessuna specifica contestazione risulta essere del resto stata avanzata dall'appellata con riferimento a tale prestazione)
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi, in accoglimento dell'appello dell' in riforma della gravata sentenza, respingersi integralmente il ricorso di primo grado. Pt_1
Attesa la natura della controversia ed il tenore della dichiarazione resa dall'appellante nel precedente grado di giudizio dovranno essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. le spese di lite di entrambi i gradi (in ordine all'esplicare l'onere autocertificativo imposto a tale scopo al ricorrente nel giudizio di primo grado efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero, cfr. Cass. n. 16284 del 26/07/2011 e Cass. n. 21630 del 20/09/2013).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario