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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Tiziana Longu Presidente
dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 565 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Chiara Panzani, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Mirandola (MO) in Via G. Pico n.74,
Ricorrente
e nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Anna Maria Muroni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Oristano, frazione Donigala Fenughedu via Oristano n.121;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti rassegnate con le note scritte per l'udienza del 13.3.2025.
«1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bomporto (MO) in data 30.06.2010 tra i
signori e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1
Bomporto (MO), ordinando all'ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune di procedere alla
1 relativa annotazione.
2) Quanto all'immobile sito in Irgoli (NU) Via Vittorio Emanuele n.7, di proprietà comune delle parti
50% ciascuno, per averlo acquistato in regime di comunione legale dei beni, censito nel Catasto
fabbricati del Comune di Irgoli al foglio 36 con il mappale 143 sub.1, Categoria F/2, unità collabente con annesso cortile di pertinenza, nell'insieme confinante con via Vittorio Emanuele, proprietà
[...]
e salvo altri, il IG. si impegna a cedere alla IG.ra Pt_2 Persona_1 Parte_1 CP_1
, che accetta, la quota di sua proprietà pari al 50%.
[...]
3) Le parti riconoscono che il predetto trasferimento trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che sono funzionali e indispensabili per la risoluzione della presente
controversia, chiedono l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n° 74 del 1987.
Le spese notarili di trasferimento dell'immobile saranno a carico delle parti al 50% ciascuno, così
come saranno a carico sempre nella misura del 50% ciascuno eventuali spese urbanistiche che
dovessero derivare per il perfezionamento del trasferimento notarile.
4) Le parti si impegnano a trasfondere in atto pubblico gli accordi di cui sopra entro 12 mesi dall'emissione dell'emananda sentenza, salvo slittamenti legati all'espletamento delle pratiche amministrative ed urbanistiche connesse al trasferimento della quota.
5) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra un assegno mensile di euro Parte_1 CP_1
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , da versarsi entro il giorno Persona_2
10 di ogni mese, oltre l'obbligo per il IG. di rimborsare il 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute e anticipate per intero dalla IG.ra nell'interesse del figlio, preventivamente concordate CP_1
e adeguatamente documentate. (Per le spese straordinarie si dovrà fare riferimento alle linee guida del
CNF del 14.07.2017).
Per_ 6) Disporre che l'assegno unico universale previsto per il figlio considerata la collocazione
esclusiva presso la madre venga percepito per intero dalla IG.ra . CP_1
7) Non viene previsto alcun assegno divorzile stante l'autonomia economica delle parti.
8) Spese del giudizio interamente compensate tra le parti».
Conclusioni del PM:
«Si esprime parere favorevole alla pronuncia di divorzio alle condizioni previste nel provvedimento di
separazione tra i coniugi, salvo il mantenimento del figlio maggiorenne se ed in quanto economicamente indipendente, e fatto salvo l'eventuale accordo intercorso tra le parti come indicato nel provvedimento del giudice datato 21.02.2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 06.06.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio in Parte_1
Bomporto (MO) con che dall'unione è nato un figlio: , il 15.12.2005; che CP_1 Persona_2
il Tribunale di Modena, in data 28.07.2017, ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
che
2 vive ad Irgoli con il figlio maggiorenne nell'immobile di proprietà dei suoi genitori;
che il CP_1
è in pensione e ha un reddito imponibile di circa € 27.729,00; che la somma di € 100 a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento della è stata concessa da al fine di addivenire ad un CP_1 Parte_1 accordo e di trasformare il rito da giudiziale a consensuale;
che ha sempre versato il Parte_1
contributo alla e le spese ordinarie di mantenimento;
che non ha alcun rapporto con la CP_1 Parte_1
e con il figlio. CP_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.09.2024, la ha esposto che in data CP_1
02.07.2024 le è stato notificato il ricorso per la richiesta di scioglimento del matrimonio;
che nulla oppone alla richiesta di scioglimento del matrimonio;
che ella svolge l'attività di assistente familiare con un contratto part-time e uno stipendio di € 700,00 mensili;
che il ricorrente non ha pagato tutte le spese straordinarie sostenute per ilo figlio;
che non corrisponde al vero che la resistente non ha mai informato il marito delle questioni riguardanti il figlio, avendo ella sempre cercato di appianare il conflitto tra il figlio e il marito;
che il figlio non vuole più avere contatti con il padre per il suo carattere aggressivo.
3. In prima udienza sono state sentite personalmente le parti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare e le parti hanno interloquito in ordine ad una possibile soluzione conciliativa della lite. In
concorso di causa, le parti hanno depositato un accordo, firmato da entrambi i coniugi, contenente le conclusioni congiunte che sono state rassegnate formalmente rassegnate con le note scritte per l'udienza del 13.3.2025.
5. Pervenute le conclusioni del P.M., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
6. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti risulta che, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Modena e dal conseguente decreto di omologa, è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come affermato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta.
7. Rilevato che non vi sono figli minori, le altre condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
8. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Bomporto (MO) il 30.06.2010 tra
[...]
, nato a [...], il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
3 BEAUTY (Australia), il 02.05.1972, e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Bomporto
(MO), atto n. 6, parte I, anno 2010, alle condizioni indicate in epigrafe.
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Tiziana Longu Presidente
dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 565 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Chiara Panzani, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Mirandola (MO) in Via G. Pico n.74,
Ricorrente
e nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Anna Maria Muroni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Oristano, frazione Donigala Fenughedu via Oristano n.121;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti rassegnate con le note scritte per l'udienza del 13.3.2025.
«1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bomporto (MO) in data 30.06.2010 tra i
signori e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1
Bomporto (MO), ordinando all'ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune di procedere alla
1 relativa annotazione.
2) Quanto all'immobile sito in Irgoli (NU) Via Vittorio Emanuele n.7, di proprietà comune delle parti
50% ciascuno, per averlo acquistato in regime di comunione legale dei beni, censito nel Catasto
fabbricati del Comune di Irgoli al foglio 36 con il mappale 143 sub.1, Categoria F/2, unità collabente con annesso cortile di pertinenza, nell'insieme confinante con via Vittorio Emanuele, proprietà
[...]
e salvo altri, il IG. si impegna a cedere alla IG.ra Pt_2 Persona_1 Parte_1 CP_1
, che accetta, la quota di sua proprietà pari al 50%.
[...]
3) Le parti riconoscono che il predetto trasferimento trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che sono funzionali e indispensabili per la risoluzione della presente
controversia, chiedono l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n° 74 del 1987.
Le spese notarili di trasferimento dell'immobile saranno a carico delle parti al 50% ciascuno, così
come saranno a carico sempre nella misura del 50% ciascuno eventuali spese urbanistiche che
dovessero derivare per il perfezionamento del trasferimento notarile.
4) Le parti si impegnano a trasfondere in atto pubblico gli accordi di cui sopra entro 12 mesi dall'emissione dell'emananda sentenza, salvo slittamenti legati all'espletamento delle pratiche amministrative ed urbanistiche connesse al trasferimento della quota.
5) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra un assegno mensile di euro Parte_1 CP_1
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , da versarsi entro il giorno Persona_2
10 di ogni mese, oltre l'obbligo per il IG. di rimborsare il 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute e anticipate per intero dalla IG.ra nell'interesse del figlio, preventivamente concordate CP_1
e adeguatamente documentate. (Per le spese straordinarie si dovrà fare riferimento alle linee guida del
CNF del 14.07.2017).
Per_ 6) Disporre che l'assegno unico universale previsto per il figlio considerata la collocazione
esclusiva presso la madre venga percepito per intero dalla IG.ra . CP_1
7) Non viene previsto alcun assegno divorzile stante l'autonomia economica delle parti.
8) Spese del giudizio interamente compensate tra le parti».
Conclusioni del PM:
«Si esprime parere favorevole alla pronuncia di divorzio alle condizioni previste nel provvedimento di
separazione tra i coniugi, salvo il mantenimento del figlio maggiorenne se ed in quanto economicamente indipendente, e fatto salvo l'eventuale accordo intercorso tra le parti come indicato nel provvedimento del giudice datato 21.02.2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 06.06.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio in Parte_1
Bomporto (MO) con che dall'unione è nato un figlio: , il 15.12.2005; che CP_1 Persona_2
il Tribunale di Modena, in data 28.07.2017, ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
che
2 vive ad Irgoli con il figlio maggiorenne nell'immobile di proprietà dei suoi genitori;
che il CP_1
è in pensione e ha un reddito imponibile di circa € 27.729,00; che la somma di € 100 a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento della è stata concessa da al fine di addivenire ad un CP_1 Parte_1 accordo e di trasformare il rito da giudiziale a consensuale;
che ha sempre versato il Parte_1
contributo alla e le spese ordinarie di mantenimento;
che non ha alcun rapporto con la CP_1 Parte_1
e con il figlio. CP_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.09.2024, la ha esposto che in data CP_1
02.07.2024 le è stato notificato il ricorso per la richiesta di scioglimento del matrimonio;
che nulla oppone alla richiesta di scioglimento del matrimonio;
che ella svolge l'attività di assistente familiare con un contratto part-time e uno stipendio di € 700,00 mensili;
che il ricorrente non ha pagato tutte le spese straordinarie sostenute per ilo figlio;
che non corrisponde al vero che la resistente non ha mai informato il marito delle questioni riguardanti il figlio, avendo ella sempre cercato di appianare il conflitto tra il figlio e il marito;
che il figlio non vuole più avere contatti con il padre per il suo carattere aggressivo.
3. In prima udienza sono state sentite personalmente le parti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare e le parti hanno interloquito in ordine ad una possibile soluzione conciliativa della lite. In
concorso di causa, le parti hanno depositato un accordo, firmato da entrambi i coniugi, contenente le conclusioni congiunte che sono state rassegnate formalmente rassegnate con le note scritte per l'udienza del 13.3.2025.
5. Pervenute le conclusioni del P.M., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
6. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti risulta che, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Modena e dal conseguente decreto di omologa, è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come affermato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta.
7. Rilevato che non vi sono figli minori, le altre condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
8. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Bomporto (MO) il 30.06.2010 tra
[...]
, nato a [...], il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
3 BEAUTY (Australia), il 02.05.1972, e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Bomporto
(MO), atto n. 6, parte I, anno 2010, alle condizioni indicate in epigrafe.
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
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