TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7040/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Giunta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7040/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE Parte_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Persona_1 C.F._1 RA elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_2 C.F._2 RA elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI RA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3 BRAZZINI RA elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI RA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- accertare e dichiarare che i SInori Parte_4 [...]
Per_1 Parte_2 Parte_5 sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al
, in persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei SInori Parte_4
[...] Persona_1 Parte_2 Pt_5
pagina 1 di 6 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Parte_5 consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19/05/2023 gli attori in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] (ora Comune di Tresignana) il 21/01/1864 Persona_2 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.05). Con decreto del 11/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 16/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_1 essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 15/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 21.01.1864, nasceva nel Comune di LO (FE) (ora Comune di Tresignana), il SI. di nazionalità italiana (doc.5). In data 31.03.1893, nel Persona_2
Comune di LO (FE), il SI. si univa in matrimonio Persona_2 con la SI.ra (doc. 6). Persona_3
3. Successivamente, agli inizi del 1900, il SI. (nei certificati Persona_2 brasiliani anche come ) emigrava in Brasile ove, in data 15.11.1903, Persona_4 dall'unione matrimonio con la SI.ra nasceva il SI. Persona_3 Persona_5 come dichiarato dal padre dinnanz i all'ufficio di stato civile (doc. 7).
4. In data 01.10.1938, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con la Persona_5
SI.ra (doc. 8). Parte_6
5. In data 23.05.1945, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. con Persona_5 la SI.ra nasceva il SI. come dichiarato Parte_6 Persona_6 dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile (doc.9);
6. In data 11.11.1967, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Persona_6 con la SI.ra (doc. 10); Parte_7
7. In data 14.05.1968, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Persona_6 con la SI.ra , nasceva il SI.
[...] Parte_7 Parte_4
come dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile(doc. 11);
[...]
In data 28.09.2002, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Parte_4 con la SI.ra (doc. 12); Parte_8
pagina 2 di 6 In data 12.01.2010, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Parte_4 con la SI.ra nasceva il SI. come
[...] Parte_8 Persona_1 dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile(doc. 13).
8. In data 14.12.1974, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Persona_6 con la SI.ra , nasceva altresì il SI.
[...] Parte_7 Parte_2
come dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile(doc. 14);
[...]
In data 01.06.1996, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con Parte_2 la SI.ra (doc. 15); Persona_7
In data 12.11.1996, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Parte_2 con la SI.ra nasceva la SI.ra Persona_7 Parte_5 come dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile (doc. 16).
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di LO (ora Comune di Tresignana), in provincia di Ferrara. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia del in Controparte_1 data 26 settembre 2024. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio pagina 3 di 6 della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato a [...] (ora Comune di Persona_2
Tresignana) il 21/01/1864 il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato pagina 4 di 6 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Persona_2
SULLE SPESE DI LITE
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno pagina 5 di 6 incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• Parte_4
• Persona_1
• Parte_2
• Parte_5 Per_2
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 23/12/2025
Il Giudice
dott. Massimo Giunta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Giunta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7040/2023 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE Parte_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Persona_1 C.F._1 RA elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_2 C.F._2 RA elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI RA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3 BRAZZINI RA elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI RA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- accertare e dichiarare che i SInori Parte_4 [...]
Per_1 Parte_2 Parte_5 sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al
, in persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei SInori Parte_4
[...] Persona_1 Parte_2 Pt_5
pagina 1 di 6 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Parte_5 consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19/05/2023 gli attori in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] (ora Comune di Tresignana) il 21/01/1864 Persona_2 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.05). Con decreto del 11/11/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 16/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_1 essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 15/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 21.01.1864, nasceva nel Comune di LO (FE) (ora Comune di Tresignana), il SI. di nazionalità italiana (doc.5). In data 31.03.1893, nel Persona_2
Comune di LO (FE), il SI. si univa in matrimonio Persona_2 con la SI.ra (doc. 6). Persona_3
3. Successivamente, agli inizi del 1900, il SI. (nei certificati Persona_2 brasiliani anche come ) emigrava in Brasile ove, in data 15.11.1903, Persona_4 dall'unione matrimonio con la SI.ra nasceva il SI. Persona_3 Persona_5 come dichiarato dal padre dinnanz i all'ufficio di stato civile (doc. 7).
4. In data 01.10.1938, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con la Persona_5
SI.ra (doc. 8). Parte_6
5. In data 23.05.1945, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. con Persona_5 la SI.ra nasceva il SI. come dichiarato Parte_6 Persona_6 dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile (doc.9);
6. In data 11.11.1967, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Persona_6 con la SI.ra (doc. 10); Parte_7
7. In data 14.05.1968, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Persona_6 con la SI.ra , nasceva il SI.
[...] Parte_7 Parte_4
come dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile(doc. 11);
[...]
In data 28.09.2002, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Parte_4 con la SI.ra (doc. 12); Parte_8
pagina 2 di 6 In data 12.01.2010, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Parte_4 con la SI.ra nasceva il SI. come
[...] Parte_8 Persona_1 dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile(doc. 13).
8. In data 14.12.1974, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Persona_6 con la SI.ra , nasceva altresì il SI.
[...] Parte_7 Parte_2
come dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile(doc. 14);
[...]
In data 01.06.1996, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con Parte_2 la SI.ra (doc. 15); Persona_7
In data 12.11.1996, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Parte_2 con la SI.ra nasceva la SI.ra Persona_7 Parte_5 come dichiarato dal padre dinnanzi all'ufficio di stato civile (doc. 16).
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di LO (ora Comune di Tresignana), in provincia di Ferrara. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia del in Controparte_1 data 26 settembre 2024. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio pagina 3 di 6 della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano nato a [...] (ora Comune di Persona_2
Tresignana) il 21/01/1864 il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato pagina 4 di 6 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
Persona_2
SULLE SPESE DI LITE
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno pagina 5 di 6 incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• Parte_4
• Persona_1
• Parte_2
• Parte_5 Per_2
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 23/12/2025
Il Giudice
dott. Massimo Giunta
pagina 6 di 6