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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. Dott. Lucia Minutella Giudice Dott. Isabella Messina Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 11193/2025$$ promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BADINI Parte_1
NF LI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA NICOLA CP_1
IU che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale del 12/11/2025 L'avv. Campagna non si oppone alla alternanza dei w.e.; proponendo un contributo al mantenimento di € 250,00 rivalutabili. Il sig. dichiara che compatibilmente con l'orario di lavoro potrebbe CP_1 tenere con sé la figlia al pomeriggio/sera senza pernottamento uno e due pomeriggi. I genitori concordano per un contributo al mantenimento a carico el padre di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegno unico per intero alla mamma. Affido condiviso;
assegnazione casa alla mamma con congruo termine al per lasciare la casa rimettendosi al Giudice, almeno un CP_1 mese. Vacanza Natalizie sette giorni con mamma e sette con papà alternando il Vigilia e il giorno di Natale e il Capodanno. Tree giorni a Pasqua alternando la Pasqua e la Pasquetta Due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso accordo. L'avv. Badini Confalonieri chiede la rifusione delle spese rimettendosi comunque al Tribunale. L'avv. Campagna insiste sulla compensazione stante l'accordo raggiunto contestando la lite temeraria Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata la minore (13.1.2012). Per_1
Con ricorso depositato il 04/06/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia e alla previsione di un contributo per il suo mantenimento, con vittoria di spese di lite. Con memoria depositata il 04/06/2025 si è costituito . Nel merito e in via CP_1 principale, ha domandato di disporsi la cessazione della materia del contendere, stante la riconciliazione tra i coniugi;
in subordine ha condiviso le domande in punto di affidamento, collocazione e diritto di vista padre-figlia e ha domandato di porsi a suo carico un contributo al mantenimento della minore oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite All'udienza del 10/9/2025 comparivano le parti e i rispettivi difensori;
all'esito dell'ascolto, acclarata la possibilità di un accordo e al fine di esaminare le relazioni dei servizi, il Giudice relatore ha fissato udienza di discussione. All'udienza del 12/11/2025 le parti e i rispettivi difensori hanno precisato i termini dell'accordo relativamente alla minore e hanno precisato le conclusioni in punto spese. Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
*** l Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, atteso che appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nel dettaglio, sin dal principio non si registrata controversa sul regime di affidamento condiviso con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e sulla collocazione della minore presso la madre.
Madre e figlia continueranno ad abitare nella abitazione familiare (di proprietà di parte resistente); pertanto, la casa familiare dev'essere assegnata alla sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
dovrà allontanarsi dalla suddetta abitazione, esportando i propri beni personali, entro un
[...] mese dalla pronuncia.
Con riguardo al calendario di visite padre-figlia, i genitori sono concordi a ché il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati e uno o due pomeriggi durante la settimana, senza pernottamento, il tutto, fatto salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici e lavorativi dei predetti. Invece, per quanto concerne le festività natalizie le parti concordano che le minori trascorra con ciascun genitore sette giorni alternando la Vigilia il giorno di Natale e Capodanno;
le festività pasquali- tre giorni- saranno i genitori si alterneranno la Pasqua e il Lunedi di Pasquetta;
mentre, con riguardo alle festività estive la minore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive previo accordo da definire entro il 30 maggio di ogni mese.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento le parti si sono accordate in punto di determinazione: il padre dovrà corrispondere un assegno pari ad euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla parte ricorrente. Da ultimo, poi, occorre rilevarsi che le condizioni così delineate sono conformi a quanto emerso in sede di presa in carico da parte dei servizi, i quali concludono riferendo che “Alla luce degli elementi raccolti si ritiene, che la situazione riguardante la minore in oggetto non necessiti di ulteriori approfondimenti o alcun intervento da parte del servizio scrivente, non essendo emersi elementi pregiudizievoli. Si ritiene che l'affidamento condiviso potrebbe rispondere alle esigenze della minore, considerando anche che entrambi i genitori attualmente sembrerebbero orientati in tal senso”(cfr. rel 10/9/2025).
L'unico aspetto controverso tra le parti concerne le spese di lite.
Stante l'accordo raggiunto, le spese di lite devono compensarsi con ciò stesso escludendosi inoltre ogni profilo di temerarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.ss c.p.c. Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
a fine settimana alternati;
e uno o due pomeriggi durante la settimana, senza pernottamento, il tutto, fatto salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici e lavorativi dei predetti;
le festività natalizie le parti concordano che le minori trascorra con ciascun genitore sette giorni alternando la Vigilia il giorno di Natale e Capodanno;
le festività pasquali- tre giorni- saranno i genitori si alterneranno la Pasqua e il Lunedi di Pasquetta;
le festività estive la minore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive previo accordo da definire entro il 30 maggio di ogni mese.
ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra ; Parte_1
ASSEGNA al sig. un termine di un mese, a partire dalla presente pronuncia, CP_1 per allontanarsi ed esportare i propri oggetti personali dalla casa familiare.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, si dispone che il signor corrisponda alla madre per CP_1 il mantenimento della figlia l'assegno periodico di € 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
DÀ ATTO che l'A.U sarà interamente percepito dalla madre.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/12/2025. Il Presidente Est. Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. Dott. Lucia Minutella Giudice Dott. Isabella Messina Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 11193/2025$$ promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BADINI Parte_1
NF LI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA NICOLA CP_1
IU che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale del 12/11/2025 L'avv. Campagna non si oppone alla alternanza dei w.e.; proponendo un contributo al mantenimento di € 250,00 rivalutabili. Il sig. dichiara che compatibilmente con l'orario di lavoro potrebbe CP_1 tenere con sé la figlia al pomeriggio/sera senza pernottamento uno e due pomeriggi. I genitori concordano per un contributo al mantenimento a carico el padre di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegno unico per intero alla mamma. Affido condiviso;
assegnazione casa alla mamma con congruo termine al per lasciare la casa rimettendosi al Giudice, almeno un CP_1 mese. Vacanza Natalizie sette giorni con mamma e sette con papà alternando il Vigilia e il giorno di Natale e il Capodanno. Tree giorni a Pasqua alternando la Pasqua e la Pasquetta Due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso accordo. L'avv. Badini Confalonieri chiede la rifusione delle spese rimettendosi comunque al Tribunale. L'avv. Campagna insiste sulla compensazione stante l'accordo raggiunto contestando la lite temeraria Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata la minore (13.1.2012). Per_1
Con ricorso depositato il 04/06/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia e alla previsione di un contributo per il suo mantenimento, con vittoria di spese di lite. Con memoria depositata il 04/06/2025 si è costituito . Nel merito e in via CP_1 principale, ha domandato di disporsi la cessazione della materia del contendere, stante la riconciliazione tra i coniugi;
in subordine ha condiviso le domande in punto di affidamento, collocazione e diritto di vista padre-figlia e ha domandato di porsi a suo carico un contributo al mantenimento della minore oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite All'udienza del 10/9/2025 comparivano le parti e i rispettivi difensori;
all'esito dell'ascolto, acclarata la possibilità di un accordo e al fine di esaminare le relazioni dei servizi, il Giudice relatore ha fissato udienza di discussione. All'udienza del 12/11/2025 le parti e i rispettivi difensori hanno precisato i termini dell'accordo relativamente alla minore e hanno precisato le conclusioni in punto spese. Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
*** l Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, atteso che appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nel dettaglio, sin dal principio non si registrata controversa sul regime di affidamento condiviso con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e sulla collocazione della minore presso la madre.
Madre e figlia continueranno ad abitare nella abitazione familiare (di proprietà di parte resistente); pertanto, la casa familiare dev'essere assegnata alla sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
dovrà allontanarsi dalla suddetta abitazione, esportando i propri beni personali, entro un
[...] mese dalla pronuncia.
Con riguardo al calendario di visite padre-figlia, i genitori sono concordi a ché il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati e uno o due pomeriggi durante la settimana, senza pernottamento, il tutto, fatto salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici e lavorativi dei predetti. Invece, per quanto concerne le festività natalizie le parti concordano che le minori trascorra con ciascun genitore sette giorni alternando la Vigilia il giorno di Natale e Capodanno;
le festività pasquali- tre giorni- saranno i genitori si alterneranno la Pasqua e il Lunedi di Pasquetta;
mentre, con riguardo alle festività estive la minore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive previo accordo da definire entro il 30 maggio di ogni mese.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento le parti si sono accordate in punto di determinazione: il padre dovrà corrispondere un assegno pari ad euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla parte ricorrente. Da ultimo, poi, occorre rilevarsi che le condizioni così delineate sono conformi a quanto emerso in sede di presa in carico da parte dei servizi, i quali concludono riferendo che “Alla luce degli elementi raccolti si ritiene, che la situazione riguardante la minore in oggetto non necessiti di ulteriori approfondimenti o alcun intervento da parte del servizio scrivente, non essendo emersi elementi pregiudizievoli. Si ritiene che l'affidamento condiviso potrebbe rispondere alle esigenze della minore, considerando anche che entrambi i genitori attualmente sembrerebbero orientati in tal senso”(cfr. rel 10/9/2025).
L'unico aspetto controverso tra le parti concerne le spese di lite.
Stante l'accordo raggiunto, le spese di lite devono compensarsi con ciò stesso escludendosi inoltre ogni profilo di temerarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.ss c.p.c. Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
a fine settimana alternati;
e uno o due pomeriggi durante la settimana, senza pernottamento, il tutto, fatto salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici e lavorativi dei predetti;
le festività natalizie le parti concordano che le minori trascorra con ciascun genitore sette giorni alternando la Vigilia il giorno di Natale e Capodanno;
le festività pasquali- tre giorni- saranno i genitori si alterneranno la Pasqua e il Lunedi di Pasquetta;
le festività estive la minore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive previo accordo da definire entro il 30 maggio di ogni mese.
ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra ; Parte_1
ASSEGNA al sig. un termine di un mese, a partire dalla presente pronuncia, CP_1 per allontanarsi ed esportare i propri oggetti personali dalla casa familiare.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, si dispone che il signor corrisponda alla madre per CP_1 il mantenimento della figlia l'assegno periodico di € 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
DÀ ATTO che l'A.U sarà interamente percepito dalla madre.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/12/2025. Il Presidente Est. Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.