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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2387/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13626/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1799 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa riportandosi agli atti depositati insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU in epigrafe deducendo la mancanza di motivazione e l'irragionevolezza del criterio adottato.
Il Comune di Albano Laziale si è costituito resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ripresa a tassazione alla base dell'atto impugnato ha ad oggetto il valore di un terreno edificabile elevato dal valore di acquisto di €18,075 ad €88,06 al mq, e quindi, successivamente alle contestazioni di genericità avanzate dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, ridotto ad € 87,72 al mq.
Dalla lettura della valutazione tecnica posta dal Comune di Albano a fondamento dell'accertamento risulta il mero richiamo al valore minimo della zona, senza ulteriori indicazioni in merito alle fonti utilizzate per stabilire detto valore minimo.
La stima è stata inoltre operata, trattandosi di un lotto inferiore al minimo edificabile, operando una modestissima riduzione percentuale, dando cioè per dimostrato quanto sarebbe stato invece necessario provare, ovvero che un fondo in concreto inedificabile sia comunque assoggettabile a tassazione valorizzandone esclusivamente la potestà edificatoria e ciò sulla base della mera ed astratta possibilità di acquisire sul mercato la porzione mancante.
Pertanto, data la completa assenza di elementi idonei ad una valutazione concreta del cespite, l'atto impugnato deve essere annullato ed il ricorso integralmente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso annulando l'atto impugnato;
condanna il Comune di Albano Laziale al rimborso del contributo unificato ed al pagamento delle spese di lite, che liquida in €3000,00 oltre accessori.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13626/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1799 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa riportandosi agli atti depositati insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU in epigrafe deducendo la mancanza di motivazione e l'irragionevolezza del criterio adottato.
Il Comune di Albano Laziale si è costituito resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ripresa a tassazione alla base dell'atto impugnato ha ad oggetto il valore di un terreno edificabile elevato dal valore di acquisto di €18,075 ad €88,06 al mq, e quindi, successivamente alle contestazioni di genericità avanzate dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, ridotto ad € 87,72 al mq.
Dalla lettura della valutazione tecnica posta dal Comune di Albano a fondamento dell'accertamento risulta il mero richiamo al valore minimo della zona, senza ulteriori indicazioni in merito alle fonti utilizzate per stabilire detto valore minimo.
La stima è stata inoltre operata, trattandosi di un lotto inferiore al minimo edificabile, operando una modestissima riduzione percentuale, dando cioè per dimostrato quanto sarebbe stato invece necessario provare, ovvero che un fondo in concreto inedificabile sia comunque assoggettabile a tassazione valorizzandone esclusivamente la potestà edificatoria e ciò sulla base della mera ed astratta possibilità di acquisire sul mercato la porzione mancante.
Pertanto, data la completa assenza di elementi idonei ad una valutazione concreta del cespite, l'atto impugnato deve essere annullato ed il ricorso integralmente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso annulando l'atto impugnato;
condanna il Comune di Albano Laziale al rimborso del contributo unificato ed al pagamento delle spese di lite, che liquida in €3000,00 oltre accessori.