CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 863/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3848/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Vincenzo Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003267429000 IVA/IRAP/IRPEF 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100024240729000 IVA/IRAP/IRPEF 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110032454026000 IVA/IRAP/IRPEF 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130019531537000 IVA/IRAP/IRPEF 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130023900315000 IVA/IRAP/IRPEF 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130032414360000 IVA/IRAP/IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028243390000 IVA/IRAP/IRPEF 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente signora Ricorrente_1 nata il [...] in [...] e residente in (81027) San Felice a Cancello alla Indirizzo_1, rappr.ta e difesa giusta procura stesa in separato documento informatico allegato al presente ricorso dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l' Intimazione di Pagamento N°028 20259003267429000, notificata il 03/06/2025 ammontante complessivamente in Euro 109.488,39 di cui i soli Tributi sono pari ad Euro 43.677,47, a mezzo della quale viene richiesto il pagamento delle Cartelle di Pagamento: N°02820100024240729000 di Euro 10.004,50 relativa a Iva/Irap/Irpef Anno/2004; N°
02820110032454026000 di Euro 3.335,17 relativa a Iva/Irap/Irpef Anno/2004; N°02820130019531537000 di Euro 3.248,24 relativa a Irap/Iva Anno/2007; N°02820130023900315000 di Euro 8.844,57 relativa a Irap/
Irpef/Iva Anno/2006; N°02820130032414360000 di Euro 11.574,60 relativa a Irpef/Iva Anno/2009; N°
02820140028243390000 di Euro 6.670,33 relativa Iva/Irap/Irpef Anno/2004 .
L'assunto dell'opposizione nel merito è, sostanzialmente, la nullità dell'atto impugnato per l'inesistenza della notifica e comunque la maturata prescrizione e decadenza delle cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento
Deposita ulteriori memorie in data 29/01/2026.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Associazione_1 s.p.a., elettivamente domiciliata in Napoli alla Indirizzo_2
presso lo studio dell'avv. Difensore_2 (C eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avverso atto introduttivo, di cui chiede il rigetto 1) in via preliminare dichiarare improponibile e/o inammissibile il ricorso;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa - accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva sul punto dell'Agente della Riscossione - dichiarare l'ente impositore unico responsabile per aver emesso ruoli che si assumono illegittimi;
3) condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata in atti si evince che l'Agente della Riscossione ha regolarmente provveduto alla notifica delle cartelle de quibus , in particolare: a)la cartella n.
02820100024240729000, è stata regolarmente notificata in data 30.05.2011; b) la cartella n.
02820110032454026000, è stata regolarmente notificata in data 20.05.2011; c)la cartella n.
02820130019531537000, è stata regolarmente notificata in data 02.07.2013; d)la cartella n.
02820130023900315000, è stata regolarmente notificata in data 13.11.2013; e) la cartella n.
02820130032414360000, è stata regolarmente notificata in data 26.02.2014; f)la cartella n.
02820140028243390000, è stata regolarmente notificata in data 27.22.2014. Alla ricorrente veniva inoltre notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876201400003019000, in data 24/11/2014, interruttiva dei termini.
I termini ordinari di prescrizione di imposte e tasse sono:
10 anni per IRPEF, IVA, imposta di registro, successioni;
5 anni per tributi locali (TARI, IMU, ecc.);
3 anni per la tassa automobilistica (bollo auto).
Oltre ai termini di decadenza dal potere di accertamento sopra descritti anche quelli di prescrizione sono stati direttamente influenzati dalle sospensioni e proroghe COVID. La prescrizione riguarda il tempo massimo entro cui l'Amministrazione Finanziaria può esigere il pagamento coattivo di un tributo.
Tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (data di fine dell'emergenza pandemica) si è verificato un blocco pressoché totale delle notifiche di cartelle e atti.
Considerando i vari provvedimenti legislativi che sono stati emanati (a partire dal Decreto “Rilancio”) e si sono susseguiti durante il periodo emergenziale, con successive conferme e ulteriori proroghe, si è arrivati ad una complessiva estensione di 542 giorni dei termini di prescrizione generali.
Nel frattempo, un importante segnale è arrivato con l'ordinanza n. 960/2025 della Cassazione, la quale ha affermato testualmente che: «I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
Invero, l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19), ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito il principio di diritto secondo cui è “… quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale.
In relazione alle sanzioni, infatti, tale conclusione è imposta dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass.
24/01/2023 n. 2095; Cass. 8/03/2022, n. 7486; Cass. 22/07/2011, n. 16099).
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente a sanzioni ed interessi;
rigetta nel resto.
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI SIMONETTA, Presidente
PESCINO PASQUALE, LA
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3848/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Vincenzo Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003267429000 IVA/IRAP/IRPEF 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100024240729000 IVA/IRAP/IRPEF 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110032454026000 IVA/IRAP/IRPEF 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130019531537000 IVA/IRAP/IRPEF 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130023900315000 IVA/IRAP/IRPEF 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130032414360000 IVA/IRAP/IRPEF 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028243390000 IVA/IRAP/IRPEF 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente signora Ricorrente_1 nata il [...] in [...] e residente in (81027) San Felice a Cancello alla Indirizzo_1, rappr.ta e difesa giusta procura stesa in separato documento informatico allegato al presente ricorso dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l' Intimazione di Pagamento N°028 20259003267429000, notificata il 03/06/2025 ammontante complessivamente in Euro 109.488,39 di cui i soli Tributi sono pari ad Euro 43.677,47, a mezzo della quale viene richiesto il pagamento delle Cartelle di Pagamento: N°02820100024240729000 di Euro 10.004,50 relativa a Iva/Irap/Irpef Anno/2004; N°
02820110032454026000 di Euro 3.335,17 relativa a Iva/Irap/Irpef Anno/2004; N°02820130019531537000 di Euro 3.248,24 relativa a Irap/Iva Anno/2007; N°02820130023900315000 di Euro 8.844,57 relativa a Irap/
Irpef/Iva Anno/2006; N°02820130032414360000 di Euro 11.574,60 relativa a Irpef/Iva Anno/2009; N°
02820140028243390000 di Euro 6.670,33 relativa Iva/Irap/Irpef Anno/2004 .
L'assunto dell'opposizione nel merito è, sostanzialmente, la nullità dell'atto impugnato per l'inesistenza della notifica e comunque la maturata prescrizione e decadenza delle cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento
Deposita ulteriori memorie in data 29/01/2026.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Associazione_1 s.p.a., elettivamente domiciliata in Napoli alla Indirizzo_2
presso lo studio dell'avv. Difensore_2 (C eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avverso atto introduttivo, di cui chiede il rigetto 1) in via preliminare dichiarare improponibile e/o inammissibile il ricorso;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa - accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva sul punto dell'Agente della Riscossione - dichiarare l'ente impositore unico responsabile per aver emesso ruoli che si assumono illegittimi;
3) condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata in atti si evince che l'Agente della Riscossione ha regolarmente provveduto alla notifica delle cartelle de quibus , in particolare: a)la cartella n.
02820100024240729000, è stata regolarmente notificata in data 30.05.2011; b) la cartella n.
02820110032454026000, è stata regolarmente notificata in data 20.05.2011; c)la cartella n.
02820130019531537000, è stata regolarmente notificata in data 02.07.2013; d)la cartella n.
02820130023900315000, è stata regolarmente notificata in data 13.11.2013; e) la cartella n.
02820130032414360000, è stata regolarmente notificata in data 26.02.2014; f)la cartella n.
02820140028243390000, è stata regolarmente notificata in data 27.22.2014. Alla ricorrente veniva inoltre notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876201400003019000, in data 24/11/2014, interruttiva dei termini.
I termini ordinari di prescrizione di imposte e tasse sono:
10 anni per IRPEF, IVA, imposta di registro, successioni;
5 anni per tributi locali (TARI, IMU, ecc.);
3 anni per la tassa automobilistica (bollo auto).
Oltre ai termini di decadenza dal potere di accertamento sopra descritti anche quelli di prescrizione sono stati direttamente influenzati dalle sospensioni e proroghe COVID. La prescrizione riguarda il tempo massimo entro cui l'Amministrazione Finanziaria può esigere il pagamento coattivo di un tributo.
Tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (data di fine dell'emergenza pandemica) si è verificato un blocco pressoché totale delle notifiche di cartelle e atti.
Considerando i vari provvedimenti legislativi che sono stati emanati (a partire dal Decreto “Rilancio”) e si sono susseguiti durante il periodo emergenziale, con successive conferme e ulteriori proroghe, si è arrivati ad una complessiva estensione di 542 giorni dei termini di prescrizione generali.
Nel frattempo, un importante segnale è arrivato con l'ordinanza n. 960/2025 della Cassazione, la quale ha affermato testualmente che: «I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
Invero, l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19), ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito il principio di diritto secondo cui è “… quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale.
In relazione alle sanzioni, infatti, tale conclusione è imposta dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass.
24/01/2023 n. 2095; Cass. 8/03/2022, n. 7486; Cass. 22/07/2011, n. 16099).
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente a sanzioni ed interessi;
rigetta nel resto.
Compensa le spese di giudizio.