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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 1399 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 1399 / 2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NONATO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA GUGLIELMO DEGLI ADELARDI 61 44121 FERRARA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 01/02/2024, , cittadino del PAKISTAN , Pt_1 C.F._1 ha impugnato il provvedimento emesso il 20/12/2023 e notificato il 02/01/2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 31/03/2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta. All'udienza del 23/09/2025, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (07 dicembre 2022 come attestato nel parere della Commissione Territoriale), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Il richiamo all'art. 8 CEDU impone un accenno all'applicazione fattane dalla Corte di Strasburgo, anche in tema di bilanciamento con altri interessi di natura pubblicistica, non avendo esso carattere assoluto.
Ebbene, l'art. 8 CEDU prevede al comma 1 “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2 (sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto. La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, Per_1
§ 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61). Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati Per_2 dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite Per_3 Per_4 n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_5 La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie relative Per_6 a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla Per_7 v. Paesi Bassi § 32). Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, si diceva, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente. Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), Per_8 Per_9 individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia Per_10
“necessaria” in una società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, e c. Regno Unito, Per_11 Per_12 Per_13
§ 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Boujlifa c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato Per_14 conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel Per_7 richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Per_15 Per_16 Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_7 Con particolare riferimento poi al caso dello straniero gravato da precedenti penali, la Corte EDU, con la sentenza della grande camera, 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda – nel ripercorrere propri precedenti arresti, concernenti i limiti dell'ingerenza dei pubblici poteri sui diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, in chiave di proporzionalità – ha specificamente individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. Tali criteri, poi sostanzialmente ripresi anche dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo (da ultimo, sentenza della quarta sezione, 27 settembre 2022, Otite
contro
Regno Unito), sono, in sintesi, i seguenti: natura e serietà del reato commesso dallo straniero;
lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale;
tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale); nazionalità delle persone coinvolte;
situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne siano, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel Paese di allontanamento dello straniero). Anche la Corte Costituzionale, nel recepire i pronunciamenti della Corte di Strasburgo ha affermato, anche di recente (sent. ordinanza n. 217 del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sentenza di accoglimento nr. 88 del 2023), la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» . Nel bilanciamento fra tali interessi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato Per_9 consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie risulta che il ricorrente è gravato in effetti da un precedente penale. Più in dettaglio, egli risulta essere stato condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Ravenna emessa nel 2022 ad un anno e sei mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e minaccia commessi il 3.12.2021 a Lugo (Ravenna). Tale condanna risulta tuttavia condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p. alla luce, evidentemente, della ritenuta non pericolosità del ricorrente, per il quale è stata formulata una prognosi positiva. Infatti, dopo il suddetto episodio non risultano segnalati altri reati (solo un'infrazione amministrativa), mentre risulta provato un positivo percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, caratterizzato da impegno e continuità. La condotta oggetto di condanna appare dunque un episodio isolato e non sintomatico di una pericolosità sociale attuale e tale da giustificare il diniego del titolo di soggiorno e comunque l'esigenza di tutela dell'interesse pubblico va contemperato con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata che è radicata sul territorio italiano, dove egli vive e lavora dal 2020.
Più in dettaglio, il richiedente è arrivato in Italia nel 2020, ha sin da subito svolto la sua attività lavorativa con regolari contratti a tempo determinato con diversi datori di lavoro (cfr. estratto conto previdenziale). Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è inoccupato dal mese di agosto 2025 ed ha presentato domanda per ottenere il contributo per la disoccupazione (cfr. chat con sindacato CGIL). L'attuale stato di disoccupazione del ricorrente non può essere ritenuto, di per sé, elemento idoneo ad escludere il rischio di violazione della sua vita privata e familiare. La mancanza di un impiego non comporta automaticamente l'insussistenza di tale rischio, atteso che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità dell'individuo non si esauriscono nell'ambito lavorativo. Inoltre, risulta dagli atti che il ricorrente è attivamente impegnato nella ricerca di nuove opportunità professionali, circostanza che conferma la persistenza di un interesse concreto alla tutela della propria sfera privata. Si evidenzia come dall'estratto conto previdenziale aggiornato al 20.09.2025 versato in atti risulta che il ricorrente ha percepito i seguenti redditi: per l'anno 2021 euro 1.089,00; per il 2022 euro 3.074,00; per l'anno 2023 euro 9.358,00; nel 2024 euro 14.866,00; infine, per il 2025, fino a febbraio, euro 1.560,00 di cui euro 112,00 a titolo di malattia/infortunio (cfr. estratto conto previdenziale). A tali somme deve aggiungersi quanto ricevuto a titolo di retribuzione nei mesi di luglio- agosto 2025, che ammonta complessivamente a euro 270,00 (cfr. buste paga). Inoltre, il ricorrente ha conseguito la patente di guida, circostanza che gli consente di cogliere maggiori occasioni lavorative e che dimostra un discreto livello di conoscenza della lingua italiana (cfr. patente di guida). Quanto poi alla situazione abitativa il ricorrente risulta essere ospite di un connazionale (cfr. parere commissione territoriale).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 10/10/2025 Giudice rel. Emanuela Romano
Presidente Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 1399 / 2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NONATO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA GUGLIELMO DEGLI ADELARDI 61 44121 FERRARA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 01/02/2024, , cittadino del PAKISTAN , Pt_1 C.F._1 ha impugnato il provvedimento emesso il 20/12/2023 e notificato il 02/01/2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 31/03/2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta. All'udienza del 23/09/2025, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (07 dicembre 2022 come attestato nel parere della Commissione Territoriale), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Il richiamo all'art. 8 CEDU impone un accenno all'applicazione fattane dalla Corte di Strasburgo, anche in tema di bilanciamento con altri interessi di natura pubblicistica, non avendo esso carattere assoluto.
Ebbene, l'art. 8 CEDU prevede al comma 1 “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”, impedendo allo Stato di effettuare alcuna ingerenza nell'esercizio di tale diritto se non nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda necessario, in una società democratica, per le ragioni individuate dal comma 2 (sicurezza nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui). La norma è, dunque essenzialmente posta a tutela della vita privata e familiare dell'individuo e pone a carico degli Stati parte sia obblighi negativi, di ingerenza ingiustificata, sia positivi, volti all'adozione di misure atte a garantire il rispetto effettivo del diritto. La nozione di “vita privata”, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Germania, Per_1
§ 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania, § 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61). Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati Per_2 dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite Per_3 Per_4 n. 18766/2011 e 36030/2011, e altri c. Italia, § 130). Per_5 La “vita familiare” rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37) in altri escludendola, in particolare in fattispecie relative Per_6 a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla Per_7 v. Paesi Bassi § 32). Ebbene, il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo, per come delineato dall'art. 8 CEDU, si diceva, non ha tuttavia carattere assoluto e può trovare adeguata tutela all'esito di un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, consentendo l'ingerenza nel diritto del singolo nei casi previsti dalla legge e nella misura in cui ciò si renda “necessario in una società democratica” per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 CEDU, ossia di “sicurezza della nazione, ordine pubblico, benessere economico del paese, prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale, o protezione dei diritti e delle libertà altrui”, limiti ben più stringenti delle cause ostative individuate dalla normativa interna previgente. Sul punto è sufficiente sottolineare, in questa sede, che lo Stato è tenuto, in adempimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione, al contemperamento degli interessi generali con l'interesse del singolo individuo, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito, alla luce dei superiori principi di ragionevolezza e proporzionalità. La giurisprudenza della Corte EDU ha quindi ritenuto legittima l'interferenza statuale nelle prerogative del singolo nei casi in cui è necessario soddisfare un “bisogno sociale imperativo” (sentenze del 13.02.2003, c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia), Per_8 Per_9 individuato nel settore dell'immigrazione, ad esempio, dalla necessità di preservare il benessere della popolazione in rapporto alla sua densità territoriale, di regolare il mercato del lavoro (sentenza del 21.06.1988, n. 10730/1984, c. Paesi Bassi, § 26). Al fine di verificare quando l'interferenza sia Per_10
“necessaria” in una società democratica e costituisca, dunque, un bisogno sociale imperativo è necessario tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (sentenza 28.05.1985, serie A n. 94, e c. Regno Unito, Per_11 Per_12 Per_13
§ 67; sentenza 21.10.1997, serie 1997-VI, Boujlifa c. Francia, § 42). La Convenzione non garantisce infatti il diritto di uno straniero a entrare o risiedere in un particolare Paese (sentenza del 03.10.2014, n. 12738/2010, Jeunesse c. Paesi Bassi, § 103; sentenza del 28.06.2011, c. Norvegia, § 66) e lo Stato Per_14 conserva il potere di espellere lo straniero condannato per la commissione di reati al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 68, nel Per_7 richiamare i c.d. Üner ctieria sui quali cfr. sentenza del 18.10.2006, n. 46410/99, Üner c. Paesi Bassi; sentenza GC del. 7.12.2021, n. 57467/2015, c. . Per_15 Per_16 Nel bilanciamento tra interesse del singolo al rispetto della vita privata e familiare e interessi statuali di tutela, tali da giustificare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, rileva inoltre la durata e la regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, richiedendosi un maggior rigore nel decretare l'allontanamento di uno straniero nei casi di lunga permanenza regolare (sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, § 75). Per_7 Con particolare riferimento poi al caso dello straniero gravato da precedenti penali, la Corte EDU, con la sentenza della grande camera, 18 ottobre 2006, Üner
contro
Olanda – nel ripercorrere propri precedenti arresti, concernenti i limiti dell'ingerenza dei pubblici poteri sui diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, in chiave di proporzionalità – ha specificamente individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell'allontanamento di uno straniero possa considerarsi «necessaria», in una società democratica, e «proporzionata» allo scopo legittimo perseguito. Tali criteri, poi sostanzialmente ripresi anche dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo (da ultimo, sentenza della quarta sezione, 27 settembre 2022, Otite
contro
Regno Unito), sono, in sintesi, i seguenti: natura e serietà del reato commesso dallo straniero;
lunghezza del suo soggiorno sul territorio nazionale;
tempo trascorso dalla commissione del reato (considerando anche la condotta tenuta dallo straniero in tale frangente temporale); nazionalità delle persone coinvolte;
situazione familiare dello straniero che dovrebbe essere allontanato (considerando le ripercussioni sul coniuge e sui figli, se ve ne siano, anche in considerazione delle difficoltà che costoro incontrerebbero nel Paese di allontanamento dello straniero). Anche la Corte Costituzionale, nel recepire i pronunciamenti della Corte di Strasburgo ha affermato, anche di recente (sent. ordinanza n. 217 del 2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sentenza di accoglimento nr. 88 del 2023), la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» . Nel bilanciamento fra tali interessi va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato Per_9 consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ciò posto in linea generale e tornando al caso di specie risulta che il ricorrente è gravato in effetti da un precedente penale. Più in dettaglio, egli risulta essere stato condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Ravenna emessa nel 2022 ad un anno e sei mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e minaccia commessi il 3.12.2021 a Lugo (Ravenna). Tale condanna risulta tuttavia condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p. alla luce, evidentemente, della ritenuta non pericolosità del ricorrente, per il quale è stata formulata una prognosi positiva. Infatti, dopo il suddetto episodio non risultano segnalati altri reati (solo un'infrazione amministrativa), mentre risulta provato un positivo percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, caratterizzato da impegno e continuità. La condotta oggetto di condanna appare dunque un episodio isolato e non sintomatico di una pericolosità sociale attuale e tale da giustificare il diniego del titolo di soggiorno e comunque l'esigenza di tutela dell'interesse pubblico va contemperato con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata che è radicata sul territorio italiano, dove egli vive e lavora dal 2020.
Più in dettaglio, il richiedente è arrivato in Italia nel 2020, ha sin da subito svolto la sua attività lavorativa con regolari contratti a tempo determinato con diversi datori di lavoro (cfr. estratto conto previdenziale). Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è inoccupato dal mese di agosto 2025 ed ha presentato domanda per ottenere il contributo per la disoccupazione (cfr. chat con sindacato CGIL). L'attuale stato di disoccupazione del ricorrente non può essere ritenuto, di per sé, elemento idoneo ad escludere il rischio di violazione della sua vita privata e familiare. La mancanza di un impiego non comporta automaticamente l'insussistenza di tale rischio, atteso che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità dell'individuo non si esauriscono nell'ambito lavorativo. Inoltre, risulta dagli atti che il ricorrente è attivamente impegnato nella ricerca di nuove opportunità professionali, circostanza che conferma la persistenza di un interesse concreto alla tutela della propria sfera privata. Si evidenzia come dall'estratto conto previdenziale aggiornato al 20.09.2025 versato in atti risulta che il ricorrente ha percepito i seguenti redditi: per l'anno 2021 euro 1.089,00; per il 2022 euro 3.074,00; per l'anno 2023 euro 9.358,00; nel 2024 euro 14.866,00; infine, per il 2025, fino a febbraio, euro 1.560,00 di cui euro 112,00 a titolo di malattia/infortunio (cfr. estratto conto previdenziale). A tali somme deve aggiungersi quanto ricevuto a titolo di retribuzione nei mesi di luglio- agosto 2025, che ammonta complessivamente a euro 270,00 (cfr. buste paga). Inoltre, il ricorrente ha conseguito la patente di guida, circostanza che gli consente di cogliere maggiori occasioni lavorative e che dimostra un discreto livello di conoscenza della lingua italiana (cfr. patente di guida). Quanto poi alla situazione abitativa il ricorrente risulta essere ospite di un connazionale (cfr. parere commissione territoriale).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 10/10/2025 Giudice rel. Emanuela Romano
Presidente Luca Minniti