TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/06/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1766/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
, , eredi di OGGETTO: Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
Rapporto Parte_4
rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Maglio, mandato in atti Parte_5 societario
Attori
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro- tempore rappresentato e difeso dall' avv. Marcello Fedele
mandato in atti
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05.03.2024 regolarmente notificato i sigg.ri
[...]
, , nella espressa qualità Pt_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio l' in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro- tempore per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1)accertare e dichiarare che le somme versate dalla sig.ra sul conto “finanziamento soci Parte_6
n.0111” aperto presso l in virtù della Controparte_1
“Richiesta Finanziamento Societario” sottoscritto in 2
data 31.12.1985 nella qualità di socia del detto istituto Finanziario e accettata dal suo amministratore, costituiscono un finanziamento della socia a favore della società ex art.2467 c .c. 2° co;
2) dichiarare quindi il diritto degli attori
, , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di alla restituzione, da parte dell Parte_6 [...]
, della somma allo stesso prestata di Controparte_1
€.19.400,00= alla data del 08.01.2014 oltre agli interessi contrattuali fino ad oggi maturati ed agli interessi di mora, alla data di messa in mora fino al soddisfo nella misura degli interessi legali, in virtù del contratto di finanziamento soci sottoscritto dalla sig.ra e Parte_6
dall'amministratore dell in data 31.12.1985e, poiché nel contratto CP_2
non è stato stabilito il termine per la restituzione della somme prestate,
indicare il termine entro il quale dovrà avvenire la restituzione;
3) dichiarare in ogni caso la restituzione del contratto di finanziamento soci sottoscritto dalla sig.ra ex art.1820 c.c. in quanto il mutuatario fina dal Parte_6
31.12.2014 non ha adempiuto al pagamento degli interessi previsti dal contratto di finanziamento soci sottoscritto dalla sig.ra Parte_6
.4) per lo effetto condannare in ogni caso l'istituto
[...] [...]
in persona del suo in liquidatore pro-tempore Controparte_1
alla restituzione in favore degli eredi di Parte_7
, , creditori per successione
[...] Parte_2 Parte_3
mortis causa della somma prestata dalla il 23.12.2019 l' Agenzia Regionale
per le loro dante causa, , all di €.19.400,00 Parte_6 CP_2
alla data del 08.01.2014 oltre interessi contrattuali fino ad oggi ed agli interessi di mora, dalla data della messa in mora fino al soddisfo, nella misura degli interessi legali;
5) In subordine ordinare al liquidatore della società di accantonare su apposito conto aperto presso un istituito di credito le somme 3
prima della conclusione dello stato di liquidazione con la cancellazione dell in liquidazione dal registro delle Controparte_1
imprese. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Esponevano gli attori che la loro dante causa sig.ra in Parte_6
data 31.12.1985 presentava all una Controparte_1
proposta di finanziamento societario con il quale nella sua qualità di socia,
chiedeva di finanziare l'attività dell' . CP_1
L'Istituto ( approvava la richiesta e contestualmente veniva aperto CP_2
presso la società finanziaria “ il conto finanziamento soci “
Il rapporto si protraeva per diversi anni e la sig.ra metteva a Per_1
disposizione dell'istituto sino all'08.01.2014 la somma di €.19.400,00
Nel giugno del 2023 la sig.ra chiedeva la restituzione delle somme Per_1
depositate sul conto soci, ma si vedeva rifiutata la richiesta perché quelle somme erano state sequestrate….
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva l
[...]
il quale preliminarmente eccepiva il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva degli attori nonché l'incompetenza per territorio e per materia del Giudice adito, in favore del Tribunale di Bari Sezione Imprese,
Istruita la causa con la sola produzione documentale, veniva fissata l'udienza del 09.04.2025 per la discussione, e quindi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori i quali non avrebbero provato la loro qualità di eredi della sig.ra
. Per_1
Sul punto si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità 4
“nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità , ma effettivamente non anche la qualità di erede , posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato, tuttavia tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità,
atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità . e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi , idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede( v. Cass.Civ.16814/2018)
Ebbene nel caso di specie, dal certificato storico di famiglia di Parte_6
versato in atti emerge il rapporto di filiazione tra il de cuius e gli
[...]
attori. Gli attori inoltre hanno dichiarato di in qualità di figli ed eredi ,
ritenendosi con ciò raggiunto l'onere probatorio in capo agli stessi .
Quanto all'eccezione di difetto per territorio e per materia del Giudice adito,
occorre premettere che il rapporto dedotto in giudizio riguarda un”
finanziamento soci” in particolare il presente giudizio verte sui rapporti derivanti dalle acquisite azioni ovvero sui rapporti societari che a suo tempo legavano la dante causa degli odierni attori ( socio sottoscrittore di azioni )
all , prima che lo stesso fosse travolto delle Controparte_1
vicende giudiziari che hanno portato al sequestro preventivo “….capitale sociale e dell'intero compendio aziendale dell . Controparte_3 5
Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 n.2, lett. a) e b) del d.gls n.168/2003 così
come poi modificato dall'art.2 del D.L. 24/01/2012 n.1 definitivamente convertito dalla L. n.27/2012 “ Le Sezioni Specializzate in materia di impresa
sono esclusivamente competenti: in materia di rapporti societari ivi compresi
quelli concernenti l'accertamento la costituzione la modificazione e/o
l'estinzione del rapporto societario( lett.a.) e in materia di trasferimento di
partecipazioni sociali o di ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti derivanti …e le azioni a questi connesse”
Già quanto sopra riportato è sufficiente per accogliere la predetta eccezione e per lo effetto dichiarare l'incompetenza per territorio e per materia del
Tribunale Adito in favore del Tribunale di Bari Sezione Imprese
Quanto alle spese la materia trattata ed il comportamento delle parti giustificano la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico . definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, ed eccezione disattesa cosi dispone:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio e per materia del Tribunale di Lecce
in favore del Tribunale di Bari Sezione Imprese ex art.3 n.2, lett. a) e b) del d.gls n.168/2003 così come poi modificato dall'art.2 del D.L. 24/01/2012 n.1
definitivamente convertito dalla L. n.27/2012 “
2) Assegna i termini di legge per la riassunzione.
3) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 02.06.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1766/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
, , eredi di OGGETTO: Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
Rapporto Parte_4
rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Maglio, mandato in atti Parte_5 societario
Attori
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro- tempore rappresentato e difeso dall' avv. Marcello Fedele
mandato in atti
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05.03.2024 regolarmente notificato i sigg.ri
[...]
, , nella espressa qualità Pt_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio l' in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro- tempore per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1)accertare e dichiarare che le somme versate dalla sig.ra sul conto “finanziamento soci Parte_6
n.0111” aperto presso l in virtù della Controparte_1
“Richiesta Finanziamento Societario” sottoscritto in 2
data 31.12.1985 nella qualità di socia del detto istituto Finanziario e accettata dal suo amministratore, costituiscono un finanziamento della socia a favore della società ex art.2467 c .c. 2° co;
2) dichiarare quindi il diritto degli attori
, , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di alla restituzione, da parte dell Parte_6 [...]
, della somma allo stesso prestata di Controparte_1
€.19.400,00= alla data del 08.01.2014 oltre agli interessi contrattuali fino ad oggi maturati ed agli interessi di mora, alla data di messa in mora fino al soddisfo nella misura degli interessi legali, in virtù del contratto di finanziamento soci sottoscritto dalla sig.ra e Parte_6
dall'amministratore dell in data 31.12.1985e, poiché nel contratto CP_2
non è stato stabilito il termine per la restituzione della somme prestate,
indicare il termine entro il quale dovrà avvenire la restituzione;
3) dichiarare in ogni caso la restituzione del contratto di finanziamento soci sottoscritto dalla sig.ra ex art.1820 c.c. in quanto il mutuatario fina dal Parte_6
31.12.2014 non ha adempiuto al pagamento degli interessi previsti dal contratto di finanziamento soci sottoscritto dalla sig.ra Parte_6
.4) per lo effetto condannare in ogni caso l'istituto
[...] [...]
in persona del suo in liquidatore pro-tempore Controparte_1
alla restituzione in favore degli eredi di Parte_7
, , creditori per successione
[...] Parte_2 Parte_3
mortis causa della somma prestata dalla il 23.12.2019 l' Agenzia Regionale
per le loro dante causa, , all di €.19.400,00 Parte_6 CP_2
alla data del 08.01.2014 oltre interessi contrattuali fino ad oggi ed agli interessi di mora, dalla data della messa in mora fino al soddisfo, nella misura degli interessi legali;
5) In subordine ordinare al liquidatore della società di accantonare su apposito conto aperto presso un istituito di credito le somme 3
prima della conclusione dello stato di liquidazione con la cancellazione dell in liquidazione dal registro delle Controparte_1
imprese. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Esponevano gli attori che la loro dante causa sig.ra in Parte_6
data 31.12.1985 presentava all una Controparte_1
proposta di finanziamento societario con il quale nella sua qualità di socia,
chiedeva di finanziare l'attività dell' . CP_1
L'Istituto ( approvava la richiesta e contestualmente veniva aperto CP_2
presso la società finanziaria “ il conto finanziamento soci “
Il rapporto si protraeva per diversi anni e la sig.ra metteva a Per_1
disposizione dell'istituto sino all'08.01.2014 la somma di €.19.400,00
Nel giugno del 2023 la sig.ra chiedeva la restituzione delle somme Per_1
depositate sul conto soci, ma si vedeva rifiutata la richiesta perché quelle somme erano state sequestrate….
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva l
[...]
il quale preliminarmente eccepiva il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva degli attori nonché l'incompetenza per territorio e per materia del Giudice adito, in favore del Tribunale di Bari Sezione Imprese,
Istruita la causa con la sola produzione documentale, veniva fissata l'udienza del 09.04.2025 per la discussione, e quindi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori i quali non avrebbero provato la loro qualità di eredi della sig.ra
. Per_1
Sul punto si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità 4
“nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità , ma effettivamente non anche la qualità di erede , posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato, tuttavia tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità,
atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità . e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi , idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede( v. Cass.Civ.16814/2018)
Ebbene nel caso di specie, dal certificato storico di famiglia di Parte_6
versato in atti emerge il rapporto di filiazione tra il de cuius e gli
[...]
attori. Gli attori inoltre hanno dichiarato di in qualità di figli ed eredi ,
ritenendosi con ciò raggiunto l'onere probatorio in capo agli stessi .
Quanto all'eccezione di difetto per territorio e per materia del Giudice adito,
occorre premettere che il rapporto dedotto in giudizio riguarda un”
finanziamento soci” in particolare il presente giudizio verte sui rapporti derivanti dalle acquisite azioni ovvero sui rapporti societari che a suo tempo legavano la dante causa degli odierni attori ( socio sottoscrittore di azioni )
all , prima che lo stesso fosse travolto delle Controparte_1
vicende giudiziari che hanno portato al sequestro preventivo “….capitale sociale e dell'intero compendio aziendale dell . Controparte_3 5
Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 n.2, lett. a) e b) del d.gls n.168/2003 così
come poi modificato dall'art.2 del D.L. 24/01/2012 n.1 definitivamente convertito dalla L. n.27/2012 “ Le Sezioni Specializzate in materia di impresa
sono esclusivamente competenti: in materia di rapporti societari ivi compresi
quelli concernenti l'accertamento la costituzione la modificazione e/o
l'estinzione del rapporto societario( lett.a.) e in materia di trasferimento di
partecipazioni sociali o di ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti derivanti …e le azioni a questi connesse”
Già quanto sopra riportato è sufficiente per accogliere la predetta eccezione e per lo effetto dichiarare l'incompetenza per territorio e per materia del
Tribunale Adito in favore del Tribunale di Bari Sezione Imprese
Quanto alle spese la materia trattata ed il comportamento delle parti giustificano la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico . definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, ed eccezione disattesa cosi dispone:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio e per materia del Tribunale di Lecce
in favore del Tribunale di Bari Sezione Imprese ex art.3 n.2, lett. a) e b) del d.gls n.168/2003 così come poi modificato dall'art.2 del D.L. 24/01/2012 n.1
definitivamente convertito dalla L. n.27/2012 “
2) Assegna i termini di legge per la riassunzione.
3) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 02.06.2025 Il G.O. Marilena Caroppo