TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1296/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giuseppina Galli;
contro
, nata il [...] a [...] Controparte_1
(NA), rappresentata e difesa dall'avv. Laura De Cimma.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Revoca del contributo previsto per il mantenimento della Per FI .
verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Controparte_1 figli e l'importo mensile complessivo di euro 350,00 (euro 175,00 per ciascun Per_2 Per_3
figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Controparte_1
Conferma per il resto delle condizioni della separazione.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.”.
- 1 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto a modifica del decreto n. 4276/2023 del 03/05/2023, con il quale Parte_1
il Tribunale ha disposto la separazione dalla moglie , la revoca del Controparte_1
Per contributo previsto a suo carico per il mantenimento della FI e la riduzione a 250 euro complessivi del contributo relativo ai figli e Per_2 Per_3
2. si è regolarmente costituita in giudizio ed ha aderito alla richiesta di Controparte_1
Per mantenimento della FI mentre con riferimento agli altri due figli ha chiesto l'aumento del contributo a 400 euro complessivi (euro 200 per ciascun figlio).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 11.6.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
5. Le condizioni concordate sono conformi alla situazione economica delle parti e
Per corrispondenti agli interessi dei figli, considerato che è maggiorenne ed ha reperito un'occupazione economica che la rende economicamente indipendente, mentre gli altri due figli sono tuttora minorenni.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti su questioni di natura esclusivamente economica.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1296/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giuseppina Galli;
contro
, nata il [...] a [...] Controparte_1
(NA), rappresentata e difesa dall'avv. Laura De Cimma.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Revoca del contributo previsto per il mantenimento della Per FI .
verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Controparte_1 figli e l'importo mensile complessivo di euro 350,00 (euro 175,00 per ciascun Per_2 Per_3
figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Controparte_1
Conferma per il resto delle condizioni della separazione.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.”.
- 1 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto a modifica del decreto n. 4276/2023 del 03/05/2023, con il quale Parte_1
il Tribunale ha disposto la separazione dalla moglie , la revoca del Controparte_1
Per contributo previsto a suo carico per il mantenimento della FI e la riduzione a 250 euro complessivi del contributo relativo ai figli e Per_2 Per_3
2. si è regolarmente costituita in giudizio ed ha aderito alla richiesta di Controparte_1
Per mantenimento della FI mentre con riferimento agli altri due figli ha chiesto l'aumento del contributo a 400 euro complessivi (euro 200 per ciascun figlio).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 11.6.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
5. Le condizioni concordate sono conformi alla situazione economica delle parti e
Per corrispondenti agli interessi dei figli, considerato che è maggiorenne ed ha reperito un'occupazione economica che la rende economicamente indipendente, mentre gli altri due figli sono tuttora minorenni.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti su questioni di natura esclusivamente economica.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -