TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3371/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al R.G.A.C. n. 3371/2021 avente ad aggetto azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., pendente
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, (P. IVA Parte_1
), elettivamente domiciliato in Nola alla Via Anfiteatro Laterizio n. P.IVA_1
216, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Chiaravalle che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E in persona del Sindaco p.t. con sede in Maddaloni (CE) Controparte_1 alla Via S. Francesco D'Assisi n. 36, ivi elettivamente domiciliato alla Via S.
Francesco D'Assisi n. 14, presso lo studio dell'Avv. Carmine Bernard che lo rappresenta e difende giusta delibera di G.C. n° 90 del 07.05.2021 e determina n.
342/2021, nonché giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
NONCHÉ
(C.F. nato l'[...] a Controparte_2 C.F._1
Maddaloni (CE), residente in [...], ivi elettivamente domiciliato alla Via S. Quasimodo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Iaderosa che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 terzo chiamato in causa
NONCHÉ
Arch. (C.F. nata il [...] a Controparte_3 C.F._2
Cremona, residente in [...], ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Lo Presti che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata in causa
NONCHÉ
Geom. (C.F. ) nato l'[...] a [...], CP_4 C.F._3 residente in Maddaloni (CE) alla Via Napoli, ivi elettivamente domiciliato alla
Via Libertà n. 250 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Di Nuzzo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terzo chiamato in causa
NONCHÉ
Dr. residente in [...]; Controparte_5 terzo chiamato in causa contumace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in persona dell'omonimo titolare conveniva in giudizio Controparte_6 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il in Controparte_1 persona del spiegando nei confronti dell'Ente, in via principale, CP_7 azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In particolare,
l'impresa attrice deduceva di aver prestato la propria attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel corso degli anni 2007 – 2008 sulla base della determina n. 145 del 31.12.2007 e della relativa ordinanza sindacale emessa d'urgenza ai sensi dell'art. 54 c. 4 del codice dei contratti pubblici rispetto alla quale, nonostante l'emissione delle fatture e l'invio delle missive di messa in mora, il continuava a rimanere inadempiente. Controparte_1
2 In considerazione delle tariffe di noleggio dei mezzi di raccolta dei rifiuti applicate e dell'attività espletata con utilitas da parte dell'ente locale, pertanto, la ditta attrice chiedeva condannarsi il al pagamento in suo Controparte_1 favore di € 4.100.850,00 – ovvero la maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, con riconoscimento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via subordinata, la ditta esercitava azione surrogatoria ex art. Parte_1
2900 c.c. nei confronti del utendo iuribus rispetto ai Controparte_1 funzionari chiamati in causa in quanto responsabili ai sensi dell'art. 191 TUEL per avere questi autorizzato la fornitura del servizio senza che vi fosse la stipula del relativo contratto da parte dell'ente e senza la relativa autorizzazione all'impegno di spesa in bilancio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.07.2021 si costituiva in giudizio il in persona del p.t., il quale eccepiva in Controparte_1 CP_7 via preliminare l'inammissibilità dell'azione esercitata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c., evidenziando come tale domanda fosse stata già proposta dalla
[...]
in un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_6 instaurato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex articolazione territoriale di Caserta, conclusosi con sentenza n. 5021/2014 di rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli con sentenza n. 1783/2020 passata in giudicato. Inoltre, il CP_1 eccepiva il rigetto della domanda in quanto la domanda di ammissione
[...] al passivo avanzata dalla ditta all'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato a seguito della dichiarazione di dissesto dell'ente, è stata rigettata per difetto di prova nell'an e nel quantum; né la ditta attrice promosse impugnazione Cont avverso il rigetto dell'
Quanto alla proposta azione utendo iuribus ossia in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., il ne eccepiva l'inammissibilità, Controparte_1 difettandone il presupposto della prova dell'incapienza dei patrimoni dei funzionari che avevano posto in essere gli atti non regolarizzati e non concretatesi in provvedimenti formali e assuntivi di impegno per il medesimo. CP_1
3 Per tali ragioni, il concludeva per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità ovvero di rigetto delle domande proposte.
1.Sulla domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del Controparte_1
La domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via principale dalla
[...]
nei confronti del deve essere dichiarata CP_6 Controparte_1 inammissibile.
Come evidenziato, infatti, nell'ordinanza emessa il 29.05.2023 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.04.2023, trattasi di domanda proposta in violazione del principio del ne bis in idem.
Il principio del ne bis in idem comporta che un rapporto giuridico sia stato già accertato e definito con sentenza passata in giudicato l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (ex multis Cass. III, Ord. 21 gennaio 2024, n.
2387; Cass. III, 14 settembre 2022, n. 27013Cass. III, 17 gennaio 2022 n. 1165).
Ne consegue che in virtù del divieto del ne bis in idem, di cui sono espressione gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., al giudice è proibito pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, per cui il divieto di giudicare due volte sulla medesima regiudicanda si traduce quindi nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del citato art. 2909 c.c. Conseguentemente, in applicazione del divieto in questione, è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dal citato art. 2909 c.c.(cfr. Cons. Stato,
14.01.2025, n. 258). Corollario del divieto e il principio per il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio,
4 ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. III, 11 gennaio 2024, n.
1259 ; Cass. civ., n. 14535/2012).
Tali principi si attagliano anche al presente giudizio nel quale la parte attrice non ha introdotto fatti nuovi o sopravvenuti rispetto a quelli dedotti nel giudizio iscritto al R.G. n. 600516/2012 tenutosi dinanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – ex articolazione territoriale di Caserta e conclusosi con la sentenza n. 5021/2014 di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal e con il rigetto della domanda di ingiustificato Controparte_1 arricchimento formulata dalla opposta ditta , confermata dalla Parte_1 sentenza n. 1783/2020 Corte d'Appello di Napoli che ribadisce il difetto di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., stante la possibilità per il fornitore del servizio di esperire azione diretta nei confronti del funzionario o del dipendente che ha consentito la fornitura in violazione degli artt. 191 e 194 d. lgs. n.
267/2000.
Ne deriva che l'azione di ingiustificato arricchimento proposta in via principale nei confronti del va dichiarata inammissibile per violazione Controparte_1 del ne bis in idem.
2.Sull'azione surrogatoria.
In via subordinata, la parte attrice proponeva azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti dei funzionari del stante l'inerzia dell'ente. Controparte_1
A fronte dell'azione esercitata, il Tribunale con l'ordinanza emessa il 29.05.2023 autorizzava la parte attrice a chiamare in giudizio i funzionari responsabili.
Con separate comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio il cap.
l'Arch. e il geom. , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 mentre rimaneva contumace il dr. . Controparte_5
Il terzo chiamato cap. eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'azione surrogatoria derivante dalla preliminare inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, evidenziando come non fosse stata accertata la locupletazione in favore del Controparte_1
5 Ancora il terzo chiamato eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione surrogatoria il cui presupposto oggettivo è il già avvenuto accertamento del credito. Nel caso di specie, per contro, difettando il requisito della certezza del credito, questo non poteva essere fatto valere ai sensi dell'art. 2900 c.c. stante la sua incertezza nell'an e nel quantum.
Ad abundantiam, il terzo chiamato eccepiva l'intervenuta maturazione della prescrizione decennale nell'esercizio dell'azione e comunque l'impossibilità di rispondere ai sensi dell'art. 191 c. 4 TUEL non avendo rivestito funzioni dirigenziali o avuto poteri deliberativi, onde alcun impegno di spesa poteva essere assunto né la fornitura messa a bilancio. In particolare, osservava di non essere stato nominato responsabile del procedimento nella gestione del servizio di gestione e di raccolta dei rifiuti, ma unicamente responsabile del procedimento per l'osservanza delle prescrizioni impartite dal sindaco p.t. nelle ordinanze insindacabili e urgenti emanate. Il terzo chiamato concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Parimenti, l'arch. eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva, posto che negli anni 2007-2008 non rivestiva alcuna carica dirigenziale al settore ecologia presso il quale assume funzioni soltanto nel 2013, ossia a distanza di cinque anni dal verificarsi degli eventi dedotti in giudizio dalla ditta , Pt_1 chiedendo perciò condannarsi quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In caso di accoglimento della domanda proposta dalla ditta attrice, la terza chiamata chiedeva di essere tenuta rimborsata dal Controparte_1 rispetto alla somma che avrebbe dovuto versare alla controparte. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito e dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Medesime difese e conclusioni venivano rassegnate dal geometra , CP_4 il quale eccepiva l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti stante il proprio difetto di legittimazione e l'intervenuta prescrizione decennale nell'esercizio dell'azione. Il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione e con condanna dell'attore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6 Preliminarmente, osserva il Tribunale che la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata dalla parte attrice il 4.03.2024 è inammissibile in quanto tardiva, ossia depositata oltre il termine di 30 giorni (dalla scadenza dei primi 30) assegnato dal
Giudice con ordinanza pronunciata all'udienza del 5.12.2023. Ne deriva che la documentazione allegata alla memoria depositata non può essere posta dal
Giudicante a fondamento della decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati in causa.
Invero, dai documenti allegati all'atto di citazione risulta inviata nelle date dell'11.01.2017 e del 25.01.2017 nei confronti dei funzionari apposita messa in mora ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione per farne valere la responsabilità ai sensi dell'art. 191 TUEL (cfr. doc. all. n. 28), sicché l'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati in causa non è fondata.
Ciò posto, l'art. 2900 cc per assicurare al creditore la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, gli consente di esercitare i diritti e le azioni di cui gode il proprio debitore verso terzi, purché questi trascuri di esercitarle e trattasi di diritti ed azioni a contenuto patrimoniale e non di natura personale.
Ne segue che, per poter esercitare l'azione surrogatoria è indispensabile che: 1) si agisca per un credito esistente;
2) il debitore sia negligente e trascuri di esercitare il proprio diritto;
3) il diritto abbia contenuto patrimoniale che, per sua natura o per disposizione di legge, non debba o non possa esser esercitato se non dal suo effettivo titolare.
Orbene, nel caso di specie la ditta intende agire nei confronti del CP_1 in via surrogatoria e cioè sostituendosi ai funzionari che avrebbero
[...] dovuto proporre nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento e che erano rimasti inerti. L'azione trova fondamento allora proprio nella ratio dell'ingiustificato arricchimento, nel senso che il funzionario che ha impegnato
l'ente ne ha altresì determinato l'arricchimento, avendo procurato all'ente una prestazione comunque utile, e che l'ente non è obbligato a remunerare, poiché la prestazione è sorta in violazione delle regole di contabilità ed amministrative;
ma, al contempo, quella condotta, oltre che arricchire l'ente, ha depauperato il funzionario, che è chiamato a corrispondere direttamente lui la somma dovuta
7 all'impresa (cfr. Cass. 16.09.2025, n. 25394). Presupposto necessario, tuttavia, per il legittimo esperimento dell'azione è l'esistenza del credito. Si vuol dire, cioè, che l'azione surrogatoria, in quanto azione a garanzia del credito, non può essere esercitata quando questo sia incerto o potrebbe risultare inesistente.
Nel caso di specie, sebbene sia stata documentata l'attività svolta dalla ditta
, non è stata raggiunta la prova del credito, posto che la stessa Parte_1 parte attrice quantifica in misura differente l'importo richiesto, ora indicando la somma di € 8.000.000,00, ora indicando quella di € 4.000.000,00, ora quella di oltre € 10.000.000,00, ora richiedendo tardivamente una CTU contabile.
Peraltro, l'incertezza del credito è dimostrata dalla decisione assunta dalla
Commissione Straordinaria di Liquidazione che con delibera n. 24/2015 ha rigettato l'ammissione del credito non essendo stati rinvenuti i verbali di consegna dei mezzi noleggiati né indicazioni sui luoghi di custodia né atti o documenti comprovanti il credito vantato (cfr. doc. all. n. 21).
A tanto deve aggiungersi che alcuna inerzia può essere addebitata alla terza chiamata Arch. che alcun incarico dirigenziale rivestiva nella Controparte_3 sezione destinata al servizio di gestione e raccolta dei rifiuti negli anni 2007/2008.
La funzionaria, invero, ha dimostrato di essere stata destinata alla dirigenza di tale settore solo con decorrenza dall'1.08.2013, sicché alla stessa alcun addebito può essere mosso quanto alla mancata regolamentazione di spesa dei servizi forniti dalla ditta attrice.
Parimenti, seppure possa affermarsi la ricorrenza del requisito dell'inerzia in capo al Responsabile del servizio Geom. avente il potere di impegnare CP_4 la spesa dell'ente come dimostrato dall'assunzione della determina n. 360 del
16.03.2008 (cfr. doc. all. n. 10), l'incertezza del credito osta all'accoglimento della domanda.
Neppure è possibile affermare l'inerzia in capo al cap. Controparte_2 incaricato quale responsabile del procedimento nell'esercizio dei poteri di vigilanza volti ad evitare l'abbandono dei rifiuti, in quanto risulta che questi abbia trasmesso ai Dirigenti degli Uffici interessati e al Sindaco p.t. le tabelle relative all'utilizzo dei mezzi e degli automezzi impiegati nell'emergenza di rifiuti così da
8 consentire a questi di rivenire le risorse economiche necessarie come precisato nell'ordinanza sindacale di nomina.
In definitiva, l'incertezza del credito richiesto quale requisito oggettivo per l'esercizio dell'azione, impone il rigetto della domanda.
3.Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra la ditta attrice e il le spese seguono la Controparte_1 soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 stante la pronuncia in rito, con decurtazione della fase istruttoria al 50%, non essendo state articolate prove orali al momento del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Nei rapporti tra la e i terzi chiamati in causa, tenuto conto delle CP_6 motivazioni poste a base del rigetto e delle difese assunte dai terzi costituiti, nonché della peculiarità della questione, le spese sono compensate per intero.
Nei rapporti tra la ditta e il terzo chiamato in causa rimasto Parte_1 contumace nulla va disposto sulle spese di lite, posto che il terzo non essendosi costituito non ha svolto alcuna attività difensiva.
Non sussistono i presupposti per la condanna della ditta attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
La responsabilità di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. Nel caso di specie, seppure la pretesa fatta valere dall'attrice non sia accoglibile, nella proposizione delle relative domande non si ravvisano i presupposti della malafede o della colpa grave necessarie ad integrare la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
R.G.A.C. n. 3371/2021 avente ad oggetto azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., pendente tra Controparte_6
, in persona dell'omonimo titolare p.t. – attrice – in
[...] Controparte_1
9 persona del Sindaco p.t. – convenuto – Cap. Arch. Controparte_2
, Geom. – terzi chiamati in causa – e Dr. Controparte_3 CP_4
– terzo chiamato in causa contumace, ogni contraria istanza Controparte_5 disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia del Dr. ; Controparte_5
Dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.;
Rigetta l'azione surrogatoria per le causali di cui in motivazione;
Rigetta la richiesta di condanna nei confronti dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
Condanna la , al pagamento in favore del Controparte_6 CP_1
delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano in complessivi
[...]
€ 18.896,00 (€ 3.893,00 per la fase di studio, € 2.568,00 per la fase introduttiva, €
5.718,00 per la fase istruttoria ed € 6.771,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Compensa le spese nei rapporti tra la in persona del Controparte_6 titolare p.t. e i terzi chiamati in causa costituiti;
Nulla sulle spese nei rapporti tra la e il terzo chiamato Controparte_6 contumace.
Santa Maria Capua Vetere, 22.09.2025
Il Giudice
Marta Sodano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al R.G.A.C. n. 3371/2021 avente ad aggetto azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., pendente
TRA
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, (P. IVA Parte_1
), elettivamente domiciliato in Nola alla Via Anfiteatro Laterizio n. P.IVA_1
216, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Chiaravalle che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E in persona del Sindaco p.t. con sede in Maddaloni (CE) Controparte_1 alla Via S. Francesco D'Assisi n. 36, ivi elettivamente domiciliato alla Via S.
Francesco D'Assisi n. 14, presso lo studio dell'Avv. Carmine Bernard che lo rappresenta e difende giusta delibera di G.C. n° 90 del 07.05.2021 e determina n.
342/2021, nonché giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
NONCHÉ
(C.F. nato l'[...] a Controparte_2 C.F._1
Maddaloni (CE), residente in [...], ivi elettivamente domiciliato alla Via S. Quasimodo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Iaderosa che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 terzo chiamato in causa
NONCHÉ
Arch. (C.F. nata il [...] a Controparte_3 C.F._2
Cremona, residente in [...], ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Lo Presti che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata in causa
NONCHÉ
Geom. (C.F. ) nato l'[...] a [...], CP_4 C.F._3 residente in Maddaloni (CE) alla Via Napoli, ivi elettivamente domiciliato alla
Via Libertà n. 250 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Di Nuzzo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terzo chiamato in causa
NONCHÉ
Dr. residente in [...]; Controparte_5 terzo chiamato in causa contumace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in persona dell'omonimo titolare conveniva in giudizio Controparte_6 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il in Controparte_1 persona del spiegando nei confronti dell'Ente, in via principale, CP_7 azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In particolare,
l'impresa attrice deduceva di aver prestato la propria attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel corso degli anni 2007 – 2008 sulla base della determina n. 145 del 31.12.2007 e della relativa ordinanza sindacale emessa d'urgenza ai sensi dell'art. 54 c. 4 del codice dei contratti pubblici rispetto alla quale, nonostante l'emissione delle fatture e l'invio delle missive di messa in mora, il continuava a rimanere inadempiente. Controparte_1
2 In considerazione delle tariffe di noleggio dei mezzi di raccolta dei rifiuti applicate e dell'attività espletata con utilitas da parte dell'ente locale, pertanto, la ditta attrice chiedeva condannarsi il al pagamento in suo Controparte_1 favore di € 4.100.850,00 – ovvero la maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, con riconoscimento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via subordinata, la ditta esercitava azione surrogatoria ex art. Parte_1
2900 c.c. nei confronti del utendo iuribus rispetto ai Controparte_1 funzionari chiamati in causa in quanto responsabili ai sensi dell'art. 191 TUEL per avere questi autorizzato la fornitura del servizio senza che vi fosse la stipula del relativo contratto da parte dell'ente e senza la relativa autorizzazione all'impegno di spesa in bilancio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.07.2021 si costituiva in giudizio il in persona del p.t., il quale eccepiva in Controparte_1 CP_7 via preliminare l'inammissibilità dell'azione esercitata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c., evidenziando come tale domanda fosse stata già proposta dalla
[...]
in un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_6 instaurato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ex articolazione territoriale di Caserta, conclusosi con sentenza n. 5021/2014 di rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli con sentenza n. 1783/2020 passata in giudicato. Inoltre, il CP_1 eccepiva il rigetto della domanda in quanto la domanda di ammissione
[...] al passivo avanzata dalla ditta all'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato a seguito della dichiarazione di dissesto dell'ente, è stata rigettata per difetto di prova nell'an e nel quantum; né la ditta attrice promosse impugnazione Cont avverso il rigetto dell'
Quanto alla proposta azione utendo iuribus ossia in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., il ne eccepiva l'inammissibilità, Controparte_1 difettandone il presupposto della prova dell'incapienza dei patrimoni dei funzionari che avevano posto in essere gli atti non regolarizzati e non concretatesi in provvedimenti formali e assuntivi di impegno per il medesimo. CP_1
3 Per tali ragioni, il concludeva per la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità ovvero di rigetto delle domande proposte.
1.Sulla domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del Controparte_1
La domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via principale dalla
[...]
nei confronti del deve essere dichiarata CP_6 Controparte_1 inammissibile.
Come evidenziato, infatti, nell'ordinanza emessa il 29.05.2023 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.04.2023, trattasi di domanda proposta in violazione del principio del ne bis in idem.
Il principio del ne bis in idem comporta che un rapporto giuridico sia stato già accertato e definito con sentenza passata in giudicato l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (ex multis Cass. III, Ord. 21 gennaio 2024, n.
2387; Cass. III, 14 settembre 2022, n. 27013Cass. III, 17 gennaio 2022 n. 1165).
Ne consegue che in virtù del divieto del ne bis in idem, di cui sono espressione gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., al giudice è proibito pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, per cui il divieto di giudicare due volte sulla medesima regiudicanda si traduce quindi nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del citato art. 2909 c.c. Conseguentemente, in applicazione del divieto in questione, è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dal citato art. 2909 c.c.(cfr. Cons. Stato,
14.01.2025, n. 258). Corollario del divieto e il principio per il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio,
4 ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. III, 11 gennaio 2024, n.
1259 ; Cass. civ., n. 14535/2012).
Tali principi si attagliano anche al presente giudizio nel quale la parte attrice non ha introdotto fatti nuovi o sopravvenuti rispetto a quelli dedotti nel giudizio iscritto al R.G. n. 600516/2012 tenutosi dinanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – ex articolazione territoriale di Caserta e conclusosi con la sentenza n. 5021/2014 di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal e con il rigetto della domanda di ingiustificato Controparte_1 arricchimento formulata dalla opposta ditta , confermata dalla Parte_1 sentenza n. 1783/2020 Corte d'Appello di Napoli che ribadisce il difetto di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., stante la possibilità per il fornitore del servizio di esperire azione diretta nei confronti del funzionario o del dipendente che ha consentito la fornitura in violazione degli artt. 191 e 194 d. lgs. n.
267/2000.
Ne deriva che l'azione di ingiustificato arricchimento proposta in via principale nei confronti del va dichiarata inammissibile per violazione Controparte_1 del ne bis in idem.
2.Sull'azione surrogatoria.
In via subordinata, la parte attrice proponeva azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti dei funzionari del stante l'inerzia dell'ente. Controparte_1
A fronte dell'azione esercitata, il Tribunale con l'ordinanza emessa il 29.05.2023 autorizzava la parte attrice a chiamare in giudizio i funzionari responsabili.
Con separate comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio il cap.
l'Arch. e il geom. , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 mentre rimaneva contumace il dr. . Controparte_5
Il terzo chiamato cap. eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'azione surrogatoria derivante dalla preliminare inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, evidenziando come non fosse stata accertata la locupletazione in favore del Controparte_1
5 Ancora il terzo chiamato eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione surrogatoria il cui presupposto oggettivo è il già avvenuto accertamento del credito. Nel caso di specie, per contro, difettando il requisito della certezza del credito, questo non poteva essere fatto valere ai sensi dell'art. 2900 c.c. stante la sua incertezza nell'an e nel quantum.
Ad abundantiam, il terzo chiamato eccepiva l'intervenuta maturazione della prescrizione decennale nell'esercizio dell'azione e comunque l'impossibilità di rispondere ai sensi dell'art. 191 c. 4 TUEL non avendo rivestito funzioni dirigenziali o avuto poteri deliberativi, onde alcun impegno di spesa poteva essere assunto né la fornitura messa a bilancio. In particolare, osservava di non essere stato nominato responsabile del procedimento nella gestione del servizio di gestione e di raccolta dei rifiuti, ma unicamente responsabile del procedimento per l'osservanza delle prescrizioni impartite dal sindaco p.t. nelle ordinanze insindacabili e urgenti emanate. Il terzo chiamato concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Parimenti, l'arch. eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva, posto che negli anni 2007-2008 non rivestiva alcuna carica dirigenziale al settore ecologia presso il quale assume funzioni soltanto nel 2013, ossia a distanza di cinque anni dal verificarsi degli eventi dedotti in giudizio dalla ditta , Pt_1 chiedendo perciò condannarsi quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In caso di accoglimento della domanda proposta dalla ditta attrice, la terza chiamata chiedeva di essere tenuta rimborsata dal Controparte_1 rispetto alla somma che avrebbe dovuto versare alla controparte. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito e dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Medesime difese e conclusioni venivano rassegnate dal geometra , CP_4 il quale eccepiva l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti stante il proprio difetto di legittimazione e l'intervenuta prescrizione decennale nell'esercizio dell'azione. Il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione e con condanna dell'attore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6 Preliminarmente, osserva il Tribunale che la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata dalla parte attrice il 4.03.2024 è inammissibile in quanto tardiva, ossia depositata oltre il termine di 30 giorni (dalla scadenza dei primi 30) assegnato dal
Giudice con ordinanza pronunciata all'udienza del 5.12.2023. Ne deriva che la documentazione allegata alla memoria depositata non può essere posta dal
Giudicante a fondamento della decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati in causa.
Invero, dai documenti allegati all'atto di citazione risulta inviata nelle date dell'11.01.2017 e del 25.01.2017 nei confronti dei funzionari apposita messa in mora ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione per farne valere la responsabilità ai sensi dell'art. 191 TUEL (cfr. doc. all. n. 28), sicché l'eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati in causa non è fondata.
Ciò posto, l'art. 2900 cc per assicurare al creditore la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, gli consente di esercitare i diritti e le azioni di cui gode il proprio debitore verso terzi, purché questi trascuri di esercitarle e trattasi di diritti ed azioni a contenuto patrimoniale e non di natura personale.
Ne segue che, per poter esercitare l'azione surrogatoria è indispensabile che: 1) si agisca per un credito esistente;
2) il debitore sia negligente e trascuri di esercitare il proprio diritto;
3) il diritto abbia contenuto patrimoniale che, per sua natura o per disposizione di legge, non debba o non possa esser esercitato se non dal suo effettivo titolare.
Orbene, nel caso di specie la ditta intende agire nei confronti del CP_1 in via surrogatoria e cioè sostituendosi ai funzionari che avrebbero
[...] dovuto proporre nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento e che erano rimasti inerti. L'azione trova fondamento allora proprio nella ratio dell'ingiustificato arricchimento, nel senso che il funzionario che ha impegnato
l'ente ne ha altresì determinato l'arricchimento, avendo procurato all'ente una prestazione comunque utile, e che l'ente non è obbligato a remunerare, poiché la prestazione è sorta in violazione delle regole di contabilità ed amministrative;
ma, al contempo, quella condotta, oltre che arricchire l'ente, ha depauperato il funzionario, che è chiamato a corrispondere direttamente lui la somma dovuta
7 all'impresa (cfr. Cass. 16.09.2025, n. 25394). Presupposto necessario, tuttavia, per il legittimo esperimento dell'azione è l'esistenza del credito. Si vuol dire, cioè, che l'azione surrogatoria, in quanto azione a garanzia del credito, non può essere esercitata quando questo sia incerto o potrebbe risultare inesistente.
Nel caso di specie, sebbene sia stata documentata l'attività svolta dalla ditta
, non è stata raggiunta la prova del credito, posto che la stessa Parte_1 parte attrice quantifica in misura differente l'importo richiesto, ora indicando la somma di € 8.000.000,00, ora indicando quella di € 4.000.000,00, ora quella di oltre € 10.000.000,00, ora richiedendo tardivamente una CTU contabile.
Peraltro, l'incertezza del credito è dimostrata dalla decisione assunta dalla
Commissione Straordinaria di Liquidazione che con delibera n. 24/2015 ha rigettato l'ammissione del credito non essendo stati rinvenuti i verbali di consegna dei mezzi noleggiati né indicazioni sui luoghi di custodia né atti o documenti comprovanti il credito vantato (cfr. doc. all. n. 21).
A tanto deve aggiungersi che alcuna inerzia può essere addebitata alla terza chiamata Arch. che alcun incarico dirigenziale rivestiva nella Controparte_3 sezione destinata al servizio di gestione e raccolta dei rifiuti negli anni 2007/2008.
La funzionaria, invero, ha dimostrato di essere stata destinata alla dirigenza di tale settore solo con decorrenza dall'1.08.2013, sicché alla stessa alcun addebito può essere mosso quanto alla mancata regolamentazione di spesa dei servizi forniti dalla ditta attrice.
Parimenti, seppure possa affermarsi la ricorrenza del requisito dell'inerzia in capo al Responsabile del servizio Geom. avente il potere di impegnare CP_4 la spesa dell'ente come dimostrato dall'assunzione della determina n. 360 del
16.03.2008 (cfr. doc. all. n. 10), l'incertezza del credito osta all'accoglimento della domanda.
Neppure è possibile affermare l'inerzia in capo al cap. Controparte_2 incaricato quale responsabile del procedimento nell'esercizio dei poteri di vigilanza volti ad evitare l'abbandono dei rifiuti, in quanto risulta che questi abbia trasmesso ai Dirigenti degli Uffici interessati e al Sindaco p.t. le tabelle relative all'utilizzo dei mezzi e degli automezzi impiegati nell'emergenza di rifiuti così da
8 consentire a questi di rivenire le risorse economiche necessarie come precisato nell'ordinanza sindacale di nomina.
In definitiva, l'incertezza del credito richiesto quale requisito oggettivo per l'esercizio dell'azione, impone il rigetto della domanda.
3.Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra la ditta attrice e il le spese seguono la Controparte_1 soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 stante la pronuncia in rito, con decurtazione della fase istruttoria al 50%, non essendo state articolate prove orali al momento del deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Nei rapporti tra la e i terzi chiamati in causa, tenuto conto delle CP_6 motivazioni poste a base del rigetto e delle difese assunte dai terzi costituiti, nonché della peculiarità della questione, le spese sono compensate per intero.
Nei rapporti tra la ditta e il terzo chiamato in causa rimasto Parte_1 contumace nulla va disposto sulle spese di lite, posto che il terzo non essendosi costituito non ha svolto alcuna attività difensiva.
Non sussistono i presupposti per la condanna della ditta attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
La responsabilità di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. Nel caso di specie, seppure la pretesa fatta valere dall'attrice non sia accoglibile, nella proposizione delle relative domande non si ravvisano i presupposti della malafede o della colpa grave necessarie ad integrare la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
R.G.A.C. n. 3371/2021 avente ad oggetto azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., pendente tra Controparte_6
, in persona dell'omonimo titolare p.t. – attrice – in
[...] Controparte_1
9 persona del Sindaco p.t. – convenuto – Cap. Arch. Controparte_2
, Geom. – terzi chiamati in causa – e Dr. Controparte_3 CP_4
– terzo chiamato in causa contumace, ogni contraria istanza Controparte_5 disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia del Dr. ; Controparte_5
Dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.;
Rigetta l'azione surrogatoria per le causali di cui in motivazione;
Rigetta la richiesta di condanna nei confronti dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
Condanna la , al pagamento in favore del Controparte_6 CP_1
delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano in complessivi
[...]
€ 18.896,00 (€ 3.893,00 per la fase di studio, € 2.568,00 per la fase introduttiva, €
5.718,00 per la fase istruttoria ed € 6.771,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Compensa le spese nei rapporti tra la in persona del Controparte_6 titolare p.t. e i terzi chiamati in causa costituiti;
Nulla sulle spese nei rapporti tra la e il terzo chiamato Controparte_6 contumace.
Santa Maria Capua Vetere, 22.09.2025
Il Giudice
Marta Sodano
10