CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2982 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: “Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85)” e vertente
FRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Belsito n. 13, presso lo studio dell'avv. Nicola Bartone (c.f.:
p.e.c.: , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 Email_1 allegato all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente dall'avv. Stefano Bartone (c.f.:
; p.e.c.: ; C.F._3 Email_2
ATTORE
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonella Lettera (c.f.: ), presso il cui studio C.F._5
è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Renato Gomez d'Ayala n. 2 (p.e.c.:
; Email_3
CONVENUTA
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore ha chiesto accogliersi la richiesta di cui all'atto di citazione ed il procuratore della convenuta si è riportato alle sue difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1
1 dinanzi a questa Corte per sentire dichiarare l'efficacia civile della sentenza pronunciata Controparte_1 dal Tribunale Metropolitano Napoletano di Appello il 02.03.2023, resa esecutiva con decreto n. prot.
56718/'23 emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 04.07.2024, la quale (in riforma della sentenza emessa in data 26.05.2021 e pubblicata il 28.05.2021 dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo) ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto in
Napoli il 04.12.1998 per “incapacità dell'attore di assumere gli oneri coniugali” (can. 1095, n. 3, C.I.C.).
Nell'atto, il precisava che, dopo una convivenza coniugale ultratriennale, si era di fatto separato una Pt_1 prima volta dalla moglie nell'agosto del 2008, incardinando nel novembre successivo il procedimento di separazione, ma che - su insistenza della madre - si persuadeva a riconciliarsi con la;
che infine, CP_1 nel mese di ottobre del 2017, dopo il decesso della genitrice, aveva instaurato nuova procedura di separazione, ancora pendente.
Aggiunge l'attore che, nella fattispecie, non osterebbe alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza di nullità ecclesiastica l'esistenza di una convivenza ultratriennale fra i coniugi, essendo stata ravvisata dalla sentenza di cui viene chiesta la delibazione una causa di nullità del matrimonio corrispondente a quelle previste nell'art. 120 c.c. (Cass., ordinanza n. 149 del 04.01.2023).
1.1. La convenuta, tempestivamente costituitasi, ha chiesto preliminarmente dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e la sua rinnovazione, atteso che la parte attrice, utilizzando la formula della vocatio in ius introdotta con la riforma “Cartabia”, aveva assegnato alla controparte il nuovo termine di costituzione di settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione (termine previsto dall'art. 163 c.p.p. quale richiamato dall'art. 342 co. 1 c.p.c.), ciò che lascerebbe all'appellato solo venti giorni per organizzare le proprie difese;
specificamente - si osserva - <rt. comma c.p.c. nella nuova formulazione prevede espressamente i termini a comparire di novanta giorni e non un richiamo all>bis c.p.c., proprio in virtù della circostanza che nel giudizio innanzi al Tribunale il termine è aumentato a centoventi giorni;
orbene, sarebbe inspiegabile invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciandogli poco più di venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta>>; da tanto discenderebbe una compressione del diritto di difesa determinata da un difetto di coordinamento normativo e l'atto di citazione andrebbe ritenuto nullo nel punto in cui non concede alla controparte il previgente termine di costituzione pari a venti giorni prima dell'udienza indicata.
Nel merito, la domanda di delibazione andrebbe comunque rigettata, atteso che la causa di nullità sancita dall'Autorità Giudiziaria ecclesiastica di secondo grado, sostanziandosi nella mera incapacità del CP_1 ad assumere gli oneri coniugali (con esclusione del “grave difetto di discrezione di giudizio” pure ravvisato in primo grado) non integrerebbe alcuna delle corrispondenti ipotesi di invalidità matrimoniale previste dall'ordinamento italiano riconducibili alla definizione di incapacità di intendere e di volere di cui all'art. 120 c.c., ove si consideri peraltro la sopravvenienza di figli e la lunga convivenza matrimoniale, caratterizzata dall'assoluta ordinarietà del rapporto coniugale, scandito da viaggi, partecipazione ad eventi
2 sociali ed a ricorrenze familiari.
Pertanto - osserva la convenuta - alla protrazione ultratriennale della convivenza matrimoniale
(manifestatasi come consuetudine di vita in comune stabile e duratura nel tempo, oltre che esteriormente riconoscibile) conseguirebbe - come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
SS.UU., sentt. nn. 16379 e 16380 del 17.07.2014) - la contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano della dichiarazione di nullità del matrimonio pronunciata dall'Autorità ecclesiastica di secondo grado.
1.2. All'udienza del 15.01.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta - la Corte ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., scaduti i quali la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio.
2. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza della questione di rito in limine sollevata dalla convenuta, fondandosi la stessa su un'interpretazione delle novelle introdotte dalla riforma “Cartabia” in materia di appello volta a ravvisare una causa di nullità della citazione non tassativamente codificata né suffragata dalla giurisprudenza;
peraltro, alcuna compressione del diritto di difesa risulta dimostrata in concreto, avendo la introdotto sin dalla comparsa di risposta tutte le argomentazioni poi compiutamente CP_1 sviluppate nei successivi atti di causa.
2.1. Ciò posto, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
2.2. Osserva innanzitutto la Corte come costituisca jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.05.1995 n. 218, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/'95 espressamente prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Per ciò che concerne la questione attinente alla durata almeno triennale della convivenza della coppia successivamente alle nozze - costituente il nucleo centrale della presente causa - la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr., da ultimo SS.UU., 14/16379 e 14/16380), nello statuire che la convivenza o coabitazione dei coniugi protrattasi a lungo dopo la celebrazione del matrimonio costituisce un limite di ordine pubblico che osta alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici di nullità del matrimonio concordatario (a prescindere dal tipo di vizio che ha determinato la nullità ecclesiastica), ha chiarito che la convivenza “come coniugi” - da intendersi quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di
3 responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e della prole, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari -, ove protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nella sua essenza l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie di “ordine pubblico italiano” e, pertanto, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, salvo il caso di domanda congiunta. Detto limite opera in relazione a qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale (cfr. anche Cass., 15/6847; Cass., 15/2398).
Inoltre, dal punto di vista processuale, tale convivenza coniugale, come situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia, ed in quanto connotata da una “complessità fattuale” strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal
Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità - dinanzi al quale, peraltro, non può nemmeno essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere, a tal fine, sia di allegare i fatti e comportamenti dei coniugi specifici rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova, anche presuntiva (conf. Cass., 16/26188; Cass., 15/9925, ord.).
La successiva giurisprudenza di legittimità ha temperato la rigidità del criterio stabilito dalle succitate sentenze delle SS.UU., evidenziando come la convivenza ultratriennale dei coniugi non osti alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento interno della sentenza di nullità del vincolo di coniugio allorchè
i vizi genetici del matrimonio-atto rilevati in sede ecclesiastica alla stregua del diritto canonico siano presidiati da nullità anche nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato, con la conseguente inoperatività - in tali casi - del limite alla delibabilità della sentenza ecclesiastica costituito dalla tutela dell'ordine pubblico italiano (Cass. Sez. I, n. 149 del 15.11.2022, dep. il 04.01.2023).
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14739/'24 (dep. il 27.05.2024), con la quale si è affermato come la convivenza ultratriennale fra i coniugi non osti alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio solo quando con la sentenza ecclesiastica sia stato rilevato un deficit della volontarietà e della personalità di uno dei coniugi di tale intensità e rilevanza da integrare un difetto della capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 120 c.c..
L'incapacità naturale, poi, postula l'esistenza non già di una semplice anomalia od alterazione delle facoltà
4 psichiche ed intellettive, bensì la prova che, a causa di un'infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto - al momento della celebrazione del matrimonio - sia stato privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
Sul piano casistico, la Suprema Corte ha ravvisato nell'incapacità di contrarre matrimonio (can. 1095, nn.
2 e 3 del codice di diritto canonico, in specie sotto il profilo del grave difetto di discrezione di giudizio) un'incapacità di intendere e di volere rilevante nell'ordinamento italiano tramite il dettato di cui all'art. 120 c.c. (Cass., Sez. I, n. 149 del 15.11.2022, dep. il 04.01.2023) e viceversa non ha ritenuto integrata la mancanza della detta capacità (e, dunque, un vizio genetico del vincolo corrispondente all'ordinamento civile italiano) nella mera ipotesi di cui al can. 1095 n. 3 C.I.C., attinente alla sola incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio.
Tale ultimo caso è quello che si è verificato nella vicenda in esame, atteso che, tenuto conto delle perizie d'ufficio effettuate nel corso del doppio grado del giudizio ecclesiastico (su cui ha fatto leva la convenuta nei suoi atti difensivi), al (la cui convivenza ultratriennale con la moglie, completata dalla nascita di Pt_1 prole, costituisce dato oggettivo e pacifico) è stato riscontrato (quale presente all'atto della celebrazione delle nozze) un disturbo bipolare della personalità di tipo II (peraltro sempre “compensato” attraverso la regolare assunzione di litio ed altri farmaci appropriati), ritenuto non integrante un grave difetto di discrezione di giudizio bensì una sola incapacità di assumere gli oneri discendenti dal matrimonio.
In particolare, nella sentenza ecclesiastica di secondo grado sopra menzionata, il Tribunale Metropolitano
Napoletano di Appello, peraltro parzialmente discostandosi dalle conclusioni delle perizie d'ufficio effettuate in entrambi i gradi di giudizio, ha affermato che <per quanto riguarda l incapacit dell>ex can. 1095 n. 2 C.I.C., le tavole processuali non hanno dimostrato che il disturbo di personalità del , unito al condizionamento interiore della figura materna ed al senso di colpa per Pt_1
l'interruzione della gravidanza richiesta alla parte convenuta, sia stato così profondo da togliere completamente la libertà interna all'attore nel momento della celebrazione. Non è stato dimostrato che l'attore, all'epoca delle nozze, vivesse una profonda conflittualità interna che gli abbia tolto quella serenità
d'animo necessaria per esprimere in libertà quella volontà decisionale indispensabile per un valido consenso. Lo stesso si dica per quanto concerne la comprensione dei diritti e doveri matrimoniali. Risulta invece - come dimostrano gli atti - che l'attore, innamoratissimo all'epoca delle nozze, avanzò la proposta matrimoniale e volle la celebrazione del matrimonio con senza risentire di alcun Controparte_1 condizionamento, come asserisce>>. Pertanto, nel ravvisare la sola causa di nullità di cui al can. 1095 n.
3 C.I.C., il Tribunale Metropolitano Napoletano di Appello ha ritenuto che i rilevati elementi perturbatori, unitamente al disturbo riscontrato, impedirono piuttosto al di essere “un buon marito”, considerata Pt_1 una complessiva “fragilità psichica da cui era affetto già prima del matrimonio e che lo rese incapace di sostenere gli oneri del matrimonio”.
Dunque, anche al di là della segnalata circostanza rappresentata dalla costante “compensazione”
5 farmacologica della patologia (che comunque ha sempre consentito all'uomo di condurre la sua vita - anche professionale - nel quotidiano), nella detta sede consulenziale è stato rilevato come, nell'approccio alla contrazione del vincolo matrimoniale, sulla psiche dell'uomo avessero avuto concomitante effetto la soggezione alle pervasive ingerenze della madre nelle sue scelte di vita ed il senso di colpa generato da un aborto cui la moglie si era sottoposta prima del matrimonio su sua decisiva insistenza, elementi che dimostrano palesemente come l'assunzione da parte del degli oneri connessi al vincolo coniugale Pt_1 fosse stato pregiudicata da fattori incidenti - sì - sul suo complessivo assetto di personalità e sulla sua maturazione interiore, ma non inscrivibili in una patologia suscettibile di elidere la sua capacità di intendere e di volere all'atto della celebrazione delle nozze, e ciò anche a prescindere dalla rilevante durata della convivenza coniugale e dalla nascita di figli, comunque espressione di una persistente determinazione nel protrarre una consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, oltre che esteriormente ben riconoscibile.
Del resto, nella sentenza di secondo grado, il Tribunale Metropolitano ha osservato come le ingerenze della madre non avessero sempre portato alla supina accettazione dei suoi desiderata da parte del , il Pt_1 quale aveva serbato una prevalente capacità di manifestazione di volontà quando si trattò di decidere per l'interruzione della gravidanza prematrimoniale della ed anche - ab origine - quando egli si CP_1 determinò a convolare a nozze, come rilevato dall'A.G. ecclesiastica anche sulla base delle numerose testimonianze assunte.
Dalle suesposte argomentazioni discende nel caso in esame come la convivenza ultratriennale fra i coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio debba integrare la corrispondente causa ostativa alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento nazionale della sentenza di nullità pronunciata in sede ecclesiastica per contrarietà della stessa all'ordine pubblico italiano.
3. La peculiarità dell'articolata vicenda processuale e la complessità dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi nella specifica materia oggetto di causa impongono l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione persona e famiglia, pronunziando sulla domanda avanzata da
[...]
, così provvede: Parte_1
a) rigetta la richiesta di declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal
Tribunale Metropolitano Napoletano di Appello il 02.03.2023, resa esecutiva con decreto n. prot.
56718/'23 emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 04.07.2024, con la quale (in riforma della sentenza emessa in data 26.05.2021 e pubblicata il 28.05.2021 dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo) veniva dichiarata la nullità del matrimonio contratto il 04.12.1998 dall'attore e dalla convenuta;
Controparte_1
6 b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)
7
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2982 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: “Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85)” e vertente
FRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Belsito n. 13, presso lo studio dell'avv. Nicola Bartone (c.f.:
p.e.c.: , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 Email_1 allegato all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente dall'avv. Stefano Bartone (c.f.:
; p.e.c.: ; C.F._3 Email_2
ATTORE
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonella Lettera (c.f.: ), presso il cui studio C.F._5
è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Renato Gomez d'Ayala n. 2 (p.e.c.:
; Email_3
CONVENUTA
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore ha chiesto accogliersi la richiesta di cui all'atto di citazione ed il procuratore della convenuta si è riportato alle sue difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1
1 dinanzi a questa Corte per sentire dichiarare l'efficacia civile della sentenza pronunciata Controparte_1 dal Tribunale Metropolitano Napoletano di Appello il 02.03.2023, resa esecutiva con decreto n. prot.
56718/'23 emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 04.07.2024, la quale (in riforma della sentenza emessa in data 26.05.2021 e pubblicata il 28.05.2021 dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo) ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto in
Napoli il 04.12.1998 per “incapacità dell'attore di assumere gli oneri coniugali” (can. 1095, n. 3, C.I.C.).
Nell'atto, il precisava che, dopo una convivenza coniugale ultratriennale, si era di fatto separato una Pt_1 prima volta dalla moglie nell'agosto del 2008, incardinando nel novembre successivo il procedimento di separazione, ma che - su insistenza della madre - si persuadeva a riconciliarsi con la;
che infine, CP_1 nel mese di ottobre del 2017, dopo il decesso della genitrice, aveva instaurato nuova procedura di separazione, ancora pendente.
Aggiunge l'attore che, nella fattispecie, non osterebbe alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza di nullità ecclesiastica l'esistenza di una convivenza ultratriennale fra i coniugi, essendo stata ravvisata dalla sentenza di cui viene chiesta la delibazione una causa di nullità del matrimonio corrispondente a quelle previste nell'art. 120 c.c. (Cass., ordinanza n. 149 del 04.01.2023).
1.1. La convenuta, tempestivamente costituitasi, ha chiesto preliminarmente dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e la sua rinnovazione, atteso che la parte attrice, utilizzando la formula della vocatio in ius introdotta con la riforma “Cartabia”, aveva assegnato alla controparte il nuovo termine di costituzione di settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione (termine previsto dall'art. 163 c.p.p. quale richiamato dall'art. 342 co. 1 c.p.c.), ciò che lascerebbe all'appellato solo venti giorni per organizzare le proprie difese;
specificamente - si osserva - <rt. comma c.p.c. nella nuova formulazione prevede espressamente i termini a comparire di novanta giorni e non un richiamo all>bis c.p.c., proprio in virtù della circostanza che nel giudizio innanzi al Tribunale il termine è aumentato a centoventi giorni;
orbene, sarebbe inspiegabile invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciandogli poco più di venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta>>; da tanto discenderebbe una compressione del diritto di difesa determinata da un difetto di coordinamento normativo e l'atto di citazione andrebbe ritenuto nullo nel punto in cui non concede alla controparte il previgente termine di costituzione pari a venti giorni prima dell'udienza indicata.
Nel merito, la domanda di delibazione andrebbe comunque rigettata, atteso che la causa di nullità sancita dall'Autorità Giudiziaria ecclesiastica di secondo grado, sostanziandosi nella mera incapacità del CP_1 ad assumere gli oneri coniugali (con esclusione del “grave difetto di discrezione di giudizio” pure ravvisato in primo grado) non integrerebbe alcuna delle corrispondenti ipotesi di invalidità matrimoniale previste dall'ordinamento italiano riconducibili alla definizione di incapacità di intendere e di volere di cui all'art. 120 c.c., ove si consideri peraltro la sopravvenienza di figli e la lunga convivenza matrimoniale, caratterizzata dall'assoluta ordinarietà del rapporto coniugale, scandito da viaggi, partecipazione ad eventi
2 sociali ed a ricorrenze familiari.
Pertanto - osserva la convenuta - alla protrazione ultratriennale della convivenza matrimoniale
(manifestatasi come consuetudine di vita in comune stabile e duratura nel tempo, oltre che esteriormente riconoscibile) conseguirebbe - come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
SS.UU., sentt. nn. 16379 e 16380 del 17.07.2014) - la contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano della dichiarazione di nullità del matrimonio pronunciata dall'Autorità ecclesiastica di secondo grado.
1.2. All'udienza del 15.01.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta - la Corte ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., scaduti i quali la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio.
2. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza della questione di rito in limine sollevata dalla convenuta, fondandosi la stessa su un'interpretazione delle novelle introdotte dalla riforma “Cartabia” in materia di appello volta a ravvisare una causa di nullità della citazione non tassativamente codificata né suffragata dalla giurisprudenza;
peraltro, alcuna compressione del diritto di difesa risulta dimostrata in concreto, avendo la introdotto sin dalla comparsa di risposta tutte le argomentazioni poi compiutamente CP_1 sviluppate nei successivi atti di causa.
2.1. Ciò posto, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
2.2. Osserva innanzitutto la Corte come costituisca jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.05.1995 n. 218, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/'95 espressamente prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Per ciò che concerne la questione attinente alla durata almeno triennale della convivenza della coppia successivamente alle nozze - costituente il nucleo centrale della presente causa - la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr., da ultimo SS.UU., 14/16379 e 14/16380), nello statuire che la convivenza o coabitazione dei coniugi protrattasi a lungo dopo la celebrazione del matrimonio costituisce un limite di ordine pubblico che osta alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici di nullità del matrimonio concordatario (a prescindere dal tipo di vizio che ha determinato la nullità ecclesiastica), ha chiarito che la convivenza “come coniugi” - da intendersi quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di
3 responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e della prole, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari -, ove protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nella sua essenza l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie di “ordine pubblico italiano” e, pertanto, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, salvo il caso di domanda congiunta. Detto limite opera in relazione a qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale (cfr. anche Cass., 15/6847; Cass., 15/2398).
Inoltre, dal punto di vista processuale, tale convivenza coniugale, come situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia, ed in quanto connotata da una “complessità fattuale” strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal
Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità - dinanzi al quale, peraltro, non può nemmeno essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere, a tal fine, sia di allegare i fatti e comportamenti dei coniugi specifici rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova, anche presuntiva (conf. Cass., 16/26188; Cass., 15/9925, ord.).
La successiva giurisprudenza di legittimità ha temperato la rigidità del criterio stabilito dalle succitate sentenze delle SS.UU., evidenziando come la convivenza ultratriennale dei coniugi non osti alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento interno della sentenza di nullità del vincolo di coniugio allorchè
i vizi genetici del matrimonio-atto rilevati in sede ecclesiastica alla stregua del diritto canonico siano presidiati da nullità anche nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato, con la conseguente inoperatività - in tali casi - del limite alla delibabilità della sentenza ecclesiastica costituito dalla tutela dell'ordine pubblico italiano (Cass. Sez. I, n. 149 del 15.11.2022, dep. il 04.01.2023).
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14739/'24 (dep. il 27.05.2024), con la quale si è affermato come la convivenza ultratriennale fra i coniugi non osti alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio solo quando con la sentenza ecclesiastica sia stato rilevato un deficit della volontarietà e della personalità di uno dei coniugi di tale intensità e rilevanza da integrare un difetto della capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 120 c.c..
L'incapacità naturale, poi, postula l'esistenza non già di una semplice anomalia od alterazione delle facoltà
4 psichiche ed intellettive, bensì la prova che, a causa di un'infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto - al momento della celebrazione del matrimonio - sia stato privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
Sul piano casistico, la Suprema Corte ha ravvisato nell'incapacità di contrarre matrimonio (can. 1095, nn.
2 e 3 del codice di diritto canonico, in specie sotto il profilo del grave difetto di discrezione di giudizio) un'incapacità di intendere e di volere rilevante nell'ordinamento italiano tramite il dettato di cui all'art. 120 c.c. (Cass., Sez. I, n. 149 del 15.11.2022, dep. il 04.01.2023) e viceversa non ha ritenuto integrata la mancanza della detta capacità (e, dunque, un vizio genetico del vincolo corrispondente all'ordinamento civile italiano) nella mera ipotesi di cui al can. 1095 n. 3 C.I.C., attinente alla sola incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio.
Tale ultimo caso è quello che si è verificato nella vicenda in esame, atteso che, tenuto conto delle perizie d'ufficio effettuate nel corso del doppio grado del giudizio ecclesiastico (su cui ha fatto leva la convenuta nei suoi atti difensivi), al (la cui convivenza ultratriennale con la moglie, completata dalla nascita di Pt_1 prole, costituisce dato oggettivo e pacifico) è stato riscontrato (quale presente all'atto della celebrazione delle nozze) un disturbo bipolare della personalità di tipo II (peraltro sempre “compensato” attraverso la regolare assunzione di litio ed altri farmaci appropriati), ritenuto non integrante un grave difetto di discrezione di giudizio bensì una sola incapacità di assumere gli oneri discendenti dal matrimonio.
In particolare, nella sentenza ecclesiastica di secondo grado sopra menzionata, il Tribunale Metropolitano
Napoletano di Appello, peraltro parzialmente discostandosi dalle conclusioni delle perizie d'ufficio effettuate in entrambi i gradi di giudizio, ha affermato che <per quanto riguarda l incapacit dell>ex can. 1095 n. 2 C.I.C., le tavole processuali non hanno dimostrato che il disturbo di personalità del , unito al condizionamento interiore della figura materna ed al senso di colpa per Pt_1
l'interruzione della gravidanza richiesta alla parte convenuta, sia stato così profondo da togliere completamente la libertà interna all'attore nel momento della celebrazione. Non è stato dimostrato che l'attore, all'epoca delle nozze, vivesse una profonda conflittualità interna che gli abbia tolto quella serenità
d'animo necessaria per esprimere in libertà quella volontà decisionale indispensabile per un valido consenso. Lo stesso si dica per quanto concerne la comprensione dei diritti e doveri matrimoniali. Risulta invece - come dimostrano gli atti - che l'attore, innamoratissimo all'epoca delle nozze, avanzò la proposta matrimoniale e volle la celebrazione del matrimonio con senza risentire di alcun Controparte_1 condizionamento, come asserisce>>. Pertanto, nel ravvisare la sola causa di nullità di cui al can. 1095 n.
3 C.I.C., il Tribunale Metropolitano Napoletano di Appello ha ritenuto che i rilevati elementi perturbatori, unitamente al disturbo riscontrato, impedirono piuttosto al di essere “un buon marito”, considerata Pt_1 una complessiva “fragilità psichica da cui era affetto già prima del matrimonio e che lo rese incapace di sostenere gli oneri del matrimonio”.
Dunque, anche al di là della segnalata circostanza rappresentata dalla costante “compensazione”
5 farmacologica della patologia (che comunque ha sempre consentito all'uomo di condurre la sua vita - anche professionale - nel quotidiano), nella detta sede consulenziale è stato rilevato come, nell'approccio alla contrazione del vincolo matrimoniale, sulla psiche dell'uomo avessero avuto concomitante effetto la soggezione alle pervasive ingerenze della madre nelle sue scelte di vita ed il senso di colpa generato da un aborto cui la moglie si era sottoposta prima del matrimonio su sua decisiva insistenza, elementi che dimostrano palesemente come l'assunzione da parte del degli oneri connessi al vincolo coniugale Pt_1 fosse stato pregiudicata da fattori incidenti - sì - sul suo complessivo assetto di personalità e sulla sua maturazione interiore, ma non inscrivibili in una patologia suscettibile di elidere la sua capacità di intendere e di volere all'atto della celebrazione delle nozze, e ciò anche a prescindere dalla rilevante durata della convivenza coniugale e dalla nascita di figli, comunque espressione di una persistente determinazione nel protrarre una consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, oltre che esteriormente ben riconoscibile.
Del resto, nella sentenza di secondo grado, il Tribunale Metropolitano ha osservato come le ingerenze della madre non avessero sempre portato alla supina accettazione dei suoi desiderata da parte del , il Pt_1 quale aveva serbato una prevalente capacità di manifestazione di volontà quando si trattò di decidere per l'interruzione della gravidanza prematrimoniale della ed anche - ab origine - quando egli si CP_1 determinò a convolare a nozze, come rilevato dall'A.G. ecclesiastica anche sulla base delle numerose testimonianze assunte.
Dalle suesposte argomentazioni discende nel caso in esame come la convivenza ultratriennale fra i coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio debba integrare la corrispondente causa ostativa alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento nazionale della sentenza di nullità pronunciata in sede ecclesiastica per contrarietà della stessa all'ordine pubblico italiano.
3. La peculiarità dell'articolata vicenda processuale e la complessità dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi nella specifica materia oggetto di causa impongono l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione persona e famiglia, pronunziando sulla domanda avanzata da
[...]
, così provvede: Parte_1
a) rigetta la richiesta di declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal
Tribunale Metropolitano Napoletano di Appello il 02.03.2023, resa esecutiva con decreto n. prot.
56718/'23 emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 04.07.2024, con la quale (in riforma della sentenza emessa in data 26.05.2021 e pubblicata il 28.05.2021 dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo) veniva dichiarata la nullità del matrimonio contratto il 04.12.1998 dall'attore e dalla convenuta;
Controparte_1
6 b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)
7