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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1322 \2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1322\2024 R.G. vertente tra:
c.f.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1977 ed elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via John
Fitzgerald Kennedy n. 352, presso lo studio dell'avv. Pina Rita Bruno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Vigliatore il 21.03.1974 ed elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy n 440 presso lo studio dell'avv. Rocco Bruzzese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 16.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/12/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22/12/2001, nel Comune di Terme Vigliatore con che dall'unione è nato il Controparte_1
figlio (cl. 2007). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata Per_1
la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione in proprio favore dell'immobile adibito a casa coniugale;
di disporre l'affido condiviso del figlio e la regolamentazione dell'esercizio di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute in suo favore;
di disporre in proprio favore la percezione dell'assegno unico.
Si è costituito il quale ha chiesto che fosse Controparte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi ed ha contestato quanto ulteriormente contenuto nel ricorso avversario. In particolare, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti della moglie e che fosse disposto il collocamento del figlio presso la propria abitazione, con onere del genitore non collocatario di versare l'importo di €.500,00 a titolo di mantenimento della prole e assegnazione in proprio favore della casa coniugale. Ha chiesto, infine, di prevedere un assegno di mantenimento in proprio favore di €.250,00 mensili e di accertare la regolarità della gestione del libretto postale intestato al figlio e detenuto dalla ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21.03.2025, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 24.03.2025.
Con sentenza non definitiva n. 262/2025, depositata in data 1.04.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data
2 la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Espletata l'istruttoria orale mediante l'audizione del figlio della coppia, all'udienza del 16.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
Il a dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della CP_1
separazione, di talché nulla deve essere disposto a riguardo (v. memoria del
2.05.2025).
Va rigettata la domanda, avanzata dal di assegno di CP_1
mantenimento in proprio favore, per l'importo di €.250,00 mensili.
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004,
3 n. 20638).
Nel caso di specie, la svolge attività lavorativa in qualità di Pt_1
insegnante di sostegno a tempo determinato e ha dichiarato di percepire un importo mensile di €.1.600,00 e di aver percepito l'importo di €.22.903,00 nell'anno 2024.
Ella risulta titolare di una carta PostePay con saldo di €.3.000,00 ed è proprietaria di un'autovettura “Nissan Juke” immatricolata nel 2019 (v. autocertificazione reddituale depositata il 19.03.2025). Ha ulteriormente dichiarato di aver “perso il lavoro nel
2012”, di aver “iniziato a svolgere attività lavorativa presso l'attività di mio padre. A seguito di fallimento, io mi sono rimboccata le maniche e ho anche cercato proposte lavorative” (v. processo verbale del 21.03.2025). Allo stato, oltre all'attività di insegnante, ha affermato di collaborare “come segretaria presso uno studio medico”
(v. relazione del Servizio Sociale del Comune di Furnari depositata il 21.03.2025).
Dalla documentazione fiscale depositata in atti, emerge che la a percepito Pt_1
per l'anno d'imposta 2023 un reddito di €.23.246,00, per l'anno 2022 di €. 24.318,00, per l'anno 2021 di €. 21.628,00 (v. allegati all'atto di ricorso).
Diversamente, il volge attività lavorativa “con la qualifica CP_1
di OSA per circa 20 ore settimanali, con turni alternati, effettuando anche notturni, servizio presso il Materia Residence” (v. dichiarazioni rese al Servizio Sociale del
Comune di relazione depositata il 21.03.2025). Anch'egli ha dichiarato “per Pt_1
vari anni non ho avuto un reddito. Io ho sempre lavorato, in una casa di riposo, gestita da mio cognato e mia sorella. A causa di un problema fisico, alla gamba, non ho più potuto lavorare lì e ho avuto un demansionamento, infatti, ora lavoro solo con turni notturni. […] Sono stato in disoccupazione per 18 mesi. Ora loro mi hanno perdonato
e lavoro nuovamente lì” e ha dichiarato di percepire “mensilmente circa €.1.000,00”
(v. processo verbale del 21.03.2025). Dalla documentazione fiscale versata in atti, si evince che egli ha percepito nell'anno d'imposta 2023 l'importo netto di €.7.078,16 e nel 2022 di €.8.660,71 (prestando attività lavorativa da gennaio ad agosto 2022, v. documenti depositati il 17.02.2025). Egli, inoltre, vive a Terme Vigliatore, nella casa della di lui madre (v. ancora processo verbale).
Pertanto, considerata la capacità lavorativa e reddituale del resistente, nonché
4 l'insussistenza di uno squilibrio economico rilevante tra le parti, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento richiesto. Inoltre, non è stato provato (né offerto di provare) da parte dell'istante, sul quale incombeva il relativo onere, il (migliore) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. In definitiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del CP_1
Quanto al figlio va considerato che nelle more del giudizio, lo stesso Per_1
è divenuto maggiorenne, sicché non occorre provvedere sul suo regime di affidamento. Tuttavia, dalla documentazione in atti, è emerso che a sia stata Per_1
diagnosticata una “Recrudescenza della sintomatologia clinica in paziente con pregressa epilessia sintomatica, disabilità cognitiva di grado lieve con risultato adeguato nella comprensione verbale e nella velocità esecutiva. PCI. Emiparesi sinistra a gradiente crescente in senso cranio-caudale in soggetto con sofferenza ipossico –ischemica perineonatale RMN accertata. ” (v. Parte_2
certificato medico del 3.05.2025 depositato in data 9.05.2025); e che sia portatore di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3 (v. doc. all. ricorso).
È noto che in presenza di un figlio maggiorenne, portatore di handicap grave trovano applicazione, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., le disposizioni relative al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale dettate per i figli minori
(cfr. Trib. Monza, 6.12.2019, n. 2690). Non possono, invece, essere assunti provvedimenti di affidamento di un figlio maggiorenne, anche se portatore di handicap grave, che si presume capace di intendere e di volere sino a quando non intervenga un diverso provvedimento nell'ambito di un giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno;
in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno (cfr. Cass. Civ., 24.7.2012, n. 12977).
Nondimeno, il genitore con cui non convive il figlio maggiorenne portatore di handicap è tenuto non solo a concorrere al suo mantenimento, ma anche ad assolvere,
5 in concorso con l'altro genitore, ai compiti di cura, accudimento, assistenza. Il figlio disabile ha diritto a beneficiare del rapporto con ogni genitore (anche separato o divorziato) e questo diritto deve trovare tutela, anche se eventualmente in contrasto con quello dei genitori, sulla cui posizione insiste, più che una situazione giuridica soggettiva attiva (id est un diritto), un vero e proprio munus, che comporta a loro carico obblighi di assistenza desumibili dal principio della responsabilità derivanti dal solo fatto della procreazione. Si tratta di obblighi che non cessano né con il divorzio e con il venir meno della convivenza, né con il raggiungimento della maggiore età del figlio disabile. Del resto, il principio della bigenitorialità consente ad entrambi i genitori di vigilare, ed eventualmente agire, affinché al figlio maggiorenne afflitto da handicap sia garantita l'assistenza che gli occorre, non esclusa la nomina di un amministratore di sostegno o tutore nel caso in cui sia privo, in modo parziale o totale, della capacità di agire (cfr. Cass. civ. sez I – 12977/12).
Ciò posto, ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, occorre considerare la convivenza del genitore con il figlio portatore di handicap grave.
Va allora evidenziato che il figlio , sentito all'udienza istruttoria Per_1
dell'11.04.2025, ha dichiarato “Al momento vivo con mia madre, sono figlio unico. Io sto bene con mia madre anche se litighiamo ogni tanto però mi manca mio padre e lo vorrei vedere più spesso. Ho deciso che al compimento dei miei diciotto anni mi trasferirò da mio padre. Con mio padre vado più d'accordo. Da circa un anno dormo
a casa di mio padre una volta alla settimana e lì c'è una stanza tutta mia che mi piace molto. Capita anche di uscire con mio padre ed i miei cugini per mangiare la pizza o la focaccia. Mio padre vive con mia nonna paterna e sono contento di frequentare casa sua perché da piccolo non vi era l'abitudine di recarsi da lei in quanto frequentavo più spesso la nonna materna. Accanto casa di mia nonna e di mio padre vivono i miei cugini ed io sto bene in loro compagnia.” (v. processo verbale dell'11.04.2025).
Ebbene, il collegio ritiene che, nonostante il tenore di tali dichiarazioni, risulti maggiormente confacente all'interesse del ragazzo che egli continui a coabitare con la madre.
6 Ed invero, secondo quanto emerge dagli atti di causa, “Frequenta il Per_1
IV anno della scuola superiore di un Istituto a indirizzo Chimico, con l'ausilio dell'insegnante di sostegno, con buon rendimento e socializzazione, e assistente alla comunicazione. Obiettivi minimi. Frequenta un doposcuola psicopedagogico plurisettimanalmente. Buono il raggiungimento delle autonomie personali, tuttavia richiede aiuto nell'igiene personale. Non conosce ancora il valore del denaro e non sempre riconosce il pericolo… Scarsa la socializzazione extrascolastica.
….L'intelligenza non verbale risulta collocabile all'interno di una fascia di Quoziente pari a 64 (p. grezzo 18/60)” (cfr. certificato rilasciato dall'UOC di Neuropsichiatria infantile); inoltre, dalla relazione depositata dalla ricorrente a firma della dott.ssa
– che pur non avendo efficacia di piena prova può essere liberamente Per_2
apprezzata dal giudice nel suo valore indiziario - si evince che il ragazzo “ha uno scarso orientamento temporale e spaziale per cui necessita di supporto costante della madre per l'effettuazione delle mansioni quotidiane. Il ragazzo non è in grado di provvedere autonomamente alla cura personale, all'alimentazione, all'acquisto di cibo o vestiario, non si sposta autonomamente per cui necessita di essere sempre accompagnato per svolgere le attività quotidiane come doposcuola, fisioterapia, barbiere ecc… Per raggiungere la scuola usufruisce del servizio provinciale Bus disabili. A scuola, oltre alla figura dell'insegnante di sostegno, a supporto usufruisce della figura dell'Assistente alla comunicazione e dell'Assistente igienico. Si nota un evidente ritardo nella socializzazione ed un atteggiamento ostile a qualunque apertura e/o cambiamento della sua routine. Ha difficoltà a proiettare relazioni virtuali: in contesti nuovi o situazioni diverse, non è capace di trasporre relazioni già individuate o riconosciute in precedenza. L'atteggiamento prevalente è di un mutismo assoluto a qualunque domanda che non sia di gradimento, non sorride, non si diverte ma usa la sua sensibilità per “tiranneggiare” e mai ringraziare chi lo aiuta. In supporto a questi atteggiamenti è stato intrapreso un percorso cognitivo comportamentale che ha messo in luce quanto su descritto. Come capita nella disabilità non manca di accessi di rabbia o di aggressioni “immotivate” di cui non sa dare spiegazioni. Altra caratteristica la visione della realtà distorta, in cui la
7 percezione appare vaga e insufficiente ed ha un comportamento esplorativo non sistematico, impulsivo e non pianificato, se non vuole rispondere ad una domanda che non è di gradimento, ha un atteggiamento oppositivo. Necessita di doposcuola e sostegno per il supporto scolastico. Nell'alimentazione, altra nota dolente per cui mangia prevalentemente cibo di suo gradimento, ma che non sarebbe in grado né di acquistare né di preparare. Tutto ciò non descrive una “brutta” personalità, ma piuttosto denota una alterazione da parte del ragazzo della realtà così come la vive cioè con una rigidità assoluta del presente senza lasciare spazio a nuove iniziative.
Spesso ripercorre strategie già usate senza risolvere un problema. Tende a fornire risposte casuali e precipitose, agendo con impulsività. Non è proteso verso un SUO futuro come persona, lavoratore o impegnato affettivamente. La figura che si preoccupa costantemente della sua emancipazione è la madre, che provvede con tanti sforzi fisici ed economici a proiettarlo verso una vita “normale”. Questo sforzo non
è percepito in modo positivo perché prevede impegno costante. Il ragazzo lo percepisce come stancante ed impegnativo. La disabilità fisica si accompagna alla disabilità intellettiva, e per questo motivo il ragazzo ha una visione distorta della realtà e non rendendosi conto non riesce a valutare cosa è giusto e cosa è sbagliato”.
Inoltre, dall'audizione personale del ragazzo risulta che egli non si orienta perfettamente nello spazio e nel tempo, atteso che all'udienza dell'11/04/2025 ha dichiarato di frequentare il liceo, quando invece frequenta l'I.T.E.T. “E. Fermi” di
Barcellona P.G., indirizzo chimica;
che “da circa un anno dormo a casa di mio padre una volta a settimana”, mentre egli pernotta presso il padre soltanto dal 22/02/2025, così come si evince dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Pt_1
Sulla base di tali elementi, e in assenza di prova contraria, si ritiene che il ragazzo non sia in grado di esprimere la propria volontà con piena capacità di discernimento. In ogni caso, la Suprema Corte, con riguardo ai figli minori, ha espresso più volte il principio, applicabile anche ai maggiori di età con disabilità, secondo cui l'audizione non è vincolante per il giudice, il quale prenderà la decisione finale basandosi su una valutazione complessiva della situazione, tenendo conto anche della gravità della disabilità e delle sue implicazioni.
8 Di talché, considerato il rapporto di convivenza tra e sua madre, la Per_1
quale da sempre si occupa dell'attività di assistenza e cura nei suoi confronti e non essendo in contestazione la capacità genitoriale di quest'ultima, il Collegio ritiene maggiormente confacente all'interesse del ragazzo che egli continui a convivere con la Pt_1
Va, pertanto, disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore di
Parte_1
In ordine alla frequentazione tra padre e figlio, si conferma quanto previsto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. depositata il 29 marzo 2025. Conseguentemente, salvo diversi accordi tra le parti, il collegio dispone che
[...]
i occuperà del figlio per tre pomeriggi a settimana (da CP_1 Per_1
concordare con il padre e compatibilmente con gli impegni del figlio o, in difetto di accordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00, comprensivo di cena;
a settimane alterne, per due weekend al mese dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica sera, con pernotto;
per due giorni consecutivi durante le festività di fine anno, comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno, ad anni alterni;
di modo che il figlio trascorrerà la cena della vigilia e il pranzo di Natale alternativamente a quelle di Capodanno, un anno con l'uno ed il successivo con l'altro; parimenti per il giorno di Pasqua o il successivo, ad anni alterni, verrà trascorso con l'uno o l'altro genitore;
per la durata di quindici giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo, e salvo diversa volontà del ragazzo, lo stesso trascorrerà con il padre ad anni alterni, la prima e seconda settimana di agosto un anno, la terza e la quarta l'anno successivo); il giorno del compleanno del ragazzo alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio dalle ore 15:00 alle ore 22:00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre.
In ordine agli aspetti economici, si osserva che , seppur maggiorenne, Per_1
è economicamente non autosufficiente. Egli, infatti, è titolare di una pensione di invalidità dell'importo mensile di €.500,00 (v. atto di ricorso) che, per unanime
9 orientamento della giurisprudenza, non implica di per sé il conseguimento di un'indipendenza economica, in ragione delle finalità assistenziali proprie di tali prestazioni pubbliche legate allo stato di invalidità civile (es. pensione, indennità di accompagnamento). Sul punto, le parti hanno chiesto di disporre un contributo mensile per il suo mantenimento, evidenziando così che il ragazzo risulta ancor privo di una indipendenza economica e che è persistente, allo stato, la necessità di un concorso genitoriale al suo mantenimento.
Sulla scorta delle condizioni reddituali delle parti, come sopra delineate, si ritiene di disporre l'obbligo a carico di i contribuire Controparte_1
al mantenimento del figlio, corrispondendo a Persona_3 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €.150,00 mensili,
[...]
con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre che al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio.
Per quanto concerne l'assegno unico, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
Quanto alla richiesta avanzata dal volta ad ottenere CP_1
l'accertamento della regolarità della gestione del libretto postale intestato al figlio delle parti e detenuto dalla ricorrente, considerata la maggiore età del figlio , Per_1
nulla deve disporsi al riguardo.
Le spese, in ragione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, CP_1
applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, possono liquidarsi in complessivi € 5.261,00 (di cui € 851,00 per la fase studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1322/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
10 - dà atto che con sentenza n. 262/2025, depositata in data 1.04.2025 il
Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi
Parte_1 Controparte_1
- nulla sulla domanda di addebito della separazione proposta dal attesa la rinuncia alla stessa;
CP_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
[...]
CP_1
- dispone che il figlio maggiorenne, sia Persona_3
collocato presso il domicilio della madre con regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre come specificati in motivazione;
- assegna a a casa coniugale;
Parte_1
- pone a carico di 'obbligo di versamento, Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , della somma mensile Per_1
di €.150,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il suo interesse;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
- DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda del CP_1
relativa al libretto postale intestato al figlio;
- condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di che liquida in €. 5.261,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 20/06/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
11 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1322\2024 R.G. vertente tra:
c.f.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1977 ed elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via John
Fitzgerald Kennedy n. 352, presso lo studio dell'avv. Pina Rita Bruno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Vigliatore il 21.03.1974 ed elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy n 440 presso lo studio dell'avv. Rocco Bruzzese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 16.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/12/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 22/12/2001, nel Comune di Terme Vigliatore con che dall'unione è nato il Controparte_1
figlio (cl. 2007). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata Per_1
la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione in proprio favore dell'immobile adibito a casa coniugale;
di disporre l'affido condiviso del figlio e la regolamentazione dell'esercizio di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute in suo favore;
di disporre in proprio favore la percezione dell'assegno unico.
Si è costituito il quale ha chiesto che fosse Controparte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi ed ha contestato quanto ulteriormente contenuto nel ricorso avversario. In particolare, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti della moglie e che fosse disposto il collocamento del figlio presso la propria abitazione, con onere del genitore non collocatario di versare l'importo di €.500,00 a titolo di mantenimento della prole e assegnazione in proprio favore della casa coniugale. Ha chiesto, infine, di prevedere un assegno di mantenimento in proprio favore di €.250,00 mensili e di accertare la regolarità della gestione del libretto postale intestato al figlio e detenuto dalla ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21.03.2025, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 24.03.2025.
Con sentenza non definitiva n. 262/2025, depositata in data 1.04.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data
2 la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Espletata l'istruttoria orale mediante l'audizione del figlio della coppia, all'udienza del 16.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
Il a dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della CP_1
separazione, di talché nulla deve essere disposto a riguardo (v. memoria del
2.05.2025).
Va rigettata la domanda, avanzata dal di assegno di CP_1
mantenimento in proprio favore, per l'importo di €.250,00 mensili.
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass. Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 22/10/2004,
3 n. 20638).
Nel caso di specie, la svolge attività lavorativa in qualità di Pt_1
insegnante di sostegno a tempo determinato e ha dichiarato di percepire un importo mensile di €.1.600,00 e di aver percepito l'importo di €.22.903,00 nell'anno 2024.
Ella risulta titolare di una carta PostePay con saldo di €.3.000,00 ed è proprietaria di un'autovettura “Nissan Juke” immatricolata nel 2019 (v. autocertificazione reddituale depositata il 19.03.2025). Ha ulteriormente dichiarato di aver “perso il lavoro nel
2012”, di aver “iniziato a svolgere attività lavorativa presso l'attività di mio padre. A seguito di fallimento, io mi sono rimboccata le maniche e ho anche cercato proposte lavorative” (v. processo verbale del 21.03.2025). Allo stato, oltre all'attività di insegnante, ha affermato di collaborare “come segretaria presso uno studio medico”
(v. relazione del Servizio Sociale del Comune di Furnari depositata il 21.03.2025).
Dalla documentazione fiscale depositata in atti, emerge che la a percepito Pt_1
per l'anno d'imposta 2023 un reddito di €.23.246,00, per l'anno 2022 di €. 24.318,00, per l'anno 2021 di €. 21.628,00 (v. allegati all'atto di ricorso).
Diversamente, il volge attività lavorativa “con la qualifica CP_1
di OSA per circa 20 ore settimanali, con turni alternati, effettuando anche notturni, servizio presso il Materia Residence” (v. dichiarazioni rese al Servizio Sociale del
Comune di relazione depositata il 21.03.2025). Anch'egli ha dichiarato “per Pt_1
vari anni non ho avuto un reddito. Io ho sempre lavorato, in una casa di riposo, gestita da mio cognato e mia sorella. A causa di un problema fisico, alla gamba, non ho più potuto lavorare lì e ho avuto un demansionamento, infatti, ora lavoro solo con turni notturni. […] Sono stato in disoccupazione per 18 mesi. Ora loro mi hanno perdonato
e lavoro nuovamente lì” e ha dichiarato di percepire “mensilmente circa €.1.000,00”
(v. processo verbale del 21.03.2025). Dalla documentazione fiscale versata in atti, si evince che egli ha percepito nell'anno d'imposta 2023 l'importo netto di €.7.078,16 e nel 2022 di €.8.660,71 (prestando attività lavorativa da gennaio ad agosto 2022, v. documenti depositati il 17.02.2025). Egli, inoltre, vive a Terme Vigliatore, nella casa della di lui madre (v. ancora processo verbale).
Pertanto, considerata la capacità lavorativa e reddituale del resistente, nonché
4 l'insussistenza di uno squilibrio economico rilevante tra le parti, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento richiesto. Inoltre, non è stato provato (né offerto di provare) da parte dell'istante, sul quale incombeva il relativo onere, il (migliore) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. In definitiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del CP_1
Quanto al figlio va considerato che nelle more del giudizio, lo stesso Per_1
è divenuto maggiorenne, sicché non occorre provvedere sul suo regime di affidamento. Tuttavia, dalla documentazione in atti, è emerso che a sia stata Per_1
diagnosticata una “Recrudescenza della sintomatologia clinica in paziente con pregressa epilessia sintomatica, disabilità cognitiva di grado lieve con risultato adeguato nella comprensione verbale e nella velocità esecutiva. PCI. Emiparesi sinistra a gradiente crescente in senso cranio-caudale in soggetto con sofferenza ipossico –ischemica perineonatale RMN accertata. ” (v. Parte_2
certificato medico del 3.05.2025 depositato in data 9.05.2025); e che sia portatore di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3 (v. doc. all. ricorso).
È noto che in presenza di un figlio maggiorenne, portatore di handicap grave trovano applicazione, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., le disposizioni relative al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale dettate per i figli minori
(cfr. Trib. Monza, 6.12.2019, n. 2690). Non possono, invece, essere assunti provvedimenti di affidamento di un figlio maggiorenne, anche se portatore di handicap grave, che si presume capace di intendere e di volere sino a quando non intervenga un diverso provvedimento nell'ambito di un giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno;
in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno (cfr. Cass. Civ., 24.7.2012, n. 12977).
Nondimeno, il genitore con cui non convive il figlio maggiorenne portatore di handicap è tenuto non solo a concorrere al suo mantenimento, ma anche ad assolvere,
5 in concorso con l'altro genitore, ai compiti di cura, accudimento, assistenza. Il figlio disabile ha diritto a beneficiare del rapporto con ogni genitore (anche separato o divorziato) e questo diritto deve trovare tutela, anche se eventualmente in contrasto con quello dei genitori, sulla cui posizione insiste, più che una situazione giuridica soggettiva attiva (id est un diritto), un vero e proprio munus, che comporta a loro carico obblighi di assistenza desumibili dal principio della responsabilità derivanti dal solo fatto della procreazione. Si tratta di obblighi che non cessano né con il divorzio e con il venir meno della convivenza, né con il raggiungimento della maggiore età del figlio disabile. Del resto, il principio della bigenitorialità consente ad entrambi i genitori di vigilare, ed eventualmente agire, affinché al figlio maggiorenne afflitto da handicap sia garantita l'assistenza che gli occorre, non esclusa la nomina di un amministratore di sostegno o tutore nel caso in cui sia privo, in modo parziale o totale, della capacità di agire (cfr. Cass. civ. sez I – 12977/12).
Ciò posto, ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, occorre considerare la convivenza del genitore con il figlio portatore di handicap grave.
Va allora evidenziato che il figlio , sentito all'udienza istruttoria Per_1
dell'11.04.2025, ha dichiarato “Al momento vivo con mia madre, sono figlio unico. Io sto bene con mia madre anche se litighiamo ogni tanto però mi manca mio padre e lo vorrei vedere più spesso. Ho deciso che al compimento dei miei diciotto anni mi trasferirò da mio padre. Con mio padre vado più d'accordo. Da circa un anno dormo
a casa di mio padre una volta alla settimana e lì c'è una stanza tutta mia che mi piace molto. Capita anche di uscire con mio padre ed i miei cugini per mangiare la pizza o la focaccia. Mio padre vive con mia nonna paterna e sono contento di frequentare casa sua perché da piccolo non vi era l'abitudine di recarsi da lei in quanto frequentavo più spesso la nonna materna. Accanto casa di mia nonna e di mio padre vivono i miei cugini ed io sto bene in loro compagnia.” (v. processo verbale dell'11.04.2025).
Ebbene, il collegio ritiene che, nonostante il tenore di tali dichiarazioni, risulti maggiormente confacente all'interesse del ragazzo che egli continui a coabitare con la madre.
6 Ed invero, secondo quanto emerge dagli atti di causa, “Frequenta il Per_1
IV anno della scuola superiore di un Istituto a indirizzo Chimico, con l'ausilio dell'insegnante di sostegno, con buon rendimento e socializzazione, e assistente alla comunicazione. Obiettivi minimi. Frequenta un doposcuola psicopedagogico plurisettimanalmente. Buono il raggiungimento delle autonomie personali, tuttavia richiede aiuto nell'igiene personale. Non conosce ancora il valore del denaro e non sempre riconosce il pericolo… Scarsa la socializzazione extrascolastica.
….L'intelligenza non verbale risulta collocabile all'interno di una fascia di Quoziente pari a 64 (p. grezzo 18/60)” (cfr. certificato rilasciato dall'UOC di Neuropsichiatria infantile); inoltre, dalla relazione depositata dalla ricorrente a firma della dott.ssa
– che pur non avendo efficacia di piena prova può essere liberamente Per_2
apprezzata dal giudice nel suo valore indiziario - si evince che il ragazzo “ha uno scarso orientamento temporale e spaziale per cui necessita di supporto costante della madre per l'effettuazione delle mansioni quotidiane. Il ragazzo non è in grado di provvedere autonomamente alla cura personale, all'alimentazione, all'acquisto di cibo o vestiario, non si sposta autonomamente per cui necessita di essere sempre accompagnato per svolgere le attività quotidiane come doposcuola, fisioterapia, barbiere ecc… Per raggiungere la scuola usufruisce del servizio provinciale Bus disabili. A scuola, oltre alla figura dell'insegnante di sostegno, a supporto usufruisce della figura dell'Assistente alla comunicazione e dell'Assistente igienico. Si nota un evidente ritardo nella socializzazione ed un atteggiamento ostile a qualunque apertura e/o cambiamento della sua routine. Ha difficoltà a proiettare relazioni virtuali: in contesti nuovi o situazioni diverse, non è capace di trasporre relazioni già individuate o riconosciute in precedenza. L'atteggiamento prevalente è di un mutismo assoluto a qualunque domanda che non sia di gradimento, non sorride, non si diverte ma usa la sua sensibilità per “tiranneggiare” e mai ringraziare chi lo aiuta. In supporto a questi atteggiamenti è stato intrapreso un percorso cognitivo comportamentale che ha messo in luce quanto su descritto. Come capita nella disabilità non manca di accessi di rabbia o di aggressioni “immotivate” di cui non sa dare spiegazioni. Altra caratteristica la visione della realtà distorta, in cui la
7 percezione appare vaga e insufficiente ed ha un comportamento esplorativo non sistematico, impulsivo e non pianificato, se non vuole rispondere ad una domanda che non è di gradimento, ha un atteggiamento oppositivo. Necessita di doposcuola e sostegno per il supporto scolastico. Nell'alimentazione, altra nota dolente per cui mangia prevalentemente cibo di suo gradimento, ma che non sarebbe in grado né di acquistare né di preparare. Tutto ciò non descrive una “brutta” personalità, ma piuttosto denota una alterazione da parte del ragazzo della realtà così come la vive cioè con una rigidità assoluta del presente senza lasciare spazio a nuove iniziative.
Spesso ripercorre strategie già usate senza risolvere un problema. Tende a fornire risposte casuali e precipitose, agendo con impulsività. Non è proteso verso un SUO futuro come persona, lavoratore o impegnato affettivamente. La figura che si preoccupa costantemente della sua emancipazione è la madre, che provvede con tanti sforzi fisici ed economici a proiettarlo verso una vita “normale”. Questo sforzo non
è percepito in modo positivo perché prevede impegno costante. Il ragazzo lo percepisce come stancante ed impegnativo. La disabilità fisica si accompagna alla disabilità intellettiva, e per questo motivo il ragazzo ha una visione distorta della realtà e non rendendosi conto non riesce a valutare cosa è giusto e cosa è sbagliato”.
Inoltre, dall'audizione personale del ragazzo risulta che egli non si orienta perfettamente nello spazio e nel tempo, atteso che all'udienza dell'11/04/2025 ha dichiarato di frequentare il liceo, quando invece frequenta l'I.T.E.T. “E. Fermi” di
Barcellona P.G., indirizzo chimica;
che “da circa un anno dormo a casa di mio padre una volta a settimana”, mentre egli pernotta presso il padre soltanto dal 22/02/2025, così come si evince dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Pt_1
Sulla base di tali elementi, e in assenza di prova contraria, si ritiene che il ragazzo non sia in grado di esprimere la propria volontà con piena capacità di discernimento. In ogni caso, la Suprema Corte, con riguardo ai figli minori, ha espresso più volte il principio, applicabile anche ai maggiori di età con disabilità, secondo cui l'audizione non è vincolante per il giudice, il quale prenderà la decisione finale basandosi su una valutazione complessiva della situazione, tenendo conto anche della gravità della disabilità e delle sue implicazioni.
8 Di talché, considerato il rapporto di convivenza tra e sua madre, la Per_1
quale da sempre si occupa dell'attività di assistenza e cura nei suoi confronti e non essendo in contestazione la capacità genitoriale di quest'ultima, il Collegio ritiene maggiormente confacente all'interesse del ragazzo che egli continui a convivere con la Pt_1
Va, pertanto, disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore di
Parte_1
In ordine alla frequentazione tra padre e figlio, si conferma quanto previsto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. depositata il 29 marzo 2025. Conseguentemente, salvo diversi accordi tra le parti, il collegio dispone che
[...]
i occuperà del figlio per tre pomeriggi a settimana (da CP_1 Per_1
concordare con il padre e compatibilmente con gli impegni del figlio o, in difetto di accordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00, comprensivo di cena;
a settimane alterne, per due weekend al mese dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica sera, con pernotto;
per due giorni consecutivi durante le festività di fine anno, comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno, ad anni alterni;
di modo che il figlio trascorrerà la cena della vigilia e il pranzo di Natale alternativamente a quelle di Capodanno, un anno con l'uno ed il successivo con l'altro; parimenti per il giorno di Pasqua o il successivo, ad anni alterni, verrà trascorso con l'uno o l'altro genitore;
per la durata di quindici giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo, e salvo diversa volontà del ragazzo, lo stesso trascorrerà con il padre ad anni alterni, la prima e seconda settimana di agosto un anno, la terza e la quarta l'anno successivo); il giorno del compleanno del ragazzo alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio dalle ore 15:00 alle ore 22:00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre.
In ordine agli aspetti economici, si osserva che , seppur maggiorenne, Per_1
è economicamente non autosufficiente. Egli, infatti, è titolare di una pensione di invalidità dell'importo mensile di €.500,00 (v. atto di ricorso) che, per unanime
9 orientamento della giurisprudenza, non implica di per sé il conseguimento di un'indipendenza economica, in ragione delle finalità assistenziali proprie di tali prestazioni pubbliche legate allo stato di invalidità civile (es. pensione, indennità di accompagnamento). Sul punto, le parti hanno chiesto di disporre un contributo mensile per il suo mantenimento, evidenziando così che il ragazzo risulta ancor privo di una indipendenza economica e che è persistente, allo stato, la necessità di un concorso genitoriale al suo mantenimento.
Sulla scorta delle condizioni reddituali delle parti, come sopra delineate, si ritiene di disporre l'obbligo a carico di i contribuire Controparte_1
al mantenimento del figlio, corrispondendo a Persona_3 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €.150,00 mensili,
[...]
con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre che al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio.
Per quanto concerne l'assegno unico, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
Quanto alla richiesta avanzata dal volta ad ottenere CP_1
l'accertamento della regolarità della gestione del libretto postale intestato al figlio delle parti e detenuto dalla ricorrente, considerata la maggiore età del figlio , Per_1
nulla deve disporsi al riguardo.
Le spese, in ragione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, CP_1
applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, possono liquidarsi in complessivi € 5.261,00 (di cui € 851,00 per la fase studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1322/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
10 - dà atto che con sentenza n. 262/2025, depositata in data 1.04.2025 il
Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi
Parte_1 Controparte_1
- nulla sulla domanda di addebito della separazione proposta dal attesa la rinuncia alla stessa;
CP_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
[...]
CP_1
- dispone che il figlio maggiorenne, sia Persona_3
collocato presso il domicilio della madre con regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre come specificati in motivazione;
- assegna a a casa coniugale;
Parte_1
- pone a carico di 'obbligo di versamento, Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , della somma mensile Per_1
di €.150,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si Parte_1
renderanno necessarie per il suo interesse;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
- DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda del CP_1
relativa al libretto postale intestato al figlio;
- condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di che liquida in €. 5.261,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 20/06/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
11 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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