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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3015/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3015/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA SALARIS
e
, col patrocinio dell'avv. MARIA ROSSANA FADDA Controparte_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
“(…) Confermare la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare ex art. 127 ter c.p.c.,
[...]
e ut supra rappresentati e difesi, provvedono a tale Parte_1 Controparte_1 incombente, confermando le stesse condizioni, domande e conclusioni di cui alla sentenza di separazione consensuale. I ricorrenti, pertanto, insistono affinché il Giudice adito, preso atto dell'intervenuta sentenza parziale di separazione n. 398/2024 emessa dal Tribunale di Sassari il
22/3/2024 e pubblicata in data 28/3/2024; della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare;
verificata la congiunta volontà dei ricorrenti in ordine all'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia, Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari (SS) il 9 giugno 2001, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune all'atto n. 112, parte 2, Serie A, dell'anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Confermare le condizioni di cui alla sentenza parziale di pagina 1 di 3 separazione n. 398/2024, pronunciata dal Tribunale di Sassari il 22 marzo 2024 e pubblicata il
28/03/2024, come di seguito riportate: a. i ricorrenti si rilasciano reciprocamente incondizionato assenso all'espatrio ed autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e di altro documento valido per l'espatrio; b. la condizione economica dei ricorrenti non necessita di alcuna reciproca pretesa, alla quale, pertanto, le parti concordemente rinunciano. Ciascuna parte, infatti, provvederà al proprio mantenimento;
c. la casa già residenza coniugale, sita in Sassari, Strada Vicinale
Baddimanna Filigheddu n. 88, distinta al Catasto Fabbricati di Sassari al Foglio 59, map. 109, sub. 5, vani 8,5, mq. 234, cat. A/7, rendita catastale € 1406,7 e relativa pertinenza sita in Sassari, Strada
Vicinale Baddimanna Filigheddu n. 88, distinta al Catasto Fabbricati di Sassari al Foglio 59, map. 109, sub. 6, cat. C/2, mq. 273, rendita catastale € 767,04 e terreno di pertinenza distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari, sezione Agro, al Foglio 59, map. 128, acquistati dai signori e per Pt_1 CP_1 eguali quote e pro indiviso, con atto di compravendita in data 27 dicembre 2006 a rogito Notaio
raccolta n. 5.543, repertorio n. 21.008, resta in assegnazione alla signora che Persona_1 CP_1 continuerà ad abitarvi congiuntamente alla propria famiglia;
d. la signora in ragione della CP_1 suddetta assegnazione, si obbliga conseguentemente a provvedere in via esclusiva alla integrale corresponsione delle spese ordinarie e straordinarie relative al suddetto immobile. e. il mutuo insistente sull'immobile (già casa coniugale) dell'importo di € 1.071,00 mensili (compresa l'assicurazione) continuerà ad essere corrisposto dai ricorrenti nella misura del 50% per un importo pari ad € 535,50 ciascuno. A tal fine i signori e entro il giorno 20 di ogni mese dovranno versare la somma Pt_1 CP_1 mensile come sopra individuata nel conto corrente comune n. 1000/00007652 presso l'Istituto bancario
Banca Intesa San Paolo in cui è addebitato il mutuo. f. I ricorrenti concordemente confermano il termine, individuato in sede di separazione, del 31 dicembre 2028 per decidere se procedere alla vendita della casa coniugale a terzi o al riscatto della quota di proprietà dell'altro comproprietario. In tale ultima ipotesi, le parti convengono di riservare il diritto di prelazione in favore della signora la quale si impegnerà al conseguente accollo integrale del residuo mutuo. Il suddetto termine CP_1 non dovrà considerarsi perentorio solo qualora, per sopravvenute esigenze personali od economiche, non fosse stato possibile procedere alla vendita dell'immobile a terzi, o al riscatto della quota in comproprietà, o ad altra soluzione relativa all'immobile eventualmente condivisa dalle parti;
g. i ricorrenti dichiarano che ciascuno manterrà la proprietà esclusiva delle autovetture rispettivamente in uso, sopportandone integralmente le spese ciascuno per l'auto di suo interesse;
h. i ricorrenti concordano che il sig. potrà recarsi nella casa di cui è comproprietario per ivi poter prelevare i Pt_1 suoi effetti personali ed alcuni arredi appartenenti alla sua famiglia d'origine, previo accordo;
i. spese legali interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25 novembre 2023 e Parte_1 [...] avevano domandato dichiararsi la separazione consensuale, quindi la Controparte_1 successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari il 9 giugno
2001.
Con successiva istanza, esponevano che dalla data della separazione, pronunciata da questo tribunale con sentenza parziale n. 398/2024, del 22 marzo 2024, pubblicata il 28 marzo 2024 e passata in giudicato, la loro convivenza non era più ripresa, essendo definitivamente cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva fra loro. pagina 2 di 3 Assegnato il procedimento al presidente relatore, all'udienza cartolare del 27 febbraio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Il collegio, dato atto del decorso del periodo semestrale, del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, degli accordi intervenuti fra le parti e della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare, rilevando che non occorre vagliare altri interessi non essendovi prole da tutelare, provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e Parte_1
in Sassari il 9 giugno 2001, trascritto nel Registro degli atti di CP_1 Controparte_1 matrimonio di detto Comune all'atto n. 112, parte 2, Serie A, dell'anno 2001, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, alle condizioni sopra trascritte da intendersi qui interamente riportate.
Compensa interamente le spese.
Sassari 28 febbraio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3015/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA SALARIS
e
, col patrocinio dell'avv. MARIA ROSSANA FADDA Controparte_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
“(…) Confermare la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare ex art. 127 ter c.p.c.,
[...]
e ut supra rappresentati e difesi, provvedono a tale Parte_1 Controparte_1 incombente, confermando le stesse condizioni, domande e conclusioni di cui alla sentenza di separazione consensuale. I ricorrenti, pertanto, insistono affinché il Giudice adito, preso atto dell'intervenuta sentenza parziale di separazione n. 398/2024 emessa dal Tribunale di Sassari il
22/3/2024 e pubblicata in data 28/3/2024; della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare;
verificata la congiunta volontà dei ricorrenti in ordine all'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia, Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari (SS) il 9 giugno 2001, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune all'atto n. 112, parte 2, Serie A, dell'anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Confermare le condizioni di cui alla sentenza parziale di pagina 1 di 3 separazione n. 398/2024, pronunciata dal Tribunale di Sassari il 22 marzo 2024 e pubblicata il
28/03/2024, come di seguito riportate: a. i ricorrenti si rilasciano reciprocamente incondizionato assenso all'espatrio ed autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e di altro documento valido per l'espatrio; b. la condizione economica dei ricorrenti non necessita di alcuna reciproca pretesa, alla quale, pertanto, le parti concordemente rinunciano. Ciascuna parte, infatti, provvederà al proprio mantenimento;
c. la casa già residenza coniugale, sita in Sassari, Strada Vicinale
Baddimanna Filigheddu n. 88, distinta al Catasto Fabbricati di Sassari al Foglio 59, map. 109, sub. 5, vani 8,5, mq. 234, cat. A/7, rendita catastale € 1406,7 e relativa pertinenza sita in Sassari, Strada
Vicinale Baddimanna Filigheddu n. 88, distinta al Catasto Fabbricati di Sassari al Foglio 59, map. 109, sub. 6, cat. C/2, mq. 273, rendita catastale € 767,04 e terreno di pertinenza distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari, sezione Agro, al Foglio 59, map. 128, acquistati dai signori e per Pt_1 CP_1 eguali quote e pro indiviso, con atto di compravendita in data 27 dicembre 2006 a rogito Notaio
raccolta n. 5.543, repertorio n. 21.008, resta in assegnazione alla signora che Persona_1 CP_1 continuerà ad abitarvi congiuntamente alla propria famiglia;
d. la signora in ragione della CP_1 suddetta assegnazione, si obbliga conseguentemente a provvedere in via esclusiva alla integrale corresponsione delle spese ordinarie e straordinarie relative al suddetto immobile. e. il mutuo insistente sull'immobile (già casa coniugale) dell'importo di € 1.071,00 mensili (compresa l'assicurazione) continuerà ad essere corrisposto dai ricorrenti nella misura del 50% per un importo pari ad € 535,50 ciascuno. A tal fine i signori e entro il giorno 20 di ogni mese dovranno versare la somma Pt_1 CP_1 mensile come sopra individuata nel conto corrente comune n. 1000/00007652 presso l'Istituto bancario
Banca Intesa San Paolo in cui è addebitato il mutuo. f. I ricorrenti concordemente confermano il termine, individuato in sede di separazione, del 31 dicembre 2028 per decidere se procedere alla vendita della casa coniugale a terzi o al riscatto della quota di proprietà dell'altro comproprietario. In tale ultima ipotesi, le parti convengono di riservare il diritto di prelazione in favore della signora la quale si impegnerà al conseguente accollo integrale del residuo mutuo. Il suddetto termine CP_1 non dovrà considerarsi perentorio solo qualora, per sopravvenute esigenze personali od economiche, non fosse stato possibile procedere alla vendita dell'immobile a terzi, o al riscatto della quota in comproprietà, o ad altra soluzione relativa all'immobile eventualmente condivisa dalle parti;
g. i ricorrenti dichiarano che ciascuno manterrà la proprietà esclusiva delle autovetture rispettivamente in uso, sopportandone integralmente le spese ciascuno per l'auto di suo interesse;
h. i ricorrenti concordano che il sig. potrà recarsi nella casa di cui è comproprietario per ivi poter prelevare i Pt_1 suoi effetti personali ed alcuni arredi appartenenti alla sua famiglia d'origine, previo accordo;
i. spese legali interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25 novembre 2023 e Parte_1 [...] avevano domandato dichiararsi la separazione consensuale, quindi la Controparte_1 successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari il 9 giugno
2001.
Con successiva istanza, esponevano che dalla data della separazione, pronunciata da questo tribunale con sentenza parziale n. 398/2024, del 22 marzo 2024, pubblicata il 28 marzo 2024 e passata in giudicato, la loro convivenza non era più ripresa, essendo definitivamente cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva fra loro. pagina 2 di 3 Assegnato il procedimento al presidente relatore, all'udienza cartolare del 27 febbraio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Il collegio, dato atto del decorso del periodo semestrale, del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, degli accordi intervenuti fra le parti e della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare, rilevando che non occorre vagliare altri interessi non essendovi prole da tutelare, provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e Parte_1
in Sassari il 9 giugno 2001, trascritto nel Registro degli atti di CP_1 Controparte_1 matrimonio di detto Comune all'atto n. 112, parte 2, Serie A, dell'anno 2001, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza, alle condizioni sopra trascritte da intendersi qui interamente riportate.
Compensa interamente le spese.
Sassari 28 febbraio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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