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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/07/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30020/2021
promossa da
Parte_1
ATTORE/I
contro
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 luglio 2025, alle ore 9:00, innanzi al dott. Azzurra Fodra, sono comparsi:
L'udienza viene tenuta da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. e l'art. 196 duodecies disp.
Att. c.p.c.; i presenti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legitti-
mati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamen-
to per l'avv. CESARINA BARGHINI, la quale, ai fini della discus- Parte_1
sione, si riporta agli atti ed in particolare fa presente che il giudizio verte sugli effetti di una clausola risolutiva espressa di un contratto preliminare di vendita;
nel caso di specie la con-
dizione si è verificata poiché la banca l'8 giugno 2018 ha espresso il suo diniego;
la buona fede in fase di esecuzione del contratto è dimostrata dal subentro nella detenzione del bene da parte dell'attore con il consenso del convenuto e con la messa in opera di alcuni lavori di ristrutturazione;
trattasi di miglioramenti autorizzati dalla proprietaria;
gli attori peraltro hanno accettato la proposta transattiva del Giudice, mentre controparte la ha rifiutata;
1 per , l'avv. GIUSEPPE LA PORTA, il quale, ai fini della discussione CP_1
orale, si riporta agli atti e alle note conclusive e in replica fa presente che nel contratto vi era un termine per l'acquisto che non è stato rispettato, né vi è stata comunicazione della man-
cata concessione del mutuo, pertanto è stato legittimamente esercitato il diritto di recesso;
comunque si trattava di una condizione impossibile o meramente potestativa;
i lavori non furono autorizzati e la controparte non si è attivata per il ripristino.
Le parti concludono come da rispettivi atti introduttivi.
Le parti discutono oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatisi i procuratori.
IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra
2 segue verbale dell'udienza del 3 luglio 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Azzurra Fodra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30020/2021 promossa da:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1982 residente in [...] ma elettivamente domiciliato pres- so e nello studio dell'Avv. CESARINA BARGHINI ATTORE/I contro
, nata a [...], il [...], residente in [...] 23, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
GIUSEPPE LA PORTA CONVENUTO/I
₪₪₪
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva davanti al Parte_1
Tribunale di Livorno al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno in composizione monocratica, contrariis rejectis
CONDANNARE
La Sig.ra C.F. nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._2
Rio (LI) Via Principe Amedeo n. 23 alla restituzione all'attore della somma di € 10.000,00 dalla stessa in- debitamente trattenuta, nonché al pagamento dell'incremento di valore conseguito dall'immobile de quo in virtù delle opere eseguite dall'attore quantificate in € 3.000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giu- stizia. Con interessi e rivalutazione ex lege.
Inoltre, ancora respinta ogni eccezione e domanda avversaria, Voglia
RIGETTARE
3 Ogni domanda avanzata dall'attrice in via riconvenzionale, in quanto palesemente infondata e temeraria.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
A sostegno della domanda, parte attrice premetteva che, in data 14.2.2018, aveva stipulato con la convenuta un preliminare di compravendita, nella forma della scrittura privata, avente ad og- getto l'appartamento ubicato in Rio, Frazione Rio Marina, Via P. Amedeo n.22, di proprietà della da adibire ad abitazione propria e che, nella medesima scrittura privata, al pun- CP_1 to n. 7, le parti avevano espressamente pattuito la seguente condizione risolutiva: “qualora la banca non conceda il mutuo richiesto dalla parte promissaria acquirente la presente scrittura verrà risolta e le somme versate a titolo di caparra saranno restituite alla parte promissaria acquirente senza ulteriori oneri a re- ciproco carico”.
Il deduceva, altresì, che in data 21.2.2018 aveva presentato alla Banca CR Firenze la ri- Pt_1 chiesta di € 140.000,00 per un mutuo ipotecario per acquisto prima abitazione e che, con il consenso della parte promittente venditrice, aveva iniziato ad eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile, che avrebbero comportato un incremento di valore del bene, quali riportare a sasso le pareti della camera principale, dotarle di rete, intonacarle ed imbiancarle per ¾; egli, inoltre, aveva imbiancato la seconda camera e vi aveva installato una cassaforte, nonché aveva provveduto a riprendere in vari punti l'intonaco del soggiorno ed a chiudere una profonda cre- pa presente nella mansarda.
Allegava, quindi, l'attore che, in data 8.6.2018, aveva inaspettatamente ricevuto dall'istituto bancario la comunicazione del rigetto della richiesta di mutuo ipotecario e che, a fronte di ciò, aveva domandato all'odierna convenuta la restituzione della somma di € 10.000,00 versata a ti- tolo di caparra confirmatoria, come espressamente previsto al punto n. 7 della scrittura privata.
Il preso atto del rifiuto opposto dalla – la quale aveva addotto di aver subito Pt_1 CP_1 molteplici danni a causa della mancata conclusione dell'affare – e stante l'impossibilità di addi- venire ad una soluzione conciliativa, agiva, dunque, in via giudiziale al fine di ottenere la resti- tuzione della predetta somma di € 10.000,00 indebitamente trattenuta dalla convenuta, nonché il pagamento dell'incremento di valore conseguito dall'immobile de quo, in virtù delle migliorie dal medesimo eseguite, quantificato in € 3.000,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale insisteva CP_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
4 “Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
a) In via principale nel merito
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave inadempimento contrattuale da parte del Signor
al contratto preliminare del 14.02.2018; Parte_1
- accertare e dichiarare (quindi confermare), per i motivi di cui in narrativa, l'avvenuto recesso della signora dal suddetto contratto preliminare a causa dell'inadempimento del promissario acquirente, con CP_1 conseguente diritto della stessa a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta;
- in ogni caso accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa del presente atto, infondate le richieste atto- ree e per l'effetto
- RIGETTARE la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto.
b) In via riconvenzionale nel merito in tesi
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'attore, signor , con la propria Parte_1 condotta si è reso responsabile di aver causato alla convenuta i danni patrimoniali dalla stessa lamentati con il presente atto e quantificati in complessivi euro 13.600,00, di cui euro 7.000,00 per il mancato affitto dell'appartamento per il periodo giugno/ottobre 2018 ed euro 6.600,00 per costi di ripristino;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, dovuta dall'attore, signor , nato a [...]
Massa Marittima (GR), il 28.09.1982, residente in [...], c.f.
, in favore della convenuta, signora nata a [...], il C.F._3 CP_1
05.11.1966, residente in [...], c.f. la C.F._2 complessiva somma di euro 13.600,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa subiti, oltre interessi di legge, e per l'effetto
- CONDANNARE parte attrice al pagamento del suddetto importo in favore della convenuta, o a quella di- versa somma - maggiore o minore - che risulterà di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., all'esito dell'istruttoria; in ipotesi
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste attoree, accertare e dichiarare dovuta dall'attore in favore della convenuta, la complessiva somma di euro 13.600,00 a titolo di risarcimento dei suddetti danni patrimoniali subiti, oltre interessi di legge o quella diversa somma - maggiore o minore - che risulterà di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., all'esito dell'istruttoria, e conseguentemente operare una compensazione tra la suddetta somma e quella eventualmente riconosciuta come dovuta in favore dell'attore.
5 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”.
In particolare, l'odierna convenuta chiedeva il rigetto della domanda restitutoria avanzata dall'attore, eccependo che la mancata conclusione dell'affare sarebbe da ricondurre ad un ina- dempimento imputabile al con la conseguente legittimità, da parte della medesima, di Pt_1 trattenere la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.: più specificamente, la deduceva CP_1 che il oltre a non averle mai trasmesso la comunicazione della banca di diniego della ri- Pt_1 chiesta di mutuo, avrebbe anche disatteso il termine del 30.5.2018 fissato per la stipula del con- tratto definitivo, nonché che egli, in realtà, avrebbe avuto un ripensamento sull'acquisto dell'immobile e sull'accollarsi il mutuo medesimo, così che la mancata concessione del finan- ziamento sarebbe da ricondurre alla sua esclusiva volontà.
La eccepiva, altresì, che la condizione risolutiva di cui alla scrittura privata sarebbe CP_1 di natura impossibile ex art. 1354 c.c. e dovrebbe, perciò, considerarsi come non apposta man- cando l'indicazione del termine per il verificarsi della condizione medesima;
in subordine, sem- pre a detta della , la medesima condizione sarebbe meramente potestativa ex art. 1355 CP_1
c.c. e, quindi, nulla, essendo formulata in modo generico e dipendendo, in sostanza, dal mero arbitrio del promissario acquirente.
Ciò posto, parte convenuta chiedeva, poi, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni pa- trimoniali dalla stessa asseritamente patiti ex art. 2043 c.c., quantificati in complessivi €
13.600,00, di cui € 7.000,00 per la mancata locazione dell'immobile nel periodo giugno-ottobre
2018 ed € 6.600,00 per i costi sostenuti dalla medesima per eseguire, una volta riottenuta la di- sponibilità dell'appartamento, lavori di ripristino, quali imbiancatura e stuccatura delle pareti, lavori di muratura (per chiudere il foro lasciato nella parete dal signor dopo Pt_1
l'asportazione della cassaforte), reinstallazione di battiscopa.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova te- stimoniale.
2. In primo luogo, occorre decidere in ordine alla domanda di restituzione della caparra con- firmatoria di € 10.000,00 avanzata da parte attrice.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le motivazioni di seguito enucleate.
6 Va, anzitutto, rilevata la piena validità ed efficacia della condizione risolutiva pattuita dalle parti al punto n. 7 della scrittura privata (avente il seguente tenore letterale: “qualora la banca non con- ceda il mutuo richiesto dalla parte promissaria acquirente la presente scrittura verrà risolta e le somme versate a titolo di caparra saranno restituite alla parte promissaria acquirente senza ulteriori oneri a reciproco carico”), non potendo trovare accoglimento, sul punto, le eccezioni sollevate da parte convenuta.
Ed invero, la mancata previsione di un termine di avveramento della condizione non è tale da rendere la condizione impossibile ex art. 1354 c.c., circostanza che si verifica sol quando l'even- to futuro e incerto, a cui le parti subordinano gli effetti del contratto, non può mai realizzarsi né fisicamente né giuridicamente.
Inoltre, deve anche escludersi che la suddetta condizione vada qualificata come condizione me- ramente potestativa (e, quindi, nulla ex art. 1355 c.c.); la stessa infatti risulta avere la natura di condizione “mista”, atteso che l'avveramento della stessa dipende sia dalla volontà di una delle parti (il promissario acquirente che deve fare la richiesta di finanziamento e fornire i documen- ti) sia da un elemento esterno (la decisione della banca).
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha ribadito che “nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito – patto di cui non è contestabile la validità, poiché i negozi ai quali non è consentito apporre condizioni sono indicati tassativamente dalla legge – la relativa condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la con- cessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica.” (v., da ultimo, Cass. civ., [ord.], Sez. II, 7 gennaio 2025, n. 243).
Tanto premesso in ordine alla validità della condizione de qua, il verificarsi della stessa, ossia la mancata concessione del mutuo da parte dell'istituto bancario, comporta le conseguenze previ- ste in contratto e, dunque, nel caso di specie, la risoluzione del contratto e il conseguente ob- bligo di restituzione, in capo alla promittente venditrice, della somma di € 10.000,00, versata a titolo di caparra confirmatoria dal promissario acquirente.
A detto obbligo, peraltro, parte convenuta non può sottrarsi invocando l'applicazione della di- sciplina codicistica dettata all'art. 1385 c.c., che legittima la parte “fedele”, a fronte dell'inadempimento dell'altra parte, a trattenere la caparra confirmatoria versata a titolo di ri- sarcimento del danno.
7 Ed invero, nel caso di specie, deve escludersi che l'attore abbia posto in essere un comporta- mento inadempiente o comunque non rispettoso del principio di buona fede contrattuale, per- ciò foriero di responsabilità contrattuale, sia avuto riguardo al mancato rispetto, da parte del del termine pattuito per il rogito notarile, sia relativamente al contegno dal medesimo Pt_1 tenuto in pendenza dell'avveramento della condizione.
Ed infatti – posto che, nel caso di specie, il termine pattuito per la stipula del definitivo non è da ritenersi essenziale, non risultando una esplicita volontà delle parti in tal senso – non è senz'altro imputabile al la circostanza che il medesimo abbia disatteso detto termine, at- Pt_1 teso che egli, alla data del 30.5.2018, non era ancora a conoscenza dell'esito della richiesta di fi- nanziamento, pervenuta soltanto l'8.6.2018.
Non solo. Dagli atti di causa risulta anche sufficientemente dimostrato che il medesimo Pt_1 si sia comportato secondo buona fede e correttezza durante la pendenza della condizione: egli, infatti, una settimana dopo la stipula della scrittura privata con la , presentava alla CP_1
Banca CR Firenze la richiesta di un mutuo ipotecario per € 130.000,00 e, una volta ricevuta la comunicazione di diniego da parte dell'istituto bancario in data 8.6.2018, provvedeva, nel me- desimo giorno, per il tramite del padre, ad informare telefonicamente la convenuta del rifiuto opposto dalla banca (v. verbale di escussione testi del 28.6.2022, ove il teste Testimone_1 padre dell'attore, ha dichiarato “è vero, feci io direttamente la telefonata di cui si tratta, nella quale mi scu- sai anche per come era andata la questione, indipendentemente dalla mia volontà”; v. anche mail di cui al doc. 3 di parte convenuta).
Ad ulteriore riprova dalla serietà dell'impegno assunto da parte dell'attore, va, poi, menzionata la circostanza che il prima ancora della formalizzazione dell'acquisto Pt_1 dell'appartamento, abbia iniziato ad eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile, nell'ottica, quindi, di voler addivenire alla conclusione dell'affare.
La domanda va, pertanto, accolta.
4. Va, in secondo luogo, deciso in ordine alla domanda attorea diretta ad ottenere il pagamento dell'asserito incremento di valore conseguito dall'immobile in virtù dei lavori di ristrutturazione eseguiti, quantificato in € 3.000,00.
La domanda va rigettata per le motivazioni che seguono.
8 Occorre preliminarmente osservare che la fattispecie de qua, ove il promissario acquirente è sta- to immesso nella disponibilità dell'immobile prima della conclusione del contratto definitivo, si configura quale contratto preliminare ad effetti anticipati.
In ordine alla qualificazione giuridica del preliminare ad effetti anticipati ed alla situazione giu- ridica di cui risulta titolare il promissario acquirente, è intervenuta la Corte di Cassazione a Se- zioni Unite, la quale, con la sentenza n. 7930 del 2008, ha statuito che la fattispecie in esame si configura come un collegamento negoziale tra un contratto di comodato, quanto alla conces- sione dell'utilizzazione del bene da parte del promittente venditore al promissario acquirente, e un contratto di mutuo gratuito, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore;
in detta pronuncia, la medesima Corte ha, altresì, precisato che la posizione del promissario acquirente – a cui viene consegnato il bene al fine di consen- tirgli l'uso del bene stesso nelle more della realizzazione dell'effetto traslativo – non ha natura di possesso, bensì di “detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine”.
Tanto premesso, ricondotta la fattispecie de qua – relativamente alla concessione dell'utilizzazione del bene al promissario acquirente – al contratto di comodato e qualificata, dunque, la posizione del promissario acquirente quale comodatario, deve trovare applicazione, la normativa codicistica di cui agli artt. 1803 ss. c.c. e, in particolare, l'art. 1808 c.c. rubricato
“spese per l'uso della cosa e spese straordinarie”, ai sensi del quale “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie so- stenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.” A riguardo occorre, anche, ri- chiamare il consolidato orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il comoda- tario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguen- temente, pretenderne il rimborso dal comodante” (sent. n. 23294/2021, n. 5371/2024, n. 2188/2024); detto principio, peraltro, era già stato espresso nella sentenza n. 7923 del 1992, ove la Suprema
Corte aveva stabilito che “al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed ur- genti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 cod. civ., ed altresì della carenza, an- che nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie.”.
Nel caso di specie le spese sostenute dal detentore non hanno assunto la natura di spese urgen- ti e necessarie, in quanto lo stesso attore ha allegato di avere fatto fronte a spese per interventi
9 volti a riportare a sasso le pareti della prima camera con apposizione di rete, a tinteggiatura, ad installare una cassaforte, nonché a chiudere una crepa presente nella mansarda, che evidente- mente non rientrano in quelle necessarie e urgenti e, quindi, rimborsabili ex. Art. 1808.c.c..
La domanda attorea poi non può essere considerata meritevole di accoglimento, quale azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2042 c.c. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa a quella contrattuale e ove l'azione contrattuale sussista, come nel caso di specie, e sia semplice- mente infondata nel merito.
5. Occorre, infine, decidere in ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa asseritamente patiti ex art. 2043 c.c., quantificati in complessivi € 13.600,00, di cui € 7.000,00 per la mancata locazione dell'immobile nel periodo giugno-ottobre 2018 ed € 6.600,00 per i costi sostenuti dalla medesima per esegui- re, una volta riottenuta la disponibilità dell'appartamento, lavori di ripristino.
La domanda va interamente rigettata per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, deve darsi atto che, dall'istruttoria condotta nel corso processo, non è emersa alcuna prova in ordine alla effettiva realizzazione, da parte della convenuta, di lavori di ripristi- no, quali imbiancatura e stuccatura delle pareti, lavori di muratura (per chiudere il foro lasciato nella parete dal signor dopo l'asportazione della cassaforte), reinstallazione di battisco- Pt_1 pa.
Ed infatti, la teste geometra libera professionista incaricata dalla parte Testimone_2 convenuta, ha sì confermato di aver redatto il progetto di notula relativo alla manutenzione or- dinaria dell'immobile in oggetto di cui al doc. 20 allegato alla comparsa di costituzione, ma ha altresì dichiarato di non sapere se i lavori ivi indicati siano poi stati effettivamente eseguiti dalla
(v. verbale escussione testi del 28.6.2022); analogamente, la teste , CP_1 Testimone_3 conoscente di entrambe le parti ed indotta dalla convenuta, ha raccontato di aver avuto le chia- vi dell'immobile ad ottobre 2018 e di asservi poi entrata a novembre 2018 ed ha anche riferito di non essere a conoscenza se la abbia fatto eseguire i lavori di cui si tratta (cfr. ver- CP_1
10 bale escussione testi del 22.2.2023, ove si legge quanto segue: “non sono in grado di dire se prima che io entrassi in parte fossero stati fatti, o comunque, iniziati i lavori di ripristino dell'appartamento”).
Ciò posto, parimenti prive di riscontro probatorio sono rimaste le allegazioni della convenuta in ordine al danno dalla medesima asseritamente patito a causa della mancata locazione dell'immobile nel periodo giugno-ottobre 2018, in base all'assunto che il lo avrebbe la- Pt_1 sciato in pessime condizioni e da ristrutturare.
Anzitutto, né la teste né la teste citate dalla hanno confermato Tes_2 Tes_3 CP_1 che l'appartamento sia rimasto privo di occupanti da giugno 2018 a novembre 2018, avendo, in particolare, la riferito soltanto che ad ottobre 2018, quando le veniva fatto vedere Tes_3
l'appartamento, non c'era nessuno (cfr. verbale escussione testi del 22.2.2023); inoltre, il teste indotto da parte attrice ed escusso in controprova sulla medesima circostanza, Testimone_1 ha dichiarato quanto segue: “non 'è vero che l'appartamento è rimasto libero, ho visto personalmente che è stato occupato” (cfr. verbale escussione testi del 28.6.2022).
Non solo. Nessuno dei testi citati dalla ha, parimenti, riferito che l'immobile, in se- CP_1 guito al rilascio da parte del versasse in condizioni scadenti, tali da non consentirne la Pt_1 locazione per il periodo estivo. Ed invero, né la teste né la teste hanno ri- Tes_3 Tes_2 ferito di aver visionato l'immobile subito dopo il rilascio da parte dall'attore: in particolare, la teste – come detto – ha dichiarato di essersi recata per la prima volta presso Tes_3
l'immobile solo ad ottobre 2018, mentre la teste ha deposto come segue: “io sono an- Tes_2 data lì non dopo il rilascio, ma quando andai lì era presente il signor che stava posizionando Testimone_1 una cassaforte;
ribadisco che sono stata nell'immobile solo in quella occasione” (v. verbale escussione testi del 28.6.2022).
Ciò posto, deve, dunque, escludersi che la abbia subito un danno a causa della con- CP_1 dotta del non avendo ella assolto l'onere probatorio, sulla medesima incombente, di- Pt_1 retto a dimostrare il nesso di causalità tra il cattivo stato di manutenzione in cui l'immobile ver- sava al momento del rilascio e la mancata locazione del bene per il periodo giugno-novembre
2018.
La domanda va, pertanto, rigettata.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro , ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e
[...] CP_1 respinta, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto in forza della avveramento della condi- zione risolutiva espressa di cui al punto 7 del contratto preliminare inter partes;
con- danna per l'effetto la alla restituzione al della somma di € 10.000,00 CP_1 Pt_1 versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre ad interessi legali da giugno 2018 fino al giorno del pagamento;
2) rigetta la domanda del diretta ad ottenere il pagamento dell'incremento di valo- Pt_1 re conseguito dall'immobile in virtù dei lavori di ristrutturazione dal medesimo eseguiti;
3) rigetta la domanda, in via riconvenzionale, della diretta ad ottenere il risarci- CP_1 mento dei danni patrimoniali dalla stessa patita ex art. 2043 c.c. per lavori di ripristino e per la mancata locazione dell'immobile nel periodo giugno-ottobre 2018;
4) condanna la a rimborsare al le spese processuali, che liquida in € CP_1 Pt_1
2237,45, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in data 3.7.2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra
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