Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6278/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. AN Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 6278/2024, promossa con ricorso depositato il 19/12/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Magenta (MI) il giorno 05 febbraio 1977
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo
e
2) Controparte_1
Nata a FA FR (CUBA) il giorno 21 settembre 1989
cittadina: cubana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Cuba, in data 25 gennaio 2011, trascritto nel Registro del Comune di Trecate (NO)
(n.9, parte 2, serie C, anno 2011)
□ con il seguente figlio minorenne: nato a [...] il giorno 10 Persona_1 gennaio 2020, cittadino italiano, cod. fisc. . C.F._3
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Trecate (NO), in via Dante n. 25 e dalla quale la moglie si è già allontanata, resta nella disponibilità del marito.
3) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre nella nuova abitazione sita a Turbigo (MI) in via Libertà n. 15. Ove si è già trasferito con la madre.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
4) A garanzia del diritto del minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà il minore nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui il minore starà con il padre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- nella settimana in cui il minore starà con la madre nel weekend, due giorni infrasettimanali, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento del minore, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri del minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
2 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 marzo di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con il minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé.
4.4) In occasione saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono il figlio in qualche modo protagonista, il minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno del figlio, che saranno organizzate secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.5) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi.
4.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.7) Resta bene inteso che in caso di malattia o di impegni di lavoro straordinari della madre genitore prevalentemente collocatario- o in caso di malattia del minore ovvero a causa di eventi straordinari
(quali ad es. lockdown, scioperi generali, ecc), qualora il padre non possa avvicendarsi con la madre nella cura del figlio, in mancanza di alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
3 4.8) In deroga alle regole ordinarie, il minore starà con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con il figlio nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere il figlio, per di lei impegni improrogabili, le spese per la babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.9) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, la madre garantirà che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre quest'ultimo farà in modo che il figlio ritorni pulito, nutrito, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avrà eventualmente portato con sé.
4.10) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che il figlio svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare il figlio ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con il figlio, chiamando anche sul telefono dell'ex coniuge -anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute del minore- nonché sarà consentito al bambino di telefonare all'altro genitore quando lo desidera.
7) I genitori si impegnano a far conservare al figlio rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare il minore al quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita del minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere al minore che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà l'affetto per lui per nessuna ragione.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
10) Ritenendo la forma del mantenimento diretto più idonea a realizzare il principio della bi- genitorialità sotteso all'affidamento condiviso del figlio, considerate le disponibilità economiche di entrambi (con particolare riferimento a quelle del marito gravato da 3 prestiti), essi genitori
4 continueranno a provvedere alle spese ordinarie del figlio o con le modalità dirette o suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50% ciascuno, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: tenuto conto che la madre percepisce l'intero importo dell'assegno unico e universale per il figlio, al vitto vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- vestiario: vi provvederà esclusivamente il padre, purché la spesa sia necessaria e di importo non oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
- alloggio:
considerato che
al vestiario provvede interamente il padre e tenuto conto che la madre percepisce l'intero importo dell'assegno unico e universale per il figlio, ciascun coniuge provvederà esclusivamente a quelle della propria abitazione;
- farmaci da banco: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- materiale didattico e cancelleria, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% senza necessità di previo concerto;
- spese per animali domestici già presenti prima della separazione: vi provvederanno entrambi i genitori;
11) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dalla Corte d'Appello di Milano il 14
5 novembre 2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
6 lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
11.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
(e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
13) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100% .
7 14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) Circa l'automobile, il signor concederà in comodato d'uso gratuito alla Parte_1 signora l'automobile Mercedes Classe B 180, targata DP807VL e Controparte_1
la stessa si farà integralmente carico di ogni onere connesso al possesso della predetta auto, ad es. imposte, assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria ecc.
C) Le Parti si danno atto che ogni eventuale finanziamento stipulato mentre era vigente il regime di comunione di beni rimarrà in capo esclusivo al solo firmatario, nulla dovendo, pertanto, l'altra parte, la quale sarà manlevata da ogni onere connesso a detti finanziamenti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di US AR , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 25 gennaio 2011, in Cuba, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trecate (n.9, parte 2, serie C, anno 2011) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in US AR nella Camera di Consiglio del ___29.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.AN
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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