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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIANA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dr.ssa Gabriella Del Mastro
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 3147/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili"
Tra Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e ivi residente
e
(CF.: C.F. 2 ), nato a [...] ilControparte_1
19.03.1987 e ivi residente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Ancona
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 20.08.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 14.05.2016 a Fasano (Atto N. 7 parte 2 serie A anno
2016 Comune di Fasano) e da cui sono nati Per_1 (2013) e Per 2 (2017).
Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione del matrimonio concordando le condizioni di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione e di sostituire l'udienza con note di trattazione scritte.
Con sentenza n. 1645/2023 R.G. 2040/2023 il Tribunale di Brindisi autorizzava la separazione personale dei coniugi.
Considerato che
i coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 06.10.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione del matrimonio contratto da in data Parte_1 e Controparte_1
14.05.2016 a Fasano (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio Atto N. 7 parte 2 serie A - anno
2016 Comune di Fasano) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 12.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi PATTI E CONDIZIONI
a) I ricorrenti vivranno da divorziati con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai sigg. OM TT
e IZ AN e, pertanto, i figli minori OM AZ e OM VA sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi minori presso l'abitazione materna, sita a Fasano, alla via De Sanctis n. 7, ove attualmente vivono. Resta fermo l'obbligo reciproco delle parti di comunicarsi tempestivamente eventuali ulteriori variazioni della propria residenza e di quella dei minori;
c) per l'effetto di quanto sopra, i genitori si impegneranno ad evitare qualsiasi coinvolgimento dei minori nella fine della loro relazione coniugale, ispirando le proprie scelte di vita nel loro preminente interesse e collaborando nel rapporto educativo dei bambini;
sarà, dunque, onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative ai figli e le decisioni più importanti inerenti la loro educazione, salute, formazione scolastica, le attività sportive ed extra scolastiche in genere saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori previa tempestiva consultazione, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale,
le aspirazioni dei minori e secondo le indicazioni fornite nell'allegato piano genitoriale,
congiuntamente redatto dai genitori nell'interesse dei minori che si allega (sub. 4);
d) il padre, sig. OM TT, vedrà e tratterrà con sé i minori:
- il lunedi, il mercoledi ed il giovedi di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00,
riaccompagnandoli presso la residenza materna dopo la cena;
- a settimane alterne, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, con la precisazione che il pernottamento dei figli presso la casa paterna è rimesso alla volontà dei minori stessi;
- durante le festività natalizie, alternativamente con la madre, dalle ore 16:00 del 22 dicembre alle ore 20:00 del 29 dicembre negli anni pari ovvero dalle ore 16:00 del 30 dicembre alle ore
20:00 del 6 gennaio negli anni dispari (e ciò a far tempo dalle festività natalizie dell'anno
2025 in cui il sig. OM trascorrerà con i figli il secondo periodo e cosi via);
- durante il periodo pasquale, dalle ore 16:00 del venerdi santo alle ore 20.00 del successivo lunedi di Pasquetta negli anni dispari;
durante il periodo estivo, 15 giorni preferibilmente consecutivi per ragioni pratiche e organizzative ma, eventualmente, anche non tali, sempre alternativamente alla madre che,
pertanto, avrà anch'ella diritto al periodo continuativo, nel mese di luglio e/o di agosto, previo accordo con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno.
Fermo restando che nel rimanente periodo e per le ulteriori festività scolastiche varranno le regole di cui ai punti precedenti che disciplinano le visite settimanali.
Ciascun genitore trascorrerà con il figlio l'intera giornata del proprio compleanno: in particolare, il giorno 19 marzo (compleanno del padre) di ogni anno i minori lo trascorreranno con il padre, dall'ora di uscita di scuola dei bambini sino alle ore 21:00, e ciò anche se lo stesso dovesse cadere in un giorno della settimana in cui non è fissato il suo diritto di visita secondo i punti precedenti. Allo stesso modo, il giorno 21 maggio (compleanno della madre)
di ogni anno i figli AZ e VA lo trascorreranno sempre con la madre.
Il giorno del compleanno dei minori (il 28 dicembre per AZ e il 31 agosto per VA)
essi lo trascorreranno con il padre negli anni pari e con la madre in quelli dispari.
In caso di malattia dei minori durante il week end in cui è previsto che essi stiano con il padre e pernottino con lui, il sig. OM, sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà
dei minori, potrà recuperare successivamente i detti periodi rimodulando l'alternanza dei week-end in accordo con la sig.ra IZ che si impegna, sin d'ora, a collaborare per cercare soluzioni alternative.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove eventualmente porteranno in vacanza i minori, dandosi comunicazione con congruo preavvis o circa il luogo di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno.
e) Entrambi i genitori si impegnano, allorquando i minori sono con loro, a frequentare esclusivamente luoghi e persone confacenti agli stessi, evitando pertanto luoghi, persone e situazioni che potrebbero essere di pregiudizio per i minori.
f) E' fatta salva la possibilità che i giorni e gli orari sopra previsti possano variare per motivi di lavoro della madre e/o del padre, per gli impegni scolastici e socio/ricreativi dei figli o per altri impedimenti di sorta concernenti i minori, comunque concordati tra i genitori che si impegnano a collaborare per cercare diverse soluzioni in merito al calendario di visite e agli incontri nello spirito di agevolarli in ogni modo possibile e nell'interesse primario dei minori.
Tenuto conto delle risorse economiche del padre, privo di occupazione lavorativa sino al febbrario 2023 (ragion per cui si depositano in allegato Cud relativi ai soli anni 2023 e 2024.
sub. 6) ed attualmente assunto come operaio presso un'azienda fasanese, il sig. OM
TT, a decorrere dal mese di agosto 2025, corrisponderà alla sig.ra IZ AN,
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori OM AZ e
OM VA, la somma complessiva mensile di € 400,00 (quattrocento/00), ovvero euro 200,00 per ciascun figlio, da versarsi a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, con adeguamento ISTAT annuale a partire dall'anno 2026, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. E ciò oltre agli assegni familiari (o altro sussidio equivalente previsto dalla normativa) che, ove percepiti dal sig. OM, saranno da quest'ultimo corrisposti in aggiunta al mantenimento di cui sopra.
In caso contrario, essi saranno percepiti direttamente dalla sig.ra IZ a sua semplice richiesta che viene, ora per allora, in tal senso espressamente autorizzata dal sig. OM,
in quanto collocataria dei minori.
h) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, quali quelle mediche, scolastiche e relative ad attività ludiche e para-scolastiche, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale adito oltre che da indicazioni dettagliatamente riportate nel piano genitoriale che si allega.
i) i coniugi sono entrambi impiegati in attività lavorative e godono di adeguati redditi personali per provvedere al proprio mantenimento, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno.
j) I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro dal punto di vista patrimoniale e si danno atto che, aldilà di quanto sopra pattuito, non hanno reciprocamente ulteriori rivendicazioni nè crediti da avanzare l'uno nei confronti dell'altro e,
dichiarano, liberatoriamente, di compensarsi ogni eventuale apporto alla famiglia e conferimento dall'uno in favore dell'altro.
k) I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso a che le autorità di P.S. competenti rilascino, a ciascuno di essi, il passaporto per eventuale espatrio per motivi di lavoro e di turismo.
I) Le spese legali del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
m) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano, assieme al loro difensore, di rinunciare fin da ora all'impugnazione della emananda sentenza.
Sottoscrivono il presente atto l'avv. Anna Ancona per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13
L.P.F. e per autentica delle firme dei clienti.
Brindisi, data del deposito
FANIZZA ANGELA LOMARTIRE GIAMBATTISTA же Augle fauizza
Sono autentiche le firme su estese
Avv. Anna Ancona
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dr.ssa Gabriella Del Mastro
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Giudice est. Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 3147/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili"
Tra Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e ivi residente
e
(CF.: C.F. 2 ), nato a [...] ilControparte_1
19.03.1987 e ivi residente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Ancona
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Motivi della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 20.08.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 14.05.2016 a Fasano (Atto N. 7 parte 2 serie A anno
2016 Comune di Fasano) e da cui sono nati Per_1 (2013) e Per 2 (2017).
Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione del matrimonio concordando le condizioni di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione e di sostituire l'udienza con note di trattazione scritte.
Con sentenza n. 1645/2023 R.G. 2040/2023 il Tribunale di Brindisi autorizzava la separazione personale dei coniugi.
Considerato che
i coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 06.10.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione del matrimonio contratto da in data Parte_1 e Controparte_1
14.05.2016 a Fasano (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio Atto N. 7 parte 2 serie A - anno
2016 Comune di Fasano) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 12.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi PATTI E CONDIZIONI
a) I ricorrenti vivranno da divorziati con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai sigg. OM TT
e IZ AN e, pertanto, i figli minori OM AZ e OM VA sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi minori presso l'abitazione materna, sita a Fasano, alla via De Sanctis n. 7, ove attualmente vivono. Resta fermo l'obbligo reciproco delle parti di comunicarsi tempestivamente eventuali ulteriori variazioni della propria residenza e di quella dei minori;
c) per l'effetto di quanto sopra, i genitori si impegneranno ad evitare qualsiasi coinvolgimento dei minori nella fine della loro relazione coniugale, ispirando le proprie scelte di vita nel loro preminente interesse e collaborando nel rapporto educativo dei bambini;
sarà, dunque, onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative ai figli e le decisioni più importanti inerenti la loro educazione, salute, formazione scolastica, le attività sportive ed extra scolastiche in genere saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori previa tempestiva consultazione, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale,
le aspirazioni dei minori e secondo le indicazioni fornite nell'allegato piano genitoriale,
congiuntamente redatto dai genitori nell'interesse dei minori che si allega (sub. 4);
d) il padre, sig. OM TT, vedrà e tratterrà con sé i minori:
- il lunedi, il mercoledi ed il giovedi di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00,
riaccompagnandoli presso la residenza materna dopo la cena;
- a settimane alterne, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, con la precisazione che il pernottamento dei figli presso la casa paterna è rimesso alla volontà dei minori stessi;
- durante le festività natalizie, alternativamente con la madre, dalle ore 16:00 del 22 dicembre alle ore 20:00 del 29 dicembre negli anni pari ovvero dalle ore 16:00 del 30 dicembre alle ore
20:00 del 6 gennaio negli anni dispari (e ciò a far tempo dalle festività natalizie dell'anno
2025 in cui il sig. OM trascorrerà con i figli il secondo periodo e cosi via);
- durante il periodo pasquale, dalle ore 16:00 del venerdi santo alle ore 20.00 del successivo lunedi di Pasquetta negli anni dispari;
durante il periodo estivo, 15 giorni preferibilmente consecutivi per ragioni pratiche e organizzative ma, eventualmente, anche non tali, sempre alternativamente alla madre che,
pertanto, avrà anch'ella diritto al periodo continuativo, nel mese di luglio e/o di agosto, previo accordo con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno.
Fermo restando che nel rimanente periodo e per le ulteriori festività scolastiche varranno le regole di cui ai punti precedenti che disciplinano le visite settimanali.
Ciascun genitore trascorrerà con il figlio l'intera giornata del proprio compleanno: in particolare, il giorno 19 marzo (compleanno del padre) di ogni anno i minori lo trascorreranno con il padre, dall'ora di uscita di scuola dei bambini sino alle ore 21:00, e ciò anche se lo stesso dovesse cadere in un giorno della settimana in cui non è fissato il suo diritto di visita secondo i punti precedenti. Allo stesso modo, il giorno 21 maggio (compleanno della madre)
di ogni anno i figli AZ e VA lo trascorreranno sempre con la madre.
Il giorno del compleanno dei minori (il 28 dicembre per AZ e il 31 agosto per VA)
essi lo trascorreranno con il padre negli anni pari e con la madre in quelli dispari.
In caso di malattia dei minori durante il week end in cui è previsto che essi stiano con il padre e pernottino con lui, il sig. OM, sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà
dei minori, potrà recuperare successivamente i detti periodi rimodulando l'alternanza dei week-end in accordo con la sig.ra IZ che si impegna, sin d'ora, a collaborare per cercare soluzioni alternative.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove eventualmente porteranno in vacanza i minori, dandosi comunicazione con congruo preavvis o circa il luogo di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno.
e) Entrambi i genitori si impegnano, allorquando i minori sono con loro, a frequentare esclusivamente luoghi e persone confacenti agli stessi, evitando pertanto luoghi, persone e situazioni che potrebbero essere di pregiudizio per i minori.
f) E' fatta salva la possibilità che i giorni e gli orari sopra previsti possano variare per motivi di lavoro della madre e/o del padre, per gli impegni scolastici e socio/ricreativi dei figli o per altri impedimenti di sorta concernenti i minori, comunque concordati tra i genitori che si impegnano a collaborare per cercare diverse soluzioni in merito al calendario di visite e agli incontri nello spirito di agevolarli in ogni modo possibile e nell'interesse primario dei minori.
Tenuto conto delle risorse economiche del padre, privo di occupazione lavorativa sino al febbrario 2023 (ragion per cui si depositano in allegato Cud relativi ai soli anni 2023 e 2024.
sub. 6) ed attualmente assunto come operaio presso un'azienda fasanese, il sig. OM
TT, a decorrere dal mese di agosto 2025, corrisponderà alla sig.ra IZ AN,
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori OM AZ e
OM VA, la somma complessiva mensile di € 400,00 (quattrocento/00), ovvero euro 200,00 per ciascun figlio, da versarsi a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, con adeguamento ISTAT annuale a partire dall'anno 2026, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente. E ciò oltre agli assegni familiari (o altro sussidio equivalente previsto dalla normativa) che, ove percepiti dal sig. OM, saranno da quest'ultimo corrisposti in aggiunta al mantenimento di cui sopra.
In caso contrario, essi saranno percepiti direttamente dalla sig.ra IZ a sua semplice richiesta che viene, ora per allora, in tal senso espressamente autorizzata dal sig. OM,
in quanto collocataria dei minori.
h) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, quali quelle mediche, scolastiche e relative ad attività ludiche e para-scolastiche, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale adito oltre che da indicazioni dettagliatamente riportate nel piano genitoriale che si allega.
i) i coniugi sono entrambi impiegati in attività lavorative e godono di adeguati redditi personali per provvedere al proprio mantenimento, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno.
j) I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro dal punto di vista patrimoniale e si danno atto che, aldilà di quanto sopra pattuito, non hanno reciprocamente ulteriori rivendicazioni nè crediti da avanzare l'uno nei confronti dell'altro e,
dichiarano, liberatoriamente, di compensarsi ogni eventuale apporto alla famiglia e conferimento dall'uno in favore dell'altro.
k) I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso a che le autorità di P.S. competenti rilascino, a ciascuno di essi, il passaporto per eventuale espatrio per motivi di lavoro e di turismo.
I) Le spese legali del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
m) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano, assieme al loro difensore, di rinunciare fin da ora all'impugnazione della emananda sentenza.
Sottoscrivono il presente atto l'avv. Anna Ancona per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13
L.P.F. e per autentica delle firme dei clienti.
Brindisi, data del deposito
FANIZZA ANGELA LOMARTIRE GIAMBATTISTA же Augle fauizza
Sono autentiche le firme su estese
Avv. Anna Ancona