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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15366 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 48974/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 15.10.2025 e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Rita Di Meo CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Andrea Lanzilao Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10831/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e successive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 10831/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
in virtù della quale è stata respinta l'opposizione dalla medesima proposta avverso la cartella CP_1 di pagamento n. 097 2020 00042322604000, sostenendo erroneità della pronuncia, in quanto, in assenza di tempestiva notifica della cartella nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 35 bis L.n.
244/2007, avrebbe dovuto essere dichiarata l'estinzione del potere di agire per la riscossione. Ha infatti dedotto che il ruolo era stato consegnato in data 20.09.2019, che il termine biennale per la notifica della cartella era spirato in data 20.09.2021 e che la cartella opposta era stata, di contro, notificata in data 05.12.2022.
Le parti appellate hanno chiesto di respingere l'impugnazione.
2. l'appello è privo di fondamento giuridico.
1 Al riguardo la parte chiede, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare, ai sensi dell'articolo
3, comma 35 bis, D. I. 30 settembre 2005, n. 203, la decadenza dalla possibilità di agire esecutivamente per le somme iscritte a ruolo, a fronte della circostanza che, nei due anni successivi alla consegna del ruolo, nessuna valida notifica della cartella di pagamento era stata effettuata.
Il motivo è privo di fondamento.
Prevede, infatti, l'art. 3, comma 35 bis, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248 che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”. Al riguardo, il comma 7 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di CP_3 di una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del
[...] servizio nazionale della riscossione ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione.
La norma, pertanto, non prevede una generale decadenza dalla possibilità di agire per il recupero delle somme ove la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, disponendo una tale conseguenza solo se, alla data delle predette acquisizioni di Controparte_3
(società, che ha successivamente assunto la denominazione di Equitalia spa, e che è cessata da diversi anni, ben prima della data di consegna del ruolo), la cartella di pagamento non fosse stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo (in questo senso Cfr. Cass. Ordinanza 153/2023, in parte motiva “Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Corte ritiene quindi opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erroneamente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente i crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte della della quota maggioritaria delle Controparte_3 preesistenti società concessionarie del servizio della riscossione”)..
Essendo stato il ruolo consegnato nel 2019 (quando era già cessata), rimanendo Controparte_3 inapplicabile la disposizione invocata, e considerato che (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018,
n.28529) “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a
2 ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”, il motivo di appello risulta privo di fondamento.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni e della assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a Parte_1 favore della e di , Controparte_2 CP_1 che liquida, per ciascuno, in 350,00 euro per compensi, oltre spese generali, ed accessori di legge. Somme distratte a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario con riferimento alla posizione dell' . Controparte_2
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 29.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 48974/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 15.10.2025 e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Rita Di Meo CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Andrea Lanzilao Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10831/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e successive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 10831/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
in virtù della quale è stata respinta l'opposizione dalla medesima proposta avverso la cartella CP_1 di pagamento n. 097 2020 00042322604000, sostenendo erroneità della pronuncia, in quanto, in assenza di tempestiva notifica della cartella nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 35 bis L.n.
244/2007, avrebbe dovuto essere dichiarata l'estinzione del potere di agire per la riscossione. Ha infatti dedotto che il ruolo era stato consegnato in data 20.09.2019, che il termine biennale per la notifica della cartella era spirato in data 20.09.2021 e che la cartella opposta era stata, di contro, notificata in data 05.12.2022.
Le parti appellate hanno chiesto di respingere l'impugnazione.
2. l'appello è privo di fondamento giuridico.
1 Al riguardo la parte chiede, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare, ai sensi dell'articolo
3, comma 35 bis, D. I. 30 settembre 2005, n. 203, la decadenza dalla possibilità di agire esecutivamente per le somme iscritte a ruolo, a fronte della circostanza che, nei due anni successivi alla consegna del ruolo, nessuna valida notifica della cartella di pagamento era stata effettuata.
Il motivo è privo di fondamento.
Prevede, infatti, l'art. 3, comma 35 bis, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248 che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”. Al riguardo, il comma 7 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di CP_3 di una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del
[...] servizio nazionale della riscossione ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione.
La norma, pertanto, non prevede una generale decadenza dalla possibilità di agire per il recupero delle somme ove la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, disponendo una tale conseguenza solo se, alla data delle predette acquisizioni di Controparte_3
(società, che ha successivamente assunto la denominazione di Equitalia spa, e che è cessata da diversi anni, ben prima della data di consegna del ruolo), la cartella di pagamento non fosse stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo (in questo senso Cfr. Cass. Ordinanza 153/2023, in parte motiva “Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Corte ritiene quindi opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erroneamente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente i crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte della della quota maggioritaria delle Controparte_3 preesistenti società concessionarie del servizio della riscossione”)..
Essendo stato il ruolo consegnato nel 2019 (quando era già cessata), rimanendo Controparte_3 inapplicabile la disposizione invocata, e considerato che (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018,
n.28529) “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a
2 ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”, il motivo di appello risulta privo di fondamento.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni e della assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a Parte_1 favore della e di , Controparte_2 CP_1 che liquida, per ciascuno, in 350,00 euro per compensi, oltre spese generali, ed accessori di legge. Somme distratte a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario con riferimento alla posizione dell' . Controparte_2
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 29.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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