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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 12177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12177 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61649/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61649/2022 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Viviana Callini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1 contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Stefano Brustia, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2022 chiedeva che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
06.10.2007 con , precisando che dall'unione era nata la figlia CP_1
Per_ (Roma, 05.07.2009), e che in data 14.10.2014, con decreto nr. cronol.
25336/2014, il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la Per_ moglie. Il ricorrente chiedeva l'affido in proprio favore della figlia minore in via super esclusiva e la collocazione della stessa presso di sé, atteso il deteriorarsi dopo la separazione del rapporto madre-figlia, le pregiudizievoli condotte poste in
1 essere dalla madre nei confronti della figlia, che hanno determinato l'apertura di un Per_ procedimento penale a carico della resistente, nonché la volontà della stessa di vivere con il padre in quanto stanca dei continui insulti e minacce di percosse ricevuti dalla madre, unitamente al di lei compagno. Chiedeva, altresì, porsi a carico della resistente, il versamento a titolo di contributo al mantenimento della minore, della somma pari ad Euro 800,00 al mese oltre al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore.
, nel costituirsi in giudizio, fin dall'udienza presidenziale, CP_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva, da principio la conferma dei Per_ provvedimenti di cui alla separazione, ovvero l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento della minore presso la madre, nonché il mantenimento del calendario di visita padre-figlia, come da provvedimento di omologa della separazione.
All'esito dell'udienza del 27.03.2023 il Presidente f.f. disponeva l'audizione della Per_ figlia di anni 13, quindi con ordinanza in data 23.5.2023 disponeva in via provvisoria in ordine alla conferma del previgente regime di affido, al collocamento della figlia minore presso il padre, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare ogni utile percorso alla ripresa della frequentazione tra madre e figlia. Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il ricorrente insisteva nella domanda introduttiva del giudizio mentre la resistente, preso atto dell'attuale collocamento della figlia presso il padre, del rifiuto manifestato dalla minore nei riguardi della madre, anche in considerazione dell'intervenuto trasferimento da parte di quest'ultima presso il suo compagno alle isole Canarie, aderiva alla richiesta di affidamento esclusivo della minore al padre, chiedendo la regolamentazione delle visite madre-figlia come segue: “che la madre possa tenere con sé la figlia per almeno un intero weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento della minore presso la casa del nonno materno sita a Roma, in Via
Antonio Galtarossa n. 9; che la figlia trascorra con la madre almeno sette giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze natalizie ed almeno 30 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra i genitori Per_ tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , con almeno tre
2 mesi di anticipo”; chiedeva inoltre disporsi l'obbligo di versamento, a proprio Per_ carico, per il mantenimento della figlia minore nella misura non superiore ad
Euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre preliminarmente precisare che, all'esito dell'ascolto della figlia minore Per_
è emerso un quadro familiare dal quale si evince con chiarezza come, all'interno della coppia genitoriale, l'unico punto di riferimento per la ragazza, sia il resistente, principale fonte di sostegno della figlia sia dal punto di vista affettivo che dal punto di vista materiale. Dette criticità, prevalentemente emerse in ambito scolastico, sono in parte derivate dal rapporto tra madre e figlia come risulta accertato dal Centro IDO (Centro di Orfonologia), preposto alla valutazione delle condizioni psicofisiche della minore la cui relazione è stata acquisita in atti a cura del ricorrente.
Nel corso dell'istruttoria, espletata dal Gop all'uopo delegato, veniva raccolto, all'udienza dell'11.12.2024 l'interrogatorio formale della resistente, la quale dichiarava di essersi trasferita in Spagna, nella città di Tenerife, ove vive con il proprio compagno, e di rientrare in Italia sporadicamente. Tale circostanza veniva confermata anche dallo stesso compagno della resistente, in sede di escussione testimoniale all'udienza del 03.02.2025.
Orbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Relativamente all'affidamento della figlia, occorre rilevare, nel superiore ed esclusivo interesse morale e materiale della prole, la necessità di affidare la minore al padre con collocamento presso di lui attesa, altresì, l'esplicita sopravvenuta adesione della resistente trasferitasi a vivere stabilmente in un altro Paese (isole
Canarie).
Orbene deve premettersi che sulla base della normativa attualmente vigente l'affidamento esclusivo ad uno solo dei due genitori costituisce un'ipotesi assolutamente eccezionale e residuale, rispetto a quella ordinaria di affidamento condiviso (posta a tutela del diritto alla bigenitorialità), che può essere disposta soltanto nel caso in cui l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore, cioè nel caso in cui la compartecipazione di uno dei due genitori alle scelte sulla educazione, istruzione e cura del figlio possa creare dei danni nella sana ed
3 equilibrata crescita psicologica ed emotiva del minorenne (v. tra le tante, Cass. sez.
1, n. 18559 del 22/09/2016); più in particolare, si è precisato come il criterio guida per tale decisione debba essere quello dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, valutandosi quindi le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base ad elementi concreti «del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione» (così, Cass. sez. 6-1, n. 18817 del 23/09/2015; conforme n. 14728 del 19/07/2016). Nel caso di specie la lontananza protratta della madre dalla figlia minore, le difficoltà relazionali insorte tra le due con conseguente accudimento esclusivo da parte del padre, hanno trovato ampiamente riscontro nelle risultanze probatorie del procedimento. La ragazza ha espressamente richiesto di vivere con il padre, pur senza interrompere gli incontri con la madre. Le circostanze di cui sopra giustificano la decisione di disporre l'affido esclusivo della figlia al padre e il relativo collocamento presso di lui, obbligando la resistente al versamento Per_ di un contributo per il mantenimento di Quanto alla misura del mantenimento dovuto da in favore della figlia deve aversi riguardo alle rispettive CP_1 condizioni economiche delle parti. Il ricorrente ingegnere libero professionista dichiara di percepire circa Euro 1600 al mese per il proprio lavoro oltre a ricevere una rendita di locazione per la somma mensile pari ad Euro 600 netti al mese. La resistente invece dichiara di essere disoccupata e di vivere con il suo compagno alle isole Canarie svolgendo lavori che non le consentono di percepire più di Euro 1000 al mese. Considerate le condizioni di cui sopra e la circostanza che la figlia minore trascorrerà solo poche giornate al mese con la madre, come dalla medesima richiesto, il contributo dovuto da in favore di per la CP_1 Parte_1 figli deve essere quantificato nella misura di Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4 La domanda di risarcimento del danno formulata dal è inammissibile nel Pt_1 presente giudizio.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
61649/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
06.10.2007 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 02116, parte 2, serie A01);
- affida in via esclusiva la figlia minore al padre, con collocamento Persona_2 presso di lui, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per la minore, riguardanti le scelte scolastiche, sanitarie, sportive e ricreative relative alla figlia;
- dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia minore un weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento della minore, previo accordo con quest'ultima, presso la casa del nonno materno sita a Roma, in
Via Antonio Galtarossa n. 9, nonché sette giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze natalizie e 15 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze estive previo accordo con la figlia minore;
- determina in euro 400,00 mensili l'ammontare dell'assegno dovuto da CP_1
da corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] Parte_1
Per_ per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo il successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61649/2022 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Viviana Callini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1 contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Stefano Brustia, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2022 chiedeva che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
06.10.2007 con , precisando che dall'unione era nata la figlia CP_1
Per_ (Roma, 05.07.2009), e che in data 14.10.2014, con decreto nr. cronol.
25336/2014, il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la Per_ moglie. Il ricorrente chiedeva l'affido in proprio favore della figlia minore in via super esclusiva e la collocazione della stessa presso di sé, atteso il deteriorarsi dopo la separazione del rapporto madre-figlia, le pregiudizievoli condotte poste in
1 essere dalla madre nei confronti della figlia, che hanno determinato l'apertura di un Per_ procedimento penale a carico della resistente, nonché la volontà della stessa di vivere con il padre in quanto stanca dei continui insulti e minacce di percosse ricevuti dalla madre, unitamente al di lei compagno. Chiedeva, altresì, porsi a carico della resistente, il versamento a titolo di contributo al mantenimento della minore, della somma pari ad Euro 800,00 al mese oltre al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore.
, nel costituirsi in giudizio, fin dall'udienza presidenziale, CP_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva, da principio la conferma dei Per_ provvedimenti di cui alla separazione, ovvero l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento della minore presso la madre, nonché il mantenimento del calendario di visita padre-figlia, come da provvedimento di omologa della separazione.
All'esito dell'udienza del 27.03.2023 il Presidente f.f. disponeva l'audizione della Per_ figlia di anni 13, quindi con ordinanza in data 23.5.2023 disponeva in via provvisoria in ordine alla conferma del previgente regime di affido, al collocamento della figlia minore presso il padre, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare ogni utile percorso alla ripresa della frequentazione tra madre e figlia. Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il ricorrente insisteva nella domanda introduttiva del giudizio mentre la resistente, preso atto dell'attuale collocamento della figlia presso il padre, del rifiuto manifestato dalla minore nei riguardi della madre, anche in considerazione dell'intervenuto trasferimento da parte di quest'ultima presso il suo compagno alle isole Canarie, aderiva alla richiesta di affidamento esclusivo della minore al padre, chiedendo la regolamentazione delle visite madre-figlia come segue: “che la madre possa tenere con sé la figlia per almeno un intero weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento della minore presso la casa del nonno materno sita a Roma, in Via
Antonio Galtarossa n. 9; che la figlia trascorra con la madre almeno sette giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze natalizie ed almeno 30 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra i genitori Per_ tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , con almeno tre
2 mesi di anticipo”; chiedeva inoltre disporsi l'obbligo di versamento, a proprio Per_ carico, per il mantenimento della figlia minore nella misura non superiore ad
Euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre preliminarmente precisare che, all'esito dell'ascolto della figlia minore Per_
è emerso un quadro familiare dal quale si evince con chiarezza come, all'interno della coppia genitoriale, l'unico punto di riferimento per la ragazza, sia il resistente, principale fonte di sostegno della figlia sia dal punto di vista affettivo che dal punto di vista materiale. Dette criticità, prevalentemente emerse in ambito scolastico, sono in parte derivate dal rapporto tra madre e figlia come risulta accertato dal Centro IDO (Centro di Orfonologia), preposto alla valutazione delle condizioni psicofisiche della minore la cui relazione è stata acquisita in atti a cura del ricorrente.
Nel corso dell'istruttoria, espletata dal Gop all'uopo delegato, veniva raccolto, all'udienza dell'11.12.2024 l'interrogatorio formale della resistente, la quale dichiarava di essersi trasferita in Spagna, nella città di Tenerife, ove vive con il proprio compagno, e di rientrare in Italia sporadicamente. Tale circostanza veniva confermata anche dallo stesso compagno della resistente, in sede di escussione testimoniale all'udienza del 03.02.2025.
Orbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Relativamente all'affidamento della figlia, occorre rilevare, nel superiore ed esclusivo interesse morale e materiale della prole, la necessità di affidare la minore al padre con collocamento presso di lui attesa, altresì, l'esplicita sopravvenuta adesione della resistente trasferitasi a vivere stabilmente in un altro Paese (isole
Canarie).
Orbene deve premettersi che sulla base della normativa attualmente vigente l'affidamento esclusivo ad uno solo dei due genitori costituisce un'ipotesi assolutamente eccezionale e residuale, rispetto a quella ordinaria di affidamento condiviso (posta a tutela del diritto alla bigenitorialità), che può essere disposta soltanto nel caso in cui l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore, cioè nel caso in cui la compartecipazione di uno dei due genitori alle scelte sulla educazione, istruzione e cura del figlio possa creare dei danni nella sana ed
3 equilibrata crescita psicologica ed emotiva del minorenne (v. tra le tante, Cass. sez.
1, n. 18559 del 22/09/2016); più in particolare, si è precisato come il criterio guida per tale decisione debba essere quello dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, valutandosi quindi le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base ad elementi concreti «del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione» (così, Cass. sez. 6-1, n. 18817 del 23/09/2015; conforme n. 14728 del 19/07/2016). Nel caso di specie la lontananza protratta della madre dalla figlia minore, le difficoltà relazionali insorte tra le due con conseguente accudimento esclusivo da parte del padre, hanno trovato ampiamente riscontro nelle risultanze probatorie del procedimento. La ragazza ha espressamente richiesto di vivere con il padre, pur senza interrompere gli incontri con la madre. Le circostanze di cui sopra giustificano la decisione di disporre l'affido esclusivo della figlia al padre e il relativo collocamento presso di lui, obbligando la resistente al versamento Per_ di un contributo per il mantenimento di Quanto alla misura del mantenimento dovuto da in favore della figlia deve aversi riguardo alle rispettive CP_1 condizioni economiche delle parti. Il ricorrente ingegnere libero professionista dichiara di percepire circa Euro 1600 al mese per il proprio lavoro oltre a ricevere una rendita di locazione per la somma mensile pari ad Euro 600 netti al mese. La resistente invece dichiara di essere disoccupata e di vivere con il suo compagno alle isole Canarie svolgendo lavori che non le consentono di percepire più di Euro 1000 al mese. Considerate le condizioni di cui sopra e la circostanza che la figlia minore trascorrerà solo poche giornate al mese con la madre, come dalla medesima richiesto, il contributo dovuto da in favore di per la CP_1 Parte_1 figli deve essere quantificato nella misura di Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4 La domanda di risarcimento del danno formulata dal è inammissibile nel Pt_1 presente giudizio.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
61649/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
06.10.2007 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 02116, parte 2, serie A01);
- affida in via esclusiva la figlia minore al padre, con collocamento Persona_2 presso di lui, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per la minore, riguardanti le scelte scolastiche, sanitarie, sportive e ricreative relative alla figlia;
- dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia minore un weekend al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento della minore, previo accordo con quest'ultima, presso la casa del nonno materno sita a Roma, in
Via Antonio Galtarossa n. 9, nonché sette giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze natalizie e 15 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze estive previo accordo con la figlia minore;
- determina in euro 400,00 mensili l'ammontare dell'assegno dovuto da CP_1
da corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] Parte_1
Per_ per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo il successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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