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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10612/2025
Oggi 12/11/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta PRENCIPE MASSIMILIANO Parte_1
Per , l'avv.to/l'avv.ta KIRCHLER WERNER COroparte_1
Drssa TI CU SI in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 I procuratori danno atto della cessata materia del contendere. L'Avv.
Prencipe chiede la condanna alle spese, l'Avv. chiede la CP_1
condanna alle spese. I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
OL US
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10612/2025 tra le parti:
Parte Attrice: in persona della o del legale COroparte_2 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. PRENCIPE MASSIMILIANO
Parte Convenuta: , con l'Avv. KIRCHLER COroparte_1
WERNER
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
si oppone al decreto n. 2503/2025 con cui il Tribunale di COroparte_3 Bologna le ha ingiunto di pagare a euro 1.033,00 oltre interessi e spese COroparte_1 a titolo di restituzione deposito cauzionale.
L'opponente eccepisce che il rapporto di (sub)locazione, all'epoca del ricorso per ingiunzione, non aveva ancora cessato i suoi effetti.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. COroparte_3
a sostegno della propria pretesa, allega: COroparte_1
1) di aver comunicato il recesso con pec in data 13.12.2024
2) di aver consegnato le chiavi in data 16.01.2025.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. COroparte_1
2.
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato poiché è intervenuto pagamento in corso di causa dell'importo ivi indicato (eccetto le spese).
3 3.
Con riferimento alla regolazione delle spese, il Tribunale osserva quanto segue.
Premesso che le modalità di esercizio del recesso non sono in contestazione, il 26 gennaio 2025 parte opponente non solo ha ricevuto le chiavi ma ha anche dato atto che “con la riconsegna delle chiavi l'immobile s'intende riconsegnato libero da persone e cose”.
Ciò implica che il godimento dell'immobile mediante detenzione qualificata da parte di CO era cessato. Se ne trae conferma anche dalla corrispondenza mail prodotta dall'opponente, in cui si comprende che la questione della restituzione del deposito cauzionale era collegata non all'efficacia o meno del contratto ma alla controversia in merito al pagamento dell'imposta di registro, non introdotta tuttavia nella presente causa.
Infine, parte opponente non contesta il contenuto delle conversazioni whatsapp in cui si CO esclude che fosse tenuto al pagamento del mese di febbraio 2025, perché nella stanza sarebbe entrata un'altra ragazza (circostanza incompatibile con il protrarsi dell'efficacia del rapporto di sublocazione).
Pertanto, sono dovute le spese del monitorio e quelle del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
3.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché l'opponente non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2503/2025 del Tribunale di Bologna;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, liquidate in euro 2.650,00 (di cui 76,00 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/11/2025
Il giudice
OL US
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10612/2025
Oggi 12/11/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta PRENCIPE MASSIMILIANO Parte_1
Per , l'avv.to/l'avv.ta KIRCHLER WERNER COroparte_1
Drssa TI CU SI in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 I procuratori danno atto della cessata materia del contendere. L'Avv.
Prencipe chiede la condanna alle spese, l'Avv. chiede la CP_1
condanna alle spese. I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
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2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10612/2025 tra le parti:
Parte Attrice: in persona della o del legale COroparte_2 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. PRENCIPE MASSIMILIANO
Parte Convenuta: , con l'Avv. KIRCHLER COroparte_1
WERNER
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
si oppone al decreto n. 2503/2025 con cui il Tribunale di COroparte_3 Bologna le ha ingiunto di pagare a euro 1.033,00 oltre interessi e spese COroparte_1 a titolo di restituzione deposito cauzionale.
L'opponente eccepisce che il rapporto di (sub)locazione, all'epoca del ricorso per ingiunzione, non aveva ancora cessato i suoi effetti.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. COroparte_3
a sostegno della propria pretesa, allega: COroparte_1
1) di aver comunicato il recesso con pec in data 13.12.2024
2) di aver consegnato le chiavi in data 16.01.2025.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. COroparte_1
2.
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato poiché è intervenuto pagamento in corso di causa dell'importo ivi indicato (eccetto le spese).
3 3.
Con riferimento alla regolazione delle spese, il Tribunale osserva quanto segue.
Premesso che le modalità di esercizio del recesso non sono in contestazione, il 26 gennaio 2025 parte opponente non solo ha ricevuto le chiavi ma ha anche dato atto che “con la riconsegna delle chiavi l'immobile s'intende riconsegnato libero da persone e cose”.
Ciò implica che il godimento dell'immobile mediante detenzione qualificata da parte di CO era cessato. Se ne trae conferma anche dalla corrispondenza mail prodotta dall'opponente, in cui si comprende che la questione della restituzione del deposito cauzionale era collegata non all'efficacia o meno del contratto ma alla controversia in merito al pagamento dell'imposta di registro, non introdotta tuttavia nella presente causa.
Infine, parte opponente non contesta il contenuto delle conversazioni whatsapp in cui si CO esclude che fosse tenuto al pagamento del mese di febbraio 2025, perché nella stanza sarebbe entrata un'altra ragazza (circostanza incompatibile con il protrarsi dell'efficacia del rapporto di sublocazione).
Pertanto, sono dovute le spese del monitorio e quelle del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
3.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché l'opponente non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2503/2025 del Tribunale di Bologna;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, liquidate in euro 2.650,00 (di cui 76,00 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/11/2025
Il giudice
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