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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/12/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
RA GI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1094/2023 r.g. proposta
da
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc./P. Iva Parte_1
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Gaetano Argento, P.IVA_1
n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Rotundo (cod. fisc.
– pec: giusta procura in calce C.F._1 Email_1
all'atto di citazione;
-ricorrente-
CONTRO
, P. I.V.A. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale aziendale in alla via Mario Nicoletta, Centro Direzionale “Il Granaio”, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Ferrante (cod. fisc. – C.F._2
pec: e dall'avv. IU Lammirato (cod. Email_2
fisc. – pec: giusta manda- C.F._3 Email_3
to in calce all'atto di citazione notificato;
1 - convenuta–
OGGETTO: pagamento quota sociale annualità 2012 e 2013.
CONCLUSIONI: all'udienza del 6.10.2025, i procuratori delle parti hanno con- cluso come da verbale in atti, riportandosi a quelle già formulate nei propri atti e verbali di causa. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso depositato il 25.7.2023, esponeva: Parte_1
che con atto dell'11.10.2022 per notaio rep. n. 2075, racc. Persona_1
n. 1608, AD di AL AF s.p.a. rilasciava in suo favore procura irrevoca- bile all'incasso di crediti scaduti per € 419.554,04 vantati nei confronti dell' Pt_2
[... per prestazioni rese in regime di convenzione nel periodo 2012-2013 CP_1
dalle RSA IL AN IU e AN IU, strutture autorizzate ed accredi- tate che avevano sottoscritto negli anni di riferimento formali convenzioni con Parte Parte l' per l'erogazione di prestazioni con oneri a carico del SSR;
che l' non aveva provveduto al pagamento della quota sociale di alcune mensilità come dettagliato nel ricorso;
che le prestazioni erano state effettivamente svolte, rien- travano nel budget concordato per contratto ed erano state preventivamente au- Parte torizzate dall' riguardando solo la quota sociale delle rette;
che erano do- vuti anche gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., oltre che il ri- sarcimento di € 40,00 per ogni fattura non pagata e la capitalizzazione degli in- teressi scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.
2 Chiedeva, dunque, l'accoglimento del ricorso con l'accertamento dell'obbligo in capo all' di corrispondere in suo favore le somme Pt_2 CP_1
ancora dovute a titolo di quota sociale delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate della AD negli anni 2012/2013; per l'effetto, con la condanna di controparte al pagamento della somma di € 419.554,04, o quella di giustizia, ol- tre gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 con capitalizzazione degli interes- si scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c. e rimborso forfettario ex art. 6
d.lgs. n. 231/2002.
I.2.- L' si costituiva con propria memoria, deducendo: che CP_2
le fatture depositate erano state rifiutate dall' in quanto non collegate CP_1
ad alcun contratto poiché erano state dapprima emesse nei confronti della Re- Parte gione Calabria e poi dopo aver emesso nota di credito riemesse contro l' che sussisteva il difetto di legittimazione attiva di in quanto la Parte_1
procura irrevocabile era stata rilasciata da AD di AL AF s.p.a. mentre i contratti erano stati conclusi con IL AN IU e Centro AN IU;
che in ogni caso il procuratore non avrebbe potuto ottenere il pagamento degli interessi e del risarcimento di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231/2002; che la domanda era rimasta sfornita di prova in quanto non era stata provata l'effettiva presta- zione svolta dal creditore;
che comunque era tenuta al pagamento la Regione
Calabria; che erano stati effettuati pagamenti nel corso degli anni (AD aveva ricevuto direttamente per quote sociali il pagamento della somma di €
281.600,51 per il 2012 e di € 181.892,27 per il 2013, e per gli stessi periodi risulta- vano regolarizzati due pignoramenti per la somma di € 1.521.134,85, riferiti per competenza a quote sociali;
che quanto agli interessi gli stessi non avrebbero potuto che essere riconosciuti dal 19.6.2022, ossia dopo i sessanta giorni conces- si dalla legge per i pagamenti alle p.a., e comunque il credito sarebbe estinto per prescrizione.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, ed in subordine e nel merito il rigetto del ricorso.
3 I.3.- In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 6.10.2025 i difensori precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
* * * *
II.- La domanda di parte ricorrente è fondata e dev'essere accolta.
L'oggetto del presente giudizio è, in sostanza, il credito dell'importo di
419.554,04 oltre interessi di mora, interessi anatocistici e risarcimento forfettario del danno per nn. 22 fatture, esibite e dettagliate nell'elenco allegato al ricorso, crediti che afferiscono a prestazioni sanitarie effettuate da AD di AL
AF s.p.a. quale gestore in regime di convenzione nel periodo 2012/2013 delle
RSA/A “IL AN IU” e “AN IU” accreditate con il S.S.R. e ope- rante nell'ambito dell'assistenza socio sanitaria residenziale per anziani.
AD di AL AF s.p.a., dopo aver emesso le fatture nei confronti dell' di (emesse dopo il discarico di quelle precedentemente Pt_2 CP_1
emesse nei confronti della Regione Calabria), ha rilasciato procura irrevocabile all'incasso a mezzo di atto notarile (esibito) dell'11.1.2022, conferendo il manda- to a;
la procura è stata notificata all' come da documenta- Parte_1 Pt_2
zione esibita.
L' eccepisce in primo luogo la carenza di legittimazione attiva della Pt_2
società mandataria, in quanto il contratto di cessione dei crediti sarebbe stato concluso con la Regione Calabria nell'interesse delle strutture accreditate.
Tale prospettazione non può essere, tuttavia, condivisa, in quanto la so- cietà opposta agisce quale mandataria a seguito di procura all'incasso e non di contratto di cessione dei crediti;
per il resto, le due strutture sono di proprietà di
AD di AL AF s.p.a., come risulta anche dalla sottoscrizione dei con- tratti, esibiti, firmati proprio dal legale rappresentante di Controparte_3
Parte
con la conseguenza che l'eccezione dell' di sul punto non
[...] CP_1
può che essere rigettata.
Quanto al merito della controversia, la domanda è fondata.
L'ASP sostiene che il credito portato dalle fatture esibite è stato già incas-
4 sato.
Tale prospettazione è tuttavia smentita dalla ricostruzione della ricorren- Parte te, che ha specificato che l'importo di € 281.600,51 per il 2012, pagato dall' corrisponde agli ordinativi n. 15595, 18451 e 23293, mentre per l'anno 2012 non era stato corrisposto il pagamento per altri ordinativi, i nn. 17183 e 12556.
Quanto all'importo di € 181.892,27, lo stesso è stato versato per l'ordinativo di pagamento n. 10127 (imputato per € 85.095,69 anzichè per €
185.095,69) e per gli ordinativi n. 10259 e n. 28037 che, tuttavia, riguarda il pa- gamento con la causale: “Piano di Formazione Aziendale codice prog. 236”, os- sia per altra causa. Quanto ai due pignoramenti citati, n. 382, ordinativo n.
31862 di € 798.707,72, e n. 020, ordinativo n. 23063 di € 722.364,13, la ricorrente precisa che gli stessi si riferiscono a prestazioni sanitarie di competenza anni
2011 e 2010.
Risulta peraltro incontestato che le strutture di AD abbiano eseguito prestazioni di assistenza socio sanitaria territoriale, per conto ed a carico del
Servizio ANitario Regionale, maturando per l'effetto verso la medesima Pt_2
il credito per sorte capitale.
La Cassazione al riguardo ha negato la sussistenza di un obbligo di pa- gamento diretto in capo alla Regione della quota retta a carico del Fondo Sociale
Regionale, stante la mancata sottoscrizione ad opera della Regione medesima dei citati contratti e non potendosi rinvenire tale obbligo ope legis, e cioè da quanto previsto nella L.R. n. 23/2003, come integrata dalla L.R. n. 22/2007
(Cass., sez. I, n. 11925 del 12/05/2017, Cass., Sez. I, del 31/10/2016, nn. 22037,
22038 e 22039; Cass. dell'11/11/2016, n. 23067).
La S.C. ha infatti ritenuto che “alla stregua della disciplina dettata dall'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 e dall'art. 13 della legge re- gionale 2008, n. 24, che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in ma- teria di assistenza sociosanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti con- trattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative pre-
5 stazioni in regime di accreditamento, riservando alla Regione esclusivamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, l'esecuzione delle predette prestazioni in favore degli assistiti non può far sorgere obbligazioni direttamente a carico del- la Regione, estranea alla stipulazione delle convenzioni con le asl, e comunque priva di ogni competenza al riguardo”; “al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la Regione rimane normalmente estra- nea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di compe- tenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordina- mento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni”; “una siffatta disposizione non è rintrac- ciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nella L.R. n. 23 del
2003, art. 7, avente una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nella L.R. n. 24 del 2008, art. 13 il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione”.
E' infine altresì infondata la contestazione dell' in meri- Controparte_2
to alla decorrenza dell'applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Parte ricorrente chiede che l'opponente sia condannata alla correspon- sione degli interessi secondo il d.lgs. n. 231/2002, essendo assodato il pagamen- to con ritardo.
La normativa introdotta nell'ordinamento giuridico con tale decreto legi-
6 slativo, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE in materia di ritardi dei pa- gamenti nelle transazioni commerciali, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per
“transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ov- vero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il paga- mento di un prezzo” (art. 2).
Assodato che il complesso normativo si applica alle pubbliche ammini- strazioni, la questione maggiormente controversa riguarda l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 ai crediti nei confronti delle strutture sanitarie convenzionate ed ai crediti dei farmacisti per la consegna di farmaci e medicinali agli assistiti del servizio sanitario nazionale.
Non può sussistere alcun dubbio sulla ricomprensione nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla lett. b dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002 del- le A.S.L. e delle ma sono sorti alcuni dubbi con riferimento ai rapporti in Pt_2
cui la parte privata svolga un'attività in regime di concessione pubblica, atteso che in tali casi non si è propriamente al cospetto di una “transazione commer- ciale”, in quanto il privato esercita un pubblico servizio reso in regime di con- cessione/accreditamento, sicchè le somme dovute al privato per le prestazioni in favore dei pazienti non sono propriamente dei corrispettivi contrattuali, ma sono considerate come tariffe.
Tuttavia, tale dubbio può agevolmente superarsi ove si consideri come anche nei rapporti di tipo concessorio sussiste un elemento di natura conven- zionale (il contratto accessivo) che disciplina gli aspetti economico-patrimoniali.
Deve, pertanto, ritenersi che anche alle strutture convenzionate possano applicarsi le regole del d.lgs. n. 231/2002; quanto alla decorrenza, la stessa do- Parte vrà essere calcolata, come correttamente indicato dall' dal 19.6.2022, ossia decorsi 60 gg. dall'emissione delle fatture, tutte emesse il 19.4.2022.
E' dovuta altresì la somma richiesta ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
7 La ratio della citata previsione consiste nel tenere indenne il creditore da qualsiasi pregiudizio arrecato allo stesso dal ritardo con cui è stato pagato, con- siderato che è comunque certo che il ritardo nel pagamento di per sé arreca un aggravio economico al creditore.
Per tale motivo il legislatore riconosce in via forfettaria al creditore una somma che viene indicata in € 40,00 per ciascuna fattura ed in relazione alla quale il creditore non deve fornire alcuna prova se non la circostanza del ritardo nel pagamento.
Poiché tale circostanza è risultata provata, la domanda dev'essere accolta nella sua interezza.
La ricorrente ha infine diritto al pagamento in suo favore delle somme ri- chieste ex art. 1283 c.c. a titolo di capitalizzazione degli interessi scaduti da al- meno sei mesi, tenuto conto della decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
III. Le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che l' Pt_2
opponente deve essere condannata al pagamento delle spese sostenute dalla ri- corrente.
I compensi sono calcolati sulla scorta del D.M. n. 55/2014, come aggior- nati dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ridotti del 50% per la semplicità delle questioni giuridiche controverse, con riferimento al valore della causa, con eliminazione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato da in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc./P. Iva Parte_1
contro , P. I.V.A. , in persona del le- P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
gale rappresentante p.t. così provvede:
a) Accoglie la domanda formulata da e per l'effetto Parte_1
8 condanna l' al pagamento in suo favore della somma di € CP_2
419.554,04, a titolo di quota sociale rette per le prestazioni erogate nelle annualità 2012 e 2013 dalle strutture di proprietà di AD di AL
AF s.p.a., oltre gli interessi moratori, ex D. Lgs n. 231/02, maturati e maturandi dal 19.6.2022 e sino all'effettivo pagamento, con capitalizza- zione degli interessi scaduti da almeno sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e rimborso forfetta- rio ai sensi dell'art. 6 D. Lgs n. 231/02 per € 880,00 (€ 40,00 per n. 22 fat- ture);
b) Condanna l'opponente al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite, che quantifica in € 6.023,00 oltre rim- Parte_3
borso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Francesco Rotundo, dichiaratosi antici- patario.
Così deciso in Crotone, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa RA GI
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