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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3364/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Parte_1
Napoli (NA) a Via Bellini n. 41 (C.F. ), rappresentato e C.F._1 difeso giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi ( ), e con lo stesso domiciliato telematicamente CodiceFiscale_2 al seguente indirizzo PEC: Email_1
appellante E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
appellato -non costituito
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 5694/2024 del Tribunale di Napoli
,in funzione del Giudice del Lavoro, emessa in data 10/09/2024 e pubblicata in data 11.09.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro in data 8.2.2024, – premesso di essere stato Parte_1 dipendente della società convenuta e di essere stato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al 31/07/2021 (ultimo giorno di servizio, per collocamento in pensione), nel profilo professionale operatore di esercizio, con parametro retributivo 183, di cui al , deduceva di aver maturato e Controparte_2 goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività, ma di aver percepito in relazione alle stesse una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante, avendo la resistente omesso di computare nella base di calcolo della stessa le cd.
“indennità perequative/compensative” di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, legati alle mansioni svolte. Tanto premesso chiedeva – previo accertamento della nullità e/o della inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria – la condanna della resistente al pagamento della somma di € 2.498,03, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario. Si costituiva la società convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Evidenziava che tutte le giornate di ferie maturate erano state regolarmente e correttamente retribuite secondo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di riferimento, operando una necessaria distinzione tra le giornate di ferie e le giornate di permesso spettanti ai lavoratori;
che nulla era dovuto a parte ricorrente per le richieste di indennità perequativa e compensativa né tantomeno era applicabile al caso di specie la giurisprudenza eurocomunitaria e nazionale richiamata nel ricorso introduttivo. Contestava in ogni caso il computo così come determinato dal ricorrente , eccependo comunque la prescrizione quinquennale. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con ricorso depositato presso l'intestata Corte in data 13.12.2024 fondato su due sostanziali motivi:
-1) ERRATA DECISIONE DEL GIUDICE IN MERITO AL RIGETTO DELLA DOMANDA DI INCLUDERE NEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA AL RICORRENTE DURANTE IL PERIODO DI FERIE LE INDENNITA' PEREQUATIVA E COMPENSATIVA ED ERRATO RIGETTO DELLA CONSEGUENTE DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICHIESTE”.
In particolare parte appellante ha lamentato l'errata ed illogica interpretazione sistematica dell'accordo regionale del 15 dicembre 2011 e dell'accordo aziendale del 2012: violazione delle direttive eurocomunitarie;
l'errata, illogica e contraddittoria applicazione degli artt. 1362 e ss c.c. nel combinato disposto di cui all'art. 1363 c.c. dell'accordo regionale del 15 dicembre 2011 e dell'accordo aziendale del 2012 e del contratto di lavoro del ricorrente;
errata ed illogica interpretazione del riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, atteso che nella logica della disposizione contrattuale in esame, l'effettiva presenza non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la EFFETTIVA prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale
– con pedissequa nullità della sentenza per errata motivazione e/o contraddittoria motivazione avendo la sentenza accertato il nesso intrinseco e poi paradossalmente negato gli effetti richiesti dalla norma invocata con difetto di pronuncia. Errata ed illegittima esclusione dell'esistenza del “nesso intrinseco” delle indennità in parola con lo svolgimento delle mansioni, con pedissequa erroneità ed illegittimità della motivazione per violazione dell'art. 36, comma 3, della Cost., dell' art. 2109, comma 2, cod.civ; dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 nel combinato disposto di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e con specifico riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia esaminate e contraddittoria ed illogica motivazione sulla dedotta ed allegata contrarietà della disciplina collettiva e di II livello alla normativa Ue e alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di retribuzione delle ferie annuali per omessa e/o errata pronuncia sulla nullità dell'art. 2 dell'Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell'art. 4 dell'accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato “nuova struttura della retribuzione normale”, dell'art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE erroneamente applicati dalla sentenza impugnata e pedissequa violazione di legge per errata interpretazione del contratto di lavoro e delle indennità rivendicate ed omessa pronuncia sulla prestazione in concreto esercitata dal ricorrente.
2) ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA INERENTE L'INDENNITA' DI TURNO DI CUI ALL'ACCORDO NAZIONALE DEL 1981-OMESSA MOTIVAZIONE ,per non aver il Tribunale considerato che la norma (che ha escluso espressamente che tale indennità rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori) debba ritenersi illegittima con conseguente sua disapplicazione per contrarietà a norme imperative. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Contr Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva l' , sebbene ritualmente citata.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre, intendendo questo Collegio dare continuità all'orientamento già espresso in materia ( v. ex plurimis
,C.d.A. Napoli n. 2063/2022; n.1783/2023; n.1768/2023 ; n. 1766/2023; n. 3121/2023 ; 801/2023 ;1762/2023, 2346/2023, n. 3684/2023, N. 2804/2023, n. 3746/2023, n. 3652/2023 ,n. 2499/2023, n. 3780/2023; n.352/2024 e n. 362/2024 ) Ai fini della soluzione della controversia , appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
.. di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C- Per_3 Per_4
12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad Per_5 esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 CP_4
e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_4
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HO e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C- 539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la legittimità della decurtazione operata , non sia condivisibile . Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione ( nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa . L'indennità compensativa/perequativa :
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il primo giudice ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale, potesse consentire Contr l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' . Osserva ,invece, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice , esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, la Corte osserva come il primo giudice abbia, contrariamente ai criteri evidenziati, escluso tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. In realtà , il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria E' anche da osservare che tale ragionamento non introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Risulta evidente, osserva il Collegio , che anche la indennità di turno, essendo intrinsecamente collegata alla esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, deve essere presa in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali ( sentenza e altri cit. punto 24). Tes_1
La stessa, infatti, è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dalla azienda al fine di assicurare alla utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana ( domenica compresa).
I principi sopra esposti sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18160/2023 resa nel giudizio tra e + CP_6 CP_7 altri che , conformandosi ad altre precedenti sentenze cit.( cfr. anche n. 13425/2019 del 17.5.2019 e n. 22401 del 15/10/2020 ) ha sottolineato come la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c. “Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile:
“il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
– secondo cui “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”);
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale Per_5 non si può derogare;
3. che secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che
“l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, HO e altri, punto 58)” e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HO e altri, punto 60)”;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
6. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Detti principi sono stati ribaditi ancora più di recente dal Supremo Collegio ( v.ordinanze della S.C., Sezione Lavoro, n. 25840/2024 e n. 25850/2024, pubblicate entrambe in data 27/09/2024 e ord. n. 8200/2025 e n. n. 8160/2025).
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Venendo adesso alla quantificazione di quanto spettante, possono essere recepiti i conteggi formulati dall'appellante , che si rivelano analitici , congrui e genericamente contestati .
Di conseguenza l' va condannata al pagamento della somma di € CP_8
2.498,03 per i titoli di cui sopra. Su tale somma competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo indici IS , dalla maturazione dei crediti e fino al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendosi conto anche della serialità del giudizio .
P.Q.M.
La Corte così decide : a) Accoglie l'appello e , in riforma della sentenza impugnata , dichiara il diritto dell'odierno appellante a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa , dell'indennità compensativa e di turno;
per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 2.498,03 oltre CP_8 interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici IS , dalla maturazione dei crediti al saldo;
Contr b) condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio liquidate , quanto al primo grado, in complessivi € 1.000,00 per compensi e, quanto al secondo grado, in complessivi € 962,00 per compensi , oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA , come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli lì 4.12.2025
Il Presidente est./rel
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3364/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Parte_1
Napoli (NA) a Via Bellini n. 41 (C.F. ), rappresentato e C.F._1 difeso giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi ( ), e con lo stesso domiciliato telematicamente CodiceFiscale_2 al seguente indirizzo PEC: Email_1
appellante E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
appellato -non costituito
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 5694/2024 del Tribunale di Napoli
,in funzione del Giudice del Lavoro, emessa in data 10/09/2024 e pubblicata in data 11.09.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro in data 8.2.2024, – premesso di essere stato Parte_1 dipendente della società convenuta e di essere stato inquadrato, nel periodo dal 01/01/2013 al 31/07/2021 (ultimo giorno di servizio, per collocamento in pensione), nel profilo professionale operatore di esercizio, con parametro retributivo 183, di cui al , deduceva di aver maturato e Controparte_2 goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività, ma di aver percepito in relazione alle stesse una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante, avendo la resistente omesso di computare nella base di calcolo della stessa le cd.
“indennità perequative/compensative” di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, legati alle mansioni svolte. Tanto premesso chiedeva – previo accertamento della nullità e/o della inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 2011, l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria – la condanna della resistente al pagamento della somma di € 2.498,03, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario. Si costituiva la società convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Evidenziava che tutte le giornate di ferie maturate erano state regolarmente e correttamente retribuite secondo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di riferimento, operando una necessaria distinzione tra le giornate di ferie e le giornate di permesso spettanti ai lavoratori;
che nulla era dovuto a parte ricorrente per le richieste di indennità perequativa e compensativa né tantomeno era applicabile al caso di specie la giurisprudenza eurocomunitaria e nazionale richiamata nel ricorso introduttivo. Contestava in ogni caso il computo così come determinato dal ricorrente , eccependo comunque la prescrizione quinquennale. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con ricorso depositato presso l'intestata Corte in data 13.12.2024 fondato su due sostanziali motivi:
-1) ERRATA DECISIONE DEL GIUDICE IN MERITO AL RIGETTO DELLA DOMANDA DI INCLUDERE NEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA AL RICORRENTE DURANTE IL PERIODO DI FERIE LE INDENNITA' PEREQUATIVA E COMPENSATIVA ED ERRATO RIGETTO DELLA CONSEGUENTE DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICHIESTE”.
In particolare parte appellante ha lamentato l'errata ed illogica interpretazione sistematica dell'accordo regionale del 15 dicembre 2011 e dell'accordo aziendale del 2012: violazione delle direttive eurocomunitarie;
l'errata, illogica e contraddittoria applicazione degli artt. 1362 e ss c.c. nel combinato disposto di cui all'art. 1363 c.c. dell'accordo regionale del 15 dicembre 2011 e dell'accordo aziendale del 2012 e del contratto di lavoro del ricorrente;
errata ed illogica interpretazione del riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, atteso che nella logica della disposizione contrattuale in esame, l'effettiva presenza non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la EFFETTIVA prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale
– con pedissequa nullità della sentenza per errata motivazione e/o contraddittoria motivazione avendo la sentenza accertato il nesso intrinseco e poi paradossalmente negato gli effetti richiesti dalla norma invocata con difetto di pronuncia. Errata ed illegittima esclusione dell'esistenza del “nesso intrinseco” delle indennità in parola con lo svolgimento delle mansioni, con pedissequa erroneità ed illegittimità della motivazione per violazione dell'art. 36, comma 3, della Cost., dell' art. 2109, comma 2, cod.civ; dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 nel combinato disposto di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e con specifico riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia esaminate e contraddittoria ed illogica motivazione sulla dedotta ed allegata contrarietà della disciplina collettiva e di II livello alla normativa Ue e alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di retribuzione delle ferie annuali per omessa e/o errata pronuncia sulla nullità dell'art. 2 dell'Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell'art. 4 dell'accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato “nuova struttura della retribuzione normale”, dell'art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE erroneamente applicati dalla sentenza impugnata e pedissequa violazione di legge per errata interpretazione del contratto di lavoro e delle indennità rivendicate ed omessa pronuncia sulla prestazione in concreto esercitata dal ricorrente.
2) ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA INERENTE L'INDENNITA' DI TURNO DI CUI ALL'ACCORDO NAZIONALE DEL 1981-OMESSA MOTIVAZIONE ,per non aver il Tribunale considerato che la norma (che ha escluso espressamente che tale indennità rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori) debba ritenersi illegittima con conseguente sua disapplicazione per contrarietà a norme imperative. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Contr Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva l' , sebbene ritualmente citata.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre, intendendo questo Collegio dare continuità all'orientamento già espresso in materia ( v. ex plurimis
,C.d.A. Napoli n. 2063/2022; n.1783/2023; n.1768/2023 ; n. 1766/2023; n. 3121/2023 ; 801/2023 ;1762/2023, 2346/2023, n. 3684/2023, N. 2804/2023, n. 3746/2023, n. 3652/2023 ,n. 2499/2023, n. 3780/2023; n.352/2024 e n. 362/2024 ) Ai fini della soluzione della controversia , appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
.. di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C- Per_3 Per_4
12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad Per_5 esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 CP_4
e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_4
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HO e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C- 539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la legittimità della decurtazione operata , non sia condivisibile . Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione ( nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa . L'indennità compensativa/perequativa :
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il primo giudice ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale, potesse consentire Contr l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' . Osserva ,invece, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice , esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, la Corte osserva come il primo giudice abbia, contrariamente ai criteri evidenziati, escluso tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. In realtà , il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria E' anche da osservare che tale ragionamento non introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Risulta evidente, osserva il Collegio , che anche la indennità di turno, essendo intrinsecamente collegata alla esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, deve essere presa in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali ( sentenza e altri cit. punto 24). Tes_1
La stessa, infatti, è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione, al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dalla azienda al fine di assicurare alla utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana ( domenica compresa).
I principi sopra esposti sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18160/2023 resa nel giudizio tra e + CP_6 CP_7 altri che , conformandosi ad altre precedenti sentenze cit.( cfr. anche n. 13425/2019 del 17.5.2019 e n. 22401 del 15/10/2020 ) ha sottolineato come la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c. “Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile:
“il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
– secondo cui “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”);
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale Per_5 non si può derogare;
3. che secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che
“l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, HO e altri, punto 58)” e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HO e altri, punto 60)”;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
6. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Detti principi sono stati ribaditi ancora più di recente dal Supremo Collegio ( v.ordinanze della S.C., Sezione Lavoro, n. 25840/2024 e n. 25850/2024, pubblicate entrambe in data 27/09/2024 e ord. n. 8200/2025 e n. n. 8160/2025).
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Venendo adesso alla quantificazione di quanto spettante, possono essere recepiti i conteggi formulati dall'appellante , che si rivelano analitici , congrui e genericamente contestati .
Di conseguenza l' va condannata al pagamento della somma di € CP_8
2.498,03 per i titoli di cui sopra. Su tale somma competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo indici IS , dalla maturazione dei crediti e fino al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendosi conto anche della serialità del giudizio .
P.Q.M.
La Corte così decide : a) Accoglie l'appello e , in riforma della sentenza impugnata , dichiara il diritto dell'odierno appellante a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa , dell'indennità compensativa e di turno;
per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 2.498,03 oltre CP_8 interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici IS , dalla maturazione dei crediti al saldo;
Contr b) condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio liquidate , quanto al primo grado, in complessivi € 1.000,00 per compensi e, quanto al secondo grado, in complessivi € 962,00 per compensi , oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA , come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli lì 4.12.2025
Il Presidente est./rel
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.