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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/12/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Parma, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2727/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO PIVA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. STEFANO PIVA, elettivamente domiciliato presso il loro studio a Parma in Viale Toschi n. 4
ATTORE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA GIROLDI e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RENATO VESTINI, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_2
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, ai sensi degli articoli 617 e 618 c.p.c., in funzione di giudice dell'opposizione, concessi gli invocati provvedimenti di natura cautelare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto datato 21/07/2025, del presupposto titolo esecutivo e dell'intrapresa esecuzione per violazione degli articoli 474 e 475 c.p.c. e dell'art. 196 octies disp. Att. c.pc. con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e formale istanza di distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avvocato Paolo Piva.”
pagina 1 di 3 PER : CP_3
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli in data 02/09/2025 dall' – sede di Parma per il pagamento dell'importo di euro CP_1
3.751,30.
Con l'atto di precetto è stata notificata la sentenza del Tribunale di Parma n. 180/2024 del 27/2/2024.
L'opponente ha lamentato che detto titolo sarebbe inidoneo quale titolo esecutivo in quanto priva dei requisiti previsti dagli articoli 474 e 475 c.p.c. e 196 octies disp. att. c.p.c.. Al precetto, infatti, era stata allegata solo una fotocopia della sentenza priva della attestazione di conformità necessaria, venuto meno l'obbligo della spedizione in forma esecutiva del titolo, ad assicurare il rispetto degli articoli 474 e 475 c.p.c. e, quindi, a legittimare l'esecuzione forzata.
Il vizio formale contestato determinerebbe, in tesi di parte opponente, l'invalidità dell'atto di precetto e la radicale nullità dell'intrapresa esecuzione. Sulla base di tali argomentazioni, l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto datato 21/07/2025, del presupposto titolo esecutivo e dell'intrapresa esecuzione per violazione degli articoli 474 e 475 c.p.c. e dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c. con ogni consequenziale statuizione.
Nel giudizio così radicato, si è costituita l' che, preso atto dell'invio di semplice titolo esecutivo CP_1 non accompagnato da attestazione di conformità, ha dichiarato di voler rinunciare all'atto di precetto inviato ed ha chiesto, conseguentemente, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra le parti.
In assenza di attività istruttoria da svolgere, all'udienza del 17/12/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Stante l'intervenuta rinuncia all'atto di precetto da parte opposta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 11/10/2022) 10/01/2023, n. 351), la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere (in tal senso, Cass. nn. 5207/1998, 11407/1992), non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio il venir meno dell'interesse sostanziale dell'intimato alla declaratoria di invalidità o di inefficacia di un precetto non più azionabile per volontà della stessa parte asseritamente creditrice.
Restano da regolare le spese processuali del giudizio di opposizione, questione rispetto alla quale, viceversa, persiste un interesse meritevole di tutela in capo alla parte opponente (si vedano le stesse decisioni di legittimità sopra citate, laddove riconoscono che la cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto non preclude il potere del precettato di coltivare la causa di opposizione ai fini della pronuncia sulle spese), interesse espressamente ribadito nel verbale dell'udienza conclusiva.
pagina 2 di 3 Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dev'essere evidenziato che è fondata la principale deduzione di nullità del precetto, dal momento che la sentenza notificata unitamente al precetto è priva della attestazione di conformità all'originale necessaria per valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 475 c.p.c..
Le spese devono dunque porsi a carico dell'opposta virtualmente soccombente, non ravvisandosi alcuna grave ed eccezionale ragione di compensazione ex art. 92 co. 2 c.p.c., come dalla stessa apoditticamente invocato.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri minimi fissati dal D.M. 147 del 2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della natura della causa e della modesta difficoltà delle questioni trattate. Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Paolo Piva, come richiesto nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 221,00 per esborsi, € 852,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Piva.
Parma, 19 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Parma, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2727/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO PIVA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. STEFANO PIVA, elettivamente domiciliato presso il loro studio a Parma in Viale Toschi n. 4
ATTORE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA GIROLDI e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RENATO VESTINI, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_2
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, ai sensi degli articoli 617 e 618 c.p.c., in funzione di giudice dell'opposizione, concessi gli invocati provvedimenti di natura cautelare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto datato 21/07/2025, del presupposto titolo esecutivo e dell'intrapresa esecuzione per violazione degli articoli 474 e 475 c.p.c. e dell'art. 196 octies disp. Att. c.pc. con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e formale istanza di distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avvocato Paolo Piva.”
pagina 1 di 3 PER : CP_3
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli in data 02/09/2025 dall' – sede di Parma per il pagamento dell'importo di euro CP_1
3.751,30.
Con l'atto di precetto è stata notificata la sentenza del Tribunale di Parma n. 180/2024 del 27/2/2024.
L'opponente ha lamentato che detto titolo sarebbe inidoneo quale titolo esecutivo in quanto priva dei requisiti previsti dagli articoli 474 e 475 c.p.c. e 196 octies disp. att. c.p.c.. Al precetto, infatti, era stata allegata solo una fotocopia della sentenza priva della attestazione di conformità necessaria, venuto meno l'obbligo della spedizione in forma esecutiva del titolo, ad assicurare il rispetto degli articoli 474 e 475 c.p.c. e, quindi, a legittimare l'esecuzione forzata.
Il vizio formale contestato determinerebbe, in tesi di parte opponente, l'invalidità dell'atto di precetto e la radicale nullità dell'intrapresa esecuzione. Sulla base di tali argomentazioni, l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto datato 21/07/2025, del presupposto titolo esecutivo e dell'intrapresa esecuzione per violazione degli articoli 474 e 475 c.p.c. e dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c. con ogni consequenziale statuizione.
Nel giudizio così radicato, si è costituita l' che, preso atto dell'invio di semplice titolo esecutivo CP_1 non accompagnato da attestazione di conformità, ha dichiarato di voler rinunciare all'atto di precetto inviato ed ha chiesto, conseguentemente, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra le parti.
In assenza di attività istruttoria da svolgere, all'udienza del 17/12/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Stante l'intervenuta rinuncia all'atto di precetto da parte opposta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 11/10/2022) 10/01/2023, n. 351), la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere (in tal senso, Cass. nn. 5207/1998, 11407/1992), non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio il venir meno dell'interesse sostanziale dell'intimato alla declaratoria di invalidità o di inefficacia di un precetto non più azionabile per volontà della stessa parte asseritamente creditrice.
Restano da regolare le spese processuali del giudizio di opposizione, questione rispetto alla quale, viceversa, persiste un interesse meritevole di tutela in capo alla parte opponente (si vedano le stesse decisioni di legittimità sopra citate, laddove riconoscono che la cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto non preclude il potere del precettato di coltivare la causa di opposizione ai fini della pronuncia sulle spese), interesse espressamente ribadito nel verbale dell'udienza conclusiva.
pagina 2 di 3 Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dev'essere evidenziato che è fondata la principale deduzione di nullità del precetto, dal momento che la sentenza notificata unitamente al precetto è priva della attestazione di conformità all'originale necessaria per valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 475 c.p.c..
Le spese devono dunque porsi a carico dell'opposta virtualmente soccombente, non ravvisandosi alcuna grave ed eccezionale ragione di compensazione ex art. 92 co. 2 c.p.c., come dalla stessa apoditticamente invocato.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri minimi fissati dal D.M. 147 del 2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della natura della causa e della modesta difficoltà delle questioni trattate. Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Paolo Piva, come richiesto nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 221,00 per esborsi, € 852,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Piva.
Parma, 19 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 3 di 3