CASS
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2024, n. 14022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14022 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da TE CE nato a [...] il [...] ST ER nato a [...] il [...] OL ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 20 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Giudice civile competente in grado di appello;
udite le richieste dei difensori delle parti civili, Ministero dell'Ambiente e Comune di Roma, Avvocato dello Stato Luigi Simeoli e Avv. Enrico Maggiore, che hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14022 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 31/01/2024 udito il difensore dei ricorrenti, Avv. Filippo Dinacci, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha assolto CE TE, ND OL, ER ST, ND PI e AN LE dal reato di falso contestato al capo F dell'imputazione perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti TE, OL e ST in ordine ai reati di cui agli artt. 355 e 356 cod. pen., ascritti ai capi B e C dell'imputazione, perché estinti per prescrizione, confermando la loro condanna generica al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili Comune di Roma e Ministero dell'Ambiente. 2. CE TE, ER ST e ND OL ricorrono per cassazione deducendo due motivi, entrambi relativi ai capi della sentenza con cui è stata dichiarata la prescrizione dei reati di cui agli artt. 355 e 356 cod. pen. e sono state confermate le statuizioni civili. Va, innanzitutto, premesso che al capo B si contesta il reato di cui all'articolo 355 cod. pen. in quanto TE, nella qualità di procuratore speciale della società EA AT 2 e Responsabile dell'unità organizzativa del bacino Roma Nord a partire dal 2010, OL, quale dipendente della società con funzioni di responsabile dell'impianto dell'unità intervento di bacino e coordinatore della linea acque presso il depuratore di Roma Nord, e ST, quale dipendente della società con funzioni di responsabile della conduzione e coordinatore della gestione funghi, violando gli obblighi di conservazione del valore dell'impianto di depurazione di Roma Nord, concesso in gestione alla società EA AT 2, obblighi previsti dalla convenzione accessoria stipulata con il Comune di Roma il 30/12/1997, facevano mancare le opere necessarie al corretto svolgimento del servizio pubblico oggetto della Convenzione e ciò, in particolare, disattivando le fasi di depurazione della digestione anaerobica e della sedimentazione primaria. Al capo C si contesta agli imputati, nelle medesime qualità, il reato di cui all'art. 356 cod. pen. in relazione all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di gestione stipulata il 30 luglio 2002 tra la Provincia di Roma e EA AT 2 S.p.A., avente ad oggetto "l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale 2", avuto riguardo alla mancata esecuzione dell'attività di trattamento e 2 corretto smaltimento dei reflui presso il depuratore di Roma Nord ed alla mancata attivazione delle fasi di depurazione della digestione anaerobica e della sedimentazione primaria. 2.1 I ricorrenti, pr'emessa la criticità delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 in ordine alla regola di giudizio da adottare ai fini dell'accertamento dell'illecito civile nell'ipotesi in cui maturi in grado d'appello la prescrizione del reato (si segnala, in particolare, l'applicazione, da un lato, dello statuto della prova penale, e, dall'altro, della regola di giudizio civilistica del "più probabile che non" in tema di nesso di causalità), con il primo motivo di ricorso deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo B ed alla conferma delle statuizioni civili. In primo luogo si deduce la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e dell'obbligo per il giudice di appello di esaminare compiutamente i motivi di gravame (si richiama, al riguardo, quanto affermato da Sez. U, Tettannanti). La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a valutare detti motivi come mere riproposizioni delle tesi difensive già dedotte in primo grado, aderendo alle valutazioni del Tribunale. Così facendo, sostengono i ricorrenti, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le censure difensive in cui si segnalavano le seguenti criticità: 1) la verifica del preteso inadempimento avrebbe dovuto considerare, oltre al contenuto della convenzione del 1997, anche la sussistenza di una compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto, posto che era proprio questo l'oggetto del servizio pubblico in concessione;
2) la sentenza di primo grado aveva omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 4 della convenzione (obblighi del concessionario), ogni censura sulla conservazione ed efficienza dei beni concessi in gestione poteva essere formulata solo alla scadenza della concessione e che, comunque, non erano mai stati formulati rilievi al riguardo né il Comune di Roma aveva chiesto la sua risoluzione per un eventuale inadempimento della EA SpA. Di contro, si rileva che all'esito del dibattimento sono emersi sia l'ottimo stato di conservazione dell'impianto che le migliorie apportate dalla società (si richiamano le deposizioni dei testi UR e del consulente della difesa Gargano). Si censura, inoltre, la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, apoditticamente ravvisato dalla Corte territoriale senza alcuna valutazione delle censure dedotte con l'atto di appello ove si rappresentava che: 3 1) TE non aveva alcun potere decisionale e, benché gli fosse stata conferito un potere di spesa entro il limite di 75.000 euro, da un lato, detto limite di spesa era inadeguato a sostenere i costi relativi a qualsiasi malfunzionamento dell'impianto (come dichiarato dal teste UR) e, dall'altro, lo stesso imputato ha chiarito che tale disponibilità era destinata alla soluzione delle problematiche connesse alla sicurezza dei lavoratori. 2) OL e ST non avevano alcun potere decisionale, non essendo stata loro conferita alcuna delega o procura in tal senso. 2.2 Con il secondo motivo deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla dichiarazione della prescrizione del reato di cui al capo C ed alla conferma delle statuizioni civili. La sentenza impugnata, infatti, ha considerato il contenuto della convenzione del 2002 e gli inadempimenti manutentivi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma ha omesso di considerare gli elementi a favore degli imputati rappresentati nei motivi di appello, ovvero: -che la disattivazione delle due fasi di cui all'imputazione non aveva comportato una gestione difforme da quella prevista dalla convenzione nè determinato alcuna alterazione della depurazione;
-che gli imputati non avevano posto in essere alcuna condotta ingannatoria, atteso che: nessun rilievo è stato mosso dalla provincia di Roma;
la testimone Camuccio ha confermato che EA AT 2 comunicava regolarmente alla Provincia di Roma, che non si era costituita parte civile, ogni malfunzionamento dell'impianto nonché gli interventi di manutenzione. Nel corpo del motivo, si aggiunge, infine, che la sentenza impugnata non argomenta in ordine agli effetti della condotta contestata, come descritta nel capo di imputazione, ovvero la sussistenza di un risparmio di spesa per la società e l'indebita percezione del corrispettivo del servizio da parte degli utenti. Si segnala a tale riguardo un profilo di illogicità della sentenza laddove, con riferimento al reato di cui al capo F, da cui gli imputati sono stati assolti, ha affermato che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di provare tale dato. Si lamenta, inoltre, sulla base delle medesime argomentazioni già illustrate con riferimento al primo motivo di ricorso, la mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, avuto riguardo alle posizioni dei tre imputati. Si aggiunge, inoltre, quali elementi idonei a legittimare la buona fede degli imputati, che le analisi condotte dall'ARPA, avevano avuto esito positivo e che non vi era mai stata alcuna comunicazione di segno contrario da parte della Provincia in occasione delle comunicazioni dei guasti e delle manutenzioni. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in quanto, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle dedotte dai ricorrenti, non è possibile ravvisare nelle condotte in contestazione un inadempimento o una fraudolenta esecuzione di un contratto di fornitura rilevante ai fini della loro sussunzione nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 355 e 356 cod. pen. Ne consegue, dunque, che la sentenza impugnata ha illegittimamente dichiarato la prescrizione di tali reati, emergendo dagli atti, sulla base di quanto si dirà di seguito, l'insussistenza dei fatti ascritti agli imputati. 2. Va, innanzitutto, rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in culle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3. Chiarito il criterio di giudizio che governa il rapporto tra prescrizione del reato e proscioglimento nel merito dell'imputato, occorre, in primo luogo, muovere dall'analisi del bene giuridico tutelato e della struttura delle due disposizioni incriminatrici. Va, innanzitutto, premesso che entrambe le fattispecie di reato sono volte a tutelare il buon funzionamento dei pubblici servizi e degli stabilimenti pubblici (cfr. Sez. 6, n. 3670 del 29/1/1993, Cornia, Rv. 193871) da condotte di inadempienza agli obblighi derivanti da un contratto di pubblica fornitura - concluso con lo Stato, altro ente pubblico o un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità - che facciano mancare, in tutto o in parte, beni o opere a questi necessarie, ovvero di fraudolenta esecuzione degli impegni contrattuali. In dottrina si è osservato che la scelta legislativa di rafforzare con la sanzione penale delle condotte normalmente rilevanti solo in sede civilistica si giustifica proprio in ragione della specifica finalità perseguita dal contratto di fornitura in quanto 5 destinato a soddisfare finalità essenziali al buon funzionamento di un servizio pubblico o di uno stabilimento pubblico. Il precetto penale non sanziona, infatti, le condotte di mera inadempienza, richiedendosi, con riferimento ad entrambe le fattispecie di reato, un quid pluris idoneo a mettere in pericolo il regolare funzionamento del servizio pubblico o dello stabilimento pubblico. Ciò emerge chiaramente dal testo dell'art. :355 cod. pen. che sanziona penalmente solo le condotte di inadempimento da cui derivi, in tutto o in parte, la "mancanza di cose od opere necessarie" a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio (cfr. Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883-02; Sez. 6, n. 16428 del 05/12/2007, dep. 2008, Mulè, Rv. 239554). Analoghe considerazioni valgono anche per il reato di cui all'art. 356 cod. pen. per la cui configurabilità si richiede l'accertamento di una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883-01). 4. In entrambi i casi si tratta di reati che, a prescindere dal loro inquadramento nell'ambito della categoria dei reati propri (cfr. Sez. 6, n. 12889 del 23/05/1991, Raffo, Rv. 188751) o dei reati comuni (come sostenuto da alcune voci in dottrina), possono essere commessi solo dalla parte obbligata all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di fornitura, ovvero, oltre al fornitore, i subfornitori, i mediatori e i rappresentati dei fornitori, contemplati dall'ultimo comma dell'art. 355 (Sez. 6, n. 12889 del 23/05/1991, Raffo, Rv. 188751; Sez. 6, n. 10556 del 17/06/1982, Mollura, Rv. 156015; Sez. 6, n. 1031 del 27/05/1967, Novalito, Rv. 105184 che ha chiarito che la locuzione contenuta all'art. 356 cod. pen. "nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente" si richiamano gli obblighi dei subfornitori, dei mediatori e dei rappresentanti dei fornitori previsti dall'ultimo comma dell'art. 355 cod. pen.). Coerentemente con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, in dottrina si è osservato che la restrizione dei destinatari del precetto penale a tali categorie soggettive impedisce di configurare le fattispecie incriminatrici in esame anche in relazione alle condotte di inadempimento di obblighi verso lo Stato derivanti da fonti diverse da quelle negoziali espressamente -dal legislatore, quali, ad esempio, gli obblighi derivanti dall'ufficio o servizio svolto ovvero derivanti direttamente da fonti di diritto pubblico (come in caso di espropriazione di un bene). yuz,. i 9,k-c 6 5. Ai fini dell'esatta perimetrazione dell'ambito di applicabilità delle due fattispecie incriminatrici, sia in relazione all'individuazione dei soggetti attivi che al rapporto obbligatorio il cui inadempimento può assumere, alle condizioni sopra indicate, rilevanza penale, è, dunque, necessario chiarire cosa debba intendersi per contratto di pubblica fornitura. Nessuna delle due norme incriminatrici ne fornisce, infatti, una definizione. Va, inoltre, considerato che tale tipologia contrattuale non rientra tra quelle espressamente disciplinate dal codice civile. La definizione di tale locuzione può dunque, rinvenirsi facendo riferimento al significato che usualmente assume la nozione di "fornitura". Nel linguaggio comune il termine evoca il sinallagma negoziale in forza del quale un soggetto si impegna ad eseguire una prestazione, sia essa continuativa, periodica o in un'unica soluzione, di cose o opere, dietro un corrispettivo di un prezzo. Ciò consente senza dubbio di ricondurre alla nozione di "fornitura" i rapporti di somministrazione e di appalto. Nella casistica della giurisprudenza di legittimità sono, peraltro, queste le ipotesi contrattuali in cui è stato ravvisato un contratto di fornitura (si veda ad esempio, Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883 in tema di appalto del servizio di mensa scolastica;
Sez. 6, n. 28130 del 18/09/2020, Canalis, Rv. 279721 - 02 in tema di somministrazione di personale paramedico interinale;
Sez. 6, n. 44273 del 07/10/2008, Calcestruzzi S.p.A., Rv. 242402, in relazione all'appalto relativo alla fornitura di calcestruzzo all'impresa appaltatrice di un'opera pubblica). In dottrina si è, tuttavia, accolta una interpretazione estensiva della locuzione in esame cui sono stati ricondotti anche i contratti di compravendita e, secondo alcuni Autori, di locazione. Si è, infatti, sostenuto che ciò che rileva ai fini della configurabilità di una pubblica fornitura è che sussista un contratto con un soggetto pubblico qualificato (Stato, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità) in forza del quale il contraente si impegna ad eseguire una prestazione di cose o opere che si pongono in un rapporto di necessità rispetto agli scopi specifici della Pubblica Amministrazione. Ritiene il Collegio che, pur prescindendosi dalla qualificazione giuridica del tipo contrattuale, sulla base delle indicazioni emergenti dalle due disposizioni penali (quanto ai soggetti, all'oggetto ed alla rilevanza "pubblicistica" del rapporto), ai fini della configurabilità una "pubblica fornitura" devono necessariamente sussistere i seguenti elementi: 7 a) la qualifica pubblicistica del committente (Stato, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità); b) la previsione di un sinallagnna negoziale avente ad oggetto la prestazione ad opera del contraente di cose (quali beni mobili, immobili o anche energie aventi un valore economico) o di opere, di regola dietro la corresponsione di un corrispettivo da parte del committente. A tale riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine "fornitura" si riferisce anche al "facere" costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico (Sez. 6, n. 28130 del 18/09/2020, Canalis, Rv. 279721 - 02; Sez. 6, n. 5185 del 20/11/1987, Zucchet, Rv. 178245); c) la pubblicità della causa del contratto, rappresentata dalla stretta correlazione tra l'oggetto della prestazione contrattuale ed il regolare funzionamento del servizio pubblico o dello stabilimento pubblico. Va, peraltro, considerato che anche il secondo comma dell'art. 355 cod. pen. contempla quali circostanze aggravanti delle fattispecie che sono comunque riconducibili a tale schema negoziale in cui il maggiore disvalore della condotta è sostanzialmente correlato alla particolare rilevanza, o meglio, ad una "necessità" qualificata, dei beni oggetto della fornitura rispetto al regolare svolgimento del servizio pubblico. La norma, infatti, prevede che la pena è aumentata se la fornitura riguarda: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. 6. Alla stregua di tali connotati essenziali che consentono di tipizzare agli effetti penali il rapporto contrattuale il cui inadempimento può assumere rilevanza ai sensi degli artt. 355 e 356 cod. pen., ritiene il Collegio che la nozione di "pubblica fornitura" non possa essere estesa fino a ricomprendere anche i rapporti derivanti, come nel caso di specie, da una concessione di beni o servizi pubblici. Ciò che, infatti, difetta in siffatta ipotesi è il dualismo soggettivo che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, 8 viene in rilevo la posizione del soggetto tenuto alla esecuzione della prestazione e, dall'altro, quella del soggetto - Stato, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità - che riceve detta prestazione in quanto funzionale al regolare funzionamento del servizio pubblico o di uno stabilimento pubblico. Nella fattispecie in esame, infatti, tali due posizioni finiscono per coincidere soggettivamente con la posizione di EA AT 2 S.p.A., quale soggetto tenuto alla regolare manutenzione dell'impianto di depurazione e, al contempo, quale destinatario della medesima prestazione ed esercente il servizio pubblico di depurazione cui questa è preordinata. Le due sentenze di merito, dilungandosi nell'esame delle specifiche condotte contestate agli imputati, hanno omesso ogni valutazione in merito alla riconducibilità di siffatte condotte al paradigma delle pubbliche forniture, dando sostanzialmente per scontata la configurabilità delle due fattispecie incriminatrici in presenza di una condotta di inadempimento degli obblighi derivanti da un qualsiasi rapporto, anche di concessione, con la Pubblica Amministrazione. Si tratta di un sillogismo che non solo contrasta con la ratio delle due disposizioni incriminatrici, ma che, sulla base di una eccessiva dilatazione della nozione di pubblica fornitura rispetto al suo comune significato, amplia l'ambito di operatività delle due fattispecie sulla base di una interpretazione analogica ed in malam partem delle norme penali. Invero, come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 2021) «il canone ermeneutico del divieto di analogia a sfavore del reo, affermato dall'art. 14 preleggi ed avente il suo fondamento a livello costituzionale nel principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo della legge - non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte;
sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore.» 7. Tornando al caso di specie, rileva, infine, il Collegio che, anche a prescindere dalla impossibilità di qualificare come pubblica fornitura il rapporto derivante dalla 9 concessione di beni o servizi pubblici, la sentenza impugnata ha, comunque, illegittimamente dichiarato la prescrizione dei due reati senza alcuna effettiva valutazione dei motivi di impugnazione dedotti dagli imputati in relazione al giudizio di responsabilità e senza alcuna verifica critica della sussistenza delle condizioni per ritenere configurabili i fatti ascritti agli imputati. In primo luogo, infatti, la Corte territoriale ha omesso di valutare i rilievi critici dedotti dai ricorrenti in relazione alle specifiche competenze, alle loro possibilità operative e, dunque, in ultima analisi, alla ascrivibilità ai predetti delle inadempienze contestate. Partendo, inoltre, da un generico richiamo al contenuto delle convenzioni di cui si contesta l'inadempimento senza alcuna specifica descrizione delle obbligazioni assunte da EA S.p.A., la Corte territoriale ha escluso la possibilità di pervenire ad una sentenza di proscioglimento dal reato di cui all'art. 355 cod. pen. senza alcuna valutazione in ordine alla effettiva incidenza delle inadempienze riscontrate sul regolare svolgimento del servizio pubblico, incidenza che entrambe le sentenze di merito sembrerebbero avere escluso, avendo sottolineato che non vi è stata alcuna compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto. Parimenti viziato appare, infine, il giudizio relativo all'impossibilità di pervenire ad un proscioglimento degli imputati dal reato di cui all'art. 356 cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso ogni valutazione sulla configurabilità nel caso di specie di una condotta ingannatoria riconducibile alla frode nell'esecuzione della prestazione, limitandosi ad affermare che l'inosservanza degli obblighi di conservazione ha comportato «un costante utilizzo della struttura in modo difforme da quanto convenzionalmente previsto» e ciò nonostante sia stata garantita la «piena efficienza depurativa». 8. In conclusione, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha illegittimamente dichiarato la prescrizione dei reati ascritti ai ricorrenti ai capi B e C in quanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, le caratteristiche del rapporto di concessione in favore di EA AT 2 S.p.A. e, in ogni caso, la tipologia di inadempienze riscontrate non consentono di ritenere la sussistenza dei fatti. Ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., i ricorrenti devono, pertanto, essere assolti dai reati ascritti perché i fatti non sussistono.
P.Q.M.
10 Il Consigliere estensore Visto l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., assolve i ricorrenti dai reati loro ascritti perché i fatti non sussistono. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Présidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Giudice civile competente in grado di appello;
udite le richieste dei difensori delle parti civili, Ministero dell'Ambiente e Comune di Roma, Avvocato dello Stato Luigi Simeoli e Avv. Enrico Maggiore, che hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14022 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 31/01/2024 udito il difensore dei ricorrenti, Avv. Filippo Dinacci, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha assolto CE TE, ND OL, ER ST, ND PI e AN LE dal reato di falso contestato al capo F dell'imputazione perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti TE, OL e ST in ordine ai reati di cui agli artt. 355 e 356 cod. pen., ascritti ai capi B e C dell'imputazione, perché estinti per prescrizione, confermando la loro condanna generica al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili Comune di Roma e Ministero dell'Ambiente. 2. CE TE, ER ST e ND OL ricorrono per cassazione deducendo due motivi, entrambi relativi ai capi della sentenza con cui è stata dichiarata la prescrizione dei reati di cui agli artt. 355 e 356 cod. pen. e sono state confermate le statuizioni civili. Va, innanzitutto, premesso che al capo B si contesta il reato di cui all'articolo 355 cod. pen. in quanto TE, nella qualità di procuratore speciale della società EA AT 2 e Responsabile dell'unità organizzativa del bacino Roma Nord a partire dal 2010, OL, quale dipendente della società con funzioni di responsabile dell'impianto dell'unità intervento di bacino e coordinatore della linea acque presso il depuratore di Roma Nord, e ST, quale dipendente della società con funzioni di responsabile della conduzione e coordinatore della gestione funghi, violando gli obblighi di conservazione del valore dell'impianto di depurazione di Roma Nord, concesso in gestione alla società EA AT 2, obblighi previsti dalla convenzione accessoria stipulata con il Comune di Roma il 30/12/1997, facevano mancare le opere necessarie al corretto svolgimento del servizio pubblico oggetto della Convenzione e ciò, in particolare, disattivando le fasi di depurazione della digestione anaerobica e della sedimentazione primaria. Al capo C si contesta agli imputati, nelle medesime qualità, il reato di cui all'art. 356 cod. pen. in relazione all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di gestione stipulata il 30 luglio 2002 tra la Provincia di Roma e EA AT 2 S.p.A., avente ad oggetto "l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale 2", avuto riguardo alla mancata esecuzione dell'attività di trattamento e 2 corretto smaltimento dei reflui presso il depuratore di Roma Nord ed alla mancata attivazione delle fasi di depurazione della digestione anaerobica e della sedimentazione primaria. 2.1 I ricorrenti, pr'emessa la criticità delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 in ordine alla regola di giudizio da adottare ai fini dell'accertamento dell'illecito civile nell'ipotesi in cui maturi in grado d'appello la prescrizione del reato (si segnala, in particolare, l'applicazione, da un lato, dello statuto della prova penale, e, dall'altro, della regola di giudizio civilistica del "più probabile che non" in tema di nesso di causalità), con il primo motivo di ricorso deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo B ed alla conferma delle statuizioni civili. In primo luogo si deduce la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e dell'obbligo per il giudice di appello di esaminare compiutamente i motivi di gravame (si richiama, al riguardo, quanto affermato da Sez. U, Tettannanti). La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a valutare detti motivi come mere riproposizioni delle tesi difensive già dedotte in primo grado, aderendo alle valutazioni del Tribunale. Così facendo, sostengono i ricorrenti, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le censure difensive in cui si segnalavano le seguenti criticità: 1) la verifica del preteso inadempimento avrebbe dovuto considerare, oltre al contenuto della convenzione del 1997, anche la sussistenza di una compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto, posto che era proprio questo l'oggetto del servizio pubblico in concessione;
2) la sentenza di primo grado aveva omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 4 della convenzione (obblighi del concessionario), ogni censura sulla conservazione ed efficienza dei beni concessi in gestione poteva essere formulata solo alla scadenza della concessione e che, comunque, non erano mai stati formulati rilievi al riguardo né il Comune di Roma aveva chiesto la sua risoluzione per un eventuale inadempimento della EA SpA. Di contro, si rileva che all'esito del dibattimento sono emersi sia l'ottimo stato di conservazione dell'impianto che le migliorie apportate dalla società (si richiamano le deposizioni dei testi UR e del consulente della difesa Gargano). Si censura, inoltre, la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, apoditticamente ravvisato dalla Corte territoriale senza alcuna valutazione delle censure dedotte con l'atto di appello ove si rappresentava che: 3 1) TE non aveva alcun potere decisionale e, benché gli fosse stata conferito un potere di spesa entro il limite di 75.000 euro, da un lato, detto limite di spesa era inadeguato a sostenere i costi relativi a qualsiasi malfunzionamento dell'impianto (come dichiarato dal teste UR) e, dall'altro, lo stesso imputato ha chiarito che tale disponibilità era destinata alla soluzione delle problematiche connesse alla sicurezza dei lavoratori. 2) OL e ST non avevano alcun potere decisionale, non essendo stata loro conferita alcuna delega o procura in tal senso. 2.2 Con il secondo motivo deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla dichiarazione della prescrizione del reato di cui al capo C ed alla conferma delle statuizioni civili. La sentenza impugnata, infatti, ha considerato il contenuto della convenzione del 2002 e gli inadempimenti manutentivi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma ha omesso di considerare gli elementi a favore degli imputati rappresentati nei motivi di appello, ovvero: -che la disattivazione delle due fasi di cui all'imputazione non aveva comportato una gestione difforme da quella prevista dalla convenzione nè determinato alcuna alterazione della depurazione;
-che gli imputati non avevano posto in essere alcuna condotta ingannatoria, atteso che: nessun rilievo è stato mosso dalla provincia di Roma;
la testimone Camuccio ha confermato che EA AT 2 comunicava regolarmente alla Provincia di Roma, che non si era costituita parte civile, ogni malfunzionamento dell'impianto nonché gli interventi di manutenzione. Nel corpo del motivo, si aggiunge, infine, che la sentenza impugnata non argomenta in ordine agli effetti della condotta contestata, come descritta nel capo di imputazione, ovvero la sussistenza di un risparmio di spesa per la società e l'indebita percezione del corrispettivo del servizio da parte degli utenti. Si segnala a tale riguardo un profilo di illogicità della sentenza laddove, con riferimento al reato di cui al capo F, da cui gli imputati sono stati assolti, ha affermato che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di provare tale dato. Si lamenta, inoltre, sulla base delle medesime argomentazioni già illustrate con riferimento al primo motivo di ricorso, la mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, avuto riguardo alle posizioni dei tre imputati. Si aggiunge, inoltre, quali elementi idonei a legittimare la buona fede degli imputati, che le analisi condotte dall'ARPA, avevano avuto esito positivo e che non vi era mai stata alcuna comunicazione di segno contrario da parte della Provincia in occasione delle comunicazioni dei guasti e delle manutenzioni. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in quanto, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle dedotte dai ricorrenti, non è possibile ravvisare nelle condotte in contestazione un inadempimento o una fraudolenta esecuzione di un contratto di fornitura rilevante ai fini della loro sussunzione nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 355 e 356 cod. pen. Ne consegue, dunque, che la sentenza impugnata ha illegittimamente dichiarato la prescrizione di tali reati, emergendo dagli atti, sulla base di quanto si dirà di seguito, l'insussistenza dei fatti ascritti agli imputati. 2. Va, innanzitutto, rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in culle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3. Chiarito il criterio di giudizio che governa il rapporto tra prescrizione del reato e proscioglimento nel merito dell'imputato, occorre, in primo luogo, muovere dall'analisi del bene giuridico tutelato e della struttura delle due disposizioni incriminatrici. Va, innanzitutto, premesso che entrambe le fattispecie di reato sono volte a tutelare il buon funzionamento dei pubblici servizi e degli stabilimenti pubblici (cfr. Sez. 6, n. 3670 del 29/1/1993, Cornia, Rv. 193871) da condotte di inadempienza agli obblighi derivanti da un contratto di pubblica fornitura - concluso con lo Stato, altro ente pubblico o un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità - che facciano mancare, in tutto o in parte, beni o opere a questi necessarie, ovvero di fraudolenta esecuzione degli impegni contrattuali. In dottrina si è osservato che la scelta legislativa di rafforzare con la sanzione penale delle condotte normalmente rilevanti solo in sede civilistica si giustifica proprio in ragione della specifica finalità perseguita dal contratto di fornitura in quanto 5 destinato a soddisfare finalità essenziali al buon funzionamento di un servizio pubblico o di uno stabilimento pubblico. Il precetto penale non sanziona, infatti, le condotte di mera inadempienza, richiedendosi, con riferimento ad entrambe le fattispecie di reato, un quid pluris idoneo a mettere in pericolo il regolare funzionamento del servizio pubblico o dello stabilimento pubblico. Ciò emerge chiaramente dal testo dell'art. :355 cod. pen. che sanziona penalmente solo le condotte di inadempimento da cui derivi, in tutto o in parte, la "mancanza di cose od opere necessarie" a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio (cfr. Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883-02; Sez. 6, n. 16428 del 05/12/2007, dep. 2008, Mulè, Rv. 239554). Analoghe considerazioni valgono anche per il reato di cui all'art. 356 cod. pen. per la cui configurabilità si richiede l'accertamento di una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883-01). 4. In entrambi i casi si tratta di reati che, a prescindere dal loro inquadramento nell'ambito della categoria dei reati propri (cfr. Sez. 6, n. 12889 del 23/05/1991, Raffo, Rv. 188751) o dei reati comuni (come sostenuto da alcune voci in dottrina), possono essere commessi solo dalla parte obbligata all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di fornitura, ovvero, oltre al fornitore, i subfornitori, i mediatori e i rappresentati dei fornitori, contemplati dall'ultimo comma dell'art. 355 (Sez. 6, n. 12889 del 23/05/1991, Raffo, Rv. 188751; Sez. 6, n. 10556 del 17/06/1982, Mollura, Rv. 156015; Sez. 6, n. 1031 del 27/05/1967, Novalito, Rv. 105184 che ha chiarito che la locuzione contenuta all'art. 356 cod. pen. "nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente" si richiamano gli obblighi dei subfornitori, dei mediatori e dei rappresentanti dei fornitori previsti dall'ultimo comma dell'art. 355 cod. pen.). Coerentemente con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, in dottrina si è osservato che la restrizione dei destinatari del precetto penale a tali categorie soggettive impedisce di configurare le fattispecie incriminatrici in esame anche in relazione alle condotte di inadempimento di obblighi verso lo Stato derivanti da fonti diverse da quelle negoziali espressamente -dal legislatore, quali, ad esempio, gli obblighi derivanti dall'ufficio o servizio svolto ovvero derivanti direttamente da fonti di diritto pubblico (come in caso di espropriazione di un bene). yuz,. i 9,k-c 6 5. Ai fini dell'esatta perimetrazione dell'ambito di applicabilità delle due fattispecie incriminatrici, sia in relazione all'individuazione dei soggetti attivi che al rapporto obbligatorio il cui inadempimento può assumere, alle condizioni sopra indicate, rilevanza penale, è, dunque, necessario chiarire cosa debba intendersi per contratto di pubblica fornitura. Nessuna delle due norme incriminatrici ne fornisce, infatti, una definizione. Va, inoltre, considerato che tale tipologia contrattuale non rientra tra quelle espressamente disciplinate dal codice civile. La definizione di tale locuzione può dunque, rinvenirsi facendo riferimento al significato che usualmente assume la nozione di "fornitura". Nel linguaggio comune il termine evoca il sinallagma negoziale in forza del quale un soggetto si impegna ad eseguire una prestazione, sia essa continuativa, periodica o in un'unica soluzione, di cose o opere, dietro un corrispettivo di un prezzo. Ciò consente senza dubbio di ricondurre alla nozione di "fornitura" i rapporti di somministrazione e di appalto. Nella casistica della giurisprudenza di legittimità sono, peraltro, queste le ipotesi contrattuali in cui è stato ravvisato un contratto di fornitura (si veda ad esempio, Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883 in tema di appalto del servizio di mensa scolastica;
Sez. 6, n. 28130 del 18/09/2020, Canalis, Rv. 279721 - 02 in tema di somministrazione di personale paramedico interinale;
Sez. 6, n. 44273 del 07/10/2008, Calcestruzzi S.p.A., Rv. 242402, in relazione all'appalto relativo alla fornitura di calcestruzzo all'impresa appaltatrice di un'opera pubblica). In dottrina si è, tuttavia, accolta una interpretazione estensiva della locuzione in esame cui sono stati ricondotti anche i contratti di compravendita e, secondo alcuni Autori, di locazione. Si è, infatti, sostenuto che ciò che rileva ai fini della configurabilità di una pubblica fornitura è che sussista un contratto con un soggetto pubblico qualificato (Stato, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità) in forza del quale il contraente si impegna ad eseguire una prestazione di cose o opere che si pongono in un rapporto di necessità rispetto agli scopi specifici della Pubblica Amministrazione. Ritiene il Collegio che, pur prescindendosi dalla qualificazione giuridica del tipo contrattuale, sulla base delle indicazioni emergenti dalle due disposizioni penali (quanto ai soggetti, all'oggetto ed alla rilevanza "pubblicistica" del rapporto), ai fini della configurabilità una "pubblica fornitura" devono necessariamente sussistere i seguenti elementi: 7 a) la qualifica pubblicistica del committente (Stato, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità); b) la previsione di un sinallagnna negoziale avente ad oggetto la prestazione ad opera del contraente di cose (quali beni mobili, immobili o anche energie aventi un valore economico) o di opere, di regola dietro la corresponsione di un corrispettivo da parte del committente. A tale riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine "fornitura" si riferisce anche al "facere" costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico (Sez. 6, n. 28130 del 18/09/2020, Canalis, Rv. 279721 - 02; Sez. 6, n. 5185 del 20/11/1987, Zucchet, Rv. 178245); c) la pubblicità della causa del contratto, rappresentata dalla stretta correlazione tra l'oggetto della prestazione contrattuale ed il regolare funzionamento del servizio pubblico o dello stabilimento pubblico. Va, peraltro, considerato che anche il secondo comma dell'art. 355 cod. pen. contempla quali circostanze aggravanti delle fattispecie che sono comunque riconducibili a tale schema negoziale in cui il maggiore disvalore della condotta è sostanzialmente correlato alla particolare rilevanza, o meglio, ad una "necessità" qualificata, dei beni oggetto della fornitura rispetto al regolare svolgimento del servizio pubblico. La norma, infatti, prevede che la pena è aumentata se la fornitura riguarda: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. 6. Alla stregua di tali connotati essenziali che consentono di tipizzare agli effetti penali il rapporto contrattuale il cui inadempimento può assumere rilevanza ai sensi degli artt. 355 e 356 cod. pen., ritiene il Collegio che la nozione di "pubblica fornitura" non possa essere estesa fino a ricomprendere anche i rapporti derivanti, come nel caso di specie, da una concessione di beni o servizi pubblici. Ciò che, infatti, difetta in siffatta ipotesi è il dualismo soggettivo che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture in cui, da un lato, 8 viene in rilevo la posizione del soggetto tenuto alla esecuzione della prestazione e, dall'altro, quella del soggetto - Stato, ente pubblico o esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità - che riceve detta prestazione in quanto funzionale al regolare funzionamento del servizio pubblico o di uno stabilimento pubblico. Nella fattispecie in esame, infatti, tali due posizioni finiscono per coincidere soggettivamente con la posizione di EA AT 2 S.p.A., quale soggetto tenuto alla regolare manutenzione dell'impianto di depurazione e, al contempo, quale destinatario della medesima prestazione ed esercente il servizio pubblico di depurazione cui questa è preordinata. Le due sentenze di merito, dilungandosi nell'esame delle specifiche condotte contestate agli imputati, hanno omesso ogni valutazione in merito alla riconducibilità di siffatte condotte al paradigma delle pubbliche forniture, dando sostanzialmente per scontata la configurabilità delle due fattispecie incriminatrici in presenza di una condotta di inadempimento degli obblighi derivanti da un qualsiasi rapporto, anche di concessione, con la Pubblica Amministrazione. Si tratta di un sillogismo che non solo contrasta con la ratio delle due disposizioni incriminatrici, ma che, sulla base di una eccessiva dilatazione della nozione di pubblica fornitura rispetto al suo comune significato, amplia l'ambito di operatività delle due fattispecie sulla base di una interpretazione analogica ed in malam partem delle norme penali. Invero, come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 2021) «il canone ermeneutico del divieto di analogia a sfavore del reo, affermato dall'art. 14 preleggi ed avente il suo fondamento a livello costituzionale nel principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo della legge - non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte;
sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore.» 7. Tornando al caso di specie, rileva, infine, il Collegio che, anche a prescindere dalla impossibilità di qualificare come pubblica fornitura il rapporto derivante dalla 9 concessione di beni o servizi pubblici, la sentenza impugnata ha, comunque, illegittimamente dichiarato la prescrizione dei due reati senza alcuna effettiva valutazione dei motivi di impugnazione dedotti dagli imputati in relazione al giudizio di responsabilità e senza alcuna verifica critica della sussistenza delle condizioni per ritenere configurabili i fatti ascritti agli imputati. In primo luogo, infatti, la Corte territoriale ha omesso di valutare i rilievi critici dedotti dai ricorrenti in relazione alle specifiche competenze, alle loro possibilità operative e, dunque, in ultima analisi, alla ascrivibilità ai predetti delle inadempienze contestate. Partendo, inoltre, da un generico richiamo al contenuto delle convenzioni di cui si contesta l'inadempimento senza alcuna specifica descrizione delle obbligazioni assunte da EA S.p.A., la Corte territoriale ha escluso la possibilità di pervenire ad una sentenza di proscioglimento dal reato di cui all'art. 355 cod. pen. senza alcuna valutazione in ordine alla effettiva incidenza delle inadempienze riscontrate sul regolare svolgimento del servizio pubblico, incidenza che entrambe le sentenze di merito sembrerebbero avere escluso, avendo sottolineato che non vi è stata alcuna compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto. Parimenti viziato appare, infine, il giudizio relativo all'impossibilità di pervenire ad un proscioglimento degli imputati dal reato di cui all'art. 356 cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso ogni valutazione sulla configurabilità nel caso di specie di una condotta ingannatoria riconducibile alla frode nell'esecuzione della prestazione, limitandosi ad affermare che l'inosservanza degli obblighi di conservazione ha comportato «un costante utilizzo della struttura in modo difforme da quanto convenzionalmente previsto» e ciò nonostante sia stata garantita la «piena efficienza depurativa». 8. In conclusione, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha illegittimamente dichiarato la prescrizione dei reati ascritti ai ricorrenti ai capi B e C in quanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, le caratteristiche del rapporto di concessione in favore di EA AT 2 S.p.A. e, in ogni caso, la tipologia di inadempienze riscontrate non consentono di ritenere la sussistenza dei fatti. Ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., i ricorrenti devono, pertanto, essere assolti dai reati ascritti perché i fatti non sussistono.
P.Q.M.
10 Il Consigliere estensore Visto l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., assolve i ricorrenti dai reati loro ascritti perché i fatti non sussistono. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Présidente