Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1037/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUPO ROSANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti PONTE FLAVIO Controparte_1
VINCENZO e IANNOTTA SALVATORE
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale che le sarebbe stato arrecato dalla controparte in conseguenza della mancata fornitura della divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), oltre che le differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale spettante dal momento dell'assunzione fino all'1/7/2022 e, per l'effetto, la condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto a tali titoli, per un importo complessivo pari, rispettivamente, a euro 1.673,00 e a euro 14.360,50.
La parte resistente ha sollevato eccezione di prescrizione e, nel merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente (assunta dalla parte resistente a far data dall'11/1/1997: vedi buste paga in atti) rivendica nel presente giudizio: 1) il diritto al ristoro del danno patrimoniale che le sarebbe stato cagionato dal datore di lavoro in conseguenza dell'inadempimento, a far data dal 2008, dell'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva (e, in particolare, dall'art.6 dell'accordo aziendale del 28/9/2006 in atti) di fornirle la divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), inadempimento da cui sarebbe derivato un pregiudizio economico per il lavoratore, il quale sarebbe stato costretto a sopportare un esborso patrimoniale (quantificato nell'importo indicato nelle
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2) il diritto alle differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale dovuta alla parte ricorrente nel periodo compreso tra l'assunzione e l'1/7/2022, retribuzione feriale che avrebbe dovuto essere quantificata tenendo conto anche delle voci “indennità di turno”, “E.R.I.”, “ex disagiata sede” e
“concorso pasti”. La domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata, come correttamente argomentato dalla parte resistente nella memoria difensiva, sia perché i capitoli di prova formulati in ricorso non sono idonei a dimostrare che l'azienda pretendeva che il lavoratore indossasse una divisa uniforme durante i turni di servizio, sia in quanto la parte ricorrente non ha provato di aver sopportato esborsi patrimoniali per l'acquisto di alcuna divisa (non essendo al riguardo sufficiente il preventivo in atti, che non attesta alcuna spesa sostenuta dal lavoratore per l'acquisto dei capi di abbigliamento ivi indicati).
Merita invece accoglimento la domanda di ricalcolo della retribuzione feriale spettante alla parte ricorrente dal momento dell'assunzione fino all'1/7/2022, ricalcolo da effettuarsi computando anche le voci “indennità di turno”, “E.R.I.”, “ex disagiata sede” e “concorso pasti” (trattandosi di emolumenti costantemente erogati al dipendente, contrariamente a quanto argomentato nella memoria difensiva e come ricavabile dall'esame delle buste paga in atti relative al periodo per cui è causa), sulla scorta della giurisprudenza della CGUE secondo cui "un lavoratore, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati al suo status personale e professionale" (sentenza della CGUE emessa nel procedimento C-155/2010).
Ne discende che la parte resistente deve essere condannata alla corresponsione delle differenze retributive maturate per effetto del predetto ricalcolo, cogliendo però parzialmente nel segno l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. sollevata dal datore di lavoro, alla luce della recentissima pronuncia della Suprema Corte cui questo Giudice aderisce, richiamandola ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. Invero, come statuito da Cass., sez. lav., n.26246/2022, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.92 del 2012 e del decreto legislativo n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
2 Ne consegue che: 1) per i ratei relativi al periodo 18/7/2007-1/7/2022 non può ritenersi maturata alcuna prescrizione, perché la legge n.92/2012 è entrata in vigore il 18/7/2012
e il termine prescrizionale quinquennale decorre dunque per tali ratei (non prescritti alla data del 18/7/2012) dalla cessazione del rapporto di lavoro (non ancora avvenuta), in omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav., n.26246/2022; 2) i ratei inerenti al periodo antecedente al 18/7/2007 devono ritenersi irrimediabilmente prescritti, in omaggio a quanto statuito da Cass., sez. lav., n.26246/2022.
La parte resistente deve dunque essere condannata al pagamento della maggiore retribuzione feriale dovuta, quantificata negli analitici conteggi riportati in ricorso -e non specificatamente contestati dalla controparte, la quale si è limitata a una generica censura degli stessi- in euro 7.612,50 (dovendo essere defalcato dal quantum indicato in ricorso l'importo dei ratei maturati fino al 18/7/2007, estinti per intervenuta prescrizione -come già detto sopra- ), oltre accessori di legge.
Le spese di lite sono compensate per due terzi in ragione della soccombenza reciproca, mentre il restante terzo è posto a carico della parte resistente ed è liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della maggiore retribuzione feriale dovuta dal 18/7/2007 all'1/7/2022 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di quanto dovuto a tale titolo per un importo complessivo pari a euro 7.612,50, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì della maturazione e sino al soddisfo.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per due terzi le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento del restante terzo, liquidato in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 03/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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