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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT NI RO e dall'Avv. FALCONE EMANUELLA MARIA
CHIARA
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. LACERENZA ANTONIO e dall'Avv. ZAGARIA ROSANNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 16.12.2024-10.2.2025, il Tribunale del lavoro di Trani ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale sua datrice di lavoro, e, per l'effetto, ha annullato il licenziamento intimatogli, condannando a reintegrare nel suo posto di Parte_1 CP_1 lavoro ed a pagare l'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto eventualmente percepito aliunde dal lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 18.2.2025, ha interposto Parte_1 appello. ha resistito al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, questa Corte ha esperito il tentativo di conciliazione e concesso termine alle parti per coltivare trattative di bonario componimento.
All'udienza del 16.12.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa transattiva e concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese processuali del doppio grado del giudizio.
La causa è stata, quindi, decisa allo stato degli atti, come da separato ed infrascritto dispositivo.
3. In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità con le concordi richieste delle parti.
Infatti, all'udienza del 16.12.2025, le parti hanno dato atto di aver interamente conciliato la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, ed hanno invocato una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Orbene, la conciliazione intervenuta fra le parti determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
E' noto infatti che la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale e si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel pag. 2/3 corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029:
“La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto […] abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
4. Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa ed hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite [cfr. verbale di conciliazione, in atti, in particolare punti g), i)].
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 18/02/2025 da Parte_1
avverso la sentenza resa in data 10/02/2025 dal Tribunale di Trani, in funzione di
[...] giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: Controparte_1 in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Bari, il 16/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT NI RO e dall'Avv. FALCONE EMANUELLA MARIA
CHIARA
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. LACERENZA ANTONIO e dall'Avv. ZAGARIA ROSANNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 16.12.2024-10.2.2025, il Tribunale del lavoro di Trani ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale sua datrice di lavoro, e, per l'effetto, ha annullato il licenziamento intimatogli, condannando a reintegrare nel suo posto di Parte_1 CP_1 lavoro ed a pagare l'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto eventualmente percepito aliunde dal lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 18.2.2025, ha interposto Parte_1 appello. ha resistito al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, questa Corte ha esperito il tentativo di conciliazione e concesso termine alle parti per coltivare trattative di bonario componimento.
All'udienza del 16.12.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa transattiva e concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese processuali del doppio grado del giudizio.
La causa è stata, quindi, decisa allo stato degli atti, come da separato ed infrascritto dispositivo.
3. In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità con le concordi richieste delle parti.
Infatti, all'udienza del 16.12.2025, le parti hanno dato atto di aver interamente conciliato la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, ed hanno invocato una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Orbene, la conciliazione intervenuta fra le parti determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
E' noto infatti che la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale e si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel pag. 2/3 corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029:
“La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto […] abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
4. Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa ed hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite [cfr. verbale di conciliazione, in atti, in particolare punti g), i)].
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 18/02/2025 da Parte_1
avverso la sentenza resa in data 10/02/2025 dal Tribunale di Trani, in funzione di
[...] giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: Controparte_1 in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Bari, il 16/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
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