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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero 1023 del ruolo generale dell'anno 2023promossa DA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Terni (TR) Via C. Goldoni n.41, presso lo Studio dell'avv. Barbara Baratta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona
[...] del Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del CP_2 Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040 ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: postumi infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, ritualmente notificato, il ricorrente, elettricista e titolare di una ditta di impianti elettrici premetteva: - che in data 30.05.2022 mentre era intento a svolgere le proprie mansioni lavorative, rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, in particolare durante il rifacimento di un impianto elettrico, trasportando una matassa di filo elettrico, inciampava involontariamente e, nel cadere in avanti, caricava tutto il peso del corpo sulla mano destra che aveva appoggiato su una colonna per evitare l'impatto del volto sulla stessa e che avvertiva subito dolore alla spalla destra (Cfr.All.1).- Che trasportato presso il P.S. dell'azienda Ospedaliera di Terni veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia con diagnosi di “ Lussazione spalla dx” dove veniva effettuata una consulenza ortopedica con riduzione della lussazione ed applicazione di un tutore per 20 giorni (Cfr. All.to); - Che al predetto ricovero seguiva un iter clinico caratterizzato da numerosi esami strumentali quali un esame RM spalla dx che evidenziava “Lesione massiva della cuffia dei rotatori per distacco completo del sovraspinoso e lesione a tutto spessore del margine craniale del sottoscapolare.. lesione di ..abbondante versamento articolare gleno-omerale, anche nel recesso Per_2 bicipitale, nelle borse sub acromion-deltoidea e sottocoracoidea”” (Cfr. All.to 4); - Che in data 30.05.2022 presentava all' sede di Terni, domanda per il riconoscimento di CP_1 postumi di invalidità permanente derivanti dall'infortunio per cui è causa e il relativo indennizzo, definita negativamente per mancanza di documentazione valida;
- di aver proposto opposizione avverso la predetta valutazione con contestuale richiesta di revisione della valutazione, previa visita collegiale, definita anch'essa negativamente. Il ricorrente conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del lavoro di Terni CP_1 contestando la decisione dell'Istituto e chiedendo di accertare e dichiarare il nesso di causa tra l'evento denunciato e la lesione accertata di cui il ricorrente è portatore, l'erogazione della inabilità temporanea dal 30.05.2022 al 28.08.2022, ed il riconoscimento di postumi permanenti comportanti una inabilità permanente del 12%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, e per l'effetto condannare l' , a corrispondere la liquidazione in favore dell'assicurato nella misura modi e CP_1 termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto CP_1 sia in fatto, perché non veritiero e comunque non provato, che in diritto, perché completamente infondato, in quanto non è possibile ravvisare alcun nesso causale tra la dinamica dell'evento traumatico, come riferito dallo stesso ricorrente, di entità lievissima, e le lesioni alla spalla destra evidenziate dagli esami strumentali, insistendo per il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante prova testi e CTU medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda CP_1 tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' non riconosceva l'evento denunciato come un CP_1 infortunio sul lavoro, contestando la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento subito
2 dalla ricorrente in data 30.05.2022 e le lesioni lamentate, ritenendo insussistente la causa violenta e l'inabilità temporanea asseritamente conseguenza di malattia comune. In particolare riteneva: il caso non regolare per l'evidente assenza di un nesso causale tra l'evento traumatico di entità veramente modesta (“inciampando, si riparava la faccia con il braccio destro per evitare di sbattere contro una colonna” come è scritto nella denuncia di infortunio;
oppure “inciampando su pavimento irregolare, tentava di fermare la caduta aggrappandosi ad una colonna con l'arto superiore sinistro” come l'assicurato ha dichiarato durante la visita medico-legale all' ) e le lesioni messe CP_1 in evidenza nell'esame RMN della sola spalla sinistra del 07/07/2022, ed in quelle documentate dai vari accertamenti clinico-strumentali effettuati (“lussazione della spalla destra e lesione massiva della cuffia dei rotatori per distacco completo del sovraspinoso… testa omerale risalita e decentrata posteriormente… tendine del CLB sub-lussato medialmente…”)(considerazioni medico legali dr. Cardinalini in atti). Parte ricorrente contestava la valutazione operata dall'Istituto che non riconosceva l'evento denunciato come un infortunio sul lavoro negando la sussistenza di un nesso causale tra l'evento traumatico che definiva di entità modesta, sostenendo di aver riportato postumi di invalidità permanente nella percentuale del 12% e in particolare: di aver sempre dichiarato di essere caduto in avanti e di aver tentato di fermare la caduta con la mano destra poggiandola istintivamente contro una colonna per proteggersi il volto, questo avrebbe determinato il trauma indiretto da lussazione gleno-omerale della spalla omolaterale;
di non aver mai dichiarato di aver utilizzato o urtato l'arto superiore sinistro durante l'incidente; che la presenza in risonanza magnetica di “abbondante versamento articolare gleno-omerale anche nel recesso bicipitale, nelle borse subacromion deltoidea e sotto coracoidea” sta a rappresentare l'acuzia dell'evento traumatico stesso” (cfr consulenza medico legale dr. all.ta al ricorso). Persona_3 Premesso che, secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte: “… in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice. E' stato altresì precisato che tale causa violenta, richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass. 30 dicembre 2010 n. 27831). Orbene, all'esito dell'espletata prova testimoniale, è stato possibile ricostruire la dinamica dell'evento denunciato come infortunio sul lavoro. In particolare, le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste indicata dal ricorrente hanno, infatti, confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso.
3 La teste, all'udienza del 30/01/2025, ha dichiarato: “Conosco il Tes_1 ricorrente perché io sono amministratore di una società “Ruci Costruzioni S.a.s.” che si occupa di attività edilizia e collaboro con il ricorrente che è titolare di una ditta individuale che si occupa di impianti elettrici. Io prendo i lavori di ristrutturazioni di edifici e do in subappalto al ricorrente i lavori riguardanti impianti elettrici. Il ricorrente lavora da solo. Io collaboro con il ricorrente da circa 7/8 anni”.In merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa ha riferito che: “Ricordo la circostanza si trattava di una ristrutturazione con bonus 110 di due case a schiera a Rivotorto di Assisi, via Sacro Tugurio ed il ricorrente si occupava degli impianti elettrici ed ero presente anch'io sul tetto quando ho visto il ricorrente con in mano delle matasse di fili elettrici che inciampava sul pavimento disconnesso all'esterno dell'edificio e cadeva in avanti. Io ed un altro operaio siamo accorsi per tirarlo su da terra perché sentiva dolore ad una spalla”. Emersa nei termini suddetti la prova della dinamica dell'evento denunciato, è stata disposta Ctu medico legale al fine di accertare se l'infortunio occorso al ricorrente, come descritto, sia o meno conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente. Sulla base degli accertamenti strumentali eseguiti, dell'esame della documentazione sanitaria in atti, effettuato un esame obiettivo condotto in sede di operazioni peritali, confrontato con quello eseguito presso l' , valutate le risultanze CP_1 delle prove orali e delle dichiarazioni presenti in atti, il CTU ha espresso le proprie considerazioni nei termini che seguono: “l'assicurato, il 30/05/2022, mentre stava lavorando a Rivotorto di Assisi, trasportando dei fili elettrici, inciampava sul pavimento disconnesso all'esterno di un edificio e, nel cadere in avanti, caricava tutto il peso del corpo sulla mano destra che aveva appoggiato su una colonna per evitare l'impatto del volto sulla stessa”, riconoscendo, con congrua e logica motivazione, la sussistenza del suddetto nesso, ed in particolare: “ la lesività riportata alla spalla destra è da considerarsi in rapporto causale/concausale con le modalità di accadimento dell'infortunio descritte sia nella dichiarazione in atti del ricorrente, sia nella denuncia di infortunio del datore di lavoro, sia nelle dichiarazioni fatte dal ricorrente allo scrivente nel corso della presente visita peritale, il che consente di poter riconoscere l'evento denunciato come un infortunio sul lavoro caratterizzato da causa violenta ed esterna, occorso in occasione di lavoro, che ha determinato una inabilità lavorativa assoluta superiore a 3 giorni.” Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che: “La dichiarazione del lavoratore al medico dell' dr. nella raccolta anamnestica del CP_1 Per_4 05/08/2022, appare riportata in maniera imprecisa e discrepante con le altre dichiarazioni specie nella parte dove viene scritto: “…… tentava di fermare la caduta aggrappandosi ad una colonna con l'arto superiore sinistro ed avvertiva intenso dolore alla spalla omolaterale”. Infatti, appare molto difficile spiegare come ci si possa
“aggrappare ad una colonna con l'arto superiore” e soprattutto non si può non segnalare come, l'arto dove l'infortunato ha riportato le lesioni, non è il sinistro, come erroneamente scritto dal medico dell' bensì il destro”. CP_1 Il consulente, sempre in piena aderenza alle risultanze probatorie in atti (documentazione sanitaria in atti) in merito a quanto sostenuto dall'Istituto circa la modesta entità dell'evento traumatico denunciato, ha affermato: “non si comprende da quali elementi possa desumersi una modesta entità dell'evento traumatico posto che nello stesso si è verificata una lussazione scapolo-omerale della spalla destra che è stata ridotta dall'ortopedico chiamato in consulenza al Pronto Soccorso ospedaliero”.
4 Il CTU conclude, pertanto, accertando un periodo di inabilità temporanea assoluta fino al 28/08/2022 ed in ordine alla quantificazione dei postumi, richiamate le voci tabellari di cui al D. L.vo 38/2000 n. 223 “Anchilosi completa dell'articolazione scapolo- omerale con arto in posizione favorevole: dx: 25% sx: 20%” n. 224: “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi: 3%”; n. 225: “Esiti di lussazione di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali: fino a 4%” n. Voce tabellare 227: “Esiti di lesione delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4%”ha affermato che “il ricorrente è affetto da esiti di violento trauma indiretto della spalla destra, in paziente destrimane, con lussazione dell'articolazione scapolo-omerale, lesione di Hill-Sachs, distacco completo del sovraspinoso e lesione a tutto spessore del margine craniale del sottoscapolare con limitazione funzionale antalgica” produttivi di un danno biologico nella misura dell'8% (otto percento), con decorrenza dal 29/08/2022 epoca della ripresa dell'attività lavorativa. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU ad opera delle parti in causa. Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente a causa dell'infortunio sul lavoro occorso allo stesso in data 30.05.2022 un indennizzo per inabilità temporanea assoluta fino al 28/08/2022 e un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari all'8% con decorrenza dalla data della ripresa lavorativa del 29/08/2022 fino al soddisfo. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo CP_1 per inabilità temporanea assoluta fino al 28/08/2022 e un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 30.05.2022, in ragione di una percentuale di danno biologico permanente pari all'8% con decorrenza dalla data della ripresa lavorativa del 29/08/2022 oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì 10 luglio 2025
5 Il giudice
Manuela Olivieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero 1023 del ruolo generale dell'anno 2023promossa DA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Terni (TR) Via C. Goldoni n.41, presso lo Studio dell'avv. Barbara Baratta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona
[...] del Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del CP_2 Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040 ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: postumi infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, ritualmente notificato, il ricorrente, elettricista e titolare di una ditta di impianti elettrici premetteva: - che in data 30.05.2022 mentre era intento a svolgere le proprie mansioni lavorative, rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, in particolare durante il rifacimento di un impianto elettrico, trasportando una matassa di filo elettrico, inciampava involontariamente e, nel cadere in avanti, caricava tutto il peso del corpo sulla mano destra che aveva appoggiato su una colonna per evitare l'impatto del volto sulla stessa e che avvertiva subito dolore alla spalla destra (Cfr.All.1).- Che trasportato presso il P.S. dell'azienda Ospedaliera di Terni veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia con diagnosi di “ Lussazione spalla dx” dove veniva effettuata una consulenza ortopedica con riduzione della lussazione ed applicazione di un tutore per 20 giorni (Cfr. All.to); - Che al predetto ricovero seguiva un iter clinico caratterizzato da numerosi esami strumentali quali un esame RM spalla dx che evidenziava “Lesione massiva della cuffia dei rotatori per distacco completo del sovraspinoso e lesione a tutto spessore del margine craniale del sottoscapolare.. lesione di ..abbondante versamento articolare gleno-omerale, anche nel recesso Per_2 bicipitale, nelle borse sub acromion-deltoidea e sottocoracoidea”” (Cfr. All.to 4); - Che in data 30.05.2022 presentava all' sede di Terni, domanda per il riconoscimento di CP_1 postumi di invalidità permanente derivanti dall'infortunio per cui è causa e il relativo indennizzo, definita negativamente per mancanza di documentazione valida;
- di aver proposto opposizione avverso la predetta valutazione con contestuale richiesta di revisione della valutazione, previa visita collegiale, definita anch'essa negativamente. Il ricorrente conveniva, pertanto, l' davanti al giudice del lavoro di Terni CP_1 contestando la decisione dell'Istituto e chiedendo di accertare e dichiarare il nesso di causa tra l'evento denunciato e la lesione accertata di cui il ricorrente è portatore, l'erogazione della inabilità temporanea dal 30.05.2022 al 28.08.2022, ed il riconoscimento di postumi permanenti comportanti una inabilità permanente del 12%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, e per l'effetto condannare l' , a corrispondere la liquidazione in favore dell'assicurato nella misura modi e CP_1 termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto CP_1 sia in fatto, perché non veritiero e comunque non provato, che in diritto, perché completamente infondato, in quanto non è possibile ravvisare alcun nesso causale tra la dinamica dell'evento traumatico, come riferito dallo stesso ricorrente, di entità lievissima, e le lesioni alla spalla destra evidenziate dagli esami strumentali, insistendo per il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante prova testi e CTU medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda CP_1 tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' non riconosceva l'evento denunciato come un CP_1 infortunio sul lavoro, contestando la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento subito
2 dalla ricorrente in data 30.05.2022 e le lesioni lamentate, ritenendo insussistente la causa violenta e l'inabilità temporanea asseritamente conseguenza di malattia comune. In particolare riteneva: il caso non regolare per l'evidente assenza di un nesso causale tra l'evento traumatico di entità veramente modesta (“inciampando, si riparava la faccia con il braccio destro per evitare di sbattere contro una colonna” come è scritto nella denuncia di infortunio;
oppure “inciampando su pavimento irregolare, tentava di fermare la caduta aggrappandosi ad una colonna con l'arto superiore sinistro” come l'assicurato ha dichiarato durante la visita medico-legale all' ) e le lesioni messe CP_1 in evidenza nell'esame RMN della sola spalla sinistra del 07/07/2022, ed in quelle documentate dai vari accertamenti clinico-strumentali effettuati (“lussazione della spalla destra e lesione massiva della cuffia dei rotatori per distacco completo del sovraspinoso… testa omerale risalita e decentrata posteriormente… tendine del CLB sub-lussato medialmente…”)(considerazioni medico legali dr. Cardinalini in atti). Parte ricorrente contestava la valutazione operata dall'Istituto che non riconosceva l'evento denunciato come un infortunio sul lavoro negando la sussistenza di un nesso causale tra l'evento traumatico che definiva di entità modesta, sostenendo di aver riportato postumi di invalidità permanente nella percentuale del 12% e in particolare: di aver sempre dichiarato di essere caduto in avanti e di aver tentato di fermare la caduta con la mano destra poggiandola istintivamente contro una colonna per proteggersi il volto, questo avrebbe determinato il trauma indiretto da lussazione gleno-omerale della spalla omolaterale;
di non aver mai dichiarato di aver utilizzato o urtato l'arto superiore sinistro durante l'incidente; che la presenza in risonanza magnetica di “abbondante versamento articolare gleno-omerale anche nel recesso bicipitale, nelle borse subacromion deltoidea e sotto coracoidea” sta a rappresentare l'acuzia dell'evento traumatico stesso” (cfr consulenza medico legale dr. all.ta al ricorso). Persona_3 Premesso che, secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte: “… in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici, ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice. E' stato altresì precisato che tale causa violenta, richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (cfr. Cass. 30 dicembre 2010 n. 27831). Orbene, all'esito dell'espletata prova testimoniale, è stato possibile ricostruire la dinamica dell'evento denunciato come infortunio sul lavoro. In particolare, le dichiarazioni testimoniali rese dalla teste indicata dal ricorrente hanno, infatti, confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso.
3 La teste, all'udienza del 30/01/2025, ha dichiarato: “Conosco il Tes_1 ricorrente perché io sono amministratore di una società “Ruci Costruzioni S.a.s.” che si occupa di attività edilizia e collaboro con il ricorrente che è titolare di una ditta individuale che si occupa di impianti elettrici. Io prendo i lavori di ristrutturazioni di edifici e do in subappalto al ricorrente i lavori riguardanti impianti elettrici. Il ricorrente lavora da solo. Io collaboro con il ricorrente da circa 7/8 anni”.In merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa ha riferito che: “Ricordo la circostanza si trattava di una ristrutturazione con bonus 110 di due case a schiera a Rivotorto di Assisi, via Sacro Tugurio ed il ricorrente si occupava degli impianti elettrici ed ero presente anch'io sul tetto quando ho visto il ricorrente con in mano delle matasse di fili elettrici che inciampava sul pavimento disconnesso all'esterno dell'edificio e cadeva in avanti. Io ed un altro operaio siamo accorsi per tirarlo su da terra perché sentiva dolore ad una spalla”. Emersa nei termini suddetti la prova della dinamica dell'evento denunciato, è stata disposta Ctu medico legale al fine di accertare se l'infortunio occorso al ricorrente, come descritto, sia o meno conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente. Sulla base degli accertamenti strumentali eseguiti, dell'esame della documentazione sanitaria in atti, effettuato un esame obiettivo condotto in sede di operazioni peritali, confrontato con quello eseguito presso l' , valutate le risultanze CP_1 delle prove orali e delle dichiarazioni presenti in atti, il CTU ha espresso le proprie considerazioni nei termini che seguono: “l'assicurato, il 30/05/2022, mentre stava lavorando a Rivotorto di Assisi, trasportando dei fili elettrici, inciampava sul pavimento disconnesso all'esterno di un edificio e, nel cadere in avanti, caricava tutto il peso del corpo sulla mano destra che aveva appoggiato su una colonna per evitare l'impatto del volto sulla stessa”, riconoscendo, con congrua e logica motivazione, la sussistenza del suddetto nesso, ed in particolare: “ la lesività riportata alla spalla destra è da considerarsi in rapporto causale/concausale con le modalità di accadimento dell'infortunio descritte sia nella dichiarazione in atti del ricorrente, sia nella denuncia di infortunio del datore di lavoro, sia nelle dichiarazioni fatte dal ricorrente allo scrivente nel corso della presente visita peritale, il che consente di poter riconoscere l'evento denunciato come un infortunio sul lavoro caratterizzato da causa violenta ed esterna, occorso in occasione di lavoro, che ha determinato una inabilità lavorativa assoluta superiore a 3 giorni.” Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che: “La dichiarazione del lavoratore al medico dell' dr. nella raccolta anamnestica del CP_1 Per_4 05/08/2022, appare riportata in maniera imprecisa e discrepante con le altre dichiarazioni specie nella parte dove viene scritto: “…… tentava di fermare la caduta aggrappandosi ad una colonna con l'arto superiore sinistro ed avvertiva intenso dolore alla spalla omolaterale”. Infatti, appare molto difficile spiegare come ci si possa
“aggrappare ad una colonna con l'arto superiore” e soprattutto non si può non segnalare come, l'arto dove l'infortunato ha riportato le lesioni, non è il sinistro, come erroneamente scritto dal medico dell' bensì il destro”. CP_1 Il consulente, sempre in piena aderenza alle risultanze probatorie in atti (documentazione sanitaria in atti) in merito a quanto sostenuto dall'Istituto circa la modesta entità dell'evento traumatico denunciato, ha affermato: “non si comprende da quali elementi possa desumersi una modesta entità dell'evento traumatico posto che nello stesso si è verificata una lussazione scapolo-omerale della spalla destra che è stata ridotta dall'ortopedico chiamato in consulenza al Pronto Soccorso ospedaliero”.
4 Il CTU conclude, pertanto, accertando un periodo di inabilità temporanea assoluta fino al 28/08/2022 ed in ordine alla quantificazione dei postumi, richiamate le voci tabellari di cui al D. L.vo 38/2000 n. 223 “Anchilosi completa dell'articolazione scapolo- omerale con arto in posizione favorevole: dx: 25% sx: 20%” n. 224: “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi: 3%”; n. 225: “Esiti di lussazione di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali: fino a 4%” n. Voce tabellare 227: “Esiti di lesione delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4%”ha affermato che “il ricorrente è affetto da esiti di violento trauma indiretto della spalla destra, in paziente destrimane, con lussazione dell'articolazione scapolo-omerale, lesione di Hill-Sachs, distacco completo del sovraspinoso e lesione a tutto spessore del margine craniale del sottoscapolare con limitazione funzionale antalgica” produttivi di un danno biologico nella misura dell'8% (otto percento), con decorrenza dal 29/08/2022 epoca della ripresa dell'attività lavorativa. Ritiene il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU ad opera delle parti in causa. Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente a causa dell'infortunio sul lavoro occorso allo stesso in data 30.05.2022 un indennizzo per inabilità temporanea assoluta fino al 28/08/2022 e un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari all'8% con decorrenza dalla data della ripresa lavorativa del 29/08/2022 fino al soddisfo. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo CP_1 per inabilità temporanea assoluta fino al 28/08/2022 e un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 30.05.2022, in ragione di una percentuale di danno biologico permanente pari all'8% con decorrenza dalla data della ripresa lavorativa del 29/08/2022 oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì 10 luglio 2025
5 Il giudice
Manuela Olivieri
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