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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/12/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3108 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
EL ET
ATTORE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato IACCARINI ANDREA
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibera condominiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza del 18/11/2025 e quindi l'attore come in atto di citazione e il convenuto come in prima memoria del 03/11/2024 CP_1
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Oggetto del presente contenzioso risulta:
- l'impugnazione, da parte del condomino di alcuni punti della delibera assembleare Parte_1 del 19/02/2024, cui egli non ha preso parte, per motivi di seguito esaminati;
1 - l'ulteriore domanda dell'attore di rimozione dei cassonetti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,
a suo dire allo stato posizionati, per decisione unilaterale dell'Amministratore, in modo tale da precludergli l'utilizzo di autorimessa e magazzino di sua esclusiva proprietà, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
2. La causa, di natura documentale, è stata posta in decisione senza necessità di attività istruttoria.
3. Ciò premesso, si rileva, innanzi tutto, come sia infondata l'eccezione del secondo cui CP_1
l'attore sarebbe decaduto dall'azione per lo spirare del termine di 30 giorni stabilito dall'art. 1137, secondo comma, c.c. che, nella tesi del convenuto, decorrerebbe dalla comunicazione di avvio del procedimento di mediazione in data 19/03/2024 e non dal 03/06/2024, momento di sua conclusione con esito negativo, come da relativo verbale in atti.
Una simile ricostruzione, oltre a non trovare conforto nella lettera della legge (d. lgs. 28/2010 e successive modifiche), soprattutto collide irragionevolmente con la ratio deflattiva dell'istituto in commento, costringendo di fatto il partecipante interessato a radicare comunque subito il contenzioso che la mediazione vorrebbe invece proprio evitare.
Deve, al contrario, ritenersi che il termine di 30 giorni in commento, una volta instaurata la mediazione, inizi il suo decorso solo a seguito della conclusione del relativo procedimento con esito negativo, vale a dire, nel caso di specie, il 03/06/2024.
L'impugnazione dell'attore, proposta in data 07/06/2024, è quindi tempestiva.
Se ne esaminano ora le relative ragioni.
4. Alle pagine 2, 3 e 4 dell'atto di citazione, il Dotti, prendendo le mosse da quanto “esemplarmente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione”, di cui restano però ignoti gli estremi, lamenta esercizio arbitrario del potere dei condomini in relazione al punto n. 1 dell'ordine del giorno per aver, a suo dire:
- nominato l'Ing. coordinatore della sicurezza per i lavori di rifacimento della facciata esterna Per_1 del palazzo;
- posto in capo all'attore costi per il restauro di scuri e serrande di sua esclusiva proprietà;
La censura è inammissibile per difetto di concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (oltre che per la sua genericità e l'assenza di indicazione di precetti normativi in tesi violati che consentano di comprendere l'effettivo contenuto delle doglianze).
La semplice lettura dell'o.d.g. in questione chiarisce infatti trattarsi di mera informativa dell'Ing.
(tecnico incaricato della direzione dei suddetti lavori di rifacimento) ai condomini, Per_2 informativa su cui, come risulta testualmente dal verbale, non è intervenuta votazione di sorta (a differenza degli altri o.d.g. di cui si va a dire di seguito) e, di conseguenza, scaturito qualsivoglia impegno per i condomini medesimi.
2 5. Incomprensibile, poi, ancor prima che inammissibile, la successiva censura che si legge a pagina 4 dell'atto di citazione relativa ad asserita “arbitraria decisione di modificare le intestazioni di bollette di acqua ad un singolo” che, tra l'altro, lo stesso Dotti riferisce “non è possibile comprendere dal verbale a cosa e a chi si riferiscano” con ciò, in buona sostanza, confessando la propria carenza di reale interesse all'impugnazione.
Ugualmente dicasi per la diffida (invero di stile, giacché meramente ripetitiva dei noti principi di diritto vigenti in materia) a “qualsiasi condomino a eseguire opere sulle parti comuni, senza avere interpellato l'amministratore preventivamente”, diffida che, oltre tutto, lo stesso attore nuovamente riferisce essere “impossibile da comprendere”.
6. Ugualmente inammissibili, per la loro genericità, le doglianze di scarsa trasparenza che si leggono a pagina 6 dell'atto di citazione relativamente a voci del preventivo 2024, regolarmente approvato al punto n. 4 dell'o.d.g. dall'assemblea all'unanimità dei presenti i cui millesimi superano la metà di quelli totali condominiali.
7. Ancora incomprensibile la doglianza che compare “in via preliminare” ex novo nelle conclusioni dell'atto di citazione (nulla si legge infatti in proposito nel corpo dell'atto) di “accertare la titolarità dell'amministratore in base alla formazione professionale con richiesta di esibizione del certificato rilasciato dal Ministero di Grazia e Giustizia attestante la regolare attività di formazione periodica.
Nella denegata ipotesi di mancanza di formazione dichiarare nulla la delibera impugnata”.
Non è dato capire a cosa il Dotti si riferisca, quale norma (ancora una volta non indicata) in tesi egli reputi violata, né per quali ragioni una simile (non esplicitata) violazione comporterebbe addirittura la nullità della delibera impugnata.
8. Da ultimo, alle pagine 6-7 dell'atto di citazione, l'attore lamenta che l'Amministratore del
Condominio abbia deciso di posizionare cassonetti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in area sì condominiale ma in modo tale da precludergli il godimento di autorimessa e magazzino di sua esclusiva proprietà.
Trattasi di pretesa esulante dalle questioni di cui si è occupata l'assemblea del 19/02/2024, nel cui verbale infatti non vi è traccia di quanto precede.
La domanda è stata, poi, correttamente avanzata nei confronti dell'Amministratore del CP_1 ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, c.c.
Il Condominio si è difeso in primo luogo affermando che l'attore risiede altrove, ma la circostanza è irrilevante, dato che il Dotti non perde certamente per tale motivo il diritto di utilizzare liberamente i propri beni di cui si discute in qualsiasi momento.
Irrilevante anche il fatto, sempre messo in luce dal Condominio, che tale collocamento sia eventualmente stato deciso dall'assemblea del 03/07/2023, il cui verbale non è stato impugnato. Non
3 solo, infatti, il punto 5 del relativo o.d.g. risulta generico e privo di votazione, ma anche un'eventuale specifica delibera in proposito risulterebbe nulla se, come lamenta il Dotti, comportasse significativa lesione della possibilità per condomino di godere di bene di sua esclusiva proprietà.
Si tratta, insomma, di accertare se una simile grave violazione della facoltà di godimento in concreto sussista.
La risposta è negativa.
La documentazione, in primis fotografica, prodotta dall'attore attesta infatti come, anche a seguito del posizionamento dei cassonetti di cui si discute, l'entrata e l'uscita dai locali di sua proprietà sia comunque garantita, a maggior ragione considerando che, come sottolineato (questa volta in modo condivisibile) dal , tali contenitori sono dotati di ruote e possono così anche agevolmente CP_1 essere spostati per il tempo necessario al compimento di attività o manovre che lo richiedano e quindi
(altrettanto agevolmente) riposizionati in loco.
I minimi disagi e scomodità derivanti dal compimento di simili operazioni, insomma, lungi dal determinare le gravi lesioni al diritto di proprietà lamentate dal Dotti, sono da inscrivere – e pertanto elisi – all'interno del generale dovere di tolleranza che l'art. 2 Cost. impone a tutti i consociati (e, a maggior ragione, in chi liberamente decide di prendere parte a condominio di edifici) in forza del quale, come noto, si è tenuti a sopportare minime compressioni dei propri diritti per garantire il pacifico e quieto vivere civile (superiore pubblico interesse).
La conseguente domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore (a monte da respingere non riscontrandosi condotta illecita del ) non avrebbe, peraltro, comunque potuto trovare CP_1 accoglimento in difetto di allegazione specifica (e ancor più di prova) di danno conseguenza, ossia delle precise conseguenze patrimoniali in tesi patite dal danneggiato a causa del danno evento
(mancante).
9. In conclusione, le domande di vengono integralmente respinte. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati (spese di registrazione della sentenza), considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari, vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
4 - respinge le domande di Parte_1
- condanna l'attore a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate in euro 4.000,00 CP_1 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Si comunichi.
Modena, 10/12/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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