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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1774 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 17.04.2025 da:
(c.f. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]3
e
(c.f.: ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_2 C.F._2
in Strada San Dono, n. 147 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Franca Tonello in Noale (VE), Via U.
Bregolini n. 4 (pec: , che li rappresenta ed assiste per procura Email_1
allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 02.07.2025, che di seguito si riproducono: “pronunciare la separazione personale dei coniugi accogliendo, per quanto di ragione, le condizioni regolanti la separazione:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. Affidamento del figlio condiviso.
Collocamento paritetico secondo la seguente alternanza - con un genitore: lunedì, martedì fino al mercoledì mattina;
poi il venerdì, sabato e domenica fino al lunedì mattina - con l'altro genitore il mercoledì e giovedì fino al venerdì mattina. - I periodi di vacanza di Natale, Pasqua, Carnevale a metà con ciascun genitore, con il giorno della festività di Natale, Pasqua alternato di anno in anno.
Ponti scolastici alternati. - Due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante il periodo estivo. - Il tutto sempre salvo diversi accordi tra genitori e tenendo conto della volontà del minore.
3. Contributo al mantenimento: ciascun coniuge si dichiara autosufficiente economicamente godendo di un proprio reddito per cui tra loro non viene richiesto reciprocamente alcun contributo al mantenimento. Ciascuno provvederà al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui lo terrà con sé, mentre le spese straordinarie oltre che di abbigliamento saranno concordate e suddivise a metà.
4. Le parti, per quanto occorra, si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio
.
5. Le parti, nella definizione dei loro rapporti patrimoniali, si accordano affinché Per_1
l'autovettura Toyota Yaris Cross tg. GT529DK resti nella proprietà esclusiva di Parte_1
che ne è intestatario, mentre l'autovettura Volkswagen Gold tg. FR476SD resti nella
[...]
proprietà esclusiva di che ne è intestataria. Spese del presente giudizio compensate. Parte_2
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, si chiede rimettersi la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione, mandando alla Cancelleria per le annotazioni nei registri dello Stato Civile del Comune di Noale”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 17.04.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 05.03,2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano al n. 3, parte II, Serie A dell'anno 2011.
Dal matrimonio è nato in data [...] il figlio . Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
02.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 05.03,2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano al n. 3, parte II, Serie A dell'anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1774 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 17.04.2025 da:
(c.f. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]3
e
(c.f.: ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_2 C.F._2
in Strada San Dono, n. 147 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Franca Tonello in Noale (VE), Via U.
Bregolini n. 4 (pec: , che li rappresenta ed assiste per procura Email_1
allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 02.07.2025, che di seguito si riproducono: “pronunciare la separazione personale dei coniugi accogliendo, per quanto di ragione, le condizioni regolanti la separazione:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. Affidamento del figlio condiviso.
Collocamento paritetico secondo la seguente alternanza - con un genitore: lunedì, martedì fino al mercoledì mattina;
poi il venerdì, sabato e domenica fino al lunedì mattina - con l'altro genitore il mercoledì e giovedì fino al venerdì mattina. - I periodi di vacanza di Natale, Pasqua, Carnevale a metà con ciascun genitore, con il giorno della festività di Natale, Pasqua alternato di anno in anno.
Ponti scolastici alternati. - Due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante il periodo estivo. - Il tutto sempre salvo diversi accordi tra genitori e tenendo conto della volontà del minore.
3. Contributo al mantenimento: ciascun coniuge si dichiara autosufficiente economicamente godendo di un proprio reddito per cui tra loro non viene richiesto reciprocamente alcun contributo al mantenimento. Ciascuno provvederà al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui lo terrà con sé, mentre le spese straordinarie oltre che di abbigliamento saranno concordate e suddivise a metà.
4. Le parti, per quanto occorra, si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio
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5. Le parti, nella definizione dei loro rapporti patrimoniali, si accordano affinché Per_1
l'autovettura Toyota Yaris Cross tg. GT529DK resti nella proprietà esclusiva di Parte_1
che ne è intestatario, mentre l'autovettura Volkswagen Gold tg. FR476SD resti nella
[...]
proprietà esclusiva di che ne è intestataria. Spese del presente giudizio compensate. Parte_2
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, si chiede rimettersi la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione, mandando alla Cancelleria per le annotazioni nei registri dello Stato Civile del Comune di Noale”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 17.04.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 05.03,2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano al n. 3, parte II, Serie A dell'anno 2011.
Dal matrimonio è nato in data [...] il figlio . Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
02.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 05.03,2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano al n. 3, parte II, Serie A dell'anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore