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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11750 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 19088/2024 e N. R.G. 21956/2024 - RIUNITI
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
EL NO Presidente
EV AL IU
Alessio Marfé IU rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione personale tra:
(C.F. , con l'Avv. DE Parte_1 C.F._1
BA AR;
e
(C.F. ), con l'Avv. DI CAPRIO ROSA;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la separazione personale alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 25/11/2025.
Il P.M. ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Procida in data 13/07/2013 (n. 12, P. 2, S. A, anno 2013), nel corso del quale è nata la figlia, (nata a [...] l'11 settembre Per_1
2014) e hanno chiesto la separazione personale alle condizioni indicate nei rispettivi ricorsi a seguito dei quali sono stati iscritti due procedimenti, poi riuniti, N. R.G. 19088/2024 e N.
R.G. 21956/2024.
All'esito del tentativo di conciliazione del giudice delegato alla prima udienza di comparizione, le parti hanno chiesto di definire il giudizio alle seguenti condizioni: la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
la casa familiare, in comproprietà tra le parti, si assegna alla madre, che continuerà ad abitarla con la figlia minore presso di lei prevalentemente collocata;
considerato che
il padre svolge attività lavorativa di marittimo con periodi prolungati di permanenza lavorativa in mare, le parti concordano che potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, nei periodi trascorsi a terra, salvo diverso e libero accordo tra i genitori:
1) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o in assenza di scuola dalle ore
12:00) alla domenica sera alle ore 20:00, pernottamenti compresi;
2) nelle settimane in cui il padre non terrà la figlia nel weekend avrà diritto a tenere con sé la bambina dal martedì alle ore 18:30 al giovedì mattina, pernottamenti compresi, allorquando accompagnerà la bambina a scuola (o in mancanza di scuola la accompagnerà a casa alle ore 10:00);
3) nelle settimane in cui il padre terrà con sé la bambina nel weekend potrà vederla e tenerla con sé anche il pomeriggio del martedì dall'uscita da scuola (o in mancanza di scuola dalle ore 12:00) fino alle ore 20:00:
4) le parti concordano che le festività (Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta ecc.) verranno gestite secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore;
5) sempre con alternanza annuale, la figlia trascorrerà con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre sarà sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà, e sempre con la madre in occasione della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della mamma;
6) il padre inoltre terrà con sé la bambina nel periodo estivo, nei mesi di luglio e/o di agosto, per 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi tra le parti e, nel caso in cui in quei mesi fosse imbarcato, concorderà con la madre il recupero di tale periodo di vacanza in altro mese dell'anno durante il periodo di permanenza a terrà; nei periodi trascorsi in mare il padre potrà videochiamare ogni giorno la figlia minore;
il padre verserà alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile complessiva di euro 1.500 (di cui euro 1.000 a titolo di mantenimento della figlia minore ed euro 500 a titolo di mantenimento della moglie), oltre rivalutazione annuale ISTAT come pe legge;
le spese straordinarie per la figlia minore, per le quali si richiama il protocollo vigente presso questo tribunale, saranno a carico del padre nella misura del 65%;
Pag. 2 di 3 La madre avrà diritto di percepire dall' il 100% dell'A.U.U. per la figlia a CP_1 carico;
le parti, come da impegno contrattuale, continueranno a pagare al 50% delle rate di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
rinuncia ad ogni altra domanda proposta spese di lite interamente compensate tra le parti.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto della figlia minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di giudizio definito sulla base di un accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a Napoli il 25/11/1981) e Parte_2 [...]
(nt. a Napoli il 3/06/1982), omologando gli accordi tra loro intervenuti;
Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/12/2025.
Il IU estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. EL NO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 19088/2024 e N. R.G. 21956/2024 - RIUNITI
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
EL NO Presidente
EV AL IU
Alessio Marfé IU rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione personale tra:
(C.F. , con l'Avv. DE Parte_1 C.F._1
BA AR;
e
(C.F. ), con l'Avv. DI CAPRIO ROSA;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la separazione personale alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 25/11/2025.
Il P.M. ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Procida in data 13/07/2013 (n. 12, P. 2, S. A, anno 2013), nel corso del quale è nata la figlia, (nata a [...] l'11 settembre Per_1
2014) e hanno chiesto la separazione personale alle condizioni indicate nei rispettivi ricorsi a seguito dei quali sono stati iscritti due procedimenti, poi riuniti, N. R.G. 19088/2024 e N.
R.G. 21956/2024.
All'esito del tentativo di conciliazione del giudice delegato alla prima udienza di comparizione, le parti hanno chiesto di definire il giudizio alle seguenti condizioni: la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
la casa familiare, in comproprietà tra le parti, si assegna alla madre, che continuerà ad abitarla con la figlia minore presso di lei prevalentemente collocata;
considerato che
il padre svolge attività lavorativa di marittimo con periodi prolungati di permanenza lavorativa in mare, le parti concordano che potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, nei periodi trascorsi a terra, salvo diverso e libero accordo tra i genitori:
1) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o in assenza di scuola dalle ore
12:00) alla domenica sera alle ore 20:00, pernottamenti compresi;
2) nelle settimane in cui il padre non terrà la figlia nel weekend avrà diritto a tenere con sé la bambina dal martedì alle ore 18:30 al giovedì mattina, pernottamenti compresi, allorquando accompagnerà la bambina a scuola (o in mancanza di scuola la accompagnerà a casa alle ore 10:00);
3) nelle settimane in cui il padre terrà con sé la bambina nel weekend potrà vederla e tenerla con sé anche il pomeriggio del martedì dall'uscita da scuola (o in mancanza di scuola dalle ore 12:00) fino alle ore 20:00:
4) le parti concordano che le festività (Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta ecc.) verranno gestite secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore;
5) sempre con alternanza annuale, la figlia trascorrerà con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre sarà sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà, e sempre con la madre in occasione della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della mamma;
6) il padre inoltre terrà con sé la bambina nel periodo estivo, nei mesi di luglio e/o di agosto, per 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi tra le parti e, nel caso in cui in quei mesi fosse imbarcato, concorderà con la madre il recupero di tale periodo di vacanza in altro mese dell'anno durante il periodo di permanenza a terrà; nei periodi trascorsi in mare il padre potrà videochiamare ogni giorno la figlia minore;
il padre verserà alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile complessiva di euro 1.500 (di cui euro 1.000 a titolo di mantenimento della figlia minore ed euro 500 a titolo di mantenimento della moglie), oltre rivalutazione annuale ISTAT come pe legge;
le spese straordinarie per la figlia minore, per le quali si richiama il protocollo vigente presso questo tribunale, saranno a carico del padre nella misura del 65%;
Pag. 2 di 3 La madre avrà diritto di percepire dall' il 100% dell'A.U.U. per la figlia a CP_1 carico;
le parti, come da impegno contrattuale, continueranno a pagare al 50% delle rate di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
rinuncia ad ogni altra domanda proposta spese di lite interamente compensate tra le parti.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto della figlia minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di giudizio definito sulla base di un accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a Napoli il 25/11/1981) e Parte_2 [...]
(nt. a Napoli il 3/06/1982), omologando gli accordi tra loro intervenuti;
Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/12/2025.
Il IU estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. EL NO
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