Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 3916 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2023, vertente tra (codice fiscale Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Michele Pizzi del foro di Milano in forza di mandato in atti, attore opponente, contro (codice fiscale CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Nozza P.IVA_1 del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta opposta.
Motivi della decisione
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dall'attore nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, dopo trattazione come in atti è stata rimessa in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del giorno 11 dicembre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che la convenuta opposta ha ottenuto da questo tribunale un decreto di ingiunzione all'attore (e ad altri soggetti estranei al presente procedimento) del pagamento della somma di 20.440,65 euro.
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Ha ottenuto la tutela monitoria affermando di aver stipulato un contratto di somministrazione di acqua, rimasto inadempiuto, con contratto Parte_2 riguardante la fornitura, di acqua appunto, in uno stabile sito a Villa d'Adda, in via Porto numero 12.
1
Si oppone l'attore al decreto de quo chiedendo la revoca del medesimo e la reiezione di ogni domanda formulata nei suoi confronti.
Insta per la vittoria in punto spese.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta chiede il rigetto dell'opposizione e di tutte le istanze attoree.
Con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine chiede condannarsi l'attore opponente al pagamento della somma indicata in via monitoria.
Con gli accessori del credito.
Conclude per la vittoria in punto spese e chiede condannarsi controparte ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
Il suo procuratore chiede il beneficio della distrazione, dichiarandosi antistatario.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà in primo luogo procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Devesi premettere che è pacifico che la somministrazione de qua riguardava un compendio immobiliare gestito dalla in Pt_2 forza di un contratto stipulato col Comune di Villa d'Adda, in
2 qualità di concessionaria del centro socioculturale Don Angelo
Bosio; con impegno, tra l'altro, di gestire la piscina scoperta facente parte del plesso in parola.
L'attore opponente si oppone al decreto ingiuntivo de quo evidenziando di aver cessato di fatto, a far data dal 2018, ogni attività relazionabile al contratto stipulato col Comune di Villa d'Adda, per subingresso, seppur non formale, di terzi estranei al presente procedimento ( Per_1 Persona_2
e anch'essi destinatari Persona_3 Controparte_2 del decreto ingiuntivo opposto).
Assume che le ragioni per le quali tale modifica non si tradusse in un'immediata cessione delle quote della società
da parte sua e a favore dei sunnominati soggetti sono da Pt_2 rinvenirsi nelle esigenze, palesate dal Comune concedente, di continuare ad avere lui quale referente.
Aggiunge poi l'attore opponente che, in data 22 luglio 2019, si perfezionava con atto notarile la cessione della quasi totalità delle quote di sua titolarità ai sunnominati soggetti.
Assume che, alla luce di tutto ciò, in pari data tra le medesime parti veniva stipulata una scrittura privata con la quale i cessionari si impegnavano a rispondere di tutte le passività, debiti, spese, tasse, oneri e tributi sussistenti a carico della e sorti dal 27 maggio 2018, senza diritto di Pt_2 rivalsa nei suoi confronti ed anzi manlevandolo da ogni responsabilità e dunque impegnandosi a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa.
Assume quindi l'attore che alla data di emissione della fattura azionata (il 31 dicembre 2019) era del tutto estraneo alla gestione del complesso natatorio in ragione del quale l'opposta ha emesso la fattura medesima.
Aggiunge che in data 29 luglio 2020 cedette anche la restante quota.
3 Ora, però, proprio in base alla prospettazione attorea non si può non evidenziare in primo luogo che il patto parasociale stipulato coi soggetti subentranti non risulta in alcun modo opponibile alla convenuta, nei confronti della quale si sostanzia quale “res inter alios acta” che “tertio neque prodest neque nocet”.
La convenuta infatti non è parte stipulante del medesimo né vi
è prova del fatto (comunque irrilevante) che ne fosse a conoscenza.
Trattasi di accordo non vincolante se non nei confronti di coloro che lo hanno perfezionato.
Dunque sotto tale profilo non risulta idoneo a contrastare le pretese dell'opposta.
Con riferimento, poi, alla sostanziale estraneità dell'attore riferibile alla gestione della società in nome collettivo
, devesi evidenziare l'irrilevanza della medesima alla Pt_2 luce dell'insegnamento della Suprema Corte reso da ultimo con la pronuncia numero 29306 del 2023, in forza del quale nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest'ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale medesimo, poiché il termine "responsabilità" (di cui all'articolo 2290 del codice civile) allude non già al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta, e, rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali, assume preminente rilievo che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all'iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti.
4 E' evidente nel caso di specie, da quanto sopra indicato, che l'obbligazione è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta il 31 gennaio dell'anno 2020 (si esamini il documento 3 di produzione dell'opposta, ossia la fattura azionata in sede monitoria, indicativa della sunnominata data di scadenza).
In allora l'attore opponente era ancora pacificamente socio di e dunque in grado di esercitare ogni prerogativa e Pt_2 facoltà ricollegabile a tale sua qualità.
Il motivo di opposizione in esame non risulta dunque fondato, così come, per motivi peraltro diversi, talune istanze allo stesso ricollegabili, quale quella di chiamare in causa taluni dei soci subentranti onde essere manlevato e tenuto indenne dai medesimi.
E' del tutto evidente che l'attore opponente conserva ogni azione nei loro confronti;
trattasi peraltro di iniziativa esercitabile in separata sede e non valorizzabile nel presente procedimento per ragioni di evidente economia processuale: se fossero stati chiamati i terzi, il presente procedimento non si troverebbe ora nella fase processuale in cui si trova, in considerazione dell'allargamento del thema decidendum.
Ora, esaurita la disamina del primo motivo di opposizione, dovrà analizzarsi il secondo.
Assume l'attore che la convenuta non ha sufficientemente provato la sussistenza del credito azionato, avendo prodotto esclusivamente la fattura azionata in via monitoria, che non assurge al rango di piena prova.
Assume poi l'attore che la fattura azionata è del tutto sproporzionata rispetto alle precedenti.
Evidenzia che la stessa espone un consumo fuori dal consueto (quasi quadruplicato rispetto ai parametri ordinari).
Adombra il probabile malfunzionamento del contatore o, in alternativa, la presenza di una perdita occulta.
5 Assume la sussistenza di onus probandi in capo alla convenuta opposta sia in ordine all'avvenuta informazione dell'utente sull'eventuale presenza di consumi anomali sia in ordine al corretto funzionamento del contatore.
In generale assume che su controparte grava l'onere di dimostrare la sussistenza del quantum debetur e, in particolare, della congruità di quanto richiesto in maniera così sproporzionata e a suo dire esosa.
Il motivo, assai pregevolmente coltivato dal patrono dell'opponente, non può essere peraltro condiviso.
In realtà l'opposta non fonda la propria pretesa solo sulla fattura azionata in via monitoria ma anche su un riconoscimento di debito di provenienza della Pt_2
Dal documento 7 di produzione dell'opposta in sede monitoria emerge che , ben lungi dal ritenere non avvenuta la Pt_2 fornitura o dall'accampare la presenza di perdite anomale ricollegabili all'impianto idrico della sua piscina o malfunzionamenti del contatore o, più in generale,
l'incongruità del quantum richiesto o, ancora, un difetto di informazione su assunti malfunzionamenti, propone il “rientro del debito” in considerazione del periodo di estrema difficoltà dovuto alla pandemia di covid;
formula, inoltre, due proposte di pagamento.
Si noti, per incidens, che le contestazioni inerenti il quantum sono state avanzate per la prima volta solo in questa sede.
Dunque risulta manifesto che il mancato pagamento di gran parte del credito previsto nella fattura non è certo dovuto a quanto preteso dall'attore ma è imputabile a difficoltà economiche della compagine sociale e dei soci.
L'opposizione deve dunque essere rigettata unitamente a tutte le istanze attoree e per l'effetto deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
6 Dovrà a questo punto delibarsi in merito alle spese del presente procedimento, in ordine alle quali, come liquidate in dispositivo, dovrà disporsi in ossequio al criterio della soccombenza.
Non potrà invece esser accolta la domanda formulata dall'opposta nei confronti dell'attore ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile, non ravvisandosi il presupposto fondante l'applicabilità della detta norma, ossia la temerarietà della lite: la medesima infatti presentava aspetti che potevano meritare un approfondimento in sede giurisdizionale.
Dovrà poi riconoscersi il beneficio della distrazione a favore del procuratore dell'opposta, che si è dichiarato antistatario.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione.
Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attore alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese del presente procedimento, che liquida in 5.077,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Concede il beneficio della distrazione a favore del procuratore dell'opposta.
Così deciso a Bergamo il 5 marzo 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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