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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3011/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 17073/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240059959733000 3474,00 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7311/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnando la cartella di pagamento n. 071 2024 005995597 33 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Napoli – per la riscossione dell'importo complessivo di euro 5.317,00, richiesto a titolo di contributi consortili codice tributo
630 per l'anno 2023 in favore del Consorzio_1 , già Consorzio_2
Nel ricorso egli ha impugnato, oltre alla cartella, il ruolo a questa afferente, il piano di classifica approvato dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 18.10.2012 e dalla
Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1147 del 18.6.2013, il piano annuale di riparto per l'anno 2023
e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Il contribuente ha premesso di essere proprietario di numerosi terreni siti in agro di Luogo_1, puntualmente elencati nel ricorso per fogli e particelle catastali, destinati a colture di olivi, viticole e seminative. Ha richiamato la disciplina nazionale e regionale in materia di bonifica ed il meccanismo di finanziamento dei consorzi tramite contributi consortili, evidenziando come tali contributi siano dovuti, a suo dire, solo in presenza di un beneficio diretto e specifico per i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza.
Nell'ambito di questa premessa egli ha sviluppato quattro distinte censure, ciascuna articolata con espresso richiamo alle norme di legge ritenute violate.
A un primo profilo di doglianza ha ricondotto la violazione degli artt. 3 e 10 del R.D. 13.2.1933 n. 215 e degli artt. 3 e 13 della L.R. Puglia n. 4/2012, con dedotto eccesso di potere. Il ricorrente ha ricordato che l'art. 3, quarto comma, del R.D. n. 215/1933 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste la delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica e del territorio gravato dall'onere del contributo, mentre l'art. 10 prevede che il perimetro di contribuenza sia reso pubblico mediante trascrizione.
Partendo da questa disciplina, egli ha sostenuto che nella fattispecie non risulta una corretta, formale e trascritta delimitazione del perimetro di contribuenza, e che l'individuazione degli immobili assoggettati a contribuzione è avvenuta sulla base di elaborazioni tecniche e cartografiche del piano di classifica che non rispettano tale schema normativo. In relazione alla legge regionale n. 4/2012 ha richiamato, in particolare, le previsioni che impongono di definire il perimetro di contribuenza includendovi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica, sostenendo che il Consorzio non avrebbe dimostrato la corretta delimitazione e l'effettiva riconducibilità dei suoi fondi a un'area avvantaggiata dalle opere consortili.
Con un distinto profilo di censura il ricorrente ha lamentato la violazione del R.D. n. 215/1933, della L.R.
Puglia n. 4/2012 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1150 del 18.6.2013, recante le Linee guida per la redazione del Piano di riparto degli oneri consortili. Egli ha preso in esame il piano di classifica approvato con la citata D.G.R. n. 1150/2013, sottolineando che la società incaricata Società_1) ha costruito il sistema di riparto sulla base di un complesso di indici – indice di densità delle opere idrauliche, indice di soggiacenza, indice di comportamento idraulico dei suoli e indice di beneficio – i quali presuppongono, per essere significativi, che la rete scolante esista effettivamente e sia mantenuta in efficienza. Ha evidenziato che, in linea teorica, lo stesso piano di classifica prevede che la legittimità dell'imposizione sia subordinata sia all'appartenenza dell'immobile al comprensorio di bonifica sia alla sussistenza di un concreto beneficio derivante dalle opere e dalla loro manutenzione;
tuttavia, secondo il ricorrente, i criteri applicati non rispecchiano la reale situazione dei luoghi, perché attribuiscono indici positivi a canali che, per come risultano nella documentazione tecnica e fotografica, sono in stato di grave incuria, non più esistenti o comunque non in grado di svolgere alcuna funzione di bonifica. In questo senso ha contestato che la determinazione degli indici di densità e di soggiacenza, e quindi dell'indice idraulico e dell'indice di beneficio, sia stata effettuata in violazione sia delle linee guida regionali sia dei principi desumibili dal R.D. n. 215/1933 e dalla legge regionale n. 4/2012.
Con una ulteriore doglianza il ricorrente ha denunciato la violazione del R.D. n. 215/1933, degli artt. 17 e
18 della L.R. Puglia n. 4/2012 e della medesima D.G.R. n. 1150/2013, insistendo sul tema del beneficio diretto e specifico. Ha richiamato il testo dell'art. 17 della legge regionale, che obbliga al pagamento dei contributi solo i proprietari di immobili situati nel perimetro di contribuenza che traggono un beneficio diretto e specifico – nel senso precisato dall'art. 18 – dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio. Ha posto l'accento sul fatto che, per la normativa regionale, il beneficio non si identifica con la mera inclusione nel comprensorio, ma richiede un effettivo vantaggio dell'immobile derivante da opere concretamente realizzate e mantenute. Applicando tali principi al caso concreto, ha descritto come i propri fondi, anziché trarre un vantaggio, subiscano fenomeni di ristagno idrico e allagamento per l'assenza di canalizzazioni minori, la maggiore altimetria dell'area occupata dai canali rispetto ai terreni e l'assenza di collegamento funzionale tra i campi e la rete consortile, con conseguente mancanza del presupposto stesso per l'imposizione del contributo consortile.
Con un ulteriore profilo, strettamente collegato al precedente, egli ha dedotto la violazione dell'art. 11 del R.
D. n. 215/1933 e degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 4/2012, ribadendo che il beneficio fondiario deve essere concreto, diretto e specifico, e che la sua prova incombe sull'ente impositore. Ha richiamato il funzionamento degli indici elaborati nel piano di classifica, evidenziando che l'indice idraulico risulta dalla moltiplicazione di indice di densità, indice di soggiacenza e indice di comportamento, e che quando uno di questi è pari a zero – ad esempio per totale inefficienza della rete scolante – l'indice idraulico e, di conseguenza, l'indice di beneficio non possono che essere pari a zero. Su questa base ha sostenuto che, nel caso in esame, la situazione di fatto descritta nella relazione tecnica e documentata dalle fotografie (canali ostruiti da vegetazione e sedimenti, tratti non più esistenti, ostacoli al deflusso rappresentati da strade interpoderali e massicciate) esclude qualsiasi vantaggio per i terreni, sicché non vi sarebbe alcun legittimo fondamento per pretendere il pagamento del contributo.
A sostegno delle proprie deduzioni il contribuente ha prodotto una relazione tecnica di parte, redatta dallo studio di consulenza agraria del dott. agr. Nominativo_1. Tale relazione ha dapprima illustrato in modo analitico il contenuto del piano di classifica consortile, soffermandosi sugli scopi del consorzio, sulla funzione della rete idraulica e sulla struttura degli indici (densità delle opere, soggiacenza, comportamento idraulico, indice idraulico e indice di beneficio), chiarendo come, sul piano teorico, la stessa documentazione consortile condizionasse l'imposizione contributiva alla presenza di una rete mantenuta in efficienza ed alla sussistenza di un concreto beneficio. Ha poi individuato i fondi del ricorrente, descrivendone estensione, colture, caratteristiche pedologiche e inserimento nel reticolo viario rurale, ed ha collocato tali terreni all'interno del sottobacino n. 4 “Luogo_2, illustrandone le dimensioni (circa 38.473 ettari) e la rete idraulica, composta da oltre 129 km di canali che scolano in venti vore gestite dal Consorzio.
Nella parte più strettamente fattuale, la relazione ha dato conto del sopralluogo e del rilievo cartografico, documentando con fotografie e descrizioni dettagliate lo stato dei canali Iaia, 14 Bocche, Pigna, Pampi, degli affluenti e delle canalizzazioni minori: si è evidenziato che molti tratti risultano invasi da vegetazione erbacea e arbustiva, con lume non più visibile, accumuli di materiali e rifiuti, argini rialzati per deposito di materiale di risulta a bordo canale, e che talune canalizzazioni indicate nelle cartografie storiche e consortili non sono più rintracciabili sul territorio. È stata rilevata la totale assenza, o la meramente episodica presenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in un arco di tempo pluriennale, con la conseguenza che le opere idrauliche, anziché garantire il deflusso delle acque meteoriche, rappresentano un possibile fattore di aggravamento del rischio di allagamento per effetto “diga” e della ridotta capacità di assorbimento dei suoli. La relazione ha quindi concluso che, nelle concrete condizioni dei luoghi, non è ravvisabile alcun beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del ricorrente, mentre risultano possibili pregiudizi per le colture in occasione di eventi piovosi intensi.
Nel ricorso il contribuente ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali in materia di contributi consortili, in particolare una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, a suo tempo, aveva accolto un suo ricorso contro un'ingiunzione di pagamento per contributi consortili, ritenendo insussistente un beneficio fondiario specifico anche alla luce di una consulenza tecnica di parte, e la successiva sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che ha rigettato l'appello del Consorzio, confermando tale impostazione. In quella decisione, come il ricorrente ha evidenziato, la Corte ha riconosciuto che la pretesa contributiva del consorzio si fonda su atti amministrativi (piano di classifica e piano di riparto), ma che il contribuente può sollevare in sede tributaria contestazioni specifiche sulla loro legittimità, consentendo al giudice tributario di esercitare il potere di disapplicazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, ed ha dato rilievo alle contestazioni fattuali sullo stato dei luoghi e all'assenza di un beneficio fondiario concreto.
A conclusione dell'atto introduttivo, Ricorrente_1 ha chiesto che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarasse illegittimi, invalidi, nulli e, nel merito, infondati la cartella di pagamento, il ruolo, il piano di classifica, il piano annuale di riparto 2023 e ogni atto presupposto, con conseguente revoca degli stessi, nonché la condanna dell'ente resistente alle spese. In via istruttoria ha domandato la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la descrizione delle condizioni dei canali indicati e per l'accertamento dell'eventuale sussistenza ed entità del beneficio diretto e specifico derivante ai suoi immobili dalle opere consortili.
Si è quindi costituita in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni difensive ex art. 23 d.lgs. n. 546/1992. In via preliminare l'ente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non essere titolare del credito e di svolgere unicamente la funzione di agente della riscossione, mero destinatario del pagamento o soggetto autorizzato a riceverlo ai sensi dell'art. 1188, primo comma, c.c. Ha richiamato in tal senso un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, legittimi contraddittori sono l'ente impositore e il contribuente, mentre il concessionario è privo di legittimazione passiva, salvo che si contestino vizi propri dell'attività di riscossione a lui imputabili.
Sul merito della controversia ADER ha comunque preso posizione, pur ribadendo che le questioni relative all'esistenza del credito, alla legittimità del piano di classifica, del piano di riparto ed alla sussistenza del beneficio spettano primariamente all'ente impositore. Ha contestato l'assunto del ricorrente secondo cui nessun importo sarebbe dovuto, rilevando che i contributi consortili vengono iscritti a ruolo sulla base degli atti formati dal Consorzio e che l'agente della riscossione non ha potere di sindacato su tali atti. Nelle proprie conclusioni ha chiesto, quindi, in via preliminare, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva di ADER, e, in ogni caso, che il ricorso fosse dichiarato improponibile, inammissibile, improcedibile e, nel merito, infondato, con conseguente conferma della legittimità della cartella impugnata e condanna del ricorrente alle spese.
Il contribuente ha depositato successivamente memoria difensiva, con la quale ha ribadito le argomentazioni del ricorso introduttivo, sottolineando nuovamente le risultanze della relazione tecnica di parte e l'assenza di beneficio per i terreni. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ADER, ha richiamato alcune pronunce della Corte di Cassazione in materia di riscossione, evidenziando che la notifica dell'atto introduttivo anche nei confronti dell'agente della riscossione costituisce, quantomeno, una forma di litis denuntiatio e che, in ogni caso, non sarebbe configurabile una soccombenza del contribuente nei confronti dell'agente quando le questioni attengono al merito della pretesa.
Dopo la discussione in udienza, il Consorzio di bonifica resistente si è costituito tardivamente, successivamente alla fase decisoria, dando atto della propria presenza in giudizio e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 17073 depositata il 28.11.2024, ha definito il giudizio dichiarando inammissibile il ricorso. Nello svolgimento in fatto, la sentenza ha dato atto che Ricorrente_1 si è opposto alla cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione per conto del Consorzio_1, deducendo, in sintesi, l'assenza di un piano di classifica regolarmente approvato e la mancata dimostrazione dell'utilità delle opere consortili rispetto ai suoi beni.
Nei motivi di decisione il Collegio ha ritenuto che il ricorrente avesse svolto eccezioni di merito con riferimento alla cartella che avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti dell'atto di accertamento emesso dal consorzio, la cui notifica non era stata contestata. In mancanza di specifiche osservazioni su tale atto, la Corte ha ritenuto che il ricorso presentasse i caratteri dell'inammissibilità, astenendosi dall'esaminare il merito delle censure, ed ha compensato le spese di lite.
Nel giudizio di appello, Ricorrente_1 propone impugnazione contro la sentenza n. 17073/2024 davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, chiedendone la riforma integrale e riproponendo tutte le questioni già dedotte in primo grado, con l'intento dichiarato di ottenere un pieno effetto devolutivo di ogni domanda, eccezione e difesa.
L'atto di appello si apre con una censura rivolta direttamente alla decisione di inammissibilità, formulata con richiamo all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, all'art. 7 della legge n. 212/2000, all'art. 3 della legge n. 241/1990
e agli artt. 2 e 3 del R.D. n. 639/1910. L'appellante contesta l'impostazione della Corte di primo grado, evidenziando che, per espresso disposto dell'art. 19, il ricorso può essere proposto anche avverso il ruolo e la cartella di pagamento, e che la cartella oggetto di giudizio non risulta preceduta da un separato atto di accertamento notificato al contribuente. L'atto impugnato, secondo l'appellante, contiene esso stesso gli elementi sostanziali dell'accertamento, poiché indica il ruolo, l'importo preteso, il soggetto creditore e il codice tributo, senza fare alcun riferimento ad un precedente provvedimento impositivo autonomamente impugnabile. In più, sul piano testuale, la cartella informa espressamente il contribuente della possibilità di proporre ricorso alla Commissione tributaria avverso “l'obbligo contributivo” entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa, con facoltà di richiedere la sospensione. Da ciò l'appellante deduce che il giudice di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso per mancata impugnazione dell'asserito accertamento a monte, avrebbe violato la disciplina degli atti impugnabili e il principio di buon andamento e trasparenza, oltre che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
Accanto a questa critica rivolta alla sentenza, l'appello ripropone, come autonome censure, le doglianze già svolte in primo grado. Viene dunque nuovamente sviluppata la contestazione alla legittimità del perimetro di contribuenza e alla corretta delimitazione del comprensorio di bonifica, con riferimento agli artt. 3 e 10 del R.D. n. 215/1933 e agli artt. 3 e 13 della L.R. n. 4/2012. L'appellante insiste sul fatto che il piano di classifica e gli atti con cui il Consorzio ha individuato i beni assoggettati a contribuzione non sarebbero sorretti da una valida delimitazione formale del comprensorio e del perimetro di contribuenza nei termini richiesti dalla normativa statale, né garantirebbero che nel perimetro siano compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
Viene poi ripresa la critica ai criteri di costruzione del piano di classifica e alla loro applicazione concreta, con richiamo al R.D. n. 215/1933, alla L.R. n. 4/2012 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1150/2013.
L'appellante rievoca la struttura degli indici (densità delle opere, soggiacenza, comportamento idraulico, indice di beneficio) e sottolinea come, nei fatti, molti canali considerati nella determinazione di tali indici siano inesistenti o versino in condizioni tali da non poter contribuire positivamente alla sicurezza idraulica.
Si evidenzia che il piano attribuisce indici di densità e di soggiacenza sulla base di una rete scolante che presuppone canali mantenuti in efficienza, mentre la documentazione tecnica e fotografica dimostrerebbe l'opposto, con la conseguenza che l'attribuzione del beneficio e la conseguente quantificazione del tributo sarebbero viziate da irragionevolezza e da violazione delle stesse linee guida regionali.
Un ulteriore profilo dell'appello riguarda nuovamente la nozione di beneficio diretto e specifico di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n. 4/2012, in combinato disposto con il R.D. n. 215/1933 e con la deliberazione regionale n. 1150/2013. L'appellante richiama ancora una volta la definizione di beneficio come concreto vantaggio dell'immobile derivante dall'opera di bonifica, evidenziando che, nella propria situazione, le condizioni altimetriche dei suoli, l'assenza di canalizzazioni minori, la presenza di opere stradali che interrompono il deflusso e il cattivo stato dei canali principali escludono che i fondi possano trarre un vantaggio effettivo dalla rete consortile. Egli ribadisce che, laddove la rete scolante non svolga la propria funzione, gli indici idraulici applicati dal Consorzio dovrebbero azzerarsi, con contestuale impossibilità di imputare alcun contributo.
A ciò si aggiunge una rinnovata contestazione fondata sull'art. 11 del R.D. n. 215/1933 e sugli artt. 17 e 18 della L.R. n. 4/2012, volta a ribadire che l'onere della prova del beneficio e della sussistenza del presupposto contributivo incombe sul Consorzio quale ente impositore. L'appellante richiama la relazione tecnica del dott. Nominativo_1 e la giurisprudenza pugliese già menzionata, mettendo in evidenza come, in controversie analoghe, le corti abbiano ritenuto insufficiente il mero richiamo al piano di classifica e abbiano riconosciuto la possibilità di disapplicarlo quando la concreta situazione dei luoghi mostra l'assenza di un vantaggio per i fondi gravati dal tributo.
Sul piano istruttorio, l'appello riprende la richiesta di CTU per l'accertamento delle condizioni dei canali e del beneficio, richiamando ancora la relazione tecnica di parte e sottolineandone la coerenza con le considerazioni svolte dalla precedente giurisprudenza pugliese sul medesimo consorzio.
Nel giudizio di secondo grado Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce come appellata, depositando una nuova comparsa di controdeduzioni. In apertura l'ente insiste sull'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, affermando che l'atto di gravame non conterrebbe motivi specifici di impugnazione della sentenza, ma si limiterebbe a riprodurre le deduzioni già svolte in primo grado, senza una critica puntuale alle argomentazioni del Collegio. È richiamata giurisprudenza di legittimità
e di merito secondo cui l'appello, pur avendo carattere devolutivo, deve comunque articolarsi in censure specifiche alla motivazione della sentenza, non essendo sufficiente una mera reiterazione delle difese già disattese. ADER sostiene che l'appellante si sarebbe sostanzialmente disinteressato del contenuto della decisione, limitandosi a ribadire le contestazioni alla cartella, al piano di classifica, al piano di riparto e agli atti presupposti.
A sostegno di tale eccezione, l'ente ribadisce che la Corte di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso perché le eccezioni di merito relative al contenuto della cartella avrebbero dovuto essere rivolte all'atto di accertamento del Consorzio, non impugnato né specificamente censurato, e richiama pronunce che hanno ritenuto inammissibili gli appelli privi di motivi specifici o limitati alla riproposizione delle difese introduttive.
Solo in via subordinata, qualora non venisse accolta l'eccezione di inammissibilità, ADER prende posizione sul merito, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva. Viene ripercorsa la giurisprudenza della
Corte di Cassazione e delle Sezioni Unite secondo la quale, nelle liti concernenti l'impugnazione della cartella, la legittimazione spetta all'ente titolare del credito e non al concessionario, al quale incombe eventualmente la chiamata in causa dell'ente impositore se non vuole rispondere dell'esito della lite. Si evidenzia che la legittimazione passiva dell'agente potrebbe sussistere solo quando si contestino vizi dell'attività di riscossione direttamente imputabili all'agente stesso, circostanza che non ricorre nella presente controversia. ADER precisa inoltre di non avere alcun potere discrezionale sulla formazione dei ruoli, che avviene esclusivamente ad opera dell'ente impositore, e di non potersi sostituire a quest'ultimo nella difesa della legittimità dei piani e dei criteri impositivi. Nelle conclusioni chiede quindi che l'appello sia dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese.
Si costituisce altresì in appello il Consorzio_1, il quale, nella propria comparsa, premette un'esposizione in fatto nella quale ricorda che l'originario ricorrente ha impugnato la cartella n.
071202400599559733000 notificata da ADER per complessivi euro 5.317,00, riferiti a contributi consortili codice 630 per l'anno 2023, e che il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata.
Passando al diritto, il Consorzio solleva, in via pregiudiziale, una serie di eccezioni di illegittimità, inammissibilità e improcedibilità dell'appello.
Da un lato, il Consorzio lamenta la mancanza di motivi specifici di impugnazione, osservando che l'appello si risolverebbe nella mera riproposizione del ricorso introduttivo, privo di una critica mirata alla sentenza, la quale, a suo giudizio, risulterebbe del tutto legittima, corretta e adeguatamente motivata. Dall'altro, la difesa consortile contesta che l'appellante abbia riproposto, anche in secondo grado, l'impugnazione del ruolo, del piano annuale di riparto 2023, del piano di classifica approvato con le deliberazioni commissariali e della
Giunta Regionale e di “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”, evidenziando come si tratti di atti amministrativi ormai definitivi e, per di più, adottati in un ambito rispetto al quale difetta la competenza funzionale del giudice tributario adito per una loro diretta caducazione.
Il Consorzio illustra quindi il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 864 c.c., 10, 11, 21 e 59 del R.D. n. 215/1933, l'art. 3 della L.R. Puglia n. 12/2011 e l'art. 17 della L.R. Puglia n. 4/2012, per ribadire che i contributi consortili sono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, fondate su un obbligo legale di contribuzione alle spese di bonifica per i proprietari di immobili inclusi nel comprensorio. Sottolinea che l'importo dei contributi non è determinato arbitrariamente, ma sulla base del piano di classifica e delle spese generali sostenute dal Consorzio per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, secondo i parametri fissati dalle leggi regionali.
Con specifico riferimento alle censure dell'appellante sul piano di classifica e sulla pretesa mancanza di un piano generale di bonifica, la difesa consortile richiama l'art. 42, comma 7, della L.R. n. 4/2012, che consente di tenere conto, ai fini della redazione del piano di classifica, dei piani elaborati in attuazione della precedente
L.R. n. 12/2011, senza imporre in modo inderogabile la preventiva approvazione di un piano generale di bonifica quale condizione di legittimità del piano di classifica. Viene ricordato che il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo aveva già adottato il piano di classifica con deliberazioni commissariali antecedenti e che il piano di riparto del contributo per l'esercizio 2023 è stato approvato in coerenza con tale quadro normativo. Si sottolinea, inoltre, che nessuno di questi atti è stato impugnato davanti al giudice amministrativo e che essi hanno assunto carattere di definitività.
In relazione alla contestazione sull'asserita mancata trascrizione del perimetro di contribuenza ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215/1933, il Consorzio richiama un orientamento giurisprudenziale secondo cui la trascrizione non incide sulla validità degli atti di pianificazione e di perimetrazione, ma sulla loro opponibilità ai terzi, e che la mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti ne cristallizza comunque gli effetti. Viene quindi ribadito che l'eventuale impugnazione del piano di classifica in questa sede ha carattere meramente strumentale e generico, privo di specifiche argomentazioni idonee a scalfire la presunzione di legittimità degli atti.
Quanto al merito delle contestazioni sul beneficio e sullo stato delle opere, il Consorzio respinge l'affermazione di una totale assenza di interventi e di opere di bonifica a favore degli immobili del Comune di Guagnano. Ricorda che tale Comune rientra nel comprensorio consortile e, in particolare, nel sottobacino n. 4 “Palude Balsamo”, servito dai canali 14 Bocche, Nominativo_2, Nominativo_3, Iaia, Nominativo_4, Pampi e Nominativo_5 e dalle vore Stipponi 1 e 3. Sulla base delle tabelle e dell'“Elenco delle canalizzazioni” già prodotti in primo grado, la difesa consortile afferma che tutti gli immobili del comprensorio beneficiano dell'attività del
Consorzio, il quale avrebbe realizzato e continuerebbe a realizzare numerosi interventi di manutenzione e di gestione della rete.
Per corroborare tale assunto, il Consorzio richiama il “Programma triennale 2021–2023 degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche a totale carico del Consorzio”, dal quale emergerebbero, per il sottobacino Luogo_2”, spese complessive significative e, per l'anno 2023, interventi specifici sul canale Pampi e sul suo affluente nei territori di Luogo_1 e Luogo_2, per importi rilevanti. Sulla base di questi dati, il Consorzio deduce che le opere di bonifica sono effettivamente presenti e manutenute e che il beneficio può essere non solo specifico e immediato, ma anche generale, potenziale o riferito ad un insieme di immobili, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contributi consortili.
La comparsa del Consorzio affronta infine le deduzioni dell'appellante e la relazione tecnica di parte, definita parziale e non rappresentativa dell'intera rete consortile, evidenziando che essa si concentra su alcuni tratti di canali senza tener conto degli interventi complessivamente programmati ed eseguiti. Viene ribadito che, alla luce del quadro normativo e degli atti amministrativi e tecnici allegati, l'obbligo di contribuzione sussiste per il solo fatto che gli immobili si trovano nel perimetro di contribuenza delle opere di bonifica e traggono, comunque, un beneficio, anche potenziale, dalla loro presenza e manutenzione. Nelle conclusioni, il
Consorzio chiede la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina preliminarmente la questione dell'ammissibilità del ricorso introduttivo.
Dalla cartella di pagamento impugnata – come risulta dagli atti del fascicolo – emerge che il contribuente non ha mai ricevuto alcun avviso di accertamento presupposto, né alcun altro atto prodromico. La cartella costituisce pertanto, in materia di contributi consortili, atto autonomamente impugnabile, conformemente all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e alla disciplina di riscossione mediante ruolo prevista dall'art. 21 del R.D.
n. 215/1933.
Ne discende che il contribuente ha legittimamente proposto ricorso contro la cartella e che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Tale statuizione deve essere riformata, dovendosi invece procedere all'esame del merito.
Va preliminarmente fatto presente che questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con sentenza n.
423/2024 depositata l'11.01.2024 su analoga fattispecie, operando una attenta disamina della legislazione in materia relativa ai Consorzi di Bonifica ed agli obblighi di pagamento dei relativi contributi consortili come di seguito.
Questa Corte di Giustizia rileva preliminarmente, in aderenza alle affermazioni dei giudici di legittimità, che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (cfr. Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2014 n. 13165).
Con la ulteriore conseguenza che la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo al termine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Nello specifico l'atto individua gli immobili di proprietà soggetti al contributo consortile, individuati in base ai dati catastali, riportando le modalità di calcolo del contributo.
Una volta rilevato come l'atto impugnato contenesse una motivazione della pretesa idonea a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa (peraltro pienamente espletatosi), osserva, per quanto riguarda i motivi di ricorso sviluppati in punto di “merito”, come i beni del ricorrente rientrino oggettivamente nel perimetro consortile e nel perimetro di contribuenza.
Il perimetro consortile individua quella parte del territorio entro il quale il consorzio può in astratto svolgere le proprie attività istituzionali;
il perimetro di contribuenza comprende gli immobili che traggono in concreto beneficio dall'attività svolta dal consorzio, potendo anche non coincidere con il primo.
Superato tale inquadramento generale, la Corte passa a considerare gli aspetti relativi alla disciplina applicabile.
Poiché il comprensorio interessato ricade nella Regione Puglia, trova applicazione la L.R. Puglia n. 4/2012, che disciplina il perimetro di contribuenza, il beneficio diretto e specifico e la redazione dei piani di classifica.
La normativa regionale prevede che, sino all'adozione del Piano generale di bonifica, i Consorzi utilizzino i piani di classifica già vigenti ai sensi della L.R. 12/2011. Il Consorzio ha eccepito, nelle proprie deduzioni,
l'esistenza e la validità del Piano di Classifica adottato nel 2012 e recepito dalla Regione con D.G.R. n.
1147/2013. Tale piano non risulta impugnato e costituisce il fondamento tecnico della ripartizione per l'anno oggetto di causa.
Va inoltre affrontata la questione della (non) avvenuta o meno trascrizione del perimetro di contribuenza, dalla cui mancanza, secondo una tesi non condivisibile, si pretenderebbe di fare discendere una inefficacia dello stesso.
In merito il giudice di legittimità, dopo avere ricordato che del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R. D. 215/1933, ha affermato che “nessun rilievo riveste il catasto consortile, nonché la trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto tale incombente
“deve ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile”; aggiungendo che “Né la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha effetto quanto all'ipotizzata inversione dell'onere della prova, avendo detta trascrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, unicamente effetto di pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria» (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio
2012, n. 7364; Cass.civ. sez. V 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21177); mentre la circostanza che il perimetro di contribuenza, come il piano di classifica, promani dall'assemblea dei delegati degli stessi consorziati, rende superflue forme di pubblicizzazione che ne subordinino l'efficacia nei loro confronti”. (Cass. Sez Trib. 20 dicembre 2011 – 24 febbraio 2012 n. 2830).
Quanto alle questioni relative alla mancata adozione del Piano generale di bonifica, la normativa pugliese, attraverso l'art. 42, comma 7, della L.R. n. 4/2012, consente ai Consorzi di operare sulla base dei piani di classifica già vigenti ai sensi della L.R. n. 12/2011; ne consegue che la doglianza non è fondata, essendo pienamente legittimo l'utilizzo del piano vigente. Il Consorzio, inoltre, ha eccepito di avere adottato il piano di riparto relativo all'anno in contestazione, con atti non impugnati dal contribuente.
Per quanto attiene ad altro punto centrale della presente controversia, ovvero alla prova del beneficio, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che la prova in giudizio del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal consorzio è dimostrata dalla ricomprensione degli immobili del perimetro di contribuenza;
e ciò esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio ricavato (cfr.: Cass. civ. Sez.V, Sent., 05 novembre 2014, n. 23580), in quanto tale accertamento è già stato fatto in concreto in sede di ripartizione della quota di spesa fra i proprietari. Affermazioni che valgono anche nel caso di benefici di natura idraulica, ove la quota variabile trova i suoi presupposti nelle colture, fatta sempre salva la possibilità di fornire prova contraria. Nominativo_6 prova non può evidentemente consistere nel fatto che il contribuente abbia manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio, atteso che i contributi consortili, come sopra precisato, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al momento dell'esazione, è titolare del diritto.
Inoltre l'emanazione del piano di classifica e del piano di riparto, ove non impugnati, esonerano il consorzio dall'onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.
Sul punto può ulteriormente richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 che può esser messa in discussione solo impugnando il
Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio;
non occorre, pertanto, che la cartella di pagamento riporti gli "elementi qualitativi e quantitativi sulla base del quale è stato determinato il contributo", giacché il Piano di classifica da cui deriva la misura del contributo consortile è da ritenersi incontestabile in quanto non oggetto d'impugnazione davanti al giudice speciale”. Pertanto “non è necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunché, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto”.
Anche nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa Corte non risultano denunciati vizi di legittimità del provvedimento di perimetrazione, in quanto la censura si risolve in contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti dalle opere da cui discenderebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente). Né possono essere ritenute prove idonee il riferimento ad una consulenza di parte, descrittiva della situazione dei singoli luoghi, peraltro nella data in cui la verifica è stata effettuata, né i provvedimenti dell'Amministrazione comunale che lamentano la qualità del servizio reso.
Ne consegue che persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio, non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, non rilevando la generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti delle opere consortili.
Va, infine, ricordato come si tratti di un esborso di natura pubblicistica che non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, rappresentando, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio.
Alla luce di tali principi, la Corte esamina la relazione tecnica prodotta dal contribuente. Si tratta di un elaborato redatto nel 2024 e riferito a rilievi successivi all'annualità oggetto di causa. Le fotografie contenute al suo interno non riportano data né localizzazione riferibile ai singoli mappali e la relazione descrive condizioni del reticolo scolante in termini di “pluriennalità”, senza individuare lo stato dei canali nell'anno 2023.
Non risulta, inoltre, alcuna mappatura puntuale delle particelle del contribuente, né un collegamento oggettivo tra quanto descritto e gli immobili indicati in cartella. Le conclusioni, formulate più volte “a parere dello scrivente”, confermano il carattere soggettivo dell'elaborato.
Il Consorzio, nelle proprie deduzioni, ha invece eccepito di aver eseguito interventi manutentivi nel triennio
2021–2023 nelle aree pertinenti ai terreni del contribuente, depositando atti e documenti che risultano coerenti con la continuità dell'azione amministrativa. Ne consegue che la relazione tecnica non è idonea a superare la presunzione di beneficio derivante dalla ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza.
Le ulteriori doglianze formulate in appello – concernenti i criteri di calcolo, la motivazione della cartella e gli atti di approvazione dei piani – non trovano riscontro negli atti e sono superate dalla documentazione e dalle difese rese dal Consorzio, che questa Corte condivide pienamente.
Pertanto, l'appello va accolto limitatamente alla censura concernente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo e, per il resto, va rigettato, dovendo il ricorso di primo grado essere integralmente respinto nel merito.
L'accoglimento sulla ammissibilità del ricorso sebbene rigettato nel merito giustifica la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del doppio grado
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3011/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 17073/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240059959733000 3474,00 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7311/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Ricorrente_1 ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnando la cartella di pagamento n. 071 2024 005995597 33 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di Napoli – per la riscossione dell'importo complessivo di euro 5.317,00, richiesto a titolo di contributi consortili codice tributo
630 per l'anno 2023 in favore del Consorzio_1 , già Consorzio_2
Nel ricorso egli ha impugnato, oltre alla cartella, il ruolo a questa afferente, il piano di classifica approvato dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 18.10.2012 e dalla
Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1147 del 18.6.2013, il piano annuale di riparto per l'anno 2023
e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Il contribuente ha premesso di essere proprietario di numerosi terreni siti in agro di Luogo_1, puntualmente elencati nel ricorso per fogli e particelle catastali, destinati a colture di olivi, viticole e seminative. Ha richiamato la disciplina nazionale e regionale in materia di bonifica ed il meccanismo di finanziamento dei consorzi tramite contributi consortili, evidenziando come tali contributi siano dovuti, a suo dire, solo in presenza di un beneficio diretto e specifico per i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza.
Nell'ambito di questa premessa egli ha sviluppato quattro distinte censure, ciascuna articolata con espresso richiamo alle norme di legge ritenute violate.
A un primo profilo di doglianza ha ricondotto la violazione degli artt. 3 e 10 del R.D. 13.2.1933 n. 215 e degli artt. 3 e 13 della L.R. Puglia n. 4/2012, con dedotto eccesso di potere. Il ricorrente ha ricordato che l'art. 3, quarto comma, del R.D. n. 215/1933 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste la delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica e del territorio gravato dall'onere del contributo, mentre l'art. 10 prevede che il perimetro di contribuenza sia reso pubblico mediante trascrizione.
Partendo da questa disciplina, egli ha sostenuto che nella fattispecie non risulta una corretta, formale e trascritta delimitazione del perimetro di contribuenza, e che l'individuazione degli immobili assoggettati a contribuzione è avvenuta sulla base di elaborazioni tecniche e cartografiche del piano di classifica che non rispettano tale schema normativo. In relazione alla legge regionale n. 4/2012 ha richiamato, in particolare, le previsioni che impongono di definire il perimetro di contribuenza includendovi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica, sostenendo che il Consorzio non avrebbe dimostrato la corretta delimitazione e l'effettiva riconducibilità dei suoi fondi a un'area avvantaggiata dalle opere consortili.
Con un distinto profilo di censura il ricorrente ha lamentato la violazione del R.D. n. 215/1933, della L.R.
Puglia n. 4/2012 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1150 del 18.6.2013, recante le Linee guida per la redazione del Piano di riparto degli oneri consortili. Egli ha preso in esame il piano di classifica approvato con la citata D.G.R. n. 1150/2013, sottolineando che la società incaricata Società_1) ha costruito il sistema di riparto sulla base di un complesso di indici – indice di densità delle opere idrauliche, indice di soggiacenza, indice di comportamento idraulico dei suoli e indice di beneficio – i quali presuppongono, per essere significativi, che la rete scolante esista effettivamente e sia mantenuta in efficienza. Ha evidenziato che, in linea teorica, lo stesso piano di classifica prevede che la legittimità dell'imposizione sia subordinata sia all'appartenenza dell'immobile al comprensorio di bonifica sia alla sussistenza di un concreto beneficio derivante dalle opere e dalla loro manutenzione;
tuttavia, secondo il ricorrente, i criteri applicati non rispecchiano la reale situazione dei luoghi, perché attribuiscono indici positivi a canali che, per come risultano nella documentazione tecnica e fotografica, sono in stato di grave incuria, non più esistenti o comunque non in grado di svolgere alcuna funzione di bonifica. In questo senso ha contestato che la determinazione degli indici di densità e di soggiacenza, e quindi dell'indice idraulico e dell'indice di beneficio, sia stata effettuata in violazione sia delle linee guida regionali sia dei principi desumibili dal R.D. n. 215/1933 e dalla legge regionale n. 4/2012.
Con una ulteriore doglianza il ricorrente ha denunciato la violazione del R.D. n. 215/1933, degli artt. 17 e
18 della L.R. Puglia n. 4/2012 e della medesima D.G.R. n. 1150/2013, insistendo sul tema del beneficio diretto e specifico. Ha richiamato il testo dell'art. 17 della legge regionale, che obbliga al pagamento dei contributi solo i proprietari di immobili situati nel perimetro di contribuenza che traggono un beneficio diretto e specifico – nel senso precisato dall'art. 18 – dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio. Ha posto l'accento sul fatto che, per la normativa regionale, il beneficio non si identifica con la mera inclusione nel comprensorio, ma richiede un effettivo vantaggio dell'immobile derivante da opere concretamente realizzate e mantenute. Applicando tali principi al caso concreto, ha descritto come i propri fondi, anziché trarre un vantaggio, subiscano fenomeni di ristagno idrico e allagamento per l'assenza di canalizzazioni minori, la maggiore altimetria dell'area occupata dai canali rispetto ai terreni e l'assenza di collegamento funzionale tra i campi e la rete consortile, con conseguente mancanza del presupposto stesso per l'imposizione del contributo consortile.
Con un ulteriore profilo, strettamente collegato al precedente, egli ha dedotto la violazione dell'art. 11 del R.
D. n. 215/1933 e degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 4/2012, ribadendo che il beneficio fondiario deve essere concreto, diretto e specifico, e che la sua prova incombe sull'ente impositore. Ha richiamato il funzionamento degli indici elaborati nel piano di classifica, evidenziando che l'indice idraulico risulta dalla moltiplicazione di indice di densità, indice di soggiacenza e indice di comportamento, e che quando uno di questi è pari a zero – ad esempio per totale inefficienza della rete scolante – l'indice idraulico e, di conseguenza, l'indice di beneficio non possono che essere pari a zero. Su questa base ha sostenuto che, nel caso in esame, la situazione di fatto descritta nella relazione tecnica e documentata dalle fotografie (canali ostruiti da vegetazione e sedimenti, tratti non più esistenti, ostacoli al deflusso rappresentati da strade interpoderali e massicciate) esclude qualsiasi vantaggio per i terreni, sicché non vi sarebbe alcun legittimo fondamento per pretendere il pagamento del contributo.
A sostegno delle proprie deduzioni il contribuente ha prodotto una relazione tecnica di parte, redatta dallo studio di consulenza agraria del dott. agr. Nominativo_1. Tale relazione ha dapprima illustrato in modo analitico il contenuto del piano di classifica consortile, soffermandosi sugli scopi del consorzio, sulla funzione della rete idraulica e sulla struttura degli indici (densità delle opere, soggiacenza, comportamento idraulico, indice idraulico e indice di beneficio), chiarendo come, sul piano teorico, la stessa documentazione consortile condizionasse l'imposizione contributiva alla presenza di una rete mantenuta in efficienza ed alla sussistenza di un concreto beneficio. Ha poi individuato i fondi del ricorrente, descrivendone estensione, colture, caratteristiche pedologiche e inserimento nel reticolo viario rurale, ed ha collocato tali terreni all'interno del sottobacino n. 4 “Luogo_2, illustrandone le dimensioni (circa 38.473 ettari) e la rete idraulica, composta da oltre 129 km di canali che scolano in venti vore gestite dal Consorzio.
Nella parte più strettamente fattuale, la relazione ha dato conto del sopralluogo e del rilievo cartografico, documentando con fotografie e descrizioni dettagliate lo stato dei canali Iaia, 14 Bocche, Pigna, Pampi, degli affluenti e delle canalizzazioni minori: si è evidenziato che molti tratti risultano invasi da vegetazione erbacea e arbustiva, con lume non più visibile, accumuli di materiali e rifiuti, argini rialzati per deposito di materiale di risulta a bordo canale, e che talune canalizzazioni indicate nelle cartografie storiche e consortili non sono più rintracciabili sul territorio. È stata rilevata la totale assenza, o la meramente episodica presenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in un arco di tempo pluriennale, con la conseguenza che le opere idrauliche, anziché garantire il deflusso delle acque meteoriche, rappresentano un possibile fattore di aggravamento del rischio di allagamento per effetto “diga” e della ridotta capacità di assorbimento dei suoli. La relazione ha quindi concluso che, nelle concrete condizioni dei luoghi, non è ravvisabile alcun beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del ricorrente, mentre risultano possibili pregiudizi per le colture in occasione di eventi piovosi intensi.
Nel ricorso il contribuente ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali in materia di contributi consortili, in particolare una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, a suo tempo, aveva accolto un suo ricorso contro un'ingiunzione di pagamento per contributi consortili, ritenendo insussistente un beneficio fondiario specifico anche alla luce di una consulenza tecnica di parte, e la successiva sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che ha rigettato l'appello del Consorzio, confermando tale impostazione. In quella decisione, come il ricorrente ha evidenziato, la Corte ha riconosciuto che la pretesa contributiva del consorzio si fonda su atti amministrativi (piano di classifica e piano di riparto), ma che il contribuente può sollevare in sede tributaria contestazioni specifiche sulla loro legittimità, consentendo al giudice tributario di esercitare il potere di disapplicazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, ed ha dato rilievo alle contestazioni fattuali sullo stato dei luoghi e all'assenza di un beneficio fondiario concreto.
A conclusione dell'atto introduttivo, Ricorrente_1 ha chiesto che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarasse illegittimi, invalidi, nulli e, nel merito, infondati la cartella di pagamento, il ruolo, il piano di classifica, il piano annuale di riparto 2023 e ogni atto presupposto, con conseguente revoca degli stessi, nonché la condanna dell'ente resistente alle spese. In via istruttoria ha domandato la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la descrizione delle condizioni dei canali indicati e per l'accertamento dell'eventuale sussistenza ed entità del beneficio diretto e specifico derivante ai suoi immobili dalle opere consortili.
Si è quindi costituita in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni difensive ex art. 23 d.lgs. n. 546/1992. In via preliminare l'ente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non essere titolare del credito e di svolgere unicamente la funzione di agente della riscossione, mero destinatario del pagamento o soggetto autorizzato a riceverlo ai sensi dell'art. 1188, primo comma, c.c. Ha richiamato in tal senso un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, legittimi contraddittori sono l'ente impositore e il contribuente, mentre il concessionario è privo di legittimazione passiva, salvo che si contestino vizi propri dell'attività di riscossione a lui imputabili.
Sul merito della controversia ADER ha comunque preso posizione, pur ribadendo che le questioni relative all'esistenza del credito, alla legittimità del piano di classifica, del piano di riparto ed alla sussistenza del beneficio spettano primariamente all'ente impositore. Ha contestato l'assunto del ricorrente secondo cui nessun importo sarebbe dovuto, rilevando che i contributi consortili vengono iscritti a ruolo sulla base degli atti formati dal Consorzio e che l'agente della riscossione non ha potere di sindacato su tali atti. Nelle proprie conclusioni ha chiesto, quindi, in via preliminare, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva di ADER, e, in ogni caso, che il ricorso fosse dichiarato improponibile, inammissibile, improcedibile e, nel merito, infondato, con conseguente conferma della legittimità della cartella impugnata e condanna del ricorrente alle spese.
Il contribuente ha depositato successivamente memoria difensiva, con la quale ha ribadito le argomentazioni del ricorso introduttivo, sottolineando nuovamente le risultanze della relazione tecnica di parte e l'assenza di beneficio per i terreni. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ADER, ha richiamato alcune pronunce della Corte di Cassazione in materia di riscossione, evidenziando che la notifica dell'atto introduttivo anche nei confronti dell'agente della riscossione costituisce, quantomeno, una forma di litis denuntiatio e che, in ogni caso, non sarebbe configurabile una soccombenza del contribuente nei confronti dell'agente quando le questioni attengono al merito della pretesa.
Dopo la discussione in udienza, il Consorzio di bonifica resistente si è costituito tardivamente, successivamente alla fase decisoria, dando atto della propria presenza in giudizio e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 17073 depositata il 28.11.2024, ha definito il giudizio dichiarando inammissibile il ricorso. Nello svolgimento in fatto, la sentenza ha dato atto che Ricorrente_1 si è opposto alla cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione per conto del Consorzio_1, deducendo, in sintesi, l'assenza di un piano di classifica regolarmente approvato e la mancata dimostrazione dell'utilità delle opere consortili rispetto ai suoi beni.
Nei motivi di decisione il Collegio ha ritenuto che il ricorrente avesse svolto eccezioni di merito con riferimento alla cartella che avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti dell'atto di accertamento emesso dal consorzio, la cui notifica non era stata contestata. In mancanza di specifiche osservazioni su tale atto, la Corte ha ritenuto che il ricorso presentasse i caratteri dell'inammissibilità, astenendosi dall'esaminare il merito delle censure, ed ha compensato le spese di lite.
Nel giudizio di appello, Ricorrente_1 propone impugnazione contro la sentenza n. 17073/2024 davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, chiedendone la riforma integrale e riproponendo tutte le questioni già dedotte in primo grado, con l'intento dichiarato di ottenere un pieno effetto devolutivo di ogni domanda, eccezione e difesa.
L'atto di appello si apre con una censura rivolta direttamente alla decisione di inammissibilità, formulata con richiamo all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, all'art. 7 della legge n. 212/2000, all'art. 3 della legge n. 241/1990
e agli artt. 2 e 3 del R.D. n. 639/1910. L'appellante contesta l'impostazione della Corte di primo grado, evidenziando che, per espresso disposto dell'art. 19, il ricorso può essere proposto anche avverso il ruolo e la cartella di pagamento, e che la cartella oggetto di giudizio non risulta preceduta da un separato atto di accertamento notificato al contribuente. L'atto impugnato, secondo l'appellante, contiene esso stesso gli elementi sostanziali dell'accertamento, poiché indica il ruolo, l'importo preteso, il soggetto creditore e il codice tributo, senza fare alcun riferimento ad un precedente provvedimento impositivo autonomamente impugnabile. In più, sul piano testuale, la cartella informa espressamente il contribuente della possibilità di proporre ricorso alla Commissione tributaria avverso “l'obbligo contributivo” entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa, con facoltà di richiedere la sospensione. Da ciò l'appellante deduce che il giudice di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso per mancata impugnazione dell'asserito accertamento a monte, avrebbe violato la disciplina degli atti impugnabili e il principio di buon andamento e trasparenza, oltre che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
Accanto a questa critica rivolta alla sentenza, l'appello ripropone, come autonome censure, le doglianze già svolte in primo grado. Viene dunque nuovamente sviluppata la contestazione alla legittimità del perimetro di contribuenza e alla corretta delimitazione del comprensorio di bonifica, con riferimento agli artt. 3 e 10 del R.D. n. 215/1933 e agli artt. 3 e 13 della L.R. n. 4/2012. L'appellante insiste sul fatto che il piano di classifica e gli atti con cui il Consorzio ha individuato i beni assoggettati a contribuzione non sarebbero sorretti da una valida delimitazione formale del comprensorio e del perimetro di contribuenza nei termini richiesti dalla normativa statale, né garantirebbero che nel perimetro siano compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
Viene poi ripresa la critica ai criteri di costruzione del piano di classifica e alla loro applicazione concreta, con richiamo al R.D. n. 215/1933, alla L.R. n. 4/2012 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1150/2013.
L'appellante rievoca la struttura degli indici (densità delle opere, soggiacenza, comportamento idraulico, indice di beneficio) e sottolinea come, nei fatti, molti canali considerati nella determinazione di tali indici siano inesistenti o versino in condizioni tali da non poter contribuire positivamente alla sicurezza idraulica.
Si evidenzia che il piano attribuisce indici di densità e di soggiacenza sulla base di una rete scolante che presuppone canali mantenuti in efficienza, mentre la documentazione tecnica e fotografica dimostrerebbe l'opposto, con la conseguenza che l'attribuzione del beneficio e la conseguente quantificazione del tributo sarebbero viziate da irragionevolezza e da violazione delle stesse linee guida regionali.
Un ulteriore profilo dell'appello riguarda nuovamente la nozione di beneficio diretto e specifico di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n. 4/2012, in combinato disposto con il R.D. n. 215/1933 e con la deliberazione regionale n. 1150/2013. L'appellante richiama ancora una volta la definizione di beneficio come concreto vantaggio dell'immobile derivante dall'opera di bonifica, evidenziando che, nella propria situazione, le condizioni altimetriche dei suoli, l'assenza di canalizzazioni minori, la presenza di opere stradali che interrompono il deflusso e il cattivo stato dei canali principali escludono che i fondi possano trarre un vantaggio effettivo dalla rete consortile. Egli ribadisce che, laddove la rete scolante non svolga la propria funzione, gli indici idraulici applicati dal Consorzio dovrebbero azzerarsi, con contestuale impossibilità di imputare alcun contributo.
A ciò si aggiunge una rinnovata contestazione fondata sull'art. 11 del R.D. n. 215/1933 e sugli artt. 17 e 18 della L.R. n. 4/2012, volta a ribadire che l'onere della prova del beneficio e della sussistenza del presupposto contributivo incombe sul Consorzio quale ente impositore. L'appellante richiama la relazione tecnica del dott. Nominativo_1 e la giurisprudenza pugliese già menzionata, mettendo in evidenza come, in controversie analoghe, le corti abbiano ritenuto insufficiente il mero richiamo al piano di classifica e abbiano riconosciuto la possibilità di disapplicarlo quando la concreta situazione dei luoghi mostra l'assenza di un vantaggio per i fondi gravati dal tributo.
Sul piano istruttorio, l'appello riprende la richiesta di CTU per l'accertamento delle condizioni dei canali e del beneficio, richiamando ancora la relazione tecnica di parte e sottolineandone la coerenza con le considerazioni svolte dalla precedente giurisprudenza pugliese sul medesimo consorzio.
Nel giudizio di secondo grado Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce come appellata, depositando una nuova comparsa di controdeduzioni. In apertura l'ente insiste sull'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, affermando che l'atto di gravame non conterrebbe motivi specifici di impugnazione della sentenza, ma si limiterebbe a riprodurre le deduzioni già svolte in primo grado, senza una critica puntuale alle argomentazioni del Collegio. È richiamata giurisprudenza di legittimità
e di merito secondo cui l'appello, pur avendo carattere devolutivo, deve comunque articolarsi in censure specifiche alla motivazione della sentenza, non essendo sufficiente una mera reiterazione delle difese già disattese. ADER sostiene che l'appellante si sarebbe sostanzialmente disinteressato del contenuto della decisione, limitandosi a ribadire le contestazioni alla cartella, al piano di classifica, al piano di riparto e agli atti presupposti.
A sostegno di tale eccezione, l'ente ribadisce che la Corte di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso perché le eccezioni di merito relative al contenuto della cartella avrebbero dovuto essere rivolte all'atto di accertamento del Consorzio, non impugnato né specificamente censurato, e richiama pronunce che hanno ritenuto inammissibili gli appelli privi di motivi specifici o limitati alla riproposizione delle difese introduttive.
Solo in via subordinata, qualora non venisse accolta l'eccezione di inammissibilità, ADER prende posizione sul merito, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva. Viene ripercorsa la giurisprudenza della
Corte di Cassazione e delle Sezioni Unite secondo la quale, nelle liti concernenti l'impugnazione della cartella, la legittimazione spetta all'ente titolare del credito e non al concessionario, al quale incombe eventualmente la chiamata in causa dell'ente impositore se non vuole rispondere dell'esito della lite. Si evidenzia che la legittimazione passiva dell'agente potrebbe sussistere solo quando si contestino vizi dell'attività di riscossione direttamente imputabili all'agente stesso, circostanza che non ricorre nella presente controversia. ADER precisa inoltre di non avere alcun potere discrezionale sulla formazione dei ruoli, che avviene esclusivamente ad opera dell'ente impositore, e di non potersi sostituire a quest'ultimo nella difesa della legittimità dei piani e dei criteri impositivi. Nelle conclusioni chiede quindi che l'appello sia dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese.
Si costituisce altresì in appello il Consorzio_1, il quale, nella propria comparsa, premette un'esposizione in fatto nella quale ricorda che l'originario ricorrente ha impugnato la cartella n.
071202400599559733000 notificata da ADER per complessivi euro 5.317,00, riferiti a contributi consortili codice 630 per l'anno 2023, e che il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata.
Passando al diritto, il Consorzio solleva, in via pregiudiziale, una serie di eccezioni di illegittimità, inammissibilità e improcedibilità dell'appello.
Da un lato, il Consorzio lamenta la mancanza di motivi specifici di impugnazione, osservando che l'appello si risolverebbe nella mera riproposizione del ricorso introduttivo, privo di una critica mirata alla sentenza, la quale, a suo giudizio, risulterebbe del tutto legittima, corretta e adeguatamente motivata. Dall'altro, la difesa consortile contesta che l'appellante abbia riproposto, anche in secondo grado, l'impugnazione del ruolo, del piano annuale di riparto 2023, del piano di classifica approvato con le deliberazioni commissariali e della
Giunta Regionale e di “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”, evidenziando come si tratti di atti amministrativi ormai definitivi e, per di più, adottati in un ambito rispetto al quale difetta la competenza funzionale del giudice tributario adito per una loro diretta caducazione.
Il Consorzio illustra quindi il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 864 c.c., 10, 11, 21 e 59 del R.D. n. 215/1933, l'art. 3 della L.R. Puglia n. 12/2011 e l'art. 17 della L.R. Puglia n. 4/2012, per ribadire che i contributi consortili sono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, fondate su un obbligo legale di contribuzione alle spese di bonifica per i proprietari di immobili inclusi nel comprensorio. Sottolinea che l'importo dei contributi non è determinato arbitrariamente, ma sulla base del piano di classifica e delle spese generali sostenute dal Consorzio per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, secondo i parametri fissati dalle leggi regionali.
Con specifico riferimento alle censure dell'appellante sul piano di classifica e sulla pretesa mancanza di un piano generale di bonifica, la difesa consortile richiama l'art. 42, comma 7, della L.R. n. 4/2012, che consente di tenere conto, ai fini della redazione del piano di classifica, dei piani elaborati in attuazione della precedente
L.R. n. 12/2011, senza imporre in modo inderogabile la preventiva approvazione di un piano generale di bonifica quale condizione di legittimità del piano di classifica. Viene ricordato che il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo aveva già adottato il piano di classifica con deliberazioni commissariali antecedenti e che il piano di riparto del contributo per l'esercizio 2023 è stato approvato in coerenza con tale quadro normativo. Si sottolinea, inoltre, che nessuno di questi atti è stato impugnato davanti al giudice amministrativo e che essi hanno assunto carattere di definitività.
In relazione alla contestazione sull'asserita mancata trascrizione del perimetro di contribuenza ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215/1933, il Consorzio richiama un orientamento giurisprudenziale secondo cui la trascrizione non incide sulla validità degli atti di pianificazione e di perimetrazione, ma sulla loro opponibilità ai terzi, e che la mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti ne cristallizza comunque gli effetti. Viene quindi ribadito che l'eventuale impugnazione del piano di classifica in questa sede ha carattere meramente strumentale e generico, privo di specifiche argomentazioni idonee a scalfire la presunzione di legittimità degli atti.
Quanto al merito delle contestazioni sul beneficio e sullo stato delle opere, il Consorzio respinge l'affermazione di una totale assenza di interventi e di opere di bonifica a favore degli immobili del Comune di Guagnano. Ricorda che tale Comune rientra nel comprensorio consortile e, in particolare, nel sottobacino n. 4 “Palude Balsamo”, servito dai canali 14 Bocche, Nominativo_2, Nominativo_3, Iaia, Nominativo_4, Pampi e Nominativo_5 e dalle vore Stipponi 1 e 3. Sulla base delle tabelle e dell'“Elenco delle canalizzazioni” già prodotti in primo grado, la difesa consortile afferma che tutti gli immobili del comprensorio beneficiano dell'attività del
Consorzio, il quale avrebbe realizzato e continuerebbe a realizzare numerosi interventi di manutenzione e di gestione della rete.
Per corroborare tale assunto, il Consorzio richiama il “Programma triennale 2021–2023 degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche a totale carico del Consorzio”, dal quale emergerebbero, per il sottobacino Luogo_2”, spese complessive significative e, per l'anno 2023, interventi specifici sul canale Pampi e sul suo affluente nei territori di Luogo_1 e Luogo_2, per importi rilevanti. Sulla base di questi dati, il Consorzio deduce che le opere di bonifica sono effettivamente presenti e manutenute e che il beneficio può essere non solo specifico e immediato, ma anche generale, potenziale o riferito ad un insieme di immobili, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contributi consortili.
La comparsa del Consorzio affronta infine le deduzioni dell'appellante e la relazione tecnica di parte, definita parziale e non rappresentativa dell'intera rete consortile, evidenziando che essa si concentra su alcuni tratti di canali senza tener conto degli interventi complessivamente programmati ed eseguiti. Viene ribadito che, alla luce del quadro normativo e degli atti amministrativi e tecnici allegati, l'obbligo di contribuzione sussiste per il solo fatto che gli immobili si trovano nel perimetro di contribuenza delle opere di bonifica e traggono, comunque, un beneficio, anche potenziale, dalla loro presenza e manutenzione. Nelle conclusioni, il
Consorzio chiede la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina preliminarmente la questione dell'ammissibilità del ricorso introduttivo.
Dalla cartella di pagamento impugnata – come risulta dagli atti del fascicolo – emerge che il contribuente non ha mai ricevuto alcun avviso di accertamento presupposto, né alcun altro atto prodromico. La cartella costituisce pertanto, in materia di contributi consortili, atto autonomamente impugnabile, conformemente all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e alla disciplina di riscossione mediante ruolo prevista dall'art. 21 del R.D.
n. 215/1933.
Ne discende che il contribuente ha legittimamente proposto ricorso contro la cartella e che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Tale statuizione deve essere riformata, dovendosi invece procedere all'esame del merito.
Va preliminarmente fatto presente che questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con sentenza n.
423/2024 depositata l'11.01.2024 su analoga fattispecie, operando una attenta disamina della legislazione in materia relativa ai Consorzi di Bonifica ed agli obblighi di pagamento dei relativi contributi consortili come di seguito.
Questa Corte di Giustizia rileva preliminarmente, in aderenza alle affermazioni dei giudici di legittimità, che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (cfr. Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2014 n. 13165).
Con la ulteriore conseguenza che la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo al termine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Nello specifico l'atto individua gli immobili di proprietà soggetti al contributo consortile, individuati in base ai dati catastali, riportando le modalità di calcolo del contributo.
Una volta rilevato come l'atto impugnato contenesse una motivazione della pretesa idonea a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa (peraltro pienamente espletatosi), osserva, per quanto riguarda i motivi di ricorso sviluppati in punto di “merito”, come i beni del ricorrente rientrino oggettivamente nel perimetro consortile e nel perimetro di contribuenza.
Il perimetro consortile individua quella parte del territorio entro il quale il consorzio può in astratto svolgere le proprie attività istituzionali;
il perimetro di contribuenza comprende gli immobili che traggono in concreto beneficio dall'attività svolta dal consorzio, potendo anche non coincidere con il primo.
Superato tale inquadramento generale, la Corte passa a considerare gli aspetti relativi alla disciplina applicabile.
Poiché il comprensorio interessato ricade nella Regione Puglia, trova applicazione la L.R. Puglia n. 4/2012, che disciplina il perimetro di contribuenza, il beneficio diretto e specifico e la redazione dei piani di classifica.
La normativa regionale prevede che, sino all'adozione del Piano generale di bonifica, i Consorzi utilizzino i piani di classifica già vigenti ai sensi della L.R. 12/2011. Il Consorzio ha eccepito, nelle proprie deduzioni,
l'esistenza e la validità del Piano di Classifica adottato nel 2012 e recepito dalla Regione con D.G.R. n.
1147/2013. Tale piano non risulta impugnato e costituisce il fondamento tecnico della ripartizione per l'anno oggetto di causa.
Va inoltre affrontata la questione della (non) avvenuta o meno trascrizione del perimetro di contribuenza, dalla cui mancanza, secondo una tesi non condivisibile, si pretenderebbe di fare discendere una inefficacia dello stesso.
In merito il giudice di legittimità, dopo avere ricordato che del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R. D. 215/1933, ha affermato che “nessun rilievo riveste il catasto consortile, nonché la trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto tale incombente
“deve ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile”; aggiungendo che “Né la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha effetto quanto all'ipotizzata inversione dell'onere della prova, avendo detta trascrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, unicamente effetto di pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria» (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio
2012, n. 7364; Cass.civ. sez. V 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21177); mentre la circostanza che il perimetro di contribuenza, come il piano di classifica, promani dall'assemblea dei delegati degli stessi consorziati, rende superflue forme di pubblicizzazione che ne subordinino l'efficacia nei loro confronti”. (Cass. Sez Trib. 20 dicembre 2011 – 24 febbraio 2012 n. 2830).
Quanto alle questioni relative alla mancata adozione del Piano generale di bonifica, la normativa pugliese, attraverso l'art. 42, comma 7, della L.R. n. 4/2012, consente ai Consorzi di operare sulla base dei piani di classifica già vigenti ai sensi della L.R. n. 12/2011; ne consegue che la doglianza non è fondata, essendo pienamente legittimo l'utilizzo del piano vigente. Il Consorzio, inoltre, ha eccepito di avere adottato il piano di riparto relativo all'anno in contestazione, con atti non impugnati dal contribuente.
Per quanto attiene ad altro punto centrale della presente controversia, ovvero alla prova del beneficio, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che la prova in giudizio del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal consorzio è dimostrata dalla ricomprensione degli immobili del perimetro di contribuenza;
e ciò esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio ricavato (cfr.: Cass. civ. Sez.V, Sent., 05 novembre 2014, n. 23580), in quanto tale accertamento è già stato fatto in concreto in sede di ripartizione della quota di spesa fra i proprietari. Affermazioni che valgono anche nel caso di benefici di natura idraulica, ove la quota variabile trova i suoi presupposti nelle colture, fatta sempre salva la possibilità di fornire prova contraria. Nominativo_6 prova non può evidentemente consistere nel fatto che il contribuente abbia manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio, atteso che i contributi consortili, come sopra precisato, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al momento dell'esazione, è titolare del diritto.
Inoltre l'emanazione del piano di classifica e del piano di riparto, ove non impugnati, esonerano il consorzio dall'onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.
Sul punto può ulteriormente richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 che può esser messa in discussione solo impugnando il
Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio;
non occorre, pertanto, che la cartella di pagamento riporti gli "elementi qualitativi e quantitativi sulla base del quale è stato determinato il contributo", giacché il Piano di classifica da cui deriva la misura del contributo consortile è da ritenersi incontestabile in quanto non oggetto d'impugnazione davanti al giudice speciale”. Pertanto “non è necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunché, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto”.
Anche nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa Corte non risultano denunciati vizi di legittimità del provvedimento di perimetrazione, in quanto la censura si risolve in contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti dalle opere da cui discenderebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente). Né possono essere ritenute prove idonee il riferimento ad una consulenza di parte, descrittiva della situazione dei singoli luoghi, peraltro nella data in cui la verifica è stata effettuata, né i provvedimenti dell'Amministrazione comunale che lamentano la qualità del servizio reso.
Ne consegue che persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio, non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, non rilevando la generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti delle opere consortili.
Va, infine, ricordato come si tratti di un esborso di natura pubblicistica che non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, rappresentando, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio.
Alla luce di tali principi, la Corte esamina la relazione tecnica prodotta dal contribuente. Si tratta di un elaborato redatto nel 2024 e riferito a rilievi successivi all'annualità oggetto di causa. Le fotografie contenute al suo interno non riportano data né localizzazione riferibile ai singoli mappali e la relazione descrive condizioni del reticolo scolante in termini di “pluriennalità”, senza individuare lo stato dei canali nell'anno 2023.
Non risulta, inoltre, alcuna mappatura puntuale delle particelle del contribuente, né un collegamento oggettivo tra quanto descritto e gli immobili indicati in cartella. Le conclusioni, formulate più volte “a parere dello scrivente”, confermano il carattere soggettivo dell'elaborato.
Il Consorzio, nelle proprie deduzioni, ha invece eccepito di aver eseguito interventi manutentivi nel triennio
2021–2023 nelle aree pertinenti ai terreni del contribuente, depositando atti e documenti che risultano coerenti con la continuità dell'azione amministrativa. Ne consegue che la relazione tecnica non è idonea a superare la presunzione di beneficio derivante dalla ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza.
Le ulteriori doglianze formulate in appello – concernenti i criteri di calcolo, la motivazione della cartella e gli atti di approvazione dei piani – non trovano riscontro negli atti e sono superate dalla documentazione e dalle difese rese dal Consorzio, che questa Corte condivide pienamente.
Pertanto, l'appello va accolto limitatamente alla censura concernente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo e, per il resto, va rigettato, dovendo il ricorso di primo grado essere integralmente respinto nel merito.
L'accoglimento sulla ammissibilità del ricorso sebbene rigettato nel merito giustifica la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del doppio grado