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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8460/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 8460 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pezzella (c.f. ), presso il cui studio sito in C.F._2
Crispano (NA), Via Venezia, n. 7, elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Alina Farina (c.f. , presso il cui studio sito in C.F._4
Crispano (NA), Via Provinciale n. 4, elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti chiedevano assegnarsi la causa a sentenza recependo l'accordo raggiunto
Il P.M. apponeva il visto in data 11.11.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2025 la ricorrente premetteva:
- di aver contratto matrimonio concordatario (Atto n. 207 - Parte II – serie A - Anno 1981) con il resistente in data 08.11.1981 in Frattamaggiore (NA), dalla cui unione nascevano (il Per_1
Per_ 11.06.1982), le gemelle e (il 21.09.1986) e (il 04.07.1995), oggi maggiorenni Per_2 Per_4 ed economicamente autosufficienti;
- che era da tempo in atto una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, dovuta alle reiterate condotte contrarie al rispetto dei doveri coniugali da parte del resistente, il quale, oltre a contrarre frequentemente debiti di gioco, depauperando il proprio patrimonio e quello della sua famiglia, si allontanava ripetutamente e senza giustificato motivo dalla casa coniugale;
- che in data 26.09.2025 , in seguito a un diverbio con il coniuge, subiva un'aggressione fisica da parte di quest'ultimo (documentata nell'allegazione prodotta all'atto introduttivo), sì da indurla a temere per la propria integrità fisica e morale;
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione giudiziale con addebito del marito e, in via preliminare, l'adozione di un provvedimento inaudita altera parte, temporaneo ed urgente, di autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente, con contestuale divieto di avvicinamento del resistente alla moglie e alla casa coniugale, e all'esito della sentenza sulla separazione e del decorso del termine di legge, pronunciare anche sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis 49 c.p.c.
In data 05.11.2025 il Giudice delegato, letto il ricorso e rilevata la sussistenza dei presupposti ex art. 473 bis 69 ss. c.p.c., emetteva un ordine di protezione nei confronti di , intimandogli Controparte_1 la cessazione delle condotte pregiudizievoli verso e altresì disponendo Parte_1
l'allontanamento del resistente dalla causa coniugale e dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente. Fissava quindi l'udienza del 28.11.2025 per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento.
Alla suddetta udienza il procuratore di parte ricorrente e quello di parte resistente (ritualmente costituitosi, giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.12.2025) davano atto di un pagina 2 di 4 accordo bonario, raggiunto dai coniugi nelle more del processo e già prodotto nel presente giudizio in data 27.11.2025, ed il Giudice delegato, accertata la volontà delle parti di aderire alle condizioni ivi riportate, revocava l'ordine di protezione emesso il 05.11.2025 nei confronti di Controparte_1 come richiesto da entrambe le parti, non sussistendo la permanenza dei presupposti inquanto non venivano addotti nuovi episodi di violenza e il resistente già da mesi aveva un diverso domicilio e viveva lontano dalla moglie , e riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione relativa.
2. Il sig. ha fissato il proprio domicilio in Cardito (NA) alla via G. Marconi, 118, in una CP_1 casa condotta in locazione, ove provvederà al cambio di residenza nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3. La sig.ra dichiara di rinunciare, come di fatto rinuncia alla richiesta di addebito Parte_1 della separazione proposto contro il sig. che accetta la rinuncia. CP_1
4. I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno di mantenimento.
5. I ricorrenti rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
6. dichiarare sciolta la comunione tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c. e disporre la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento pagina 3 di 4 della comunione”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
La ricorrente ha richiesto anche la pronuncia sul divorzio ai sensi dell'art 473 bis 49 c.p.c. e pertanto la causa deve proseguire come da separata ordinanza per la richiesta pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Spese alla pronuncia definitiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 C.F._3 co. 1 c.c.
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n.
55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 207 - Parte II – serie A - Anno
1981);
c) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dr.ssa Alessandro Tabarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 8460 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pezzella (c.f. ), presso il cui studio sito in C.F._2
Crispano (NA), Via Venezia, n. 7, elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Alina Farina (c.f. , presso il cui studio sito in C.F._4
Crispano (NA), Via Provinciale n. 4, elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti chiedevano assegnarsi la causa a sentenza recependo l'accordo raggiunto
Il P.M. apponeva il visto in data 11.11.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2025 la ricorrente premetteva:
- di aver contratto matrimonio concordatario (Atto n. 207 - Parte II – serie A - Anno 1981) con il resistente in data 08.11.1981 in Frattamaggiore (NA), dalla cui unione nascevano (il Per_1
Per_ 11.06.1982), le gemelle e (il 21.09.1986) e (il 04.07.1995), oggi maggiorenni Per_2 Per_4 ed economicamente autosufficienti;
- che era da tempo in atto una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, dovuta alle reiterate condotte contrarie al rispetto dei doveri coniugali da parte del resistente, il quale, oltre a contrarre frequentemente debiti di gioco, depauperando il proprio patrimonio e quello della sua famiglia, si allontanava ripetutamente e senza giustificato motivo dalla casa coniugale;
- che in data 26.09.2025 , in seguito a un diverbio con il coniuge, subiva un'aggressione fisica da parte di quest'ultimo (documentata nell'allegazione prodotta all'atto introduttivo), sì da indurla a temere per la propria integrità fisica e morale;
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione giudiziale con addebito del marito e, in via preliminare, l'adozione di un provvedimento inaudita altera parte, temporaneo ed urgente, di autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente, con contestuale divieto di avvicinamento del resistente alla moglie e alla casa coniugale, e all'esito della sentenza sulla separazione e del decorso del termine di legge, pronunciare anche sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis 49 c.p.c.
In data 05.11.2025 il Giudice delegato, letto il ricorso e rilevata la sussistenza dei presupposti ex art. 473 bis 69 ss. c.p.c., emetteva un ordine di protezione nei confronti di , intimandogli Controparte_1 la cessazione delle condotte pregiudizievoli verso e altresì disponendo Parte_1
l'allontanamento del resistente dalla causa coniugale e dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente. Fissava quindi l'udienza del 28.11.2025 per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento.
Alla suddetta udienza il procuratore di parte ricorrente e quello di parte resistente (ritualmente costituitosi, giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.12.2025) davano atto di un pagina 2 di 4 accordo bonario, raggiunto dai coniugi nelle more del processo e già prodotto nel presente giudizio in data 27.11.2025, ed il Giudice delegato, accertata la volontà delle parti di aderire alle condizioni ivi riportate, revocava l'ordine di protezione emesso il 05.11.2025 nei confronti di Controparte_1 come richiesto da entrambe le parti, non sussistendo la permanenza dei presupposti inquanto non venivano addotti nuovi episodi di violenza e il resistente già da mesi aveva un diverso domicilio e viveva lontano dalla moglie , e riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione relativa.
2. Il sig. ha fissato il proprio domicilio in Cardito (NA) alla via G. Marconi, 118, in una CP_1 casa condotta in locazione, ove provvederà al cambio di residenza nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3. La sig.ra dichiara di rinunciare, come di fatto rinuncia alla richiesta di addebito Parte_1 della separazione proposto contro il sig. che accetta la rinuncia. CP_1
4. I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno di mantenimento.
5. I ricorrenti rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
6. dichiarare sciolta la comunione tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c. e disporre la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento pagina 3 di 4 della comunione”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
La ricorrente ha richiesto anche la pronuncia sul divorzio ai sensi dell'art 473 bis 49 c.p.c. e pertanto la causa deve proseguire come da separata ordinanza per la richiesta pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Spese alla pronuncia definitiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 C.F._3 co. 1 c.c.
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n.
55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 207 - Parte II – serie A - Anno
1981);
c) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dr.ssa Alessandro Tabarro
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