Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/03/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2026, proposto da
Petrol NT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montano Antilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Italiana Petroli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 6 novembre 2025 recante la “ cessazione esercizio licenza n. toosay00044k di gestione dell’impianto di distribuzione carburanti della Società Italiana Petroli sito in Montano Antilia s.s.18 km.170 ”;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa RA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna la Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 6 novembre 2025 recante la “ cessazione esercizio licenza n. toosay00044k di gestione dell’impianto di distribuzione carburanti della Società Italiana Petroli sito in Montano Antilia s.s.18 km.170 ”.
Deduce la ricorrente di aver inoltrato al SUAP in data 6 agosto 2025 la comunicazione di subingresso nell’impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Montano Antilia SS 18 Km 170, civico 179, su area identificata in catasto al foglio 8 p.lla 570, allegando alla comunicazione l’atto di cessione della titolarità dell’impianto e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi della Petrol NT S.r.l.
Rappresenta che, con la gravata delibera, il Comune di Montano Antilia “ dato atto che con nota nr 1175/2024 del 18/04/2024 ad oggetto: “Impianto stradale di distribuzione carburante sito in Montano Antilia S.S.18 km.170 (Ns. cod, 41132) - Comunicazione sospensione attività” la società Italiana Petroli S.p.A. con sede legale in Via Salaria, 1322 00138 Roma (Cod. Fisc. e P.IVA (IT) 00051570893), rappresentata dal dott. Pasquale Nieddu, in qualità di Procuratore Speciale, ha Comunicato all’Amministrazione la sospensione dell’attività dell’impianto in oggetto per 12 (dodici) mesi, con decorrenza 10/04/24 e fino al 10/04/25, per la ricerca di un’idonea gestione… ”, ha dichiarato la cessazione della licenza n. TOOSAY00044K di gestione dell’impianto di distribuzione carburanti della società Italiana Petroli sito in Montano Antilia alla S.S.18 km 170.
Eccepisce innanzitutto l’incompetenza, non rientrando l’atto adottato tra le competenze della Giunta ai sensi dell’art. 48 del TUEL.
Rileva poi che la Italiana Petroli S.p.A., originaria proprietaria dell’impianto di distribuzione carburanti, ha comunicato, in data 17 aprile 2024 la “ sospensione dell’attività al 10/04/2025 per la ricerca di idonea gestione ”, nonché, con successiva comunicazione del 12 giugno 2025, la proroga della sospensione per ulteriori 6 mesi, dall’11 aprile 2025 al 10 ottobre 2025, e che in data 6 agosto 2025 (prima dello scadere del termine di proroga) Petrol NT ha inoltrato la comunicazione di subingresso (tutte comunicazioni sulla quali si è formato il silenzio-assenso da parte dell’amministrazione comunale), e pertanto non sussistevano i presupposto della dichiarata decadenza.
Eccepisce, altresì, la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, l’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di buona fede e lealtà procedimentale.
Il Comune di Montano Antilia e la controinteressata Italiana Petroli S.p.A. non si sono costituiti in resistenza.
Con memoria depositata in data 27 febbraio 2026 la ricorrente ha ribadito le censure di illegittimità degli atti impugnati.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 4 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Si legge nel gravato provvedimento di cessazione:
“ VISTA la nota assunta in atti al nr 3864/2025 del 23.10.2025 con la quale il sig. US CO ha comunicato l’avvenuta trasmissione IN DATA 10/04/2024, con protocollo n. 12472, all’Agenzia delle Dogane del versamento della licenza n. TOOSAY00044K di gestione dell’impianto di distribuzione carburanti della società Italiana Petroli sito in MONTANO ANTILIA S.S.18 km.170;
DATO ATTO CHE con nota nr 1175/2024 del 18/04/2024 ad oggetto: “Impianto stradale di distribuzione carburante sito in MONTANO ANTILIA S.S.18 km.170 (Ns. cod, 41132)-Comunicazione sospensione attività” la società Italiana Petroli S. p .A con sede legale in Via Salaria, 1322 00138 ROMA (Cod. Fisc. e P.IVA (IT) 00051570893), rappresentata dal dott. Pasquale Nieddu, in qualità di Procuratore Speciale, ha Comunicato all’Amministrazione la sospensione dell’attività dell’impianto in oggetto per 12 (dodici) mesi, con decorrenza 10/04/24 e fino al 10/04/25, per la ricerca di un’idonea gestione.
DATO ATTO che ad oggi l’impianto in parola risulta cessato ”.
Oppone la ricorrente che la sospensione dell’attività dell’impianto in oggetto sarebbe stata prorogata di ulteriori 6 mesi con decorrenza 11 aprile 2025 e fino al 10 ottobre 2025.
Fatto sta, però, che tale proroga è inefficace, essendo stata comunicata solo in data 12 giugno 2025, ossia a scadenza già intervenuta.
Legittima appare quindi la disposta cessazione, in applicazione dell’art. 128, comma 4, L.R.C. n. 7/2020, ai sensi del quale: “ Il comune pronuncia la decadenza dell’autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell’autorizzazione nei termini di legge:
a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 7;
b) nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione sospende l’attività per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza della proroga prevista nel comma 2 ”.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune resistente; spese compensate nei confronti della controinteressata intimata, parimenti non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese; spese compensate nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO