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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1533/2021 emessa dal Tribunale di
Napoli, Quarta sezione civile, il 9/2/2021 iscritto al n. 3616/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi;
TRA nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giulia Galderisi (c.f. ); C.F._2
AP P E L L AN T E
E
(c.f. , quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
regione Campania alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada
(F.G.V.S.), costituitasi in persona dei dottori e , Controparte_2 Controparte_3
dichiaratisi suoi rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura
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n. 3616/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
generale alle liti per notaio di Treviso del 18/12/2014 (rep. Persona_1
186905, racc. 30367) dall'Avv. Antonio Andreozzi (c.f. ; C.F._3
AP P E L L A TA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27/2/2016, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, la quale impresa designata per la Controparte_1
gestione del F.G.V.S., esponendo che:
- il 27/12/2010 alle ore 20.45 circa, mentre percorreva alla guida della propria moto
Yamaha targata DC03278 la Via Argine in direzione Via Galileo Ferraris in Napoli, giunto all'altezza dell'ospedale Villa Betania, “veniva tamponato, da tergo, da un auto che sopraggiungeva a velocità sostenuta”;
- per effetto del violento urto “veniva sbalzato, in uno alla moto, in avanti di diversi metri, rovinando a terra e riportando gravissime lesioni”;
- il conducente dell'altro veicolo si era allontanato senza che fosse possibile identificarlo;
- era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Betania dove gli era stato diagnosticato “politrauma della strada … rima di frattura con distacco parcellare
C7, contusioni multiple, plegia flacisa spalla sx…”; in considerazione di tali lesioni era stato ricoverato;
- per tali fatti era stata presentata querela alla Procura di Napoli in data 15/3/2011 ed il relativo procedimento penale era stata definito con decreto di archiviazione, essendo rimasto ignoto l'autore del fatto;
- la responsabilità dell'evento lesivo era da ascriversi al conducente dell'auto rimasta sconosciuta.
Chiedeva, pertanto, la condanna della quale impresa Controparte_1 designata per la gestione del FGVS, al risarcimento di tutti i danni subiti, “ivi compresi il danno biologico, ITT, ITP, la riduzione della capacità lavorativa, oltre danno morale, spese mediche, nonché ogni altro danno passato, presente e futuro, ovvero nella misura maggiore o minore che l'Illustre Giudicante riterrà di liquidare anche a mezzo di ctu, il tutto oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e la svalutazione monetaria”.
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n. 3616/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'”improponibilità” ed “improcedibilità” della domanda sia ai sensi degli artt. 145 e 148 del d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), dovendo l'attore dare prova della rituale messa in mora, sia per violazione del principio di frazionamento del credito, nonché la nullità della citazione.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda per la mancanza di prova in ordine alle circostanze di cui all'art. 283 lett. a) del codice delle assicurazioni private
(d.lgs. 209/2005) ed all'attribuibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa del veicolo rimasto sconosciuto.
Nel corso del processo venivano ascoltati due testi e veniva svolta C.T.U. medico legale;
quindi, con sentenza n. 1533/2021, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese.
In particolare, il Giudice di primo grado, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari di rito proposte dalla inquadrava la fattispecie oggetto Controparte_1 del giudizio nell'ambito dell'art. 283 lett. a) del d.lgs. 209/2005.Osservava quindi che l'attore non aveva dato prova adeguata della impossibilità oggettiva di identificazione del veicolo investitore in quanto, nella denuncia-querela presentata il 15/03/2011, il Pt_1
aveva omesso di riferire circostanze rilevanti per individuare il conducente del veicolo investitore, ossia la presenza sul luogo del fatto di quattro testimoni oculari legati a lui da rapporti di affinità o parentela. Evidenziava, inoltre, la discordanza tra le dichiarazioni rese delle due testimoni circa il comportamento del veicolo investitore dopo l'urto e, conseguentemente, in ordine alle ragioni che avevano reso impossibile l'acquisizione dei dati dello stesso. Al riguardo evidenziava che “mentre la teste ha Testimone_1 testualmente affermato: “Preciso che dopo l'urto il conducente dell'auto investitrice non si fermò per prestare soccorso dandosi alla fuga, per cui non fu possibile rilevare i dati”, la teste ha dichiarato: “L'auto investitrice, subito dopo la collisione, Testimone_2
ripartì immediatamente in direzione Napoli, omettendo di fermarsi e di prestare soccorso”. Ebbene, considerato che non sono stati forniti ulteriori elementi di prova, a conforto dell'una o dell'altra ricostruzione del comportamento tenuto dal conducente dell'autovettura investitrice subito dopo il tamponamento, deve ritenersi non dimostrata
l'oggettiva impossibilità di identificazione del veicolo perché, non potendosi escludersi che il conducente, anche se per un attimo, si sia fermato prima di ripartire, l'assenza di
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(già Prima sezione civile bis)
traffico, la buona illuminazione della strada nonché la presenza sul posto di quattro persone, legate da rapporti di parentela e/o affinità con la vittima, costituiscono circostanze, quantomeno non ostative, all'annotazione dei dati del veicolo investitore”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con atto di citazione Pt_1
notificato il 27/7/2021, deducendo che:
- il Giudice di primo grado aveva erroneamente addebitato al comportamento negligente del le conseguenze della mancata individuazione del responsabile del Pt_1
sinistro, omettendo di considerare circostanze oggettive quali: 1) le gravi condizioni psico-fisiche del danneggiato che gli avevano impedito di riferire, nell'immediatezza dei fatti, ulteriori elementi per l'individuazione del responsabile che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere oggetto di indagine da parte delle forze di Polizia alle quali andava trasmesso il referto di P.S. n. 1072/2010; 2) la richiesta risarcitoria contenente tutti gli elementi richiesti dalla legge inviata alla (che pure avrebbe potuto Controparte_1
svolgere attività investigativa) il 3/3/2011 ad appena due mesi dal sinistro, elemento da cui poteva dedursi la diligenza del danneggiato;
3) la presentazione della querela presso la procura del Tribunale di Napoli il 15/3/2011 - che, peraltro, non costituiva condizione per ottenere il risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia - alla quale non fecero seguito indagini giacché il procedimento penale venne archiviato il 1° aprile 2011.
- il Tribunale aveva erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dalle due testimoni che erano invece assolutamente concordi;
- il Tribunale aveva altresì omesso di valutare la ctu redatta dal dott. secondo Per_2 il quale i danni riportati erano compatibili con l'incidente denunciato dal danneggiato;
in considerazione delle conclusioni del consulente, al andavano liquidate le seguenti Pt_1 somme: “danno biologico 45% € 309.838,00; danno morale/personalizzazione danno €
77.460,00; ITT gg 50 € 4.900,00; ITP gg 180 € 8.820,00; danno estetico 8% € 11.388,53; danno da incapacità lavorativa € 50.000,00 ovvero nella diversa somma che la Corte vorrà calcolare”;
- il Tribunale aveva erroneamente condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
Ha chiesto, pertanto, alla Corte d'appello di riformare la sentenza di primo grado e di accogliere le seguenti conclusioni “a) (…) accerti e dichiari il conducente dell'auto rimasto ignoto esclusivo responsabile dell'evento lesivo lamentato;
b) per l'effetto,
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(già Prima sezione civile bis)
condanni la società n.q. FGVS, in p.l.r.p.t., a risarcire le lesioni Controparte_1 subite dall'attore come stimate e quantificate nella perizia resa nel primo grado di giudizio dal dott. nella misura di un danno biologico del 45%, oltre danno morale, Per_2
ITT, ITP, danno da incapacità lavorativa;
c) condanni l'appellata società al pagamento degli onorari e spese sostenute nel giudizio di primo grado;
d) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 20/12/2021 si è costituita la Controparte_1 che, resistendo al gravame, in via preliminare ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per la genericità dei motivi e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 15/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISONE
1. Preliminarmente deve osservarsi che l'appello è ammissibile, in quanto, come si evince dall'esposizione che precede, l'appellante, sia pure in maniera assai prolissa, ha individuato le parti della sentenza sottoposte a critica, indicando in relazione alle stesse le ragioni su cui si fonda l'impugnazione.
2. L'appello è comunque infondato sebbene la motivazione della sentenza di primo grado debba essere integrata.
In particolare, il Tribunale, dopo aver richiamato i principi vigenti in caso di azione proposta nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - ossia quelli secondo cui grava sul danneggiato l'onere di provare: 1) le modalità del sinistro, 2)
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo;
3) che tale veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile a negligenza dello stesso danneggiato - ha rigettato la domanda ritenendo non provata tale ultima circostanza sia in considerazione del generico contenuto della querela, sia per la contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi in ordine alla condotta tenuta dal veicolo investitore.
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In realtà deve osservarsi che, più in generale, non può ritenersi raggiunta la prova che i fatti si siano svolti secondo la descrizione fornita dall'odierno appellante.
Nel caso in esame, la querela è stata presentata dal alla Procura di Napoli Pt_1
il 15/3/2011 in relazione ad un sinistro avvenuto il 27/12/2010 ed in essa il fatto viene descritto negli stessi generici termini indicati nell'atto di citazione e cioè senza riferimento alcuno alla circostanza, estremamente rilevante per l'individuazione del colpevole, che lo stesso stava ritornando da una festa seguito da un'auto con a bordo quattro persone a lui legate da vincolo di parentela o affinità. Se appare condivisibile la considerazione dell'appellante secondo la quale al suo arrivo presso il pronto soccorso dell'Ospedale Villa Betania, a causa delle sue condizioni, non era in grado di riferire elementi utili ai fini della ricostruzione dei fatti, non si spiega per quale motivo non abbia indicato circostanze significative nella querela presentata oltre due mesi dopo il sinistro.
È del tutto irrilevante poi il fatto, pure evidenziato dall'appellante, che il referto avrebbe dovuto essere trasmesso immediatamente all'Autorità Giudiziaria per lo svolgimento delle indagini, giacché nello stesso era indicato semplicemente che le lesioni erano state causate da un incidente stradale;
nulla era possibile accertare senza che il danneggiato fornisse ulteriori elementi. In assenza di qualsivoglia elemento fornito dal danneggiato per l'individuazione del colpevole, non si comprende come lo stesso possa dolersi dell'archiviazione del procedimento penale dopo appena quindici giorni.
Ciò che appare poco verosimile, però, è il fatto che la presenza sul luogo dell'auto con i parenti a bordo che avevano assistito ai fatti non viene indicata neppure nella lettera di messa in mora del 28/2/2011, in quella del 10/9/2014, nell'invito alla negoziazione assistita del 16/3/2015 e nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Solo nella prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., depositata il 13/7/2016, circa cinque anni e mezzo dopo l'evento, viene indicata la circostanza della presenza sul luogo della figlia e del genero del che lo seguivano a bordo di un'auto unitamente ad Pt_1
altre persone.
Su tale vettura viaggiavano, evidentemente, anche le due testimoni escusse nel processo. Ed infatti, la prima teste, ha dichiarato “sono la consuocera Testimone_1 del sig. , suocera di sua figlia, ” e che percorreva la Via Parte_1 Controparte_4
Argine direzione Napoli, proveniente da Cercola a bordo di un'auto, più precisamente accanto al conducente della stessa;
aggiungeva inoltre che “io e le altre persone
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tornavamo da una festa in quanto era il periodo natalizio e ci eravamo recati per fare gli auguri”.
La seconda testimone, , ha affermato di essere cognata dell'odierno Testimone_2 appellante e che “era trasportata a bordo di un'auto sul sedile posteriore destro. Insieme
a me c'erano altre persone, tra cui e la figlia di . ADR: Testimone_1 Parte_1
Preciso che quella sera stavamo tornando tutti insieme da una festa”.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte appare ancor meno convincente l'intera ricostruzione dei fatti che si ricava dalle difese del e dalle dichiarazioni Pt_1
dei testi.
Ed infatti, ha dichiarato: “ADR: Ricordo che era il 27 Testimone_1 dicembre dell'anno 2010 ed erano le ore 20.30/45 circa, ed io mi trovavo in macchina percorrendo la Via Argine in Ponticelli. ADR: Preciso che Via Argine è strada a doppio senso di circolazione ed io percorrevo la Via Argine direzione verso Napoli, proveniente da Cercola. ADR: (…) il sig. percorreva la Via Argine a bordo di un Parte_1 ciclomotore, tenendo la destra della corsia. ADR: Preciso che l'auto sulla quale viaggiavo, invece, percorreva la corsia di sinistra, poco più indietro al suddetto ciclomotore, nella stessa direzione di marcia. ADR: Preciso che ad un certo punto un'auto di colore scuro, che procedeva a velocità sostenuta da dietro, nel sorpassare la nostra auto a destra, tamponava il suddetto ciclomotore alla parte posteriore. ADR:
Preciso che dopo l'urto il conducente dell'auto investitrice non si fermò per prestare soccorso dandosi alla fuga per cui non fu possibile rilevare i dati. (…) ADR: Ricordo che dopo il violento urto il sig. fu sbalzato in avanti di qualche metro ed io con gli Pt_1 altri occupanti dell'auto ci avvicinammo per prestare soccorso ADR: Ricordo che sopraggiunsero anche altre persone e che da qualcuno fu chiamata l'ambulanza e che, siccome tardava ad arrivare, accompagnai io insieme agli altri occupanti dell'auto, al vicino P.O. Villa Betania, in quanto il sig. lamentava dolori alla spalla sinistra, Pt_1
era in stato confusionale. ADR: Preciso che il sig. indossava regolarmente il Pt_1
casco, non ricorso se nel tratto di strada dove si è verificato l'incidente c'erano svincoli, non pioveva, la strada si presentava sufficientemente illuminata e non c'era traffico”.
L'altra teste di parte attrice, ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_2
ADR: Ricordo che era la fine del mese di dicembre 2010, precisamente il giorno 27 ed io mi trovavo verso le ore 20.30/20.45 a percorrere la Via Argine in direzione Napoli. (…)
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ADR: Percorrevamo la corsia di sinistra quando, giunti all'altezza della Villa Betania, ho visto che un'auto di colore scuro ci sorpassava ad andatura sostenuta sulla corsia di destra, andando a tamponare con la propria parte anteriore il motociclo condotto dal sig. che precedeva l'auto su cui ero trasportata di qualche metro, tenendo Parte_1
la destra. ADR: Per effetto di questa collisione, il sig. cadeva Parte_1
rovinosamente a terra, unitamente al suo motociclo, che percorreva la Via Argine nel nostro stesso senso di marcia. ADR: Ricordo che il sig. fu sbalzato in avanti a Pt_1 seguito dell'urto di qualche metro. Io e gli altri occupanti della nostra auto ci avvicinammo all'attore che era a terra sanguinante e confuso nonostante indossasse il casco. ADR: L'auto investitrice subito dopo la collisione ripartì immediatamente in direzione Napoli, omettendo di fermarsi e prestare soccorso;
pertanto, non ci fu possibile rilevare i dati. ADR: Preciso che, trovandoci vicino alla Villa Betania e, tardando ad arrivare i soccorsi da noi chiamati, trasportammo noi stessi il sig. nel Parte_1
Presidio Ospedaliero della Villa Betania. L'attore lamentava in ospedale dolori per tutto il corpo in particolare alla spalla sinistra e al braccio sinistro. ADR: Preciso che la Via
Argine è strada con doppio senso di marcia, diviso da uno spartitraffico e che ogni corsia consente il passaggio di due file parallele di auto”.
È evidente, quindi, il contrasto tra le dichiarazioni rilevato dal Tribunale, giacché la ha affermato che l'auto investitrice non si fermò affatto, mentre secondo la Tes_1
essa si fermò brevemente, ma ripartì subito senza che il conducente prestasse Tes_2 soccorso. Né può ritenersi, come sostiene l'appellante, che le due versioni rappresentino solo un diverso modo di indicare lo stesso fatto, giacché è evidente che secondo una teste il veicolo proseguì la sua marcia senza fermarsi, mentre secondo l'altra si fermò e ripartì subito senza che il conducente prestasse soccorso. Né tale contrasto può essere spiegato dal fatto che le testimoni sono “persone che hanno un modesto grado di istruzione basso”, giacché si tratta di circostanze di fatto assai semplici che possono essere comprese e riferite da chiunque.
Va poi evidenziata la scarsa verosimiglianza dell'intero svolgimento dei fatti riferito dai testi (e dall'odierno appellante). Se infatti il veicolo investitore sopraggiungeva a forte velocità alle spalle del sulla corsia di destra, investendolo Pt_1
e facendogli fare un volo di alcuni metri, non si spiega come lo stesso abbia fatto ad allontanarsi immediatamente (senza fermarsi affatto o fermandosi per breve tempo a
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seconda della versione dei fatti ritenuta preferibile) dopo l'urto senza travolgere la vittima mentre era a terra (o quanto meno il motociclo), tenendo altresì conto che sulla corsia di sinistra sopraggiungeva l'auto dove si trovavano le testimoni e la figlia del Pt_1
Se alle considerazioni appena svolte si aggiunge che la presenza sul posto dell'auto con a bordo ben quattro testimoni è stata per la prima volta riferita nel corso del processo, circa cinque anni e mezzo dopo il sinistro, è evidente che l'intera versione dei fatti sostenuta dall'odierno appellante appare poco credibile.
Infine, del tutto irrilevante è il contenuto della relazione del consulente medico legale, dal momento che quest'ultimo si è limitato ad affermare che il nesso di causa effetto con il sinistro “è deducibile in base alla consecutio temporum”, dando quindi per scontata la versione fornita dall'odierno appellante.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
i compensi per le diverse fasi vanno liquidati, in base ai parametri indicati nella tabella 12 del d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore indeterminato nei seguenti importi:
fase di studio: € 1.050
fase introduttiva: € 750
fase istruttoria: € 1.550
fase decisoria: € 1.750
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
Occorre altresì disporre la trasmissione di copia degli atti del processo e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per gli accertamenti di competenza in ordine agli eventuali reati ravvisabili nei fatti ed in particolare nelle dichiarazioni dei testi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1533/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, il 9/2/2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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2. condanna al pagamento, in favore della quale Parte_1 Controparte_1
impresa designata per la gestione del F.G.V.S. per la regione Campania, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.100 per compenso professionale ed Euro 765 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Antonio Andreozzi;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002;
4. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti del processo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2024.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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