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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 16717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16717 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15470/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Ruggero di Lauria n. 28, presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Stefania Di Bartolomeo, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE/OPPONENTE contro
. (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_1 nonché in Colleferro (RM), Via Roma n. 32, presso lo studio dell'Avv. Luca Mastronardi, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTA/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 21.2.2023,
l' (breviter Ater) ha Parte_1 Pt_1 convenuto nel presente giudizio civile la Esse. unipersonale al fine di sentir accogliere le CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni istanza contraria eccezione e deduzione
Pagina 1 disattesa, in accoglimento della proposta opposizione e dei motivi della stessa sopra esposti: •
Respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto il decreto è nullo per mancanza di prove ai sensi dell'art. 633 c.p.c. • accertare e dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto l'opposto decreto, revocandolo;
• nel merito, accertare e dichiarare infondato il fatto giuridico costitutivo posto a fondamento del credito azionato, per i motivi di cui in narrativa e in ogni caso non provato. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, spese generali come per legge.”. Il giudice ha disposto ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione alla data del 12.12.2023. La Esse. si è tempestivamente costituita Controparte_2 in giudizio in data 17.11.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, In via interinale: a) Emettere ordinanza ex art 648 c.p.c., di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 447/2023, emesso dal Tribunale di Roma, per le ragioni tutte innanzi esposte: Nel merito a) Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande formulate dall' , poiché completamente infondate in fatto Parte_1
e diritto, inammissibili, tardive e non provate. b) Con espressa richiesta di condanna dell'
[...]
, al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art 96 c.p.c, da liquidarsi Parte_1
d'ufficio in via equitativa. c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”. A scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nessuna delle parti ha proceduto al deposito della prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. Successivamente il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.6.2025 nella quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 447/2023 Parte_1
(R.G. n. 72178/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 12.01.2023, per la somma di €
41.896,28 (oltre interessi e spese di procedura), notificato in data 13.1.2023. La somma ingiunta CP_ trae origine dal mancato pagamento di fatture emesse dalla per lavori di manutenzione CP_2 nella zona tecnica “Gamma”, di competenza dell' della Provincia di L'opponente ha Pt_1 Pt_1 sostenuto in sintesi quanto segue:
1. Mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla
Esse. non avendo la stessa prodotto il contratto d'appalto relativo ai lavori di cui si discute;
CP_2
2. Insufficienza della prova del credito, non essendo stata prodotta la documentazione necessaria a
Pagina 2 tal fine (es: SAL, CRE, Certificati di pagamento ecc.);
3. Inapplicabilità degli interessi di cui al D.
Lgs. n. 231/2002, vista la natura di ente senza scopo di lucro dell'Ater. Nella comparsa di costituzione e risposta la convenuta Esse. ha riassunto in fatto quanto segue: a) in data CP_2
CP_ 3.8.2021, l'Ater della Provincia di sottoscriveva con la il contratto di appalto Pt_1 CP_2
Rep A.T.E.R. 52/21, relativo ad interventi di manutenzione ordinaria e/o di pronto intervento sugli stabili ricadenti nella zona tecnica Gamma e sulle sedi aziendali, per un corrispettivo pari ad €
210.000,00 oltre iva split payment (all.1); b) i lavori venivano regolarmente eseguiti dalla società opposta, infatti in corso di esecuzione venivano emessi un primo SAL per € 46.085,91 ed un secondo SAL per € 169.067,68, oltre che due SAL straordinari, il primo per € 22.597,67 riferito a tutto il 10.05.2022 ed il secondo per € 45.876,46 riferito a tutto il 30.01.2023 (all.2). Parte convenuta/opposta ha poi evidenziato che il contratto d'appalto di cui si discute era già stato depositato in fase monitoria e che non sono state esposte censure circa la regolarità delle lavorazioni CP_ eseguite dalla avendo l'Ater emesso, in favore dell'odierna opposta, a conclusione dei CP_2 lavori, il Certificato di Esecuzione dei Lavori, il Certificato di Ultimazione dei Lavori e il
Certificato di Regolare Esecuzione. In relazione all'applicabilità degli interessi di cui al D. Lgs. n.
231/2002, la difesa di parte convenuta opposta ha rammentato che gli stessi sono applicabili a tutte le operazioni economiche e/o finanziarie poste in essere da un soggetto
(professionista/imprenditore) in virtù di un rapporto contrattuale, anche se stipulato con la Pubblica
Amministrazione, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Ai fini dell'applicabilità di tali interessi, la difesa di parte convenuta opposta ha segnalato quanto stabilito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione del 6 giugno 2019 n.3833, la quale ha ritenuto determinante il disposto dell'art. 1284, comma 4, c.c.: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Con ordinanza del
28.12.2023 il giudice ha concesso ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta opposta concernente SAL e ultimazione dei lavori, nonché considerati il contratto e le fatture da monte della pretesa creditoria, concedendo quindi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. decorsi i quali le parti non hanno depositato memorie istruttorie. Successivamente, ritenuta la causa documentalmente istruita, il giudice ha disposto il rinvio per precisazione delle definitive conclusioni. I procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni a verbale di udienza del 3-6-2025, ciascuno riportandosi alle conclusioni dei precedenti scritti difensivi in atti. Non sono state successivamente depositate comparse conclusionali e repliche nei termini concessi ex art. 190 c.p.c.. L'opposizione proposta da
Pagina 3 è rimasta, dunque, sfornita di supporto probatorio, mentre la domanda Parte_1 di parte convenuta/opposta ricorrente nel procedimento monitorio è risultata supportata da documentazione sopra indicata idonea a sostegno della pretesa creditoria. A ciò deve aggiungersi che non sussistono contestazioni specifiche sulle lavorazioni eseguite da Esse. In definitiva, CP_2
l'opposizione proposta da va rigettata, il decreto ingiuntivo opposto Parte_1 va confermato in ogni sua statuizione inclusi interessi ex D. Lgs. 231/2002 e spese come accordati e liquidate dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da . Conferma in ogni sua statuizio il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 447/2023 (R.G. n. 72178/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data
12.01.2023. Condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione liquidate in € 5000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al richiedente Avv. Luca Mastronardi.
Roma, 29-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15470/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Ruggero di Lauria n. 28, presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Stefania Di Bartolomeo, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTRICE/OPPONENTE contro
. (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Email_1 nonché in Colleferro (RM), Via Roma n. 32, presso lo studio dell'Avv. Luca Mastronardi, che la rappresenta e difende come per mandato in atti -
CONVENUTA/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 21.2.2023,
l' (breviter Ater) ha Parte_1 Pt_1 convenuto nel presente giudizio civile la Esse. unipersonale al fine di sentir accogliere le CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni istanza contraria eccezione e deduzione
Pagina 1 disattesa, in accoglimento della proposta opposizione e dei motivi della stessa sopra esposti: •
Respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto il decreto è nullo per mancanza di prove ai sensi dell'art. 633 c.p.c. • accertare e dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto l'opposto decreto, revocandolo;
• nel merito, accertare e dichiarare infondato il fatto giuridico costitutivo posto a fondamento del credito azionato, per i motivi di cui in narrativa e in ogni caso non provato. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, spese generali come per legge.”. Il giudice ha disposto ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione alla data del 12.12.2023. La Esse. si è tempestivamente costituita Controparte_2 in giudizio in data 17.11.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, In via interinale: a) Emettere ordinanza ex art 648 c.p.c., di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 447/2023, emesso dal Tribunale di Roma, per le ragioni tutte innanzi esposte: Nel merito a) Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande formulate dall' , poiché completamente infondate in fatto Parte_1
e diritto, inammissibili, tardive e non provate. b) Con espressa richiesta di condanna dell'
[...]
, al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art 96 c.p.c, da liquidarsi Parte_1
d'ufficio in via equitativa. c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”. A scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nessuna delle parti ha proceduto al deposito della prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. Successivamente il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.6.2025 nella quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 447/2023 Parte_1
(R.G. n. 72178/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 12.01.2023, per la somma di €
41.896,28 (oltre interessi e spese di procedura), notificato in data 13.1.2023. La somma ingiunta CP_ trae origine dal mancato pagamento di fatture emesse dalla per lavori di manutenzione CP_2 nella zona tecnica “Gamma”, di competenza dell' della Provincia di L'opponente ha Pt_1 Pt_1 sostenuto in sintesi quanto segue:
1. Mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla
Esse. non avendo la stessa prodotto il contratto d'appalto relativo ai lavori di cui si discute;
CP_2
2. Insufficienza della prova del credito, non essendo stata prodotta la documentazione necessaria a
Pagina 2 tal fine (es: SAL, CRE, Certificati di pagamento ecc.);
3. Inapplicabilità degli interessi di cui al D.
Lgs. n. 231/2002, vista la natura di ente senza scopo di lucro dell'Ater. Nella comparsa di costituzione e risposta la convenuta Esse. ha riassunto in fatto quanto segue: a) in data CP_2
CP_ 3.8.2021, l'Ater della Provincia di sottoscriveva con la il contratto di appalto Pt_1 CP_2
Rep A.T.E.R. 52/21, relativo ad interventi di manutenzione ordinaria e/o di pronto intervento sugli stabili ricadenti nella zona tecnica Gamma e sulle sedi aziendali, per un corrispettivo pari ad €
210.000,00 oltre iva split payment (all.1); b) i lavori venivano regolarmente eseguiti dalla società opposta, infatti in corso di esecuzione venivano emessi un primo SAL per € 46.085,91 ed un secondo SAL per € 169.067,68, oltre che due SAL straordinari, il primo per € 22.597,67 riferito a tutto il 10.05.2022 ed il secondo per € 45.876,46 riferito a tutto il 30.01.2023 (all.2). Parte convenuta/opposta ha poi evidenziato che il contratto d'appalto di cui si discute era già stato depositato in fase monitoria e che non sono state esposte censure circa la regolarità delle lavorazioni CP_ eseguite dalla avendo l'Ater emesso, in favore dell'odierna opposta, a conclusione dei CP_2 lavori, il Certificato di Esecuzione dei Lavori, il Certificato di Ultimazione dei Lavori e il
Certificato di Regolare Esecuzione. In relazione all'applicabilità degli interessi di cui al D. Lgs. n.
231/2002, la difesa di parte convenuta opposta ha rammentato che gli stessi sono applicabili a tutte le operazioni economiche e/o finanziarie poste in essere da un soggetto
(professionista/imprenditore) in virtù di un rapporto contrattuale, anche se stipulato con la Pubblica
Amministrazione, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Ai fini dell'applicabilità di tali interessi, la difesa di parte convenuta opposta ha segnalato quanto stabilito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione del 6 giugno 2019 n.3833, la quale ha ritenuto determinante il disposto dell'art. 1284, comma 4, c.c.: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Con ordinanza del
28.12.2023 il giudice ha concesso ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta opposta concernente SAL e ultimazione dei lavori, nonché considerati il contratto e le fatture da monte della pretesa creditoria, concedendo quindi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. decorsi i quali le parti non hanno depositato memorie istruttorie. Successivamente, ritenuta la causa documentalmente istruita, il giudice ha disposto il rinvio per precisazione delle definitive conclusioni. I procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni a verbale di udienza del 3-6-2025, ciascuno riportandosi alle conclusioni dei precedenti scritti difensivi in atti. Non sono state successivamente depositate comparse conclusionali e repliche nei termini concessi ex art. 190 c.p.c.. L'opposizione proposta da
Pagina 3 è rimasta, dunque, sfornita di supporto probatorio, mentre la domanda Parte_1 di parte convenuta/opposta ricorrente nel procedimento monitorio è risultata supportata da documentazione sopra indicata idonea a sostegno della pretesa creditoria. A ciò deve aggiungersi che non sussistono contestazioni specifiche sulle lavorazioni eseguite da Esse. In definitiva, CP_2
l'opposizione proposta da va rigettata, il decreto ingiuntivo opposto Parte_1 va confermato in ogni sua statuizione inclusi interessi ex D. Lgs. 231/2002 e spese come accordati e liquidate dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da . Conferma in ogni sua statuizio il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 447/2023 (R.G. n. 72178/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data
12.01.2023. Condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione liquidate in € 5000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al richiedente Avv. Luca Mastronardi.
Roma, 29-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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