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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CR GI, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Piazza San Giovanni T. 1 89049 Stilo RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1936 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6572/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 6.6.2025, la
Ricorrente_1 (rappr. leg. Rappresentante_1) proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Stilo, rigurdante IMU per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 687,00.
Parte ricorrente eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo, per essere gli immobili tassati strumentali ad attività agricola. Svolgeva all'uopo dettagliate argomentazioni e allegava documentazione a supporto delle proprie ragioni, comprese alcune sentenze emesse da questa Corte che hanno accolto analoghi ricorsi reltivi a diverse annualità.
Il Comune di Stilo non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
In data 31.5.2025 parte ricorrente depositava provvedimento di annullamento dell'atto impugnato emesso dall'ente impositore, notificato il 30.5.2025.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avuto riguardo al disposto annullamento del provvedimento impugnato, non v'è più ragione del contendere.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per tale ragione.
Le spese devono essere compensate fra le parti, atteso il tempestivo annullamento disposto dal Comune convenuto.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1
avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Stilo, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CR GI, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Piazza San Giovanni T. 1 89049 Stilo RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1936 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6572/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 6.6.2025, la
Ricorrente_1 (rappr. leg. Rappresentante_1) proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Stilo, rigurdante IMU per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 687,00.
Parte ricorrente eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo, per essere gli immobili tassati strumentali ad attività agricola. Svolgeva all'uopo dettagliate argomentazioni e allegava documentazione a supporto delle proprie ragioni, comprese alcune sentenze emesse da questa Corte che hanno accolto analoghi ricorsi reltivi a diverse annualità.
Il Comune di Stilo non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
In data 31.5.2025 parte ricorrente depositava provvedimento di annullamento dell'atto impugnato emesso dall'ente impositore, notificato il 30.5.2025.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avuto riguardo al disposto annullamento del provvedimento impugnato, non v'è più ragione del contendere.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per tale ragione.
Le spese devono essere compensate fra le parti, atteso il tempestivo annullamento disposto dal Comune convenuto.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1
avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Stilo, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.