CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1269/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6452/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006556071000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006556071000 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006556071000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006556071000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso proposto avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Reggio Calabria, l'intimazione di pagamento in atti già indicata, notificata il 10.9.2025 e relativa a Tari per gli anni 2014-2015-2016-2017.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto e della connessa pretesa fiscale per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dell'imposta, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria di spese e competenze (da distrarsi).
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio opponendosi e chiedendo il rigetto del ricorso. Con riferimento all'annualità 2015 ha comunque provveduto al discarico del ruolo annullando in autotutela la pretesa tributaria. Ha altresì dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli eccepiti vizi della cartella del concessionario portante Tari 2014 e notificata il 9.1.2024.
DE si è costituita in giudizio anch'essa opponendosi al ricorso e controdeducendo la regolarità delle previe notifiche degli atti di propria competenza e il difetto di legittimazione passiva quanto a quelle degli avvisi di accertamento, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la parziale estinzione del giudizio atteso che per la Tari 2015 è cessata la materia del contendere.
Nel resto il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, le resistenti hanno allegato prova della notifica della cartella relativa alla Tari 2014 (2024) e dei previi avvisi.
Quanto a questi ultimi, l'avviso di accertamento n. 21005/2021 per Tari 2016 è stato notificato a mezzo del servizio postale presso la residenza della contribuente il 16.12.2021. Trattandosi di annualità 2016, l'atto è stato notificato entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
L'avviso di accertamento n. 4092/2022 per Tari 2017 è stato ritualmente notificato (per compiuta giacenza) il 18.11.2022; anche in tal caso l'atto è stato notificato entro il termine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
Avuto riguardo alle date di avvenuta notifica dei predetti atti, non è maturata in specie alcuna decadenza o prescrizione dell'imposta.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara parzialmente estinto il giudizio come da parte motiva perché cessata la materia del contendere
(Tari 2015); respinge il ricorso nel resto e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6452/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006556071000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006556071000 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006556071000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006556071000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso proposto avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Reggio Calabria, l'intimazione di pagamento in atti già indicata, notificata il 10.9.2025 e relativa a Tari per gli anni 2014-2015-2016-2017.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto e della connessa pretesa fiscale per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dell'imposta, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria di spese e competenze (da distrarsi).
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio opponendosi e chiedendo il rigetto del ricorso. Con riferimento all'annualità 2015 ha comunque provveduto al discarico del ruolo annullando in autotutela la pretesa tributaria. Ha altresì dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli eccepiti vizi della cartella del concessionario portante Tari 2014 e notificata il 9.1.2024.
DE si è costituita in giudizio anch'essa opponendosi al ricorso e controdeducendo la regolarità delle previe notifiche degli atti di propria competenza e il difetto di legittimazione passiva quanto a quelle degli avvisi di accertamento, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la parziale estinzione del giudizio atteso che per la Tari 2015 è cessata la materia del contendere.
Nel resto il ricorso è infondato e va respinto.
Infatti, le resistenti hanno allegato prova della notifica della cartella relativa alla Tari 2014 (2024) e dei previi avvisi.
Quanto a questi ultimi, l'avviso di accertamento n. 21005/2021 per Tari 2016 è stato notificato a mezzo del servizio postale presso la residenza della contribuente il 16.12.2021. Trattandosi di annualità 2016, l'atto è stato notificato entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
L'avviso di accertamento n. 4092/2022 per Tari 2017 è stato ritualmente notificato (per compiuta giacenza) il 18.11.2022; anche in tal caso l'atto è stato notificato entro il termine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.
Avuto riguardo alle date di avvenuta notifica dei predetti atti, non è maturata in specie alcuna decadenza o prescrizione dell'imposta.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara parzialmente estinto il giudizio come da parte motiva perché cessata la materia del contendere
(Tari 2015); respinge il ricorso nel resto e compensa le spese.