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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 426/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Menniti (C.F. Parte_1 C.F._1
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il di lui studio in Catanzaro alla Via D. Mottola di Amato, 51
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1 C.F._3
OR (C.F. – PEC: , C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Catanzaro alla Via M. Manfredi, 17
Appellata
Conclusioni
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, in riforma e modifica dell'impugnata sentenza così provvedere: in via preliminare: ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
In via principale e nel merito: 1°) riconoscere e dichiarare il puntuale adempimento di per l'attività professionale Parte_1 prestata in favore di;
Controparte_1
2°) dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla professionista in ordine ai fatti per cui è causa con integrale rigetto della domanda spiegata da;
Controparte_1
3°) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto dell'appellante all'integrale pagamento della parcella professionale relativa alla prestazione eseguita, condannando parte appellata al pagamento della somma di € 13.644,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4°) sempre in accoglimento domanda riconvenzionale relativa al risarcimento del danno alla reputazione personale ed all'immagine professionale subito a causa dell'illegittimo comportamento di parte appellata, condannare quest'ultima al pagamento della somma di €
10.000,00, o nella diversa somma che, in via equitativa, sarà ritenuta in corso di causa;
5°) condannare, in ogni caso, , al pagamento di spese, competenze ed onorari Controparte_1 del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Disporre la restituzione della somma di Euro 1.857,22 corrisposti dall'appellante, a titolo di compensi del primo grado del giudizio, all'avv. Anna OR.”
Per Concetta Badolato:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis , così provvedere :
1) Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti;
2) Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello spiegato dalla inammissibile e/o nel merito infondato e per l'effetto confermare Parte_1 la sentenza impugnata in ogni sua parte mediante il rigetto dell'atto di appello e ogni altra richiesta ivi contenuta;
3) Con condanna della parte appellante alle spese del presente grado di giudizio ex art. 93
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 febbraio 2020, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 2242/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 24 dicembre 2019, pubblicata in data 27 dicembre 2019, notificata in data 27 gennaio 2020, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta da nei suoi confronti Controparte_1
e disposta la sua condanna al risarcimento dei danni subiti per responsabilità professionale nella redazione delle dichiarazione dei redditi – anni 2004-2007 – generativa della applicazione di una serie di sanzioni pecuniare comminate dalla . Controparte_2
Con la sentenza impugnata era stata anche rigettata la domanda riconvenzionale, proposta dalla , per il pagamento del proprio compenso e per il risarcimento del danno alla reputazione Pt_1 personale e all'immagine professionale subito a causa dell'illegittimo comportamento dell'appellante1.
In estrema sintesi, il Tribunale, collocato l'oggetto della causa nell'ambito della responsabilità contrattuale del professionista e affermati i principi posti a regolamento del riparto dell'onere probatorio, aveva accolto parzialmente la domanda principale sulla scorta dei rilievi effettuati dal consulente tecnico nominato in corso di causa, all'esito dei quali era stato evidenziato che il danno subito dalla era causalmente riferibile alla condotta negligente e imperita CP_1 della professionista convenuta limitatamente alla somma di euro 998,02, stante un non meglio specificato concorso di colpa della cliente.
Il Tribunale aveva infine rigettato la domanda riconvenzionale della sulla scorta del Pt_1 suo acclarato inadempimento delle obbligazioni contrattuali e della genericità della allegazione del danno all'immagine asseritamente subito e comunque non provato.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto quattro motivi, sui quali più ampiamente infra, con i quali, da un lato, ha lamentato l'infondatezza di tutti gli addebiti in ordine alle inadempienze contestate e, dall'altro, ha invocato la modifica della decisione, con conseguente istanza di condanna della al pagamento del compenso professionale e al risarcimento del CP_1 danno all'immagine e alla reputazione professionale.
Con comparsa depositata in data 12 maggio 2020, si è costituita : Controparte_1 preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza dell'11 novembre
2020, ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante, rinviando all'udienza del 24 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, poiché dalla lettura dell'atto di gravame è possibile ricavare l'indicazione gli errori imputati al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno contrario.
Invero, la Corte deve evidenziare che l'atto di appello si profila analitico e sostanzialmente reiterativo delle contestazioni verso tutti gli addebiti mossi alla professionista e all'iter processuale;
e tanto a fronte di una motivazione esplicitata nella decisione gravata che appare al limite della inesistenza, posto che il Tribunale di Catanzaro – dopo essersi prima dilungato nella rituale esposizione dei noti principi regolanti la responsabilità contrattuale ed aver poi riservato alla parte finale la lunga allegazione dei principi giurisprudenziali in tema di obbligazioni di valuta e di valore – ha così testualmente argomentato: “In particolare nella relazione tecnica i cui esiti appaiono pienamente condivisibili avendo il perito correttamente applicato l'articolo 1227 primo comma c.c. - il consulente ha rilevato che il danno subito da parte attrice è causalmente riferibile alla condotta negligente ed imperita della professionista è circoscritto alla somma pari di euro
998,02, ravvisandosi, per molteplici errori (fonte di sanzioni da parte dell ), Controparte_2 il concorso di colpa della contribuente (cfr. pagine 20- 21- 22- 23 della relazione CP_1 tecnica, nonché pagina 4 della risposta di CTU alle osservazioni di parte convenuta)”.
Null'altro.
Merita anche di essere evidenziato che nessuna risposta ha offerto la decisione alle numerose ed analitiche questioni sollevate nel corso del primo grado di giudizio dalle parti con i propri scritti difensivi sia in punto di merito che di correttezza dell'iter processuale. Tanto imporrà al Collegio di operarne segmentata, ancorché sintetica, valutazione, così compiendo l'opera di indagine omessa dal primo giudice.
Quanto invece all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., occorre precisare che essa non può essere valutata in questa fase, atteso che secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
§2
Con il primo motivo di gravame, l'appellante – nella non dichiarata ma evidente impossibilità di aggredire la decisione ellittica di esplicita motivazione – ha sostenuto la tesi della correttezza della condotta della professionista, addebitando alla la responsabilità delle CP_1 irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi nel suo interesse predisposte (e sulla quale, infra).
Con il secondo motivo di impugnazione, la ha evidenziato la irritualità della Pt_1 disposizione di CTU meramente esplorativa, a fronte di mancata allegazione di elementi dimostrativi – anche a fronte di ordine di esibizione di documenti disposto dal Giudice e non onorato dalla controparte – con connessa denunciata erronea declinazione dell'onere probatorio.
Motivi di ordine sistematico suggeriscono di prendere le mosse dalla seconda contestazione, con la quale, specificamente, l'appellante ha sostenuto che:
- non corretta doveva essere qualificata la decisione di disporre gli accertamenti tecnici a fronte della mancata prova delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame affidato all'ausiliario;
- la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio era già stata disattesa dal precedente istruttore, sicché la determinazione successivamente assunta si presentava immotivata;
- non era stato dato adempimento, da parte della , all'ordine di esibizione reso CP_1 ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. per la produzione dell'integrale autocertificazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2005: condotta costituente argomento di prova ex articolo 116 c.p.c.;
- l'omessa allegazione della autocertificazione da parte del contribuente della dichiarazione circa i familiari a carico da allegare al modello 730- 2006 dovesse essere ritenuta ridondare a carico della . CP_1
Sulla scorta di tanto la parte appellante ha sostenuto di essere a cospetto di mancata dimostrazione delle circostanze utili a sostenere la domanda originariamente avanzata. Argomenti che hanno trovato confutazione nella memoria di costituzione della appellata, secondo la quale la documentazione esaminata dal consulente tecnico d'ufficio era esaustiva e sufficiente ai fini di causa.
Tanto riepilogato all'esito della disamina dell'atto di gravame, giova osservare che – in disparte per il momento, i temi legati alla effettiva valenza probatoria degli elementi raccolti ed
“elaborati” dal CTU – la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume
(ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Orbene, nel caso di specie, al consulente tecnico erano stati affidati i seguenti quesiti:
1. accerti il CTU se nell'esercizio della sua attività la dottoressa usando Parte_1
l'ordinaria diligenza, poteva conoscere l'effettiva situazione reddituale di parte attrice;
2. se in base agli atti depositati in giudizio si possono riscontrare errori nella compilazione dei modelli 730 relativi alla situazione reddituale della signora per il periodo che va dall'anno 2004 all' anno 2007; Controparte_1
3. accertare e quantificare le eventuali sanzioni di interessi scaturiti dagli eventuali errori accertati;
4. quantificare, in caso di riscontrati errori nella compilazione dei modelli 730 il danno eventualmente risarcibile alla signora . CP_1
L'accertamento demandato al Consulente non esula dai limiti ermeneutici connessi alla sua funzione.
È infatti palese che quella che veniva chiesta all'ausiliario era una valutazione su dati fattuali già disponibili al fascicolo e su elementi, evidentemente, forniti dai documenti allegati.
Che questi fossero o meno sufficienti a condurre ad una conclusione il CTU è tema diverso ed intercetta la questione relativa alla dimostrazione della correttezza della prestazione professionale resa.
In questo quadro, anche l'omessa allegazione del documento indicato con l'ordine di esibizione reso ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. assume rilievo solo nella misura in cui, ritenuta la decisività ovvero rilevanza di esso, la sua mancata produzione valga a ritenere non raggiunta la prova della circostanza sottesa. Non è dunque rilevante tout court, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., l'omesso rispetto dell'ordine di esibizione, rimanendo pur sempre necessitata la valutazione in ordine alla completezza dei dati acquisiti al fascicolo per le valutazioni rimesse al giudice in ossequio alle regole dettate in punto di onere probatorio.
Nessun rilievo, infine, assume il dato relativo alla mancata primigenia disposizione di consulenza tecnica da parte del giudice istruttore, le cui ordinanze, in parte qua, sono sempre revocabili.
In definitiva, il thema decidendum si attesta non tanto sulla utilizzabilità degli esiti della consulenza tecnica versata in atti, quanto sulla effettiva sussistenza della dimostrazione dei comportamenti rispettivamente tenuti dalle parti, in guisa tale da legittimare o meno la dichiarazione di inadempimento delle obbligazioni professionali gravanti sulla OR . Pt_1
E tanto vale ad introdurre la valutazione del primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato, sostanzialmente, la erroneità delle conclusioni formulate dal CTU.
La peculiare tecnica redazionale della decisione – con il mero rimando alle conclusioni dell'ausiliario – impone di evidenziare le inadempienze rilevate e poi di verificarne la fondatezza alla luce degli elementi addotti, a critica, da parte dell'appellante.
Deve allora essere messo in rilievo che per comprendere i motivi della decisione non soccorrono le conclusioni formalizzate alle pagine 21 e seguenti della relazione del consulente richiamate dal Tribunale di Catanzaro, bensì quanto consacrato nelle singole risposte ai quesiti ove, motivatamente, sono stati esplicitati gli addebiti.
Si legge nella relazione di consulenza relativamente alle dichiarazioni dei redditi della
: CP_1 che per l'anno 2004 v'era stata emissione d'avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni Irpef per euro 369,63 ed interessi per euro 354,24 in ragione della omessa indicazione del reddito di pensione Inps nel modello 730: con attribuzione del 50% della responsabilità ad entrambe le parti in causa;
che per l'anno 2005 v'era stata rettifica della dichiarazione fiscale della operata CP_1 dall' sulla scorta della indebita detrazione per coniuge a carico e mancata Controparte_2 indicazione in anagrafica, con irrogazione di sanzioni per euro 131, interessi per euro 122: con attribuzione a carico della del 75% della connessa responsabilità; Pt_1 che per l'anno 2006 aveva rettificato il quadro dei familiari a carico Controparte_2 per le medesime ragioni dell'anno precedente, con irrogazione di sanzioni per euro 283,60 e interessi per complessivi euro 102,57: e attribuzione di responsabilità nel 75% a carico della professionista;
che sempre per l'anno 2006 v'era stata comunicazione inerente al mancato versamento acconti Irpef con sanzioni per euro 50,90 ed interessi per euro 7,98: con attribuzione del 50% di responsabilità a carico di ciascuna parte;
che nell'anno 2007 v'era stata ripresa a tassazione della detrazione per familiare a carico non legittima, con irrogazione di sanzioni pari ad euro 105,80, interessi pari ad euro 43,98 e per mancata corresponsione degli acconti Irpef con sanzioni per euro 87,30 e interessi per euro 14,50: con attribuzione di responsabilità nella misura del 50% ciascuno.
A fronte di tanto è allora possibile esaminare le argomentazioni spese dall'appellante, con le quali è stata spesa la tesi secondo la quale la OR non avrebbe potuto essere ritenuta Pt_1 responsabile di alcunché alla luce della documentazione a lei consegnata, a fronte del fatto che la cliente non aveva mai verificato il contenuto delle dichiarazioni redatte con il suo operato.
Tanto ha investito gli addebiti relativi all'anno 2005, assumendo che
- ella aveva operato sulla scorta di quanto a lei comunicato dal marito della cliente,
- l'indicazione della posa a carico del marito della fosse stata operata prima di aver CP_1 contezza della sua produzione di reddito,
- aveva recepito dal marito della cliente il dato relativo alla posa in carico degli altri familiari e della sussistenza dei relativi presupposti,
- aveva recepito comunicazione da parte della e del marito di non volere versare CP_1 gli acconti Irpef,
- non aveva mai avuto conoscenza degli avvisi bonari precedenti la cartella esattoriale relativamente all'anno 2007,
- aveva atteso invano la produzione di idonea documentazione dei canoni di locazione,
- aveva trascritto i dati fiscali forniti dal cliente.
Così faticosamente ricostruito in parte qua il thema decidendum, deve osservarsi che gli elementi di critica non valgono a determinare la caducazione della decisione di primo grado.
E tanto in ragione di plurime considerazioni.
Il consulente, alla cui opera ha fatto riferimento il giudice di primo grado, ha evidenziato non una responsabilità esclusiva della professionista, ma una responsabilità concorrente, graduando le relative quote sulla scorta dei reciproci obblighi evidenziati.
E la quantificazione delle responsabilità appare corretta, avuto riguardo, da un lato, agli oneri di comunicazioni gravanti sul cliente, e dall'altro, alla necessità che il professionista, usando l'ordinaria diligenza richiesta, verifichi la correttezza e la completezza di essi compiendo le successive correzioni.
Opera di valutazione e consulenza che avrebbe dovuto essere poi riservata anche alla fase seguente alla presentazione della dichiarazione, tenuto altresì conto del fatto che la OR
era inequivocabilmente consulente del marito della odierna appellata, e così a conoscenza Pt_1 della sussistenza di eventuali redditi da inserire e delle rettifiche da operare.
In questo quadro, anche la tesi secondo la quale l'appellante si sarebbe semplicemente limitata a riportare i dati, senza verificarne la correttezza, ovvero attendere la produzione di documenti non più consegnati, si qualifica alla stregua di condotta colpevole.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare allora corretta la decisione nei termini formalizzati dal primo giudice, in guisa tale da ritenere responsabile la professionista, nella misura accertata, dei danni conseguenti alla sua inesatta prestazione e derivanti dall'applicazione di sanzioni e di interessi sulle somme reclamate dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della . CP_1
Così integrata la motivazione della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, deve dunque rigettarsi l'appello.
§2
Considerazioni analoghe è necessario spendere per ciò che concerne i due successivi motivi di impugnazione, con i quali l'appellante ha lamentato la mancata positiva valutazione nella sua domanda tesa ad ottenere la condanna della odierna appellata al pagamento dei compensi professionali e al risarcimento del danno derivante dalla lesione della sua reputazione ad opera del suo cliente.
Merita di essere considerato tal fine, che il giudice di primo grado ha ritenuto di porre a fondamento della prima determinazione - quella con la quale è stata disattesa la richiesta di pagamento del compenso professionale - la tesi secondo la quale avrebbe avuto rilievo nel caso di specie il dettato dell'articolo 1460 c.c.
I motivi di impugnazione spesi sul punto dalla appellante sono offerti dall'argomento secondo il quale una pur eventuale parziale inadempimento dell'obbligazione professionale non varrebbe di per sé solo a determinare l'esclusione del diritto alla percezione del proprio compenso per tutta l'opera compiuta in favore della . CP_1
Tanto posto, la Corte è chiamata a rilevare l'errore concettuale nel quale è incorso il primo giudice, in applicazione di principio pure esposto dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II, 23 aprile
2002 n. 5928: “Il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso”.
In realtà, non è nel dettato dell'art. 1460 c.c. che è possibile rintracciare il fondamento della
– eventuale – perdita del diritto al compenso per l'inesatta esecuzione della prestazione professionale;
ai sensi dell'art. 1460 c.c. “l'eccezione di inadempimento … non ha effetti liberatori ma solo sospensivi” (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019): “l'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale” (punto 1.8 della motivazione).
Non è dunque nel dettato dell'art. 1460 c.c. che risiede il fondamento della eventuale esclusione del diritto al compenso, dovendo esso semmai ricercarsi nelle norme generali in tema di inadempimento, ferma in ogni caso la regola secondo la quale “l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento” (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 18587 del 08/07/2024).
In definitiva, fuori discussione nel caso in esame la legittimità della sospensione del pagamento delle parcelle professionali - stante l'inadempimento verificatosi - per potere ritenere non dovuto in toto il compenso avrebbe dovuto essere accertata la gravità dell'inesatta esecuzione della prestazione dovuta e la connessa perdita di vincolatività del contratto perché risolto.
Se tanto conduce a ritenere errata, in parte qua, la decisione, occorre d'altro canto dare atto
– a fortiori – del fatto che la parte appellata ha sostenuto, non smentita, di avere corrisposto per la durata del rapporto la somma di euro 30 annui.
E tale dato, non contestato, appare sufficiente a ritenere adempiuta l'obbligazione.
Merita di essere considerato che si tratta di opera minimale di consulenza, che ben avrebbe potuto comportare un compenso assai limitato.
In parte qua, l'appello si rivela infondato. §3
Ed infondata si presenta anche la censura avverso il capo di decisione con il quale è stata disattesa la domanda della OR tesa ad ottenere “il ristoro del pregiudizio all'immagine Pt_1 ed alla reputazione dalla medesima asseritamente subito”.
A fronte della tesi spesa dal primo Giudice – secondo il quale si era a cospetto di “assoluta genericità della richiesta, la quale non solo non risulta supportata da adeguata prova, ma è anzi smentita dalle risultanze della c.t.u., che hanno disvelato la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla convenuta, seppure in forma meno grave rispetto a quanto prospettato da parte attrice”
– il motivo di gravame non reca alcuna valida critica, posto che è possibile rinvenire nell'atto di citazione in appello solo la spendita generica della affermazione secondo la quale l'evocazione in giudizio sarebbe stata foriera dei danni lamentati.
Si è a cospetto di argomentazione apodittica e priva di concreta valenza, destinata a non scalfire il fondamento del decisum del Tribunale di Catanzaro.
Le determinazioni della Corte
Si impone, allora, il rigetto del gravame e la conferma, seppure con diversa motivazione, della decisione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento ai parametri dettati dal DM 55 2014 e dal DM 147 2022, causa del valore compreso sino ad euro 5200, parametro minimo avuto riguardo alla semplicità delle questioni, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avvero la sentenza n. 2242/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro, in Parte_1 data 24 dicembre 2019, pubblicata in data 27 dicembre 2019, notificata in data 27 gennaio 2020, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 2.906 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dall'Avv. Anna
OR;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versare una somma pari a quanto già corrisposto a titolo di contributo unificato. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro 1.324,83, oltre interessi Parte_1 Controparte_1 legali dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidandole in complessivi € Parte_1 Controparte_1 1.587,13 (di cui euro 209,13 per esborsi ed euro 1.378,00 per compensi), oltre spese generali, iva, cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.”. Parte_1
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 426/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Menniti (C.F. Parte_1 C.F._1
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il di lui studio in Catanzaro alla Via D. Mottola di Amato, 51
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1 C.F._3
OR (C.F. – PEC: , C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Catanzaro alla Via M. Manfredi, 17
Appellata
Conclusioni
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, in riforma e modifica dell'impugnata sentenza così provvedere: in via preliminare: ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
In via principale e nel merito: 1°) riconoscere e dichiarare il puntuale adempimento di per l'attività professionale Parte_1 prestata in favore di;
Controparte_1
2°) dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla professionista in ordine ai fatti per cui è causa con integrale rigetto della domanda spiegata da;
Controparte_1
3°) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto dell'appellante all'integrale pagamento della parcella professionale relativa alla prestazione eseguita, condannando parte appellata al pagamento della somma di € 13.644,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4°) sempre in accoglimento domanda riconvenzionale relativa al risarcimento del danno alla reputazione personale ed all'immagine professionale subito a causa dell'illegittimo comportamento di parte appellata, condannare quest'ultima al pagamento della somma di €
10.000,00, o nella diversa somma che, in via equitativa, sarà ritenuta in corso di causa;
5°) condannare, in ogni caso, , al pagamento di spese, competenze ed onorari Controparte_1 del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Disporre la restituzione della somma di Euro 1.857,22 corrisposti dall'appellante, a titolo di compensi del primo grado del giudizio, all'avv. Anna OR.”
Per Concetta Badolato:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis , così provvedere :
1) Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti;
2) Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello spiegato dalla inammissibile e/o nel merito infondato e per l'effetto confermare Parte_1 la sentenza impugnata in ogni sua parte mediante il rigetto dell'atto di appello e ogni altra richiesta ivi contenuta;
3) Con condanna della parte appellante alle spese del presente grado di giudizio ex art. 93
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 febbraio 2020, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 2242/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 24 dicembre 2019, pubblicata in data 27 dicembre 2019, notificata in data 27 gennaio 2020, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta da nei suoi confronti Controparte_1
e disposta la sua condanna al risarcimento dei danni subiti per responsabilità professionale nella redazione delle dichiarazione dei redditi – anni 2004-2007 – generativa della applicazione di una serie di sanzioni pecuniare comminate dalla . Controparte_2
Con la sentenza impugnata era stata anche rigettata la domanda riconvenzionale, proposta dalla , per il pagamento del proprio compenso e per il risarcimento del danno alla reputazione Pt_1 personale e all'immagine professionale subito a causa dell'illegittimo comportamento dell'appellante1.
In estrema sintesi, il Tribunale, collocato l'oggetto della causa nell'ambito della responsabilità contrattuale del professionista e affermati i principi posti a regolamento del riparto dell'onere probatorio, aveva accolto parzialmente la domanda principale sulla scorta dei rilievi effettuati dal consulente tecnico nominato in corso di causa, all'esito dei quali era stato evidenziato che il danno subito dalla era causalmente riferibile alla condotta negligente e imperita CP_1 della professionista convenuta limitatamente alla somma di euro 998,02, stante un non meglio specificato concorso di colpa della cliente.
Il Tribunale aveva infine rigettato la domanda riconvenzionale della sulla scorta del Pt_1 suo acclarato inadempimento delle obbligazioni contrattuali e della genericità della allegazione del danno all'immagine asseritamente subito e comunque non provato.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto quattro motivi, sui quali più ampiamente infra, con i quali, da un lato, ha lamentato l'infondatezza di tutti gli addebiti in ordine alle inadempienze contestate e, dall'altro, ha invocato la modifica della decisione, con conseguente istanza di condanna della al pagamento del compenso professionale e al risarcimento del CP_1 danno all'immagine e alla reputazione professionale.
Con comparsa depositata in data 12 maggio 2020, si è costituita : Controparte_1 preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza dell'11 novembre
2020, ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante, rinviando all'udienza del 24 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, poiché dalla lettura dell'atto di gravame è possibile ricavare l'indicazione gli errori imputati al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno contrario.
Invero, la Corte deve evidenziare che l'atto di appello si profila analitico e sostanzialmente reiterativo delle contestazioni verso tutti gli addebiti mossi alla professionista e all'iter processuale;
e tanto a fronte di una motivazione esplicitata nella decisione gravata che appare al limite della inesistenza, posto che il Tribunale di Catanzaro – dopo essersi prima dilungato nella rituale esposizione dei noti principi regolanti la responsabilità contrattuale ed aver poi riservato alla parte finale la lunga allegazione dei principi giurisprudenziali in tema di obbligazioni di valuta e di valore – ha così testualmente argomentato: “In particolare nella relazione tecnica i cui esiti appaiono pienamente condivisibili avendo il perito correttamente applicato l'articolo 1227 primo comma c.c. - il consulente ha rilevato che il danno subito da parte attrice è causalmente riferibile alla condotta negligente ed imperita della professionista è circoscritto alla somma pari di euro
998,02, ravvisandosi, per molteplici errori (fonte di sanzioni da parte dell ), Controparte_2 il concorso di colpa della contribuente (cfr. pagine 20- 21- 22- 23 della relazione CP_1 tecnica, nonché pagina 4 della risposta di CTU alle osservazioni di parte convenuta)”.
Null'altro.
Merita anche di essere evidenziato che nessuna risposta ha offerto la decisione alle numerose ed analitiche questioni sollevate nel corso del primo grado di giudizio dalle parti con i propri scritti difensivi sia in punto di merito che di correttezza dell'iter processuale. Tanto imporrà al Collegio di operarne segmentata, ancorché sintetica, valutazione, così compiendo l'opera di indagine omessa dal primo giudice.
Quanto invece all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., occorre precisare che essa non può essere valutata in questa fase, atteso che secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
§2
Con il primo motivo di gravame, l'appellante – nella non dichiarata ma evidente impossibilità di aggredire la decisione ellittica di esplicita motivazione – ha sostenuto la tesi della correttezza della condotta della professionista, addebitando alla la responsabilità delle CP_1 irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi nel suo interesse predisposte (e sulla quale, infra).
Con il secondo motivo di impugnazione, la ha evidenziato la irritualità della Pt_1 disposizione di CTU meramente esplorativa, a fronte di mancata allegazione di elementi dimostrativi – anche a fronte di ordine di esibizione di documenti disposto dal Giudice e non onorato dalla controparte – con connessa denunciata erronea declinazione dell'onere probatorio.
Motivi di ordine sistematico suggeriscono di prendere le mosse dalla seconda contestazione, con la quale, specificamente, l'appellante ha sostenuto che:
- non corretta doveva essere qualificata la decisione di disporre gli accertamenti tecnici a fronte della mancata prova delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame affidato all'ausiliario;
- la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio era già stata disattesa dal precedente istruttore, sicché la determinazione successivamente assunta si presentava immotivata;
- non era stato dato adempimento, da parte della , all'ordine di esibizione reso CP_1 ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. per la produzione dell'integrale autocertificazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2005: condotta costituente argomento di prova ex articolo 116 c.p.c.;
- l'omessa allegazione della autocertificazione da parte del contribuente della dichiarazione circa i familiari a carico da allegare al modello 730- 2006 dovesse essere ritenuta ridondare a carico della . CP_1
Sulla scorta di tanto la parte appellante ha sostenuto di essere a cospetto di mancata dimostrazione delle circostanze utili a sostenere la domanda originariamente avanzata. Argomenti che hanno trovato confutazione nella memoria di costituzione della appellata, secondo la quale la documentazione esaminata dal consulente tecnico d'ufficio era esaustiva e sufficiente ai fini di causa.
Tanto riepilogato all'esito della disamina dell'atto di gravame, giova osservare che – in disparte per il momento, i temi legati alla effettiva valenza probatoria degli elementi raccolti ed
“elaborati” dal CTU – la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume
(ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Orbene, nel caso di specie, al consulente tecnico erano stati affidati i seguenti quesiti:
1. accerti il CTU se nell'esercizio della sua attività la dottoressa usando Parte_1
l'ordinaria diligenza, poteva conoscere l'effettiva situazione reddituale di parte attrice;
2. se in base agli atti depositati in giudizio si possono riscontrare errori nella compilazione dei modelli 730 relativi alla situazione reddituale della signora per il periodo che va dall'anno 2004 all' anno 2007; Controparte_1
3. accertare e quantificare le eventuali sanzioni di interessi scaturiti dagli eventuali errori accertati;
4. quantificare, in caso di riscontrati errori nella compilazione dei modelli 730 il danno eventualmente risarcibile alla signora . CP_1
L'accertamento demandato al Consulente non esula dai limiti ermeneutici connessi alla sua funzione.
È infatti palese che quella che veniva chiesta all'ausiliario era una valutazione su dati fattuali già disponibili al fascicolo e su elementi, evidentemente, forniti dai documenti allegati.
Che questi fossero o meno sufficienti a condurre ad una conclusione il CTU è tema diverso ed intercetta la questione relativa alla dimostrazione della correttezza della prestazione professionale resa.
In questo quadro, anche l'omessa allegazione del documento indicato con l'ordine di esibizione reso ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. assume rilievo solo nella misura in cui, ritenuta la decisività ovvero rilevanza di esso, la sua mancata produzione valga a ritenere non raggiunta la prova della circostanza sottesa. Non è dunque rilevante tout court, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., l'omesso rispetto dell'ordine di esibizione, rimanendo pur sempre necessitata la valutazione in ordine alla completezza dei dati acquisiti al fascicolo per le valutazioni rimesse al giudice in ossequio alle regole dettate in punto di onere probatorio.
Nessun rilievo, infine, assume il dato relativo alla mancata primigenia disposizione di consulenza tecnica da parte del giudice istruttore, le cui ordinanze, in parte qua, sono sempre revocabili.
In definitiva, il thema decidendum si attesta non tanto sulla utilizzabilità degli esiti della consulenza tecnica versata in atti, quanto sulla effettiva sussistenza della dimostrazione dei comportamenti rispettivamente tenuti dalle parti, in guisa tale da legittimare o meno la dichiarazione di inadempimento delle obbligazioni professionali gravanti sulla OR . Pt_1
E tanto vale ad introdurre la valutazione del primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato, sostanzialmente, la erroneità delle conclusioni formulate dal CTU.
La peculiare tecnica redazionale della decisione – con il mero rimando alle conclusioni dell'ausiliario – impone di evidenziare le inadempienze rilevate e poi di verificarne la fondatezza alla luce degli elementi addotti, a critica, da parte dell'appellante.
Deve allora essere messo in rilievo che per comprendere i motivi della decisione non soccorrono le conclusioni formalizzate alle pagine 21 e seguenti della relazione del consulente richiamate dal Tribunale di Catanzaro, bensì quanto consacrato nelle singole risposte ai quesiti ove, motivatamente, sono stati esplicitati gli addebiti.
Si legge nella relazione di consulenza relativamente alle dichiarazioni dei redditi della
: CP_1 che per l'anno 2004 v'era stata emissione d'avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni Irpef per euro 369,63 ed interessi per euro 354,24 in ragione della omessa indicazione del reddito di pensione Inps nel modello 730: con attribuzione del 50% della responsabilità ad entrambe le parti in causa;
che per l'anno 2005 v'era stata rettifica della dichiarazione fiscale della operata CP_1 dall' sulla scorta della indebita detrazione per coniuge a carico e mancata Controparte_2 indicazione in anagrafica, con irrogazione di sanzioni per euro 131, interessi per euro 122: con attribuzione a carico della del 75% della connessa responsabilità; Pt_1 che per l'anno 2006 aveva rettificato il quadro dei familiari a carico Controparte_2 per le medesime ragioni dell'anno precedente, con irrogazione di sanzioni per euro 283,60 e interessi per complessivi euro 102,57: e attribuzione di responsabilità nel 75% a carico della professionista;
che sempre per l'anno 2006 v'era stata comunicazione inerente al mancato versamento acconti Irpef con sanzioni per euro 50,90 ed interessi per euro 7,98: con attribuzione del 50% di responsabilità a carico di ciascuna parte;
che nell'anno 2007 v'era stata ripresa a tassazione della detrazione per familiare a carico non legittima, con irrogazione di sanzioni pari ad euro 105,80, interessi pari ad euro 43,98 e per mancata corresponsione degli acconti Irpef con sanzioni per euro 87,30 e interessi per euro 14,50: con attribuzione di responsabilità nella misura del 50% ciascuno.
A fronte di tanto è allora possibile esaminare le argomentazioni spese dall'appellante, con le quali è stata spesa la tesi secondo la quale la OR non avrebbe potuto essere ritenuta Pt_1 responsabile di alcunché alla luce della documentazione a lei consegnata, a fronte del fatto che la cliente non aveva mai verificato il contenuto delle dichiarazioni redatte con il suo operato.
Tanto ha investito gli addebiti relativi all'anno 2005, assumendo che
- ella aveva operato sulla scorta di quanto a lei comunicato dal marito della cliente,
- l'indicazione della posa a carico del marito della fosse stata operata prima di aver CP_1 contezza della sua produzione di reddito,
- aveva recepito dal marito della cliente il dato relativo alla posa in carico degli altri familiari e della sussistenza dei relativi presupposti,
- aveva recepito comunicazione da parte della e del marito di non volere versare CP_1 gli acconti Irpef,
- non aveva mai avuto conoscenza degli avvisi bonari precedenti la cartella esattoriale relativamente all'anno 2007,
- aveva atteso invano la produzione di idonea documentazione dei canoni di locazione,
- aveva trascritto i dati fiscali forniti dal cliente.
Così faticosamente ricostruito in parte qua il thema decidendum, deve osservarsi che gli elementi di critica non valgono a determinare la caducazione della decisione di primo grado.
E tanto in ragione di plurime considerazioni.
Il consulente, alla cui opera ha fatto riferimento il giudice di primo grado, ha evidenziato non una responsabilità esclusiva della professionista, ma una responsabilità concorrente, graduando le relative quote sulla scorta dei reciproci obblighi evidenziati.
E la quantificazione delle responsabilità appare corretta, avuto riguardo, da un lato, agli oneri di comunicazioni gravanti sul cliente, e dall'altro, alla necessità che il professionista, usando l'ordinaria diligenza richiesta, verifichi la correttezza e la completezza di essi compiendo le successive correzioni.
Opera di valutazione e consulenza che avrebbe dovuto essere poi riservata anche alla fase seguente alla presentazione della dichiarazione, tenuto altresì conto del fatto che la OR
era inequivocabilmente consulente del marito della odierna appellata, e così a conoscenza Pt_1 della sussistenza di eventuali redditi da inserire e delle rettifiche da operare.
In questo quadro, anche la tesi secondo la quale l'appellante si sarebbe semplicemente limitata a riportare i dati, senza verificarne la correttezza, ovvero attendere la produzione di documenti non più consegnati, si qualifica alla stregua di condotta colpevole.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare allora corretta la decisione nei termini formalizzati dal primo giudice, in guisa tale da ritenere responsabile la professionista, nella misura accertata, dei danni conseguenti alla sua inesatta prestazione e derivanti dall'applicazione di sanzioni e di interessi sulle somme reclamate dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della . CP_1
Così integrata la motivazione della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, deve dunque rigettarsi l'appello.
§2
Considerazioni analoghe è necessario spendere per ciò che concerne i due successivi motivi di impugnazione, con i quali l'appellante ha lamentato la mancata positiva valutazione nella sua domanda tesa ad ottenere la condanna della odierna appellata al pagamento dei compensi professionali e al risarcimento del danno derivante dalla lesione della sua reputazione ad opera del suo cliente.
Merita di essere considerato tal fine, che il giudice di primo grado ha ritenuto di porre a fondamento della prima determinazione - quella con la quale è stata disattesa la richiesta di pagamento del compenso professionale - la tesi secondo la quale avrebbe avuto rilievo nel caso di specie il dettato dell'articolo 1460 c.c.
I motivi di impugnazione spesi sul punto dalla appellante sono offerti dall'argomento secondo il quale una pur eventuale parziale inadempimento dell'obbligazione professionale non varrebbe di per sé solo a determinare l'esclusione del diritto alla percezione del proprio compenso per tutta l'opera compiuta in favore della . CP_1
Tanto posto, la Corte è chiamata a rilevare l'errore concettuale nel quale è incorso il primo giudice, in applicazione di principio pure esposto dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II, 23 aprile
2002 n. 5928: “Il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso”.
In realtà, non è nel dettato dell'art. 1460 c.c. che è possibile rintracciare il fondamento della
– eventuale – perdita del diritto al compenso per l'inesatta esecuzione della prestazione professionale;
ai sensi dell'art. 1460 c.c. “l'eccezione di inadempimento … non ha effetti liberatori ma solo sospensivi” (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019): “l'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale” (punto 1.8 della motivazione).
Non è dunque nel dettato dell'art. 1460 c.c. che risiede il fondamento della eventuale esclusione del diritto al compenso, dovendo esso semmai ricercarsi nelle norme generali in tema di inadempimento, ferma in ogni caso la regola secondo la quale “l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento” (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 18587 del 08/07/2024).
In definitiva, fuori discussione nel caso in esame la legittimità della sospensione del pagamento delle parcelle professionali - stante l'inadempimento verificatosi - per potere ritenere non dovuto in toto il compenso avrebbe dovuto essere accertata la gravità dell'inesatta esecuzione della prestazione dovuta e la connessa perdita di vincolatività del contratto perché risolto.
Se tanto conduce a ritenere errata, in parte qua, la decisione, occorre d'altro canto dare atto
– a fortiori – del fatto che la parte appellata ha sostenuto, non smentita, di avere corrisposto per la durata del rapporto la somma di euro 30 annui.
E tale dato, non contestato, appare sufficiente a ritenere adempiuta l'obbligazione.
Merita di essere considerato che si tratta di opera minimale di consulenza, che ben avrebbe potuto comportare un compenso assai limitato.
In parte qua, l'appello si rivela infondato. §3
Ed infondata si presenta anche la censura avverso il capo di decisione con il quale è stata disattesa la domanda della OR tesa ad ottenere “il ristoro del pregiudizio all'immagine Pt_1 ed alla reputazione dalla medesima asseritamente subito”.
A fronte della tesi spesa dal primo Giudice – secondo il quale si era a cospetto di “assoluta genericità della richiesta, la quale non solo non risulta supportata da adeguata prova, ma è anzi smentita dalle risultanze della c.t.u., che hanno disvelato la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla convenuta, seppure in forma meno grave rispetto a quanto prospettato da parte attrice”
– il motivo di gravame non reca alcuna valida critica, posto che è possibile rinvenire nell'atto di citazione in appello solo la spendita generica della affermazione secondo la quale l'evocazione in giudizio sarebbe stata foriera dei danni lamentati.
Si è a cospetto di argomentazione apodittica e priva di concreta valenza, destinata a non scalfire il fondamento del decisum del Tribunale di Catanzaro.
Le determinazioni della Corte
Si impone, allora, il rigetto del gravame e la conferma, seppure con diversa motivazione, della decisione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento ai parametri dettati dal DM 55 2014 e dal DM 147 2022, causa del valore compreso sino ad euro 5200, parametro minimo avuto riguardo alla semplicità delle questioni, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avvero la sentenza n. 2242/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro, in Parte_1 data 24 dicembre 2019, pubblicata in data 27 dicembre 2019, notificata in data 27 gennaio 2020, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 2.906 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dall'Avv. Anna
OR;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versare una somma pari a quanto già corrisposto a titolo di contributo unificato. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro 1.324,83, oltre interessi Parte_1 Controparte_1 legali dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidandole in complessivi € Parte_1 Controparte_1 1.587,13 (di cui euro 209,13 per esborsi ed euro 1.378,00 per compensi), oltre spese generali, iva, cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.”. Parte_1