Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
NRG VG 3582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
- Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3582 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
(c.f.: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Gabriella Rusciano Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) presso il cui studio in Napoli alla Via Cimarosa n.66, elettivamente C.F._2 domicilia, in virtù di procura depositata telematicamente unitamente al ricorso.
E
(c.f.: , rapp.ta e difesa dell'Avv. Annamaria Finizio Parte_2 C.F._3
(c.f.: ), presso il cui studio in Pozzuoli (NA) alla via Artiaco n.23, C.F._4 elettivamente domicilia, in virtù di procura depositata telematicamente unitamente al ricorso.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Fissata l'udienza di comparizione per il 15 gennaio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con note scritte depositate nel fascicolo informatico il 13 gennaio 2025, concludevano per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'affido del minore Per_1 alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, in data 15 gennaio 2025 ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 47 e s.s. c.p.c., depositato in data 27.09.2024, Pt_1
e premesso che dalla loro relazione sfociata, poi, in convivenza
[...] Parte_2 more uxorio, era nato un figlio, l 1.1.2022; che, a causa di incompatibilità caratteriali, la Per_1 convivenza tra essi ricorrenti era divenuta intollerabile, tanto da indurli a porre fine;
tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento del minore secondo le concordate modalità ivi indicate.
Fissato il termine ex art. 127 ter c.p.c. al 15.01.2025, le parti depositavano note scritte con le quali, ribadendo la volontà di confermare la cessazione della convivenza more uxorio e di aver rinunciato a comparire personalmente, sollecitavano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'affido del minore come da ricorso. Per_1
Le pattuizioni concordate tra le parti che qui di seguito si riportano, devono ritenersi conformi alle norme imperative e al miglior interesse della prole minorenne:
“- Affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente Controparte_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Si dà atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del minore verranno decise congiuntamente da entrambi i genitori.
- Il figlio avrà la residenza presso la casa familiare sita in Villaricca (Na) alla Via Libertà n.1218, dove continuerà a vivere con la IG.ra . Parte_2
- Il IG. corrisponderà mensilmente, a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 la somma di € 275,00 (duecentosettantacinque/00) da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra sulle seguenti coordinate IBAN: Parte_2
[...]. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat. NRG VG 3582/2024
- Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, le spese mediche e quelle relative all'istruzione del figlio e alle attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che il figlio deciderà di svolgere, nella misura del 50% il padre e del 50% la madre;
le predette spese dovranno essere debitamente documentate. Nel caso in cui dovesse essere necessario l'aiuto di una baby-sitter, ciascun genitore pagherà la prestazione nella misura in cui utilizza predetta figura, senza chiedere il concorso nella spesa al 50%.
- L' Assegno Unico per il figlio a carico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
- Il figlio frequenta attualmente la scuola dell'infanzia presso l'istituto scolastico Walt Disney sito in Qualiano alla via Alighieri n.14 a tempo pieno, dalle ore 8.00 alle ore 16:00, inclusa la mensa scolastica. Le spese sostenute per la retta annuale, sono versate attualmente dalla IG.ra Parte_2
in quanto ella ha fatto sinora e farà per i mesi a venire la richiesta di reintegro delle
[...] somme versate all'INPS per il bonus Asilo e questo sino a dicembre 2024. Qualora non fosse più possibile ricevere il bonus asilo, stante il compimento, nel mese di gennaio 2025, dei tre anni di età del piccolo le spese relative alla retta scolastica della scuola privata attualmente Per_1 frequentata e che sarà frequentata dal minore sarà suddivisa al 50% tra i genitori. In ogni caso il bonus asilo sarà richiesto se previsto dalla normativa vigente.
- Il padre terrà con sé il figlio nei seguenti giorni:
-martedì, prelevandolo da scuola e riportandolo dalla madre, dopo cena, nel periodo scolastico, alle ore 20.30;
- venerdì prelevandolo da scuola e riportandolo dalla madre, dopo cena, nel periodo scolastico, alle ore 20.30;
- terrà, inoltre, con sé il figlio a settimane alterne dall'orario di uscita scuola del venerdì sino alla domenica sera, riportandolo dalla madre dopo cena, alle ore 20.30;
In via del tutto eccezionale, solo ed esclusivamente per venire incontro alle eIGenze di turnazione lavorativa della IG.ra , il IG. , previo avviso entro il sabato della settimana Pt_2 Pt_1 precedente, potrà tenere con sé il piccolo nel giorno del mercoledì anziché del martedì, Per_1 prelevandolo da scuola e riportandolo dalla madre, dopo cena, nel periodo scolastico, alle ore
20.30.
- Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Natale ed il Per_1 NRG VG 3582/2024
giorno di Santo Stefano con il padre;
la vigilia di Capodanno, il Primo dell'Anno e l'Epifania con la madre, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. È in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con il figlio durante le vacanze natalizie (per es. per un viaggio), dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro. Rimane ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro.
- Durante il periodo estivo, nei mesi di luglio ed agosto, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 gg. (anche non consecutivi, ad esempio alternando una settimana a luglio ed una ad agosto, compatibilmente con gli impegni lavorativi) da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
- Il figlio festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a Per_1 pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese sostenute al 50%.
- Il minore parteciperà, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico,
Festa del Papà, Festa della Mamma, ecc.) a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere.
- Le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, per il figlio minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e del figlio. Si impegnano reciprocamente, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con il figlio minore fuori della provincia di Napoli.
- Il figlio manterrà rapporti equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo Per_1 genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza, salvo diversi accordi.
- I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
- Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale.”
In ragione della natura del giudizio, ricorrono giustificati motivi per dichiarare la irrepetibilità delle spese di procedura. NRG VG 3582/2024
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
-Recepisce le pattuizioni riportate in parte motiva e nelle conclusioni del ricorso introduttivo, dichiarandone la loro vincolatività a tutti gli effetti di legge;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConIGlio, il 22 gennaio 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro