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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 852/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad
oggetto
Separazione personale tra coniugi
promossa dalla ricorrente
nata a [...] il [...] cf: , residente in Parte_1 C.F._1
Via San Maurizio n. 103, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Guadagnini ed Pt_2
elettivamente domiciliata presso lo studio in Torino, Via Madama Cristina n. 96, come da delega in atti;
pagina 1 di 19 nei confronti del resistente
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dagli Avv. Andrea Bonato e Gina dell'Orfano ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Torino – Via Brofferio n.1, come da delega in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Si insiste affinchè venga disposta indagine di Polizia Tributaria
sull'effettiva situazione reddituale e
patrimoniale del Sig. . CP_1
Sia in relazione all'azienda agricola, sia in merito alla carica di Presidente dell'Abit stante la
reticenza del Sig. nel fornire documentazione completa sulla propria situazione CP_1
reddituale;
Ordinare al Sig. il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni CP_1
dell'azienda
agricola e degli emolumenti effettivamente percepiti, anche a titolo di rimborso spese e benefit in
qualità di Presidente ABIT.
- In via preliminare, valutare il comportamento processuale del convenuto in relazione alla
mancata
ottemperanza all'ordine di esaustiva della documentazione reddituale, traendone ogni
conseguente valutazione in ordine alla sua effettiva capacità economica;
pagina 2 di 19 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al Sig. per grave CP_1
violazione dei doveri matrimoniali;
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
3) Assegnare la casa coniugale alla Prof.ssa quale genitore collocatario della figlia minore Pt_1
e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
4) Determinare a carico del Sig. : CP_1
- un assegno mensile di €500 per il mantenimento della moglie, in considerazione del fatto che la
stessa, durante il matrimonio, ha significativamente limitato la propria crescita professionale e le
opportunità di carriera
- un assegno mensile di €500 per ciascun figlio (totale €1.500), oltre al 50% delle spese
straordinarie come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino;
5) Ordinare al Sig. la restituzione del 50% della somma di €40.000 prelevata CP_1
unilateralmente dal conto corrente cointestato;
6) Ordinare al Sig. la restituzione dell'auto Toyota Auris intestata alla Stessa. CP_1
Con vittoria di spese e onorari.”
PER IL RESISTENTE: “Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione
In via istruttoria
Previo ordine di esibizione e deposito alla ricorrente della documentazione giustificativa degli
accrediti ricevuti sul conto corrente Banca Sella da parte di con conseguente Parte_3
integrazione sul punto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
pagina 3 di 19 Previo ordine di esibizione e deposito alla ricorrente e/o a Satispay s.p.a. o Satispay Europe SA
della documentazione attestante la movimentazione degli ultimi tre anni nonché la disponibilità
delle somme esistenti su Satispay, inclusa la sezione Risparmi.
Previo ordine di esibizione e deposito della documentazione bancaria relativa ai rapporti bancari
esistenti presso Santander aggiornata alla data del dicembre 2024 nonché del rapporto
001/330/6009930 con conseguente integrazione sul punto della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio
Previa ammissione dei capi di prova per interrogatorio formale e testi dal n.1 al n.4 della
memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c. con i testi ivi indicati nonché prova contraria sui
capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi indicati in sede di memoria ex art.183 VI
comma n.3 c.p.c.
Nel merito
- Pronunciare la separazione tra le parti per colpa della sig.ra con le conseguenti Parte_1
annotazioni previste per legge
- Affidare la figlia minore in capo ad entrambi i genitori con abitazione Persona_1
prevalente presso la madre
- Assegnare l'unità immobiliare sita al primo piano dell'immobile di Leinì – Via San Maurizio
n.103 – e limitatamente ad essa in capo alla ricorrente con la quale abiteranno prevalentemente i
figli delle parti, con facoltà del convenuto di stabilirsi ed abitare i locali siti al piano terra dello
stesso immobile;
pagina 4 di 19 - Stabilire tempi e modalità di permanenza della figlia minore presso il padre, nel Persona_1
rispetto dei desideri di quest'ultima, e comunque in mancanza di diverso accordo, secondo il
calendario che di seguito si propone da applicarsi nel momento in cui il convenuto disporrà di
adeguata sistemazione abitativa: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola e con pernottamento (in mancanza di accordo il
martedì) nella settimana con fine settimana del padre;
due giorni infrasettimanali, anche non
consecutivi (in mancanza di accordo il martedì ed il mercoledì) dall'uscita da scuola e con
relativo pernottamento nella settimana con fine settimana di spettanza della madre;
per le
vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in
anno con l'altro genitore;
le vacanze di Pasqua e tutte le ulteriori festività durante l'anno
secondo il principio dell'alternanza con l'altro genitore;
durante le vacanze estive due settimane,
anche non consecutive, nel mese di agosto alternando le prime due di agosto con le successive due
e da concordare con l'altro genitore possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno;
in
qualunque altro momento in cui manifestasse il desiderio di stare con il padre;
Persona_1
- Stabilire che il sig. versi un contributo mensile per il mantenimento dei tre figli CP_1
pari ad € 900,00 complessivi (€ 300,00 a figlio) con ripartizione dei costi delle utenze
dell'abitazione familiare al 50% tra le parti, nell'ipotesi in cui l'assegnazione della casa familiare
a favore della ricorrente sia limitata all'unità immobiliare sita al primo piano dell'edificio con
facoltà del sig. di stabilirsi al piano terra dello stesso;
in subordine, in caso di mancato CP_1
accoglimento della domanda di assegnazione a favore della ricorrente nei termini richiesti dal
convenuto, stabilire che il sig. versi un contributo per il mantenimento dei tre CP_1
pagina 5 di 19 figli pari ad € 600,00 complessivi ( € 200,00 a figlio). Oltre al 50% delle spese extra assegno per
la cui individuazione, modalità di concertazione e rimborso si richiama il Protocollo in uso presso
questo Tribunale
- Disporre che le detrazioni fiscali per i figli saranno fruite al 50% da ciascun genitore così come
saranno ripartite al 50% tra i genitori tutte le misure di sostegno alla famiglia
- Dichiarare inammissibile la richiesta di ordinare al sig. il versamento su conto CP_1
corrente cointestato alle parti della somma di € 40.000,00 o la restituzione a favore della
ricorrente del 50% di detto importo;
in subordine, ove detta richiesta venisse ritenuta
ammissibile, al pari ordinare alla sig.ra di riversare sul conto corrente Parte_1
cointestato alle parti la somma di € 30.000,00 indebitamente prelevata nonché il corrispettivo
della Polizza alla medesima intestata ed alimentata con provvista di entrambi o, in alternativa,
ordinare la restituzione del 50% della somma di € 30.000,00 e del corrispettivo della Polizza
intestata alla ricorrente a favore del convenuto.
- Stabilire che ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento, respingendo
la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente
- In ogni caso respingere ogni richiesta avversaria.
Col favore di onorari e spese di giudizio, oltre Iva, CPA, rimborso forfettario nella misura di
legge e successive occorrende”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
pagina 6 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 3.6.1995 in Torino, con atto trascritto nei Registri di Stato civile del detto Comune al n. 15, Parte 2, Serie A, Anno 1995.
Dall'unione coniugale sono nati a Torino i figli (nato il [...]), (nata Per_2 Per_3
il 3.7.2003), (nata l'[...]). Persona_1
I figli e sono maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, Per_2 Per_3
mentre è ancora minorenne Persona_1
I coniugi, che hanno adito codesto Tribunale per la declaratoria di separazione, sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.6.2023 , autorizzati i coniugi a vivere separatamente, ha così
stabilito:
“-Affida la figlia minore a entrambi i genitori, disponendo che essa, come i maggiorenni, abbia e
mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre, sig.ra Pt_1
[...]
-Dispone che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto
di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina
quando la accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui la minore
trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
pagina 7 di 19 - un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al
6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno
del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore,
anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime
due settimane di agosto negli anni dispari).
Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza
alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di
telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15
minuti c.a..
-Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra , Parte_1
disponendo che l'altro coniuge se ne allontani entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza.
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole
quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il CP_1
mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 250 cd per complessivi euro 750,00, da versare
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche
pagina 8 di 19 non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente
concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i
genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo
d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea”
Svolta la fase istruttoria, con deposito delle memorie e con l'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente e con l'escussione testimoniale, acquisiti i documenti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al
Collegio, dopo il deposito degli atti conclusionali.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (con domanda di addebito da parte di entrambi i coniugi) nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza, a seguito dell'ordinanza 23.6.2023,
sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 9 di 19 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea del
23.6.2023.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
II. Ciascuno dei coniugi ha chiesto che la separazione venga addebitata all'altro,
ritenuto responsabile esclusivo dell'irreversibile crisi coniugale.
La moglie ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito, adducendo l'inadempimento del coniuge ai doveri matrimoniali, accusandolo, nonostante le sue presunte capacità economico-patrimoniali, di non aver partecipato alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia, di aver assunto decisioni importanti, quali l'acquisto di un immobile a Borgaro per motivi lavorativi, ignorando le resistenze della moglie a tale impegno economico;
a tale doglianza, poi, la ricorrente aggiungeva una condotta svalutante da parte del marito nei confronti della moglie e un disinteresse generale verso la famiglia, tutti motivi che avrebbero fatto maturare nella ricorrente la decisione di separarsi.
Il marito, d'altro canto, chiedendo a sua volta l'addebito della separazione alla moglie,
sul presupposto di una presunta relazione extraconiugale tra la medesima e il Sig.
(sindaco del comune di Leinì), ha negato le argomentazioni avversarie, Controparte_2
sostenendo di essersi sempre prodigato per la famiglia;
ha poi sottolineato che la scelta tanto osteggiata dalla moglie di acquistare l'immobile a Borgaro, fosse stata un'opzione obbligata, a seguito della scadenza del contratto di locazione di un immobile utilizzato pagina 10 di 19 per la propria attività imprenditoriale di agricoltore e, dunque, unico modo per lavorare;
il resistente, dunque, riteneva che la suddetta condotta della moglie fosse indicativa della sua disaffezione verso il marito e motivo in più per legittimare una pronuncia di addebito.
Dall'escussione testimoniale e dall'assunzione dell'interrogatorio formale non è emerso alcun elemento in grado di riscontrare adeguatamente le ricostruzioni fattuali fornire da ciascuna parte.
In particolare, la Sig.ra , sorella del resistente, ha dato prova di conoscere i Testimone_1
fatti de relato, ossia di averli appresi dallo stesso resistente, onde per cui non può dirsi che la relazione extraconiugale della Sig.ra e del Sig. sia Parte_1 Controparte_2
stata comprovata da detta escussione;
per converso le Sig.re Parte_4 [...]
e rispettivamente sorella, madre e cugina della Persona_4 Persona_5
ricorrente nulla hanno riferito di determinante: le Sig.ra e Parte_4 Persona_5
erano semplicemente a conoscenza del rapporto “istituzionale” intercorrente tra la ricorrente ed il Sig. (ossia che rivestivano entrambi cariche elettive nell'ambito CP_3
del Comune di Leinì), mentre la Sig.ra era a conoscenza Persona_4
delle difficoltà coniugali delle parti, senza specificare alcunché sulle ragioni della crisi.
Il teste ha dichiarato di avere conosciuto la ricorrente nel 2014 Controparte_2
allorquando avevano intrapreso un'iniziativa in un gruppo politico e poi perché era stata consigliere comunale quando anche lui era in amministrazione comunale di Leinì.
pagina 11 di 19 Il teste ha precisato che la relazione con la ricorrente era di supporto morale a causa della sua infelicità matrimoniale a lui comunicata.
Nessuna confessione è emersa dall'interrogatorio formale della ricorrente. La moglie ha negato categoricamente che ci fosse alcun tipo di relazione con il sig. che Controparte_2
incontrava in Consiglio Comunale e durante le riunioni di maggioranza, insieme al gruppo politico di cui facevano entrambi parte. La ricorrente ha aggiunto che
[...]
sapeva dell'infelicità del suo matrimonio in quanto si era confidata con lui così CP_2
come con altri componenti del suo gruppo (ad esempio il vice Sindaco) e quindi poteva capitare che andassero a prendere il caffè insieme, una circostanza ammessa a fronte delle insistenze del marito.
Nessuna prova è emersa delle condotte attribuite dalla moglie al marito di mancata collaborazione economica o di agiti svilenti nei suoi confronti, per vero neanche specificamente allegati. (cfr. verbale di udienza del 25 ottobre 2024, udienza nella quale
è stata espletata l'attività probatoria sopra indicata).
In detto contesto, nessuno dei due coniugi ha fornito prova rigorosa della violazione dei doveri coniugali dell'altro e di conseguenza codesto Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per una declaratoria di addebito, donde il rigetto delle relative domande, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c..
III. Con riguardo all'affidamento della figlia (nata l'[...]), codesto Persona_1
Collegio ritiene di confermare quanto disposto con ordinanza presidenziale 23.6.2023,
non sussistendo, peraltro, alcun contrasto tra le parti in merito a detto profilo;
inoltre,
pagina 12 di 19 nemmeno sono aliunde emersi elementi che facciano ritenere che il regime di affido condiviso possa essere di pregiudizio per la minore.
IV. Con riguardo alla collocazione di , si ritiene opportuno confermare Persona_1
l'ordinanza presidenziale 23.6.2023, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre, non sussistendo, peraltro, alcun contrasto tra le parti anche in merito a detto profilo, oltre che per esigenze di continuità
dal momento che fin da quando è cessata la convivenza coniugale la figlia è sempre rimasta a vivere con la madre insieme ai fratelli (cl. 2001) e (cl. Per_2 Per_3
3.7.2003), maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Anche in relazione al calendario di incontri padre-figlia, codesto Collegio non ha elementi idonei per discostarsi dalle modalità di visita vigenti normate dall'ordinanza presidenziale 23.6.2023, che dunque, si confermano;
nessuna particolare criticità rispetto ad esse è emersa infatti nel corso del giudizio.
V. Per quanto attiene al tema dell'assegnazione della casa coniugale, già nell'ordinanza presidenziale era stato sottolineato come non fossero stati forniti elementi idonei a far ritenere un'agevole divisione della casa, tale da consentire ai coniugi di condurre vite autonome;
nella successiva fase istruttoria non sono emersi nuovi elementi di prova per ritenere sussistente una situazione di agevole divisibilità dell'immobile già coniugale.
Nelle condizioni date, stante il pronunciamento sulla collocazione della minore e l'incontestata convivenza anche dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti con la madre, va confermato il provvedimento presidenziale 23.6.2023,
pagina 13 di 19 neppure reclamato, con cui la casa già coniugale è stata assegnata alla moglie, con l'uso degli arredi.
VI. Per quanto concerne la questione economica, come rilevato dall'ordinanza presidenziale: “(….) la sig.ra è insegnante con reddito mensile di circa Parte_1
1.625 euro e costei dovrà ragionevolmente mettere a reddito l'alloggio di Leinì di cui ha la
disponibilità.
oltre all'attività retribuita come Presidente ABIT gestisce una impresa CP_1
agricola. Sebbene siano indicati momenti di crisi, ricondotti a scelte aziendali inerenti
l'alienazione dei capi di bestiame, il carattere transitorio di tale situazione e le dimensioni
dell'azienda inducono a ritenere esistente una concreta attuale redditività, anche in costanza del
trattamento fiscale e normativo dell'attività. Peraltro l'esistenza di un elevato indicatore ISEE,
non contestato dal marito come sopra ricordato, conferma sotto il profilo patrimoniale tale
conclusione. Si tratta del resto di impresa agricola con elevati introiti e ricavi, negli anni ridotti e
in un caso azzerati dalla voce costi ed investimenti, frutto di scelte ampiamente discrezionali”
Con riguardo al quadro economico, se da un lato, la ricorrente, rispetto alla situazione per come emergente in “fase presidenziale”, risulti anche intestataria di una polizza del valore di € 30.000,00 e permanga, in capo al Sig. , una condizione economico- CP_1
patrimoniale di un certo rilievo, d'altra parte, non si rinviene esaustività
nell'integrazione documentale di entrambi coniugi;
più precisamente, a titolo esemplificativo, non è dato sapere l'importo di giacenza sul conto corrente Santander,
presumibilmente intestato alla Sig.ra e taciuto nella propria Parte_1
pagina 14 di 19 dichiarazione sostitutiva depositata il 20.2.2025, mentre per quanto riguarda il Sig.
, non è stata fornita prova adeguata della cessazione del ruolo di CP_1
Consigliere di amministrazione del Consorzio Abit Piemonte, tenuto conto che la produzione della Visura Camerale non risulta aggiornata alla data del deposito
(11.6.2024), ma rappresenta una situazione risalente al 24.11.2023.
Ciò posto, codesto Collegio ritiene che non emergano documentalmente condizioni economiche delle parti che suggeriscano modifiche alla vigente regolamentazione, non soggetta peraltro a reclamo. Nelle condizioni date, non si può che confermare l'importo del contributo di mantenimento per i figli nella somma di complessiva € 750,00 mensili
(€ 250,00 a figlio) oltre ISTAT e compartecipazione paritaria alle spese come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
VII. Con riguardo al contributo di mantenimento per la moglie, allo stesso modo, si conferma che non si ravvisano i presupposti - vista la situazione economica delle parti quale risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio
- per porre a carico del marito assegno per contributo al mantenimento della moglie, la quale dispone di adeguata capacità lavorativa e con una potenzialità di liquidità tale da considerarla totalmente autonoma economicamente. La moglie inoltre è rimasta a vivere nella casa coniugale in comproprietà di entrambi, dalla quale invece il marito ha dovuto allontanarsi, costretto a reperire altra soluzione abitativa. In ogni caso, non emergono e nemmeno sono stati allegati elementi dai quali desumere un tenore di vita particolarmente elevato goduto dalla coppia.
pagina 15 di 19 VIII. Nulla va disposto in questa sede in ordine alle domande attoree, così come all'eccezione di compensazione parziale del convenuto, in relazione alla restituzione di somme o dell'auto; la questione attiene infatti ai rapporti di dare/avere tra le parti ed è
dunque estranea all'oggetto del presente procedimento.
IX. L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
In particolare, vanno nuovamente disattese le istanze istruttorie reiterate dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni definitive, istanze sulle quali il giudice si era già pronunciato, rigettandole, con provvedimento del 10.9.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamato. Del resto, non risultano neanche evidenziati elementi nuovi che possano giustificare una valutazione diversa da quella ivi resa.
X. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che le parti hanno entrambe chiesto la pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso della minore e la sua collocazione prevalente preso la madre;
per il resto, non è stata integralmente accolta alcuna domanda, pertanto, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti,
in assenza anche di prevalente soccombenza di una di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 852/2023
R.G.,
sentito il Pubblico Ministero,
pagina 16 di 19 disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 3.6.1995 in Torino, con atto
[...]
trascritto nei Registri di Stato civile del detto Comune al n. 15, Parte 2, Serie A, Anno
1995;
devono eseguirsi le formalità di legge;
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nei confronti del Sig. CP_1
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dal resistente nei confronti della Sig.ra Parte_1
4) DISPONE l'affidamento della figlia a entrambi i genitori, con Persona_1
mantenimento della residenza anagrafica e della dimora prevalente della minore presso la madre.
5) DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo Persona_1
accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì
mattina quando la accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
pagina 17 di 19 - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3
senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
6) ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra Pt_1
[...]
7) DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà CP_1
all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 250,00 per ciascun figlio, per complessivi euro 750,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal pagina 18 di 19 S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
9) RESPINGE la domanda di contributo al mantenimento della moglie svolta dalla
Sig.ra Parte_1
10) DICHIARA inammissibili le domande attoree relative alla restituzione di somme.
11) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 23 0ttobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 852/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad
oggetto
Separazione personale tra coniugi
promossa dalla ricorrente
nata a [...] il [...] cf: , residente in Parte_1 C.F._1
Via San Maurizio n. 103, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Guadagnini ed Pt_2
elettivamente domiciliata presso lo studio in Torino, Via Madama Cristina n. 96, come da delega in atti;
pagina 1 di 19 nei confronti del resistente
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dagli Avv. Andrea Bonato e Gina dell'Orfano ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Torino – Via Brofferio n.1, come da delega in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Si insiste affinchè venga disposta indagine di Polizia Tributaria
sull'effettiva situazione reddituale e
patrimoniale del Sig. . CP_1
Sia in relazione all'azienda agricola, sia in merito alla carica di Presidente dell'Abit stante la
reticenza del Sig. nel fornire documentazione completa sulla propria situazione CP_1
reddituale;
Ordinare al Sig. il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni CP_1
dell'azienda
agricola e degli emolumenti effettivamente percepiti, anche a titolo di rimborso spese e benefit in
qualità di Presidente ABIT.
- In via preliminare, valutare il comportamento processuale del convenuto in relazione alla
mancata
ottemperanza all'ordine di esaustiva della documentazione reddituale, traendone ogni
conseguente valutazione in ordine alla sua effettiva capacità economica;
pagina 2 di 19 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al Sig. per grave CP_1
violazione dei doveri matrimoniali;
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
3) Assegnare la casa coniugale alla Prof.ssa quale genitore collocatario della figlia minore Pt_1
e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
4) Determinare a carico del Sig. : CP_1
- un assegno mensile di €500 per il mantenimento della moglie, in considerazione del fatto che la
stessa, durante il matrimonio, ha significativamente limitato la propria crescita professionale e le
opportunità di carriera
- un assegno mensile di €500 per ciascun figlio (totale €1.500), oltre al 50% delle spese
straordinarie come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino;
5) Ordinare al Sig. la restituzione del 50% della somma di €40.000 prelevata CP_1
unilateralmente dal conto corrente cointestato;
6) Ordinare al Sig. la restituzione dell'auto Toyota Auris intestata alla Stessa. CP_1
Con vittoria di spese e onorari.”
PER IL RESISTENTE: “Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione
In via istruttoria
Previo ordine di esibizione e deposito alla ricorrente della documentazione giustificativa degli
accrediti ricevuti sul conto corrente Banca Sella da parte di con conseguente Parte_3
integrazione sul punto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
pagina 3 di 19 Previo ordine di esibizione e deposito alla ricorrente e/o a Satispay s.p.a. o Satispay Europe SA
della documentazione attestante la movimentazione degli ultimi tre anni nonché la disponibilità
delle somme esistenti su Satispay, inclusa la sezione Risparmi.
Previo ordine di esibizione e deposito della documentazione bancaria relativa ai rapporti bancari
esistenti presso Santander aggiornata alla data del dicembre 2024 nonché del rapporto
001/330/6009930 con conseguente integrazione sul punto della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio
Previa ammissione dei capi di prova per interrogatorio formale e testi dal n.1 al n.4 della
memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c. con i testi ivi indicati nonché prova contraria sui
capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi indicati in sede di memoria ex art.183 VI
comma n.3 c.p.c.
Nel merito
- Pronunciare la separazione tra le parti per colpa della sig.ra con le conseguenti Parte_1
annotazioni previste per legge
- Affidare la figlia minore in capo ad entrambi i genitori con abitazione Persona_1
prevalente presso la madre
- Assegnare l'unità immobiliare sita al primo piano dell'immobile di Leinì – Via San Maurizio
n.103 – e limitatamente ad essa in capo alla ricorrente con la quale abiteranno prevalentemente i
figli delle parti, con facoltà del convenuto di stabilirsi ed abitare i locali siti al piano terra dello
stesso immobile;
pagina 4 di 19 - Stabilire tempi e modalità di permanenza della figlia minore presso il padre, nel Persona_1
rispetto dei desideri di quest'ultima, e comunque in mancanza di diverso accordo, secondo il
calendario che di seguito si propone da applicarsi nel momento in cui il convenuto disporrà di
adeguata sistemazione abitativa: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola e con pernottamento (in mancanza di accordo il
martedì) nella settimana con fine settimana del padre;
due giorni infrasettimanali, anche non
consecutivi (in mancanza di accordo il martedì ed il mercoledì) dall'uscita da scuola e con
relativo pernottamento nella settimana con fine settimana di spettanza della madre;
per le
vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in
anno con l'altro genitore;
le vacanze di Pasqua e tutte le ulteriori festività durante l'anno
secondo il principio dell'alternanza con l'altro genitore;
durante le vacanze estive due settimane,
anche non consecutive, nel mese di agosto alternando le prime due di agosto con le successive due
e da concordare con l'altro genitore possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno;
in
qualunque altro momento in cui manifestasse il desiderio di stare con il padre;
Persona_1
- Stabilire che il sig. versi un contributo mensile per il mantenimento dei tre figli CP_1
pari ad € 900,00 complessivi (€ 300,00 a figlio) con ripartizione dei costi delle utenze
dell'abitazione familiare al 50% tra le parti, nell'ipotesi in cui l'assegnazione della casa familiare
a favore della ricorrente sia limitata all'unità immobiliare sita al primo piano dell'edificio con
facoltà del sig. di stabilirsi al piano terra dello stesso;
in subordine, in caso di mancato CP_1
accoglimento della domanda di assegnazione a favore della ricorrente nei termini richiesti dal
convenuto, stabilire che il sig. versi un contributo per il mantenimento dei tre CP_1
pagina 5 di 19 figli pari ad € 600,00 complessivi ( € 200,00 a figlio). Oltre al 50% delle spese extra assegno per
la cui individuazione, modalità di concertazione e rimborso si richiama il Protocollo in uso presso
questo Tribunale
- Disporre che le detrazioni fiscali per i figli saranno fruite al 50% da ciascun genitore così come
saranno ripartite al 50% tra i genitori tutte le misure di sostegno alla famiglia
- Dichiarare inammissibile la richiesta di ordinare al sig. il versamento su conto CP_1
corrente cointestato alle parti della somma di € 40.000,00 o la restituzione a favore della
ricorrente del 50% di detto importo;
in subordine, ove detta richiesta venisse ritenuta
ammissibile, al pari ordinare alla sig.ra di riversare sul conto corrente Parte_1
cointestato alle parti la somma di € 30.000,00 indebitamente prelevata nonché il corrispettivo
della Polizza alla medesima intestata ed alimentata con provvista di entrambi o, in alternativa,
ordinare la restituzione del 50% della somma di € 30.000,00 e del corrispettivo della Polizza
intestata alla ricorrente a favore del convenuto.
- Stabilire che ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento, respingendo
la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente
- In ogni caso respingere ogni richiesta avversaria.
Col favore di onorari e spese di giudizio, oltre Iva, CPA, rimborso forfettario nella misura di
legge e successive occorrende”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
pagina 6 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 3.6.1995 in Torino, con atto trascritto nei Registri di Stato civile del detto Comune al n. 15, Parte 2, Serie A, Anno 1995.
Dall'unione coniugale sono nati a Torino i figli (nato il [...]), (nata Per_2 Per_3
il 3.7.2003), (nata l'[...]). Persona_1
I figli e sono maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, Per_2 Per_3
mentre è ancora minorenne Persona_1
I coniugi, che hanno adito codesto Tribunale per la declaratoria di separazione, sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.6.2023 , autorizzati i coniugi a vivere separatamente, ha così
stabilito:
“-Affida la figlia minore a entrambi i genitori, disponendo che essa, come i maggiorenni, abbia e
mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre, sig.ra Pt_1
[...]
-Dispone che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto
di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina
quando la accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui la minore
trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
pagina 7 di 19 - un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al
6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno
del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore,
anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime
due settimane di agosto negli anni dispari).
Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza
alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di
telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15
minuti c.a..
-Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra , Parte_1
disponendo che l'altro coniuge se ne allontani entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza.
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole
quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il CP_1
mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 250 cd per complessivi euro 750,00, da versare
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche
pagina 8 di 19 non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente
concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i
genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo
d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea”
Svolta la fase istruttoria, con deposito delle memorie e con l'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente e con l'escussione testimoniale, acquisiti i documenti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al
Collegio, dopo il deposito degli atti conclusionali.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (con domanda di addebito da parte di entrambi i coniugi) nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza, a seguito dell'ordinanza 23.6.2023,
sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 9 di 19 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea del
23.6.2023.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
II. Ciascuno dei coniugi ha chiesto che la separazione venga addebitata all'altro,
ritenuto responsabile esclusivo dell'irreversibile crisi coniugale.
La moglie ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito, adducendo l'inadempimento del coniuge ai doveri matrimoniali, accusandolo, nonostante le sue presunte capacità economico-patrimoniali, di non aver partecipato alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia, di aver assunto decisioni importanti, quali l'acquisto di un immobile a Borgaro per motivi lavorativi, ignorando le resistenze della moglie a tale impegno economico;
a tale doglianza, poi, la ricorrente aggiungeva una condotta svalutante da parte del marito nei confronti della moglie e un disinteresse generale verso la famiglia, tutti motivi che avrebbero fatto maturare nella ricorrente la decisione di separarsi.
Il marito, d'altro canto, chiedendo a sua volta l'addebito della separazione alla moglie,
sul presupposto di una presunta relazione extraconiugale tra la medesima e il Sig.
(sindaco del comune di Leinì), ha negato le argomentazioni avversarie, Controparte_2
sostenendo di essersi sempre prodigato per la famiglia;
ha poi sottolineato che la scelta tanto osteggiata dalla moglie di acquistare l'immobile a Borgaro, fosse stata un'opzione obbligata, a seguito della scadenza del contratto di locazione di un immobile utilizzato pagina 10 di 19 per la propria attività imprenditoriale di agricoltore e, dunque, unico modo per lavorare;
il resistente, dunque, riteneva che la suddetta condotta della moglie fosse indicativa della sua disaffezione verso il marito e motivo in più per legittimare una pronuncia di addebito.
Dall'escussione testimoniale e dall'assunzione dell'interrogatorio formale non è emerso alcun elemento in grado di riscontrare adeguatamente le ricostruzioni fattuali fornire da ciascuna parte.
In particolare, la Sig.ra , sorella del resistente, ha dato prova di conoscere i Testimone_1
fatti de relato, ossia di averli appresi dallo stesso resistente, onde per cui non può dirsi che la relazione extraconiugale della Sig.ra e del Sig. sia Parte_1 Controparte_2
stata comprovata da detta escussione;
per converso le Sig.re Parte_4 [...]
e rispettivamente sorella, madre e cugina della Persona_4 Persona_5
ricorrente nulla hanno riferito di determinante: le Sig.ra e Parte_4 Persona_5
erano semplicemente a conoscenza del rapporto “istituzionale” intercorrente tra la ricorrente ed il Sig. (ossia che rivestivano entrambi cariche elettive nell'ambito CP_3
del Comune di Leinì), mentre la Sig.ra era a conoscenza Persona_4
delle difficoltà coniugali delle parti, senza specificare alcunché sulle ragioni della crisi.
Il teste ha dichiarato di avere conosciuto la ricorrente nel 2014 Controparte_2
allorquando avevano intrapreso un'iniziativa in un gruppo politico e poi perché era stata consigliere comunale quando anche lui era in amministrazione comunale di Leinì.
pagina 11 di 19 Il teste ha precisato che la relazione con la ricorrente era di supporto morale a causa della sua infelicità matrimoniale a lui comunicata.
Nessuna confessione è emersa dall'interrogatorio formale della ricorrente. La moglie ha negato categoricamente che ci fosse alcun tipo di relazione con il sig. che Controparte_2
incontrava in Consiglio Comunale e durante le riunioni di maggioranza, insieme al gruppo politico di cui facevano entrambi parte. La ricorrente ha aggiunto che
[...]
sapeva dell'infelicità del suo matrimonio in quanto si era confidata con lui così CP_2
come con altri componenti del suo gruppo (ad esempio il vice Sindaco) e quindi poteva capitare che andassero a prendere il caffè insieme, una circostanza ammessa a fronte delle insistenze del marito.
Nessuna prova è emersa delle condotte attribuite dalla moglie al marito di mancata collaborazione economica o di agiti svilenti nei suoi confronti, per vero neanche specificamente allegati. (cfr. verbale di udienza del 25 ottobre 2024, udienza nella quale
è stata espletata l'attività probatoria sopra indicata).
In detto contesto, nessuno dei due coniugi ha fornito prova rigorosa della violazione dei doveri coniugali dell'altro e di conseguenza codesto Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per una declaratoria di addebito, donde il rigetto delle relative domande, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c..
III. Con riguardo all'affidamento della figlia (nata l'[...]), codesto Persona_1
Collegio ritiene di confermare quanto disposto con ordinanza presidenziale 23.6.2023,
non sussistendo, peraltro, alcun contrasto tra le parti in merito a detto profilo;
inoltre,
pagina 12 di 19 nemmeno sono aliunde emersi elementi che facciano ritenere che il regime di affido condiviso possa essere di pregiudizio per la minore.
IV. Con riguardo alla collocazione di , si ritiene opportuno confermare Persona_1
l'ordinanza presidenziale 23.6.2023, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre, non sussistendo, peraltro, alcun contrasto tra le parti anche in merito a detto profilo, oltre che per esigenze di continuità
dal momento che fin da quando è cessata la convivenza coniugale la figlia è sempre rimasta a vivere con la madre insieme ai fratelli (cl. 2001) e (cl. Per_2 Per_3
3.7.2003), maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Anche in relazione al calendario di incontri padre-figlia, codesto Collegio non ha elementi idonei per discostarsi dalle modalità di visita vigenti normate dall'ordinanza presidenziale 23.6.2023, che dunque, si confermano;
nessuna particolare criticità rispetto ad esse è emersa infatti nel corso del giudizio.
V. Per quanto attiene al tema dell'assegnazione della casa coniugale, già nell'ordinanza presidenziale era stato sottolineato come non fossero stati forniti elementi idonei a far ritenere un'agevole divisione della casa, tale da consentire ai coniugi di condurre vite autonome;
nella successiva fase istruttoria non sono emersi nuovi elementi di prova per ritenere sussistente una situazione di agevole divisibilità dell'immobile già coniugale.
Nelle condizioni date, stante il pronunciamento sulla collocazione della minore e l'incontestata convivenza anche dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti con la madre, va confermato il provvedimento presidenziale 23.6.2023,
pagina 13 di 19 neppure reclamato, con cui la casa già coniugale è stata assegnata alla moglie, con l'uso degli arredi.
VI. Per quanto concerne la questione economica, come rilevato dall'ordinanza presidenziale: “(….) la sig.ra è insegnante con reddito mensile di circa Parte_1
1.625 euro e costei dovrà ragionevolmente mettere a reddito l'alloggio di Leinì di cui ha la
disponibilità.
oltre all'attività retribuita come Presidente ABIT gestisce una impresa CP_1
agricola. Sebbene siano indicati momenti di crisi, ricondotti a scelte aziendali inerenti
l'alienazione dei capi di bestiame, il carattere transitorio di tale situazione e le dimensioni
dell'azienda inducono a ritenere esistente una concreta attuale redditività, anche in costanza del
trattamento fiscale e normativo dell'attività. Peraltro l'esistenza di un elevato indicatore ISEE,
non contestato dal marito come sopra ricordato, conferma sotto il profilo patrimoniale tale
conclusione. Si tratta del resto di impresa agricola con elevati introiti e ricavi, negli anni ridotti e
in un caso azzerati dalla voce costi ed investimenti, frutto di scelte ampiamente discrezionali”
Con riguardo al quadro economico, se da un lato, la ricorrente, rispetto alla situazione per come emergente in “fase presidenziale”, risulti anche intestataria di una polizza del valore di € 30.000,00 e permanga, in capo al Sig. , una condizione economico- CP_1
patrimoniale di un certo rilievo, d'altra parte, non si rinviene esaustività
nell'integrazione documentale di entrambi coniugi;
più precisamente, a titolo esemplificativo, non è dato sapere l'importo di giacenza sul conto corrente Santander,
presumibilmente intestato alla Sig.ra e taciuto nella propria Parte_1
pagina 14 di 19 dichiarazione sostitutiva depositata il 20.2.2025, mentre per quanto riguarda il Sig.
, non è stata fornita prova adeguata della cessazione del ruolo di CP_1
Consigliere di amministrazione del Consorzio Abit Piemonte, tenuto conto che la produzione della Visura Camerale non risulta aggiornata alla data del deposito
(11.6.2024), ma rappresenta una situazione risalente al 24.11.2023.
Ciò posto, codesto Collegio ritiene che non emergano documentalmente condizioni economiche delle parti che suggeriscano modifiche alla vigente regolamentazione, non soggetta peraltro a reclamo. Nelle condizioni date, non si può che confermare l'importo del contributo di mantenimento per i figli nella somma di complessiva € 750,00 mensili
(€ 250,00 a figlio) oltre ISTAT e compartecipazione paritaria alle spese come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
VII. Con riguardo al contributo di mantenimento per la moglie, allo stesso modo, si conferma che non si ravvisano i presupposti - vista la situazione economica delle parti quale risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio
- per porre a carico del marito assegno per contributo al mantenimento della moglie, la quale dispone di adeguata capacità lavorativa e con una potenzialità di liquidità tale da considerarla totalmente autonoma economicamente. La moglie inoltre è rimasta a vivere nella casa coniugale in comproprietà di entrambi, dalla quale invece il marito ha dovuto allontanarsi, costretto a reperire altra soluzione abitativa. In ogni caso, non emergono e nemmeno sono stati allegati elementi dai quali desumere un tenore di vita particolarmente elevato goduto dalla coppia.
pagina 15 di 19 VIII. Nulla va disposto in questa sede in ordine alle domande attoree, così come all'eccezione di compensazione parziale del convenuto, in relazione alla restituzione di somme o dell'auto; la questione attiene infatti ai rapporti di dare/avere tra le parti ed è
dunque estranea all'oggetto del presente procedimento.
IX. L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
In particolare, vanno nuovamente disattese le istanze istruttorie reiterate dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni definitive, istanze sulle quali il giudice si era già pronunciato, rigettandole, con provvedimento del 10.9.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamato. Del resto, non risultano neanche evidenziati elementi nuovi che possano giustificare una valutazione diversa da quella ivi resa.
X. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che le parti hanno entrambe chiesto la pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso della minore e la sua collocazione prevalente preso la madre;
per il resto, non è stata integralmente accolta alcuna domanda, pertanto, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti,
in assenza anche di prevalente soccombenza di una di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 852/2023
R.G.,
sentito il Pubblico Ministero,
pagina 16 di 19 disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 3.6.1995 in Torino, con atto
[...]
trascritto nei Registri di Stato civile del detto Comune al n. 15, Parte 2, Serie A, Anno
1995;
devono eseguirsi le formalità di legge;
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nei confronti del Sig. CP_1
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dal resistente nei confronti della Sig.ra Parte_1
4) DISPONE l'affidamento della figlia a entrambi i genitori, con Persona_1
mantenimento della residenza anagrafica e della dimora prevalente della minore presso la madre.
5) DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo Persona_1
accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì
mattina quando la accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
pagina 17 di 19 - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3
senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
6) ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra Pt_1
[...]
7) DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà CP_1
all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 250,00 per ciascun figlio, per complessivi euro 750,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal pagina 18 di 19 S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
9) RESPINGE la domanda di contributo al mantenimento della moglie svolta dalla
Sig.ra Parte_1
10) DICHIARA inammissibili le domande attoree relative alla restituzione di somme.
11) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 23 0ttobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 19 di 19