Art. 2. 1. In relazione alle accresciute attribuzioni nel campo dell'attivita' finanziaria e monetaria, della programmazione, gestione, vigilanza e controllo della spesa pubblica e ai fini della migliore efficienza dei servizi, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno 1989, un fondo pari a lire 48 miliardi per lo stesso anno 1989 e a lire 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione al personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di uno speciale compenso collegato con la professionalita' e produttivita' dei servizi. Il Ministro del tesoro provvede annualmente con propri decreti alla ripartizione del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
2. I criteri, le misure e le modalita' di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Tali criteri devono tener conto dell'assiduita' e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttivita' anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.
3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 e' riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche e' stabilita dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.
4. L'erogazione dello speciale compenso e' estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
5. Il compenso di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalita' per gli impiegati dello Stato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 48 miliardi per il 1989 e a 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Fondo di incentivazione personale Ministero del tesoro".
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del citato decreto, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, il presente articolo cessa di produrre effetti a decorrere dal 17 maggio 1995 per il personale non dirigenziale e dal 10 gennaio 1997 per il personale dirigenziale.
2. I criteri, le misure e le modalita' di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Tali criteri devono tener conto dell'assiduita' e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttivita' anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.
3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 e' riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche e' stabilita dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.
4. L'erogazione dello speciale compenso e' estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
5. Il compenso di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalita' per gli impiegati dello Stato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 48 miliardi per il 1989 e a 70 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Fondo di incentivazione personale Ministero del tesoro".
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del citato decreto, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, il presente articolo cessa di produrre effetti a decorrere dal 17 maggio 1995 per il personale non dirigenziale e dal 10 gennaio 1997 per il personale dirigenziale.