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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente e Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 330/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C102552 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C102552 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C102552 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.3.2025 il sig.Ricorrente_1 difeso dai dott.Difensore_2, Difensore_3 e Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF n. T9H01C102552/2024 per l'anno 2018 della Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate.
Espone il ricorrente che nell'anno d'imposta 2018 ha percepito redditi da lavoro dipendente di fonte estera per complessivi euro 266.602,00 dal datore di lavoro KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V., ovvero dalla compagnia aerea olandese meglio conosciuta come KLM e di aver assolto i propri obblighi contributivi sulla base del reddito convenzionale di cui all'art.51comma 8 bis del TUIR, avendo svolto la maggior parte della propria attività all'estero in qualità di pilota di aeromobile operante su voli internazionali.
Sostiene il ricorrente l'illegittimità dell'avviso impugnato in quanto fondato sull'inapplicabilità del regime convenzionale al personale di volo per il disposto dell'art.5 comma 5 del DL 317/1987 e conclude per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'avviso, con vittoria di spese.
Resiste l'Ufficio, concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
All'udienza cautelare del 6.10.2025 per il malfunzionamento del collegamento telematico con parte ricorrente
è stato disposto un rinvio al 28.10.2025, quando è stata accolta l'istanza di sospensione cautelare del ricorrente. In data 15.1.2026 parte ricorrente ha depositato memorie e documenti.
Alla pubblica udienza del 26.1.2026, sentite le parti come da verbale, il ricorso è trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la legittimità dell'adozione da parte del contribuente, pilota dipendente della Compagnia Aerea olandese KLM, del regime convenzionale di determinazione dei redditi conseguiti nel 2018 ai sensi dell'art.51 comma 8 bis del TUIR. La norma richiamata prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Con l'avviso impugnato l'Ufficio contesta che il regime convenzionale sia utilizzabile dal ricorrente, in quanto l'attività di pilota non è ricompresa tra quelle per le quali il decreto del Ministero del Lavoro fissa la retribuzione convenzionale, stante che l'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 317 del 1987 non ricomprende tra i destinatari della predetta retribuzione convenzionale, tra l'altro, i " ..lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e ... [gli] appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.".
Per l'Ufficio il decreto ministeriale che stabilisce la misura delle retribuzioni convenzionali prevede sì una sezione dedicata al settore del trasporto aereo ma senza che sia indicata una voce che possa ricomprendere il personale di volo e, in special modo, il pilota (capitano o comandante) del velivolo, il quale svolge una mansione di indubbia specificità e peculiarità che non può essere in alcun modo assimilata a quella di un semplice operaio od impiegato, tanto più se si pensa che la retribuzione di un comandante di aereo mal si presta ad essere determinata in via convenzionale, vista la specificità e la complessità delle voci di calcolo comprendenti, oltre al normale salario, una serie di indennità, rimborsi, premi.
Osserva la Corte come nella fattispecie non sia contestato che il ricorrente lavori come capitano pilota, assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato da impresa estera (KLM) e abbia ricevuto una retribuzione per l'anno 2018 pari ad € 266.602,00, come segnalato dall'Amministrazione finanziaria olandese, come pure che il contribuente sia residente in Italia. All'udienza di discussione del 26.1.2026
l'Ufficio ha dichiarato, come da verbale, di non essere in contestazione “la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 51 comma 87 bis con riferimento all'attività svolta all'estero ed il periodo dei 183 giorni di lavoro svolto all'estero”, il che, escludendo il punto dal thema decidendum, rende irrilevante il rilievo, che pure la Corte deve fare, dell'inammissibilità delle produzioni documentali del ricorrente in data 15.1.2026, tardive per violazione dei termini di cui all'art.32 comma I D.Lvo 546/1992, e relative proprio alla prova del requisito del soggiorno all'estero dello stesso.
Ciò posto, la Corte conferma l'orientamento espresso nella propria sentenza n.711 del 2025, per cui il rinvio operato dall'art.51 comma 8 bis del TUIR ai decreti del Ministero del Lavoro si riferisce solo alle modalità di determinazione della retribuzione convenzionale, non ritrovandosi nella norma tributaria nessun altro requisito ulteriore rispetto alla prevalenza della presenza all'estero nei 12 mesi in ragione del rapporto di lavoro dipendente in essere.
Le disposizioni del DL 317/1987 richiamate dall'Ufficio per escludere l'applicabilità del regime convenzionale sono di contro dirette a regolare unicamente aspetti previdenziali ininfluenti sul rapporto tributario disciplinato dal TUIR e come tali non possono introdurre ulteriori requisiti o specificazioni non previsti dalla norma tributaria, la quale fa rinvio ai decreti annuali del Ministro del Lavoro ai soli fini della determinazione della misura convenzionale del reddito.
Nella tabelle ministeriali si rinviene il settore del trasporto aereo, in cui non possono, in assenza di diverse previsioni, che collocarsi anche le mansioni del pilota comandante, che per il ricorrente non svolge lavoro con caratteristiche dirigenziali ma piuttosto di quadro. In assenza di specifiche contestazioni dell'Ufficio sul punto, appare ragionevole l'utilizzo da parte del contribuente delle tabelle riferite ai quadri nella misura massima, ovvero quella dichiarata nel periodo d'imposta in considerazione, non risultando che il pilota disponga di poteri di indirizzo e di gestione del personale e del servizio propri del livello dirigenziale.
Il ricorso deve quindi essere accolto e annullato l'avviso impugnato.
La presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Spese compensate.
Brescia, 26.1.2026
il Presidente est.
IL OS
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente e Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 330/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C102552 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C102552 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C102552 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.3.2025 il sig.Ricorrente_1 difeso dai dott.Difensore_2, Difensore_3 e Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF n. T9H01C102552/2024 per l'anno 2018 della Direzione Provinciale di Brescia dell'Agenzia delle Entrate.
Espone il ricorrente che nell'anno d'imposta 2018 ha percepito redditi da lavoro dipendente di fonte estera per complessivi euro 266.602,00 dal datore di lavoro KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V., ovvero dalla compagnia aerea olandese meglio conosciuta come KLM e di aver assolto i propri obblighi contributivi sulla base del reddito convenzionale di cui all'art.51comma 8 bis del TUIR, avendo svolto la maggior parte della propria attività all'estero in qualità di pilota di aeromobile operante su voli internazionali.
Sostiene il ricorrente l'illegittimità dell'avviso impugnato in quanto fondato sull'inapplicabilità del regime convenzionale al personale di volo per il disposto dell'art.5 comma 5 del DL 317/1987 e conclude per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'avviso, con vittoria di spese.
Resiste l'Ufficio, concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
All'udienza cautelare del 6.10.2025 per il malfunzionamento del collegamento telematico con parte ricorrente
è stato disposto un rinvio al 28.10.2025, quando è stata accolta l'istanza di sospensione cautelare del ricorrente. In data 15.1.2026 parte ricorrente ha depositato memorie e documenti.
Alla pubblica udienza del 26.1.2026, sentite le parti come da verbale, il ricorso è trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la legittimità dell'adozione da parte del contribuente, pilota dipendente della Compagnia Aerea olandese KLM, del regime convenzionale di determinazione dei redditi conseguiti nel 2018 ai sensi dell'art.51 comma 8 bis del TUIR. La norma richiamata prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Con l'avviso impugnato l'Ufficio contesta che il regime convenzionale sia utilizzabile dal ricorrente, in quanto l'attività di pilota non è ricompresa tra quelle per le quali il decreto del Ministero del Lavoro fissa la retribuzione convenzionale, stante che l'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 317 del 1987 non ricomprende tra i destinatari della predetta retribuzione convenzionale, tra l'altro, i " ..lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e ... [gli] appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.".
Per l'Ufficio il decreto ministeriale che stabilisce la misura delle retribuzioni convenzionali prevede sì una sezione dedicata al settore del trasporto aereo ma senza che sia indicata una voce che possa ricomprendere il personale di volo e, in special modo, il pilota (capitano o comandante) del velivolo, il quale svolge una mansione di indubbia specificità e peculiarità che non può essere in alcun modo assimilata a quella di un semplice operaio od impiegato, tanto più se si pensa che la retribuzione di un comandante di aereo mal si presta ad essere determinata in via convenzionale, vista la specificità e la complessità delle voci di calcolo comprendenti, oltre al normale salario, una serie di indennità, rimborsi, premi.
Osserva la Corte come nella fattispecie non sia contestato che il ricorrente lavori come capitano pilota, assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato da impresa estera (KLM) e abbia ricevuto una retribuzione per l'anno 2018 pari ad € 266.602,00, come segnalato dall'Amministrazione finanziaria olandese, come pure che il contribuente sia residente in Italia. All'udienza di discussione del 26.1.2026
l'Ufficio ha dichiarato, come da verbale, di non essere in contestazione “la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 51 comma 87 bis con riferimento all'attività svolta all'estero ed il periodo dei 183 giorni di lavoro svolto all'estero”, il che, escludendo il punto dal thema decidendum, rende irrilevante il rilievo, che pure la Corte deve fare, dell'inammissibilità delle produzioni documentali del ricorrente in data 15.1.2026, tardive per violazione dei termini di cui all'art.32 comma I D.Lvo 546/1992, e relative proprio alla prova del requisito del soggiorno all'estero dello stesso.
Ciò posto, la Corte conferma l'orientamento espresso nella propria sentenza n.711 del 2025, per cui il rinvio operato dall'art.51 comma 8 bis del TUIR ai decreti del Ministero del Lavoro si riferisce solo alle modalità di determinazione della retribuzione convenzionale, non ritrovandosi nella norma tributaria nessun altro requisito ulteriore rispetto alla prevalenza della presenza all'estero nei 12 mesi in ragione del rapporto di lavoro dipendente in essere.
Le disposizioni del DL 317/1987 richiamate dall'Ufficio per escludere l'applicabilità del regime convenzionale sono di contro dirette a regolare unicamente aspetti previdenziali ininfluenti sul rapporto tributario disciplinato dal TUIR e come tali non possono introdurre ulteriori requisiti o specificazioni non previsti dalla norma tributaria, la quale fa rinvio ai decreti annuali del Ministro del Lavoro ai soli fini della determinazione della misura convenzionale del reddito.
Nella tabelle ministeriali si rinviene il settore del trasporto aereo, in cui non possono, in assenza di diverse previsioni, che collocarsi anche le mansioni del pilota comandante, che per il ricorrente non svolge lavoro con caratteristiche dirigenziali ma piuttosto di quadro. In assenza di specifiche contestazioni dell'Ufficio sul punto, appare ragionevole l'utilizzo da parte del contribuente delle tabelle riferite ai quadri nella misura massima, ovvero quella dichiarata nel periodo d'imposta in considerazione, non risultando che il pilota disponga di poteri di indirizzo e di gestione del personale e del servizio propri del livello dirigenziale.
Il ricorso deve quindi essere accolto e annullato l'avviso impugnato.
La presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Spese compensate.
Brescia, 26.1.2026
il Presidente est.
IL OS