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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2352/2023 promossa da:
, C.F. , ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato Parte_1 CodiceFiscale_1 con delibera del 14.11.2023, con l'avv. MONICA MAGNELLI
- NT - contro
, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
- Resistente contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei Coniugi con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale, in via Parte_1 preliminare e urgente, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. ovvero in applicazione degli artt. 473 bis.42 e segg. c.p.c. di:
1. affidare la minore alla madre nelle forme dell'affido c.d. Persona_1
super esclusivo, nel contempo ordinando al Resistente di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla NT e dalla figlia;
2. porre a carico del padre il pagamento di un assegno, a
Co titolo di contributo al mantenimento della minore nella misura di € 350,00 mensili, Persona_1
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% del rimborso delle spese straordinarie occorrenti alla Minore secondo le Linee Guida del CNF;
3. porre a carico del sig.
[...]
il pagamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie, nella misura CP_1 di € 250,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
ovvero in aggiunta o in via alternativa o subordinata, visti gli artt. 473 bis. 42 e segg. c.p.c.: il pagamento periodico a carico del sig. di un assegno a favore delle persone con lui conviventi rimaste prive di CP_1 mezzi adeguati ai sensi del secondo comma dell'art. 473 bis.70 c.p.c. in una somma non inferiore ad € 600,00; nel merito:
1. di pronunciare la separazione personale dei Coniugi per fatto Per_ addebitabile al marito;
2. disporre l'affidamento della figlia minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. “super esclusivo”, con diritto e dovere per il padre di incontrarla solo previo accertamento della sua capacità genitoriale e comunque solo all'esito delle risultanze della perizia psichiatrica demandata al dott. in sede penale anche con riguardo al giudizio di Per_2
pericolosità sociale dello stesso e comunque, in forma protetta;
3. assegnare la casa familiare sita in
Pontenure (PC), Via Don Minzoni n. 12, con ogni arredo e pertinenza, alla NT che la abiterà con la figlia minore;
4. porre in capo al sig. l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di CP_1
Per_ contributo nel mantenimento della figlia minore , un assegno non inferiore ad € 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nelle linee guida elaborate dal CNF, disponendo che l'Assegno Unico per la figlia minore sia riconosciuto di spettanza della madre, che si occupa in via esclusiva della figlia e che con essa convive;
5. porre in capo al marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento in favore della stessa in misura non inferiore ad € 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
A fondamento delle proprie domande, la NT deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in ER (Marocco) il giorno 14 ottobre 2013, atto trascritto nel Registro degli atti pagina 2 di 11 di Matrimonio del Comune di Tornata (CR) al n. 2, Parte 2, anno 2014, Serie C;
- dalla loro unione,
Per_ in TO (MN), il 1.3.2018 nasceva la figlia minore - sin dall'inizio della convivenza, il rapporto fra i coniugi appariva complicato, caratterizzato da frequenti discussioni in occasione delle quali sfogava la propria violenza verbale e fisica sulla moglie, anche durante la CP_1
gravidanza, ingiuriandola, denigrandola e colpendola alla testa con schiaffi e pugni, spesse volte
Per_ alla presenza della figlia minore - dopo anni di soprusi, accettati in silenzio nella speranza che il marito cambiasse, in data 12.11.2021 si determinava a sporgere atto di denuncia-querela e si allontanava dalla casa familiare unitamente alla figlioletta;
- dopo circa 6 mesi, visto il pentimento manifestato dal sig. e con l'intervento del Servizio Sociale all'epoca territorialmente CP_1
competente, la coppia si riavvicinava ma, dopo un periodo di quiete il marito riprendeva nelle proprie condotte maltrattanti, tanto che si ritrovava costretta a sporgere ulteriore atto di denuncia- querela nel mese di luglio 2023; - in particolare, nel giugno 2023 il marito iniziava ad accusarla di ricevere altri uomini in casa durante la sua assenza in quanto, a suo dire, nell'abitazione vi erano tracce di liquidi corporei, affermando nel contempo di sentire delle voci;
- mosso da tale ossessione, oltre ad aggredirla verbalmente, insultandola con gravi epiteti, la colpiva con CP_1
forti schiaffi e in almeno due occasioni, esercitava una tale violenza che la vicina di casa, udite le urla di lamento della Donna, chiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine; - il 26.7.2023, il marito decideva di allontanarsi dalla casa familiare minacciando la moglie che, se fosse rimasto, l'avrebbe ammazzata ma, nei giorni successivi, continuava a pedinarla per poi insultarla pesantemente;
- le predette circostanze sono dettagliatamente riportate nel capo di imputazione per il delitto di cui all'art. 572 – 61 n. 11 quinquies c.p., nell'ambito del procedimento penale pendente a carico di
[...]
iscritto al n. 4045/2021 R.G.N.R. – n. 1319/2022 R.G. GIP;
- in relazione al citato CP_1
procedimento penale, con richiesta del 28.9.2023, il Pubblico Ministero titolare delle indagini chiedeva procedersi nelle forme dell'incidente probatorio all'espletamento di perizia psichiatrica sulla persona dell'Indagato, al fine di verificarne la capacità di stare in giudizio, la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti denunciati nonché la pericolosità sociale dello stesso;
- in accoglimento di detta richiesta, con ordinanza in data 13.10.2023, il GIP dott.ssa Francesca Gigli, preso atto che “dalla documentazione in atti e in particolare dalla relazione del 29.08.2023 redatta dal Dott è emerso che l'indagato è affetto da disturbo delirante e non ha consapevolezza Per_3 della propria malattia…”, disponeva procedersi con incidente probatorio all'esecuzione di perizia psichiatrica nei confronti di e designava quale perito psichiatra il dott. Controparte_1 CP_2 il quale all'udienza del 3.11.2023 dichiarava di accettare l'incarico ed il Giudice
[...] pagina 3 di 11 concedeva termine sino al 3.2.2024 per il deposito della relazione psichiatrica e rinviava per la prosecuzione all'udienza del 16 febbraio 2024; - si era sempre dedicata in via esclusiva alla cura e all'accudimento della figlioletta e della casa, svolgendo talvolta solo lavori saltuari e che non percependo alcun reddito da lavoro, a partire dal mese di settembre 2023 beneficiava del reddito di cittadinanza per circa € 600,00 mensili;
- che era assunto a tempo indeterminato CP_1 dall'agosto 2021 alle dipendenze della con una retribuzione mensile di Parte_2
circa € 1.800,00, si era recentemente licenziato e da quando si era allontanato dalla casa familiare,
non aveva mai versato alcunché né per il mantenimento della figlia né per le spese straordinarie occorrenti per la stessa;
- le circostanze sopra riportate avevano reso impossibile la prosecuzione di una comunione di vita tra i coniugi per causa imputabile al marito.
Il Tribunale, con decreto in data 29 novembre 2024, ritenuti sussistenti i presupposti per un immediato provvedimento giudiziale in ordine alla richiesta di provvedimenti indifferibili a carico
Per_ del Resistente, ordinava ad di non avvicinarsi alla moglie, e alla figlia CP_1 Persona_4
e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, in particolare, al domicilio della famiglia ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti ed in prossimità dei luoghi di istruzione della figlia, fissando in mesi sei la durata della misura (successivamente prorogata in ulteriori mesi 6); disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. Persona_1 super esclusivo, con residenza abituale presso la stessa;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Per_ minore , da versarsi alla moglie in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore, individuate secondo le linee guida del C.N.F.; - disponeva l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di predisporre ed attuare - con immediatezza ed urgenza - ogni misura ritenuta utile di supporto psicologico ed assistenziale alla
Per_ sig.ra ed alla figlia minore fissando per la conferma, la modifica o la revoca Parte_1
dei provvedimenti indifferibili emessi l'udienza del 17 dicembre 2023 e per la comparizione delle
Parti, ai sensi dell'art. 473 bis.14, l'udienza del 19 marzo 2024.
Nonostante la regolarità della notifica del Ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, il
Resistente non si costituiva in giudizio;
sicché all'udienza del 17 dicembre 2023, la NT veniva sentita liberamente dal Giudice delegato che confermava i provvedimenti indifferibili emessi a carico del Resistente mentre alla successiva udienza del 19 marzo 2024 veniva dichiarata la contumacia di ed accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i coniugi, CP_1 pagina 4 di 11 in via temporanea e urgente, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza ed in ordine all'affidamento della minore e al contributo al mantenimento della stessa a carico del padre, confermava quanto Persona_1 previsto in sede di provvedimenti indifferibili, con la precisazione, quanto all'Assegno Unico
Universale, che lo stesso è di spettanza della madre in quanto affidataria in via esclusiva della
Minore.
Acquisite le relazioni di aggiornamento richieste ai Servizi Sociali, il Giudice delegato, all'udienza del 12 novembre 2024, preso atto che la NT, unitamente alla figlia minore, aveva trasferito la propria residenza nel comune di Tornata e conseguentemente, il Servizio sociale di Pontenure
aveva effettuato il passaggio del caso al Servizio sociale territorialmente competente e che era stata notificato alla NT l'avviso di chiusura delle indagini preliminari in relazione al procedimento penale a carico del sig. che si era reso irreperibile, con conseguente CP_1
impossibilità di espletare la perizia psichiatrica in incidente probatorio, invitava la Parte ricorrente a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
2. Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto concerne la domanda di addebito formulata dalla NT occorre premettere che,
conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del
22.05.2009), il Tribunale deve verificare se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ciò posto, la sig.ra ha dedotto che l'unione coniugale è naufragata a causa delle Parte_1
condotte maltrattanti poste in essere dal marito ai suoi danni anche quando era in stato di
Per_ gravidanza nonché, successivamente, anche alla presenza della figlia minore In particolare,
a seguito di tali condotte, la NT sporgeva una prima denuncia-querela nel novembre 2021
e decideva di allontanarsi dalla casa familiare presso la quale, tempo dopo, faceva ritorno confidando nel pentimento manifestato dal sig. che però più tardi riprendeva nelle CP_1 proprie condotte maltrattanti, tanto che l'odierna NT si trovava costretta a sporgere ulteriore atto di denuncia-querela nel mese di luglio 2023 per episodi di violenza risalenti al mese di giugno 2023 in occasione dei quali aggrediva verbalmente la moglie CP_1 pagina 5 di 11 insultandola con gravi epiteti e la colpiva con forti schiaffi, esercitando sulla stessa una tale violenza che la vicina di casa, udite le urla di lamento della Donna, chiedeva l'intervento delle
Forze dell'Ordine. A seguito della denuncia presentata dalla moglie, veniva incardinato a carico di il procedimento penale n. 4045/2021 R.G.N.R. – n. 1319/2022 R.G. GIP per il CP_1 delitto di cui all'art. 572 – 61 n. 11 quinquies c.p. nel quale veniva disposta, in incidente probatorio, una perizia psichiatrica sulla persona dell'indagato , al fine di Controparte_1
verificarne la capacità di stare in giudizio, la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti di violenza allegati nonché la pericolosità sociale dello stesso ma a causa dell'irreperibilità dell'Indagato e della conseguente impossibilità di eseguire la perizia psichiatrica, in data 24 settembre 2024, veniva notificata alla NT la comunicazione di chiusura delle indagini preliminari con restituzione degli atti al PM.
Le circostanze dettagliatamente riferite dalla NT hanno trovato conferma nelle prove documentali in atti (ordinanza di ammissione di incidente probatorio che richiama le denunce- querele sporte dalla Donna nel novembre 2021 e nel luglio del 2023).
Ciò posto, deve ritenersi che, nel presente giudizio, siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al sig. alla luce dell'orientamento costante della Corte di CP_1
Cassazione secondo cui le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (cfr. Cass. civ. n. 27766/22).
Infatti, risulta imputabile al Resistente una serie di comportamenti volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, quali le provate violenze perpetuate a danno della moglie, anche durante il periodo di gravidanza della stessa e successivamente, alla presenza della figlia minore della coppia, a seguito dei quali è stato incardinato a carico di
[...]
il procedimento penale n. 4045/2021 R.G.N.R. – n. 1319/2022 R.G. GIP per il delitto di CP_1 cui all'art. 572 – 61 n. 11 quinquies c.p..
Ne consegue che, ritenuti sufficientemente provati in via documentale i fatti di violenza specificamente allegati dalla NT, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione al marito, alcuna rilevanza assume la circostanza che, in sede penale, veniva disposta una perizia psichiatrica sulla persona dell'odierno
Resistente, il quale si sottraeva volontariamente al predetto accertamento peritale. pagina 6 di 11 Orbene, per quanto sopra detto, da una valutazione complessiva della vicenda e della documentazione in atti, ritiene questo Collegio provato il nesso di causalità tra i comportamenti aggressivi e violenti del sig. del tutto contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e CP_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Inoltre, si rileva che a seguito dell'allontanamento di dalla casa coniugale quest'ultimo CP_1
è risultato gravemente inadempiente anche agli obblighi di assistenza morale e materiale del
Per_ nucleo familiare, non versando alcunché né per il mantenimento della figlia minore né per le spese straordinarie.
In ragione di ciò la separazione personale va pronunciata con addebito al Resistente ai sensi dell'art 151 comma 2 c.p..
***
3. Sulla responsabilità genitoriale Per_ La NT ha chiesto l'affido super esclusivo della figlia rimettendo al Tribunale la valutazione in ordine all'opportunità di attivare incontri protetti della Minore col padre, ove non disturbanti per la stessa, previo accertamento della capacità genitoriale di quest'ultimo, deducendo che il modello dell'affido condiviso non risponda all'interesse della Minore, considerate le gravi condotte di violenza fisica e psicologica perpetrate dal Resistente nei confronti della Donna anche in presenza della figlia della coppia.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la domanda della NT sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
In premessa, si osserva che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, è stato chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento pagina 7 di 11 esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
L'affido monogenitoriale postula, dunque, un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio osserva che le denunciate gravi condotte di violenza perpetrate da in danno della Resistente, anche alla presenza della figlia minore CP_1
Per_
le quali trovano concreti elementi di riscontro negli atti del procedimento penale a carico dell'odierno Resistente, giustificano l'affidamento esclusivo del Minore alla madre.
Inoltre, nell'ambito dell'indagine espletata dai Servizi sociali è emerso che il signor dopo CP_1
essersi allontanato dalla casa familiare si è trasferito in Francia e solo occasionalmente torna in
Italia e nonostante lo stesso abbia dichiarato di essere interessato a rendersi partecipe della vita
Per_ della figlia ha deciso di non prendere parte al presente giudizio e negli ultimi mesi si è reso irreperibile telefonicamente ai contatti rilasciati ai Servizi sociali che hanno in carico il nucleo familiare.
La NT, invece, è stata dagli stessi Servizi ritenuta idonea per quanto riguarda lo svolgimento dei propri compiti genitoriali anche grazie al sostegno fornitole dalla famiglia di origine (madre e sorella) e per tale ragione, madre e figlia hanno trasferito la propria residenza presso la casa di proprietà della nonna materna nel comune di Tornata, in provincia di Cremona, ove la Minore è stata iscritta al primo anno della Scuola primaria e la sig.ra ha Parte_1
cominciato a lavorare come Oss presso la RSA Domus di Bozzolo.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene dunque opportuno confermare l'affido esclusivo Per_ della minore alla madre, con collocamento presso la stessa e con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano la figlia, comprese quelle di maggior interesse, secondo il modello dell'affido super esclusivo, previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 337 quater c.c. .
Al contempo, anche in considerazione delle indicazioni offerte dai Servizi Sociali, il Collegio ritiene opportuno che gli assistenti sociali proseguano nell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla Minore, nonché negli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico in atto per il tempo ritenuto necessario. pagina 8 di 11 Quanto alle frequentazioni padre-figlia, considerato il tempo decorso dall'interruzione delle frequentazioni tra il padre e la Minore, si ritiene opportuno che l'eventuale ripresa delle frequentazioni padre-figlia avvenga in forma protetta solo se il padre mostrerà un concreto
Per_ interesse al recupero del rapporto con la figlia di anni 6, al cui ascolto diretto in giudizio non si è proceduto tenuto conto dell'età e degli elementi già acquisiti, previo accertamento della capacità genitoriale di quest'ultimo.
***
4. Sul contributo al mantenimento per la figlia minore e sull'assegno di mantenimento in favore della NT
Quanto agli aspetti economici ben può trovare conferma quanto disposto in sede di provvedimenti
Per_ temporanei ed urgenti quale contribuzione paterna al mantenimento della figlia minore vale a dire un assegno di € 300,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT FOI già maturata e da maturare, tenuto conto che ogni onere di accudimento, cura ed educazione della Minore risulta gravare esclusivamente sulla madre, che durante la vita matrimoniale si è sempre dedicata in via principale alla famiglia, svolgendo solo lavori saltuari e che ad oggi non ha ancora reperito una stabile occupazione lavorativa nonostante dopo la fine della relazione con il marito si sia immediatamente attivata in questo senso, a fronte del fatto che il sig. fino al 2021 ha CP_1
lavorato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della con una Parte_2 retribuzione di circa € 1.800,00 mensili e che dopo essersi licenziato nel 2023 si è trasferito in
Francia dove pare svolga attività lavorativa non regolare come elettricista, come dallo stesso dichiarato al Servizio sociale di Pontenure. Egli, inoltre, dovrà provvedere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore, individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Con riferimento alla richiesta di un assegno di separazione a carico del Resistente ed a favore della moglie, giova premettere che in linea generale, in virtù del tenore dell'art. 156 c.c, anche secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, deve essere garantito al coniuge che si trovi in una condizione di svantaggio economico patrimoniale rispetto all'altro, di mantenere lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, in quanto “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale” e, per questo motivo, la Suprema Corte afferma che i redditi adeguati a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza
pagina 9 di 11 della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 28938/2017).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Collegio ritiene che debba essere previsto a carico del Resistente un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 150,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, posto che durante la vita matrimoniale il tenore di vita goduto in costanza della convivenza era reso oggettivamente possibile dalle sole risorse economiche del marito, essendosi la moglie sempre dedicata alla cura della famiglia e della casa, salvo alcuni lavori saltuari e tenuto conto della circostanza che la
NT, nonostante si sia attivata e proposta sul mercato occupazionale, ad oggi non risulta avere ancora reperito una stabile occupazione e che sulla stessa grava ogni onere di cura ed
Per_ accudimento della figlia minore
***
5. Sulle spese di lite
Venendo, quindi, alle spese processuali esse seguono la soccombenza del Resistente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, della natura del presente giudizio e del grado di difficoltà della causa, visto il DM 55/2004 ed il DM 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così
statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Controparte_1 Persona_4 sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., con addebito al Resistente;
Per_
2. affida in via esclusiva la minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, ove è fissata anche la sua residenza abituale;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la figlia minore, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della Minore;
disciplina il diritto-dovere di frequentazione padre-figlia come in parte motiva indicato;
3. dispone che il Resistente, a decorre dal mese di novembre 2023, versi alla NT
l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore pagina 10 di 11 Per_
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo dello stesso di corrispondere il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, da individuarsi sulla base del protocollo del CNF;
Per_
4. dispone che l'assegno unico universale per la minore venga interamente percepito dalla madre a cui la Minore viene affidata in via esclusiva;
5. dispone che il Resistente, a decorre dal mese di novembre 2023, versi a favore della
NT l'assegno mensile di € 150,00 da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
6. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nell'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della Minore, dando comunicazione tempestivamente al Pubblico Ministero minorile di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse emergere per la stessa;
7. condanna il Resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario, dal momento che la NT è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in complessivi € 5.431,00 oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tornata (CR) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Piacenza, il 7 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2352/2023 promossa da:
, C.F. , ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato Parte_1 CodiceFiscale_1 con delibera del 14.11.2023, con l'avv. MONICA MAGNELLI
- NT - contro
, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
- Resistente contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei Coniugi con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale, in via Parte_1 preliminare e urgente, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. ovvero in applicazione degli artt. 473 bis.42 e segg. c.p.c. di:
1. affidare la minore alla madre nelle forme dell'affido c.d. Persona_1
super esclusivo, nel contempo ordinando al Resistente di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla NT e dalla figlia;
2. porre a carico del padre il pagamento di un assegno, a
Co titolo di contributo al mantenimento della minore nella misura di € 350,00 mensili, Persona_1
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% del rimborso delle spese straordinarie occorrenti alla Minore secondo le Linee Guida del CNF;
3. porre a carico del sig.
[...]
il pagamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie, nella misura CP_1 di € 250,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
ovvero in aggiunta o in via alternativa o subordinata, visti gli artt. 473 bis. 42 e segg. c.p.c.: il pagamento periodico a carico del sig. di un assegno a favore delle persone con lui conviventi rimaste prive di CP_1 mezzi adeguati ai sensi del secondo comma dell'art. 473 bis.70 c.p.c. in una somma non inferiore ad € 600,00; nel merito:
1. di pronunciare la separazione personale dei Coniugi per fatto Per_ addebitabile al marito;
2. disporre l'affidamento della figlia minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. “super esclusivo”, con diritto e dovere per il padre di incontrarla solo previo accertamento della sua capacità genitoriale e comunque solo all'esito delle risultanze della perizia psichiatrica demandata al dott. in sede penale anche con riguardo al giudizio di Per_2
pericolosità sociale dello stesso e comunque, in forma protetta;
3. assegnare la casa familiare sita in
Pontenure (PC), Via Don Minzoni n. 12, con ogni arredo e pertinenza, alla NT che la abiterà con la figlia minore;
4. porre in capo al sig. l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di CP_1
Per_ contributo nel mantenimento della figlia minore , un assegno non inferiore ad € 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nelle linee guida elaborate dal CNF, disponendo che l'Assegno Unico per la figlia minore sia riconosciuto di spettanza della madre, che si occupa in via esclusiva della figlia e che con essa convive;
5. porre in capo al marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento in favore della stessa in misura non inferiore ad € 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
A fondamento delle proprie domande, la NT deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in ER (Marocco) il giorno 14 ottobre 2013, atto trascritto nel Registro degli atti pagina 2 di 11 di Matrimonio del Comune di Tornata (CR) al n. 2, Parte 2, anno 2014, Serie C;
- dalla loro unione,
Per_ in TO (MN), il 1.3.2018 nasceva la figlia minore - sin dall'inizio della convivenza, il rapporto fra i coniugi appariva complicato, caratterizzato da frequenti discussioni in occasione delle quali sfogava la propria violenza verbale e fisica sulla moglie, anche durante la CP_1
gravidanza, ingiuriandola, denigrandola e colpendola alla testa con schiaffi e pugni, spesse volte
Per_ alla presenza della figlia minore - dopo anni di soprusi, accettati in silenzio nella speranza che il marito cambiasse, in data 12.11.2021 si determinava a sporgere atto di denuncia-querela e si allontanava dalla casa familiare unitamente alla figlioletta;
- dopo circa 6 mesi, visto il pentimento manifestato dal sig. e con l'intervento del Servizio Sociale all'epoca territorialmente CP_1
competente, la coppia si riavvicinava ma, dopo un periodo di quiete il marito riprendeva nelle proprie condotte maltrattanti, tanto che si ritrovava costretta a sporgere ulteriore atto di denuncia- querela nel mese di luglio 2023; - in particolare, nel giugno 2023 il marito iniziava ad accusarla di ricevere altri uomini in casa durante la sua assenza in quanto, a suo dire, nell'abitazione vi erano tracce di liquidi corporei, affermando nel contempo di sentire delle voci;
- mosso da tale ossessione, oltre ad aggredirla verbalmente, insultandola con gravi epiteti, la colpiva con CP_1
forti schiaffi e in almeno due occasioni, esercitava una tale violenza che la vicina di casa, udite le urla di lamento della Donna, chiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine; - il 26.7.2023, il marito decideva di allontanarsi dalla casa familiare minacciando la moglie che, se fosse rimasto, l'avrebbe ammazzata ma, nei giorni successivi, continuava a pedinarla per poi insultarla pesantemente;
- le predette circostanze sono dettagliatamente riportate nel capo di imputazione per il delitto di cui all'art. 572 – 61 n. 11 quinquies c.p., nell'ambito del procedimento penale pendente a carico di
[...]
iscritto al n. 4045/2021 R.G.N.R. – n. 1319/2022 R.G. GIP;
- in relazione al citato CP_1
procedimento penale, con richiesta del 28.9.2023, il Pubblico Ministero titolare delle indagini chiedeva procedersi nelle forme dell'incidente probatorio all'espletamento di perizia psichiatrica sulla persona dell'Indagato, al fine di verificarne la capacità di stare in giudizio, la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti denunciati nonché la pericolosità sociale dello stesso;
- in accoglimento di detta richiesta, con ordinanza in data 13.10.2023, il GIP dott.ssa Francesca Gigli, preso atto che “dalla documentazione in atti e in particolare dalla relazione del 29.08.2023 redatta dal Dott è emerso che l'indagato è affetto da disturbo delirante e non ha consapevolezza Per_3 della propria malattia…”, disponeva procedersi con incidente probatorio all'esecuzione di perizia psichiatrica nei confronti di e designava quale perito psichiatra il dott. Controparte_1 CP_2 il quale all'udienza del 3.11.2023 dichiarava di accettare l'incarico ed il Giudice
[...] pagina 3 di 11 concedeva termine sino al 3.2.2024 per il deposito della relazione psichiatrica e rinviava per la prosecuzione all'udienza del 16 febbraio 2024; - si era sempre dedicata in via esclusiva alla cura e all'accudimento della figlioletta e della casa, svolgendo talvolta solo lavori saltuari e che non percependo alcun reddito da lavoro, a partire dal mese di settembre 2023 beneficiava del reddito di cittadinanza per circa € 600,00 mensili;
- che era assunto a tempo indeterminato CP_1 dall'agosto 2021 alle dipendenze della con una retribuzione mensile di Parte_2
circa € 1.800,00, si era recentemente licenziato e da quando si era allontanato dalla casa familiare,
non aveva mai versato alcunché né per il mantenimento della figlia né per le spese straordinarie occorrenti per la stessa;
- le circostanze sopra riportate avevano reso impossibile la prosecuzione di una comunione di vita tra i coniugi per causa imputabile al marito.
Il Tribunale, con decreto in data 29 novembre 2024, ritenuti sussistenti i presupposti per un immediato provvedimento giudiziale in ordine alla richiesta di provvedimenti indifferibili a carico
Per_ del Resistente, ordinava ad di non avvicinarsi alla moglie, e alla figlia CP_1 Persona_4
e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, in particolare, al domicilio della famiglia ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti ed in prossimità dei luoghi di istruzione della figlia, fissando in mesi sei la durata della misura (successivamente prorogata in ulteriori mesi 6); disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. Persona_1 super esclusivo, con residenza abituale presso la stessa;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Per_ minore , da versarsi alla moglie in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore, individuate secondo le linee guida del C.N.F.; - disponeva l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di predisporre ed attuare - con immediatezza ed urgenza - ogni misura ritenuta utile di supporto psicologico ed assistenziale alla
Per_ sig.ra ed alla figlia minore fissando per la conferma, la modifica o la revoca Parte_1
dei provvedimenti indifferibili emessi l'udienza del 17 dicembre 2023 e per la comparizione delle
Parti, ai sensi dell'art. 473 bis.14, l'udienza del 19 marzo 2024.
Nonostante la regolarità della notifica del Ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, il
Resistente non si costituiva in giudizio;
sicché all'udienza del 17 dicembre 2023, la NT veniva sentita liberamente dal Giudice delegato che confermava i provvedimenti indifferibili emessi a carico del Resistente mentre alla successiva udienza del 19 marzo 2024 veniva dichiarata la contumacia di ed accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i coniugi, CP_1 pagina 4 di 11 in via temporanea e urgente, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c., il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza ed in ordine all'affidamento della minore e al contributo al mantenimento della stessa a carico del padre, confermava quanto Persona_1 previsto in sede di provvedimenti indifferibili, con la precisazione, quanto all'Assegno Unico
Universale, che lo stesso è di spettanza della madre in quanto affidataria in via esclusiva della
Minore.
Acquisite le relazioni di aggiornamento richieste ai Servizi Sociali, il Giudice delegato, all'udienza del 12 novembre 2024, preso atto che la NT, unitamente alla figlia minore, aveva trasferito la propria residenza nel comune di Tornata e conseguentemente, il Servizio sociale di Pontenure
aveva effettuato il passaggio del caso al Servizio sociale territorialmente competente e che era stata notificato alla NT l'avviso di chiusura delle indagini preliminari in relazione al procedimento penale a carico del sig. che si era reso irreperibile, con conseguente CP_1
impossibilità di espletare la perizia psichiatrica in incidente probatorio, invitava la Parte ricorrente a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
2. Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto concerne la domanda di addebito formulata dalla NT occorre premettere che,
conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del
22.05.2009), il Tribunale deve verificare se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ciò posto, la sig.ra ha dedotto che l'unione coniugale è naufragata a causa delle Parte_1
condotte maltrattanti poste in essere dal marito ai suoi danni anche quando era in stato di
Per_ gravidanza nonché, successivamente, anche alla presenza della figlia minore In particolare,
a seguito di tali condotte, la NT sporgeva una prima denuncia-querela nel novembre 2021
e decideva di allontanarsi dalla casa familiare presso la quale, tempo dopo, faceva ritorno confidando nel pentimento manifestato dal sig. che però più tardi riprendeva nelle CP_1 proprie condotte maltrattanti, tanto che l'odierna NT si trovava costretta a sporgere ulteriore atto di denuncia-querela nel mese di luglio 2023 per episodi di violenza risalenti al mese di giugno 2023 in occasione dei quali aggrediva verbalmente la moglie CP_1 pagina 5 di 11 insultandola con gravi epiteti e la colpiva con forti schiaffi, esercitando sulla stessa una tale violenza che la vicina di casa, udite le urla di lamento della Donna, chiedeva l'intervento delle
Forze dell'Ordine. A seguito della denuncia presentata dalla moglie, veniva incardinato a carico di il procedimento penale n. 4045/2021 R.G.N.R. – n. 1319/2022 R.G. GIP per il CP_1 delitto di cui all'art. 572 – 61 n. 11 quinquies c.p. nel quale veniva disposta, in incidente probatorio, una perizia psichiatrica sulla persona dell'indagato , al fine di Controparte_1
verificarne la capacità di stare in giudizio, la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti di violenza allegati nonché la pericolosità sociale dello stesso ma a causa dell'irreperibilità dell'Indagato e della conseguente impossibilità di eseguire la perizia psichiatrica, in data 24 settembre 2024, veniva notificata alla NT la comunicazione di chiusura delle indagini preliminari con restituzione degli atti al PM.
Le circostanze dettagliatamente riferite dalla NT hanno trovato conferma nelle prove documentali in atti (ordinanza di ammissione di incidente probatorio che richiama le denunce- querele sporte dalla Donna nel novembre 2021 e nel luglio del 2023).
Ciò posto, deve ritenersi che, nel presente giudizio, siano emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al sig. alla luce dell'orientamento costante della Corte di CP_1
Cassazione secondo cui le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (cfr. Cass. civ. n. 27766/22).
Infatti, risulta imputabile al Resistente una serie di comportamenti volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, quali le provate violenze perpetuate a danno della moglie, anche durante il periodo di gravidanza della stessa e successivamente, alla presenza della figlia minore della coppia, a seguito dei quali è stato incardinato a carico di
[...]
il procedimento penale n. 4045/2021 R.G.N.R. – n. 1319/2022 R.G. GIP per il delitto di CP_1 cui all'art. 572 – 61 n. 11 quinquies c.p..
Ne consegue che, ritenuti sufficientemente provati in via documentale i fatti di violenza specificamente allegati dalla NT, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione al marito, alcuna rilevanza assume la circostanza che, in sede penale, veniva disposta una perizia psichiatrica sulla persona dell'odierno
Resistente, il quale si sottraeva volontariamente al predetto accertamento peritale. pagina 6 di 11 Orbene, per quanto sopra detto, da una valutazione complessiva della vicenda e della documentazione in atti, ritiene questo Collegio provato il nesso di causalità tra i comportamenti aggressivi e violenti del sig. del tutto contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e CP_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Inoltre, si rileva che a seguito dell'allontanamento di dalla casa coniugale quest'ultimo CP_1
è risultato gravemente inadempiente anche agli obblighi di assistenza morale e materiale del
Per_ nucleo familiare, non versando alcunché né per il mantenimento della figlia minore né per le spese straordinarie.
In ragione di ciò la separazione personale va pronunciata con addebito al Resistente ai sensi dell'art 151 comma 2 c.p..
***
3. Sulla responsabilità genitoriale Per_ La NT ha chiesto l'affido super esclusivo della figlia rimettendo al Tribunale la valutazione in ordine all'opportunità di attivare incontri protetti della Minore col padre, ove non disturbanti per la stessa, previo accertamento della capacità genitoriale di quest'ultimo, deducendo che il modello dell'affido condiviso non risponda all'interesse della Minore, considerate le gravi condotte di violenza fisica e psicologica perpetrate dal Resistente nei confronti della Donna anche in presenza della figlia della coppia.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la domanda della NT sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
In premessa, si osserva che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, è stato chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento pagina 7 di 11 esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass.
27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
L'affido monogenitoriale postula, dunque, un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio osserva che le denunciate gravi condotte di violenza perpetrate da in danno della Resistente, anche alla presenza della figlia minore CP_1
Per_
le quali trovano concreti elementi di riscontro negli atti del procedimento penale a carico dell'odierno Resistente, giustificano l'affidamento esclusivo del Minore alla madre.
Inoltre, nell'ambito dell'indagine espletata dai Servizi sociali è emerso che il signor dopo CP_1
essersi allontanato dalla casa familiare si è trasferito in Francia e solo occasionalmente torna in
Italia e nonostante lo stesso abbia dichiarato di essere interessato a rendersi partecipe della vita
Per_ della figlia ha deciso di non prendere parte al presente giudizio e negli ultimi mesi si è reso irreperibile telefonicamente ai contatti rilasciati ai Servizi sociali che hanno in carico il nucleo familiare.
La NT, invece, è stata dagli stessi Servizi ritenuta idonea per quanto riguarda lo svolgimento dei propri compiti genitoriali anche grazie al sostegno fornitole dalla famiglia di origine (madre e sorella) e per tale ragione, madre e figlia hanno trasferito la propria residenza presso la casa di proprietà della nonna materna nel comune di Tornata, in provincia di Cremona, ove la Minore è stata iscritta al primo anno della Scuola primaria e la sig.ra ha Parte_1
cominciato a lavorare come Oss presso la RSA Domus di Bozzolo.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene dunque opportuno confermare l'affido esclusivo Per_ della minore alla madre, con collocamento presso la stessa e con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano la figlia, comprese quelle di maggior interesse, secondo il modello dell'affido super esclusivo, previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 337 quater c.c. .
Al contempo, anche in considerazione delle indicazioni offerte dai Servizi Sociali, il Collegio ritiene opportuno che gli assistenti sociali proseguano nell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla Minore, nonché negli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico in atto per il tempo ritenuto necessario. pagina 8 di 11 Quanto alle frequentazioni padre-figlia, considerato il tempo decorso dall'interruzione delle frequentazioni tra il padre e la Minore, si ritiene opportuno che l'eventuale ripresa delle frequentazioni padre-figlia avvenga in forma protetta solo se il padre mostrerà un concreto
Per_ interesse al recupero del rapporto con la figlia di anni 6, al cui ascolto diretto in giudizio non si è proceduto tenuto conto dell'età e degli elementi già acquisiti, previo accertamento della capacità genitoriale di quest'ultimo.
***
4. Sul contributo al mantenimento per la figlia minore e sull'assegno di mantenimento in favore della NT
Quanto agli aspetti economici ben può trovare conferma quanto disposto in sede di provvedimenti
Per_ temporanei ed urgenti quale contribuzione paterna al mantenimento della figlia minore vale a dire un assegno di € 300,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT FOI già maturata e da maturare, tenuto conto che ogni onere di accudimento, cura ed educazione della Minore risulta gravare esclusivamente sulla madre, che durante la vita matrimoniale si è sempre dedicata in via principale alla famiglia, svolgendo solo lavori saltuari e che ad oggi non ha ancora reperito una stabile occupazione lavorativa nonostante dopo la fine della relazione con il marito si sia immediatamente attivata in questo senso, a fronte del fatto che il sig. fino al 2021 ha CP_1
lavorato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della con una Parte_2 retribuzione di circa € 1.800,00 mensili e che dopo essersi licenziato nel 2023 si è trasferito in
Francia dove pare svolga attività lavorativa non regolare come elettricista, come dallo stesso dichiarato al Servizio sociale di Pontenure. Egli, inoltre, dovrà provvedere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore, individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Con riferimento alla richiesta di un assegno di separazione a carico del Resistente ed a favore della moglie, giova premettere che in linea generale, in virtù del tenore dell'art. 156 c.c, anche secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, deve essere garantito al coniuge che si trovi in una condizione di svantaggio economico patrimoniale rispetto all'altro, di mantenere lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, in quanto “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale” e, per questo motivo, la Suprema Corte afferma che i redditi adeguati a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza
pagina 9 di 11 della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 28938/2017).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Collegio ritiene che debba essere previsto a carico del Resistente un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 150,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, posto che durante la vita matrimoniale il tenore di vita goduto in costanza della convivenza era reso oggettivamente possibile dalle sole risorse economiche del marito, essendosi la moglie sempre dedicata alla cura della famiglia e della casa, salvo alcuni lavori saltuari e tenuto conto della circostanza che la
NT, nonostante si sia attivata e proposta sul mercato occupazionale, ad oggi non risulta avere ancora reperito una stabile occupazione e che sulla stessa grava ogni onere di cura ed
Per_ accudimento della figlia minore
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5. Sulle spese di lite
Venendo, quindi, alle spese processuali esse seguono la soccombenza del Resistente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, della natura del presente giudizio e del grado di difficoltà della causa, visto il DM 55/2004 ed il DM 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così
statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai Controparte_1 Persona_4 sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., con addebito al Resistente;
Per_
2. affida in via esclusiva la minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, ove è fissata anche la sua residenza abituale;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la figlia minore, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della Minore;
disciplina il diritto-dovere di frequentazione padre-figlia come in parte motiva indicato;
3. dispone che il Resistente, a decorre dal mese di novembre 2023, versi alla NT
l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore pagina 10 di 11 Per_
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo dello stesso di corrispondere il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, da individuarsi sulla base del protocollo del CNF;
Per_
4. dispone che l'assegno unico universale per la minore venga interamente percepito dalla madre a cui la Minore viene affidata in via esclusiva;
5. dispone che il Resistente, a decorre dal mese di novembre 2023, versi a favore della
NT l'assegno mensile di € 150,00 da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
6. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nell'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della Minore, dando comunicazione tempestivamente al Pubblico Ministero minorile di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse emergere per la stessa;
7. condanna il Resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario, dal momento che la NT è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in complessivi € 5.431,00 oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tornata (CR) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Piacenza, il 7 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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