Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 503/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 503/2025 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, introitata per la decisione ex art. 281-sexies, comma 3, cod. proc. civ., all'udienza del
09.06.2025, promossa da
(c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il giorno 08.06.1958, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zangari,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria,
RESISTENTI
§§§
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 09.06.2025.
1
In fatto ed in diritto
§1. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c. ha chiesto di Parte_1
annullare il provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla
Prefettura di in data 09.12.2008 e notificato il 05.01.2009, Controparte_3
e di ordinare la restituzione della patente al medesimo.
A sostegno del ricorso si premette:
-che la Prefettura di ha emesso il decreto di revoca della Controparte_3
patente di guida nei confronti dell'istante perché è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata da parte del Tribunale di Reggio
Calabria con ordinanza del 06.11.2008, senza procedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, sul presupposto del carattere interamente vincolato del provvedimento;
-che è stata presentata istanza in autotutela per chiedere la copia del provvedimento di revoca, il contestuale annullamento e la restituzione della patente.
Ciò premesso, si deduce (in sintesi):
-che in rapporto alle domande spiegate sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
-che il provvedimento di revoca della patente di guida è illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 120 C.d.S., oltre che viziato per eccesso di potere e carenza di motivazione, erroneo nei presupposti e affetto da illegittimità manifesta;
-che la Consulta, con le pronunzie n. 24/2020 e n. 99/2020 ha, difatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S. nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla
2 revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale e nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure personali di prevenzione;
-che alcune Prefetture si sono uniformate ai principi stabiliti dalle suddette sentenze, prevedendo l'apertura del procedimento amministrativo con facoltà per l'interessato di partecipare attivamente presentando memorie o chiedendo di essere ascoltato;
-che ciò non è avvenuto nel caso in esame;
-che il provvedimento di revoca, essendo stato emesso esclusivamente sulla base del presupposto della applicazione nei confronti del ricorrente della misura di sicurezza della libertà vigilata, a prescindere da qualsiasi valutazione delle circostanze del caso concreto, è dunque illegittimo.
§2. Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si sono costituiti in giudizio il
[...]
e la , chiedendo di “rigettare CP_1 Controparte_4
l'avversa domanda siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto”.
In specie, l'Avvocatura dello Stato ha assunto:
-che gli effetti del provvedimento amministrativo dedotto in giudizio si sono irrimediabilmente esauriti, “in quanto l'interessato è abilitato per legge a conseguire un nuovo titolo di guida essendo venuto meno l'effetto inibitorio derivante dal provvedimento di revoca adottato”;
-che, invero, nella nota in data 02/08/23, con cui è stata evasa in senso negativo l'istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente, è stato comunicato “all'interessato che avrebbe potuto conseguire una nuova patente di guida, attivando le relative procedure presso i locali uffici del
MIMS”;
3 -che, pertanto, gli effetti inibitori derivanti dal provvedimento di revoca sono ampiamente consumati, di talché risulta palese la non applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020 invocata dall'istante, non essendoci alcun effetto perdurante da rimuovere;
-che in tale senso depone il decreto della Prima Presidente della Corte di
Cassazione n. 12451 del 07.05.2024, che, pur non entrando nel merito della questione, ha espresso tuttavia delle considerazioni atte a confermare che rispetto al provvedimento di revoca della patente di guida disposto a seguito dell'applicazione di una misura di prevenzione non può ritenersi applicabile il principio della retroattività della lex mitior che la Corte
Costituzionale ha, in alcuni casi, esteso alle sanzioni amministrative sostanzialmente punitive, valendo, piuttosto, il limite dei rapporti esauriti, per cui la naturale retroattività della declaratoria di incostituzionalità della norma trova, quale suo limite, l'intangibilità degli effetti derivanti dall'atto amministrativo, effetti che nella fattispecie si sono definitivamente prodotti con la revoca del titolo abilitativo e con la consumazione dell'effetto inibitorio per ottenere una nuova patente.
§3. All'udienza del 09.06.2025, all'esito della discussione orale, la causa
è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
§4. Il ricorso (che rientra nella competenza del giudice ordinario, poiché
“la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato”: Cass., sez. un., n. 26391 del 2020) non merita accoglimento.
§5. Giova sottolineare ai fini della decisione che il provvedimento in esame è stato adottato ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 285/1992, che al comma 1, menziona, tra i soggetti che «[n]on possono conseguire la
4 patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e
75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti». La disposizione prevede, inoltre, al comma 2, che «se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida».
Come è noto, l'art. 120, comma 2, del codice della strada è stato oggetto di plurimi interventi della Corte costituzionale.
Con sentenza n. 22 del 2018 il suddetto comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente».
Con la successiva sentenza n. 24 del 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lo stesso comma 2 dell'art. 120
5 cod. strada «nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale», argomentando, al pari che nella precedente pronuncia, nel senso che l'automatismo della revoca della patente, da parte del prefetto, è contrario a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, attesa la varietà
(per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltreché contradditorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, “può” consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della patente di guida.
Infine, con la sentenza n. 99 del 2020, l'art. 120, comma 2, cod. strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
Secondo la Corte Costituzionale, invero, ragioni «analoghe a quelle poste a base delle sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020 ricorrono con riguardo all'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, prevista, dal medesimo comma 2 dell'art. 120 cod. strada, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione».
In particolare, poiché le misure di prevenzione possono essere applicate a soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità - che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale - ovvero anche a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba
6 ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011), pure con riferimento a tali misure è risultato irragionevole il meccanismo che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida (tale effetto è suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla “ricerca di un lavoro” che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011).
Ha peraltro precisato la Consulta che il «carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare», anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga.
§6. Ciò posto, è bene ancora rammentare che, secondo il consolidato orientamento della S.C., in forza dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87/1953, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale la norma dichiarata incostituzionale non è più applicabile e gli effetti della declaratoria di incostituzionalità si estendono a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della
Corte, rimandone esclusi solo i cc.dd. rapporti già esauriti, ossia quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate
7 ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (cfr. Cass. n. 14085 del 2020;
Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 20100 del 2015; Cass. n. 289 del 2014;
Cass. n. 355 del 2013).
§7. In questo quadro, che ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti in merito alla possibilità di disapplicare, a seguito delle menzionate pronunzie di incostituzionalità, i provvedimenti di revoca della patente emessi anteriormente in attuazione dell'art. 120 cod. strada, a prescindere da qualsiasi valutazione circa il tempo intercorso tra il provvedimento prefettizio e la richiesta di intervento giudiziale, si è inserito il decreto della
Prima Presidente della Corte di cassazione n. 12451 del 07.05.2024, citato dai resistenti.
Tale decreto ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del giorno 08.04.2024 nell'ambito del proc. n. 1824/2023 R.G., affermando:
-che il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida oggetto della suddetta ordinanza «ha esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno ulteriore spazio per darvi esecuzione»;
-che, in linea generale, occorre verificare se per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2020 si può pervenire all'applicazione del principio di retroattività della lex mitior, anche se, per le sanzioni punitive di cui alla sentenza n. 63 del 2019, la Corte costituzionale esplicita questa qualificazione;
8 -che ci si deve inoltre confrontare con la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato la questione della natura giuridica di questa specifica tipologia di revoca della patente di guida (Cass., Sez. Un., n. 10406 del
2014 e Cass., Sez. Un. 8188 del 2022).
§8. In applicazione dei principi che precedono, è da ritenere che nella fattispecie in esame si siano esauriti gli effetti della revoca della patente di guida disposta nei confronti del con provvedimento della Prefettura Pt_1
– Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria del 9 dicembre 2008.
Sul punto è bene rimarcare che la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 del codice della strada produce due effetti: 1) la perdita del titolo abilitativo già posseduto (con conseguente necessità di ripetere l'esame di abilitazione alla guida, diversamente che nel caso della sospensione); 2) l'inibizione al conseguimento di un nuovo titolo per tre anni dalla cessazione della misura che ha condotto alla revoca (ancorché un'interpretazione letterale dell'art. 120, comma, 3 c.d.s. induca a risalire al provvedimento di revoca).
L'effetto schematizzato al punto 1 è immediato e discende dalla comunicazione del provvedimento di revoca. Lo stesso si esaurisce con la non impugnazione del provvedimento che, pertanto, diventa definitivo.
L'effetto schematizzato al punto 2, invece, perdura per un triennio dalla cessazione dell'efficacia della misura di sicurezza o della misura di prevenzione.
Ne discende che, una volta decorso tale termine, il provvedimento di revoca della patente esaurisce ogni suo effetto e, per tali ragioni, diviene
“insensibile” alla pronuncia di incostituzionalità della disposizione in virtù della quale la revoca è stata disposta.
9 A ciò deve aggiungersi che, come chiarito dalla S.C., a Sezioni Unite, con riguardo all'ipotesi omologa delle misure di prevenzione personali, «il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 C.d.S., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative (…) poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida» (Cass., Sez. Un.
n. 10406 del 2014; in argomento, cfr. altresì Sez. Un., n. 8188 del 2022).
In senso conforme è orientata anche la giurisprudenza amministrativa, per la quale la misura della revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 C.d.S., esula da ogni funzione punitiva, retributiva ovvero dissuasiva dell'illecito penale, rappresentando l'intervenuta constatazione dell'insussistenza dei “requisiti morali” prescritti per il conseguimento del titolo di guida (Cons. St. n. 3791 del 2015).
Ne deriva che la natura giuridica di questa specifica tipologia di revoca della patente di guida esclude in radice che nella vicenda in esame possano essere esportati i principi elaborati dalla Corte costituzionale per le sanzioni amministrative punitive in tema di retroattività della lex mitior (Corte cost.
n. 63 del 2019) e di revocabilità della sanzione amministrativa inflitta sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale (Corte cost. n. 68 del
2021).
In particolare, proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del
2021, che ha ritenuto applicabile la deroga di cui all'art. 30, quarto comma,
l. n. 87 del 1953 alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della
10 patente guida che consegua all'accertamento dei reati di cui agli art. 589 bis
e 590 bis cod. pen., attesa la sua funzione punitiva, è possibile desumere che nella specie, in cui tale funzione non è ravvisabile, gli effetti del provvedimento amministrativo dedotto in giudizio si sono per l'appunto irrimediabilmente esauriti, dal momento che non vi è più spazio per l'esercizio del potere prefettizio di modifica, essendo ampiamente decorso il termine di legge al riguardo.
Inoltre, essendo perento anche il termine d'inibitoria del conseguimento di nuovo titolo abilitativo, si è definitivamente consumato l'effetto della sanzione e la parte che ne è stata colpita può procedere all'ottenimento di un nuovo titolo, previa abilitazione tecnica, come confermato dalla nota della Prefettura del 6 luglio 2023 in atti, in cui (in risposta all'istanza di annullamento in autotutela) si legge che il titolo di guida dell'interessato era già scaduto quando è intervenuta la pronuncia della Consulta (il che non è contestato) e che comunque il può «conseguire un nuovo titolo Pt_1
di guida, stanti le condizioni di legge, ai sensi dell'art. 120 del CdS, avviando la relativa pratica presso i locali del MIMS».
Oltretutto, sulla base di tale disposizione, nonché dell'art. 130, comma 2, del CdS (a mente del quale «Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata»), il Consiglio di Stato ha avuto modo di escludere la possibilità giuridica di una materiale “restituzione” del documento di guida, se intesa come reviviscenza del titolo abilitativo definitivamente revocato e quindi eliminato dal mondo giuridico, dovendo invece intendersi consentito il conseguimento di un nuovo titolo all'esito di
11 un necessario rinnovato procedimento. È stato affermato, difatti, che «una volta venuto meno il documento di guida, l'interessato non ha titolo alla restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata (in quanto
l'abilitazione una volta revocata non ha più effetti e non può essere
'ripristinata' con la mera riconsegna del documento), ma può ottenere il rilascio di un nuovo documento di guida, che è tenuto a chiedere all'Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale»
(Cons. Stato n. 2679 del 2016). Con l'avvertenza che, decorso il triennio previsto dal comma 3 dell'articolo 120 del codice della strada, non discende automaticamente il diritto al rilascio di un nuovo titolo di guida, ma è riconosciuto alla il potere – che, dopo le pronunce della CP_4
Corte Costituzionale invocate dal ricorrente, non è più vincolato bensì discrezionale – di esprimersi sull'esistenza delle condizioni per il conseguimento della patente, come reso evidente dall'uso al terzo comma del verbo concessivo “può” (Cons. Stato n. 8439 del 2022).
Ed allora, poiché nella specie il ricorrente lamenta soltanto la mancata restituzione del titolo abilitativo già revocato e non chiede il rilascio del nulla osta per ottenere una nuova patente di guida, il ricorso deve essere rigettato, essendosi ormai esauriti gli effetti caducatori ed inibitori del provvedimento di revoca del 9 dicembre 2008.
§9. La persistente presenza di orientamenti di merito di segno opposto
(desumibile anche dai precedenti citati dalle parti) induce a reputare sussistenti i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Antonella Stilo,
12 definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 25 giugno 2025
Il Presidente Designato dott.ssa Antonella Stilo
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